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E’ necessario utilizzare libri di testo se si sceglie l’istruzione parentale/famigliare?
https://www.laifitalia.it/faq/#1_E_necessario_utilizzare_libri_di_testo_se_si_sceglie_listruzione_parentalefamigliare

No, i libri di testo sono pensati per i percorsi scolastici.
Le criticità dei libri di testo sono evidenti già all’interno del contesto scolastico, dove nel periodo delle adozioni, si sviluppano discussioni di tipo ideologico-politico, sociologico, economico, ecc.
Si pensi ad esempio all’annosa questione economica che accompagna le adozioni e che ha indotto il Ministero a stabilire dei tetti di spesa massima, cui le scuole devono attenersi (http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20090210/circolare-ministeriale-16-del-10-febbraio-2009-adozioni-libri-di-testo-a.s.-2009-2010-4226311.pdf).
Diversi gruppi spontanei e associazioni di consumatori si sono attivati per avviare forme di prestito, riuso, ecc.
Anche i problemi legati al peso ed al trasporto dei libri hanno determinato prese di posizioni a vari livelli.
O si pensi ancora alla presenza di contenuti e informazioni non pluralisti e imparziali.
O anche al limite intrinseco di alcuni testi, come ad esempio quelli di geografia, così velocemente suscettibili di essere superati dagli eventi di un mondo in rapida evoluzione. O al limite evidente dei libri destinati all’apprendimento delle lingue, dove lo sviluppo delle competenze comunicative è giocoforza demandato a registrazioni asettiche e artificiali. Per questi ed altri motivi, gli stessi docenti sono invitati ad integrare i libri di testo in adozione con materiali e sussidi di altro tipo, per favorire una formazione più completa, attiva e critica. I docenti sono inoltre tenuti ad adottare libri cosiddetti “misti”, cioè corredati da una parte digitale. Ma, ahimé, talvolta questa si riduce alla mera riproduzione digitale del libro cartaceo e non rappresenta un’integrazione interattiva dello stesso.
Il Ministero è dovuto intervenire anche per contenere il rapido turnover di “nuove adozioni” che si era generato per vari motivi e produceva l’effetto di un superamento anticipato dei vari testi.
La trasposizione all’esterno dell’uso di questi strumenti rischia di portarsi dietro le criticità che li accompagnano, se non di accentuarne la portata. Primo fra tutti, l’aspetto economico: chi è iscritto a scuola, ad esempio, ha diritto a contributi a cui i non iscritti non sempre hanno accesso.

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La scuola può spingermi ad usare i libri che sono in adozione nelle sue classi?
https://www.laifitalia.it/faq/#4_La_scuola_puo_spingermi_ad_usare_i_libri_che_sono_in_adozione_nelle_sue_classi

No.
La scelta degli strumenti di apprendimento è centrale per il processo stesso dell’apprendimento e riveste perciò un’importanza vitale. Questa libertà di scelta è la conseguenza diretta della libertà di insegnamento sancita dalla costituzione (“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”) e dalle norme vigenti.
Nelle scuole, l’adozione di un libro di testo è il frutto di un lavorio complesso, che coinvolge, oltre all’insegnante (o agli insegnanti) della materia, anche i consigli di classe, i rappresentanti dei genitori e degli alunni (ove presenti), il consiglio di istituto, il collegio dei docenti. Questo conferma il carattere di libertà dell’adozione. Tanto è vero che il libro adottato in una scuola non sempre lo è anche in quella vicina.
A maggior ragione, chi sceglie di riappropriarsi del diritto di istruire i propri figli ha il diritto-dovere di optare per gli strumenti di apprendimento che più si addicono al proprio percorso.

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E’ logico e legalmente sostenibile che un ragazzo sia iscritto a scuola e faccia contemporaneamente istruzione parentale?
https://www.laifitalia.it/faq/#1_E_logico_e_legalmente_sostenibile_che_un_ragazzo_sia_iscritto_a_scuola_e_faccia_contemporaneamente_istruzione_parentale

No.
Per definizione l’istruzione parentale comprende tutti i percorsi di istruzione al di fuori della scuola.

La normativa prevede infatti che l’obbligo di istruzione si assolva:

O attraverso la frequenza di una scuola statale o paritaria,
O attraverso la frequenza di scuole iscritte agli albi regionali,
O attraverso l’istruzione parentale
La norma più recente in questo senso pare essere il Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che all’art. 111 Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico (https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf), recita:

"All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico."

La pagina relativa del sito del MIUR conferma tale posizione.
https://www.miur.gov.it/obbligo-scolastico

In un’ulteriore pagina del Ministero, tra le domande e risposte frequenti sull’iscrizione online (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html#faq), si legge inoltre (domanda 6):

"Sono un genitore e voglio provvedere personalmente all'istruzione di mio figlio (istruzione parentale), devo utilizzare la procedura di iscrizione on line? No. Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per avvalerti dell'istruzione parentale devi presentare specifica dichiarazione direttamente alla scuola statale più vicina, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione di tuo figlio."

Si veda a questo proposito anche il video Iscrizione a scuola e istruzione parentale.
https://youtu.be/HL0CGD7Sil0

Forse può interessarti anche l’articolo Ritiro da scuola e homeschooling.
https://www.bambinonaturale.it/2020/10/ritiro-da-scuola-homeschooling-istruzioni-moduli-iter-da-seguire/

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E’ necessario ritirare il bambino iscritto?
https://www.laifitalia.it/faq/#2_E_necessario_ritirare_il_bambino_iscritto

Per quanto detto sopra (domanda 1) è quanto meno opportuno e coerente.

Se il bambino è iscritto a scuola ha dei diritti e dei doveri correlati al suo status di alunno/studente.
Tra questi ultimi, ricordiamo a titolo di esempio, quelli di:

1) frequentare almeno un certo numero di giorni di lezione (tre quarti nella scuola secondaria di entrambi i gradi) perché l’anno scolastico sia considerato valido, salvo casi particolari previsti dalla legge e/o dal collegio dei docenti, che devono essere documentati e tra cui logicamente non compare l’istruzione parentale – si vedano gli articoli 16 e 11 (comma 1) del Decreto Legislativo N° 59 del 2004 (https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma/allegati/dl190204.pdf), nonché la pagina specifica del sito del MIUR (https://www.miur.gov.it/frequenza-scolastica-e-limite-assenze);

2) avere delle valutazioni per poter esser scrutinato (la mancanza di valutazioni ( = voti) porta alla bocciatura;

3) adeguarsi alla normativa vigente, anche ad esempio sul tema delle vaccinazioni,

4) attenersi alle circolari interne e alle disposizioni dell’istituto cui si è iscritti

In quest’ottica, inoltre, non è giustificato l’esame finale, che gli studenti iscritti non sostengono, se non in terza media.

La situazione che si viene a creare in questo modo (iscrizione a scuola + istruzione parentale) si configura con delle caratteristiche ibride e di insostenibilità amministrativa, i cui risvolti e conseguenze in questo momento non siamo neanche in grado di valutare fino in fondo.

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Cosa devo fare se la scuola sostiene la necessità dell’iscrizione?
https://www.laifitalia.it/faq/#3_Cosa_devo_fare_se_la_scuola_sostiene_la_necessita_delliscrizione

Bisogna chiarire con il Dirigente i passaggi di cui sopra (v. domande 1 e 2).

Si può anche dichiarare, come da modello proposto da LAIF (https://www.laifitalia.it/modulistica/), che “la presente dichiarazione è alternativa all’iscrizione a qualsiasi istituto scolastico (o a qualsiasi classe) e quindi la esclude: un’eventuale iscrizione a scuola sarebbe contraria alla volontà lecitamente espressa da noi genitori.”

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È considerata una comunicazione o una domanda? È vero che bisogna avere l’autorizzazione dal Dirigente Scolastico per poter istruire i propri figli a casa?
https://www.laifitalia.it/faq/#2_E_considerata_una_comunicazione_o_una_domanda_E_vero_che_bisogna_avere_lautorizzazione_dal_Dirigente_Scolastico_per_poter_istruire_i_propri_figli_a_casa

E’ una comunicazione, non una domanda. Quindi non è necessaria l’autorizzazione del DS, nè una risposta.

La scelta di adempiere l’obbligo di istruzione dei propri figli tramite l’istruzione familiare è un diritto che deriva direttamente dalla previsione costituzionale dell’art. 30 e dalle norme che tutelano l’istruzione parentale, d.lgs 76/2005, art.1 comma 4, e dal TU art. 111 comma 2 (si veda questo link: https://www.laifitalia.it/quadro-normativo-di-riferimento/).
I genitori che esercitano tale diritto sono tenuti a darne comunicazione all’autorità competente, non a richiederne il permesso, per cui al Dirigente Scolastico non è dato accettare o rifiutare tale comunicazione.
Il diritto di istruire i propri figli è garantito dalla Costituzione Italiana quindi una circolare ministeriale non può cambiare questo fatto utilizzando la parola “autorizza” in maniera inopportuna. Non esistono normative che danno competenza né al Dirigente Scolastico né al Sindaco di autorizzare i genitori ad istruire personalmente i propri figli.
Nella CM n. 96/2012 (http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2012/dicembre/CM_MIUR_20121217_96) sull’obbligo scolastico si legge che “il dirigente dell’istituzione scolastica autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella modalità dell’istruzione parentale.”

Il termine “autorizza” è stato usato in maniera impropria e lo stesso MIUR lo conferma con la Nota n. 253/2013 (https://www.laifitalia.it/wp-content/uploads/2018/04/nota-253-2013.pdf) precisando che “la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.”

Forse può interessarti anche l’articolo Ritiro da scuola e homeschooling.
https://www.bambinonaturale.it/2020/10/ritiro-da-scuola-homeschooling-istruzioni-moduli-iter-da-seguire/

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A chi deve essere indirizzata? È da inviare al Sindaco, al Dirigente Scolastico o ad entrambi? E dopo i 14 anni?
https://www.laifitalia.it/faq/#3_A_chi_deve_essere_indirizzata_E_da_inviare_al_Sindaco_al_Dirigente_Scolastico_o_ad_entrambi_E_dopo_i_14_anni

La dichiarazione/comunicazione di istruzione parentale può essere inviata al Sindaco e/o al Dirigente del territorio di residenza.

Il D. Lgs. 76/2005 (https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs76_05.shtml), art. 5, commi 1 e 2 individua come responsabili della vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione il Comune in cui risiede il minorenne e il Dirigente scolastico.

Nel Decreto Legislativo 62 del 2017 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg), all’art 23, si parla semplicemente di “presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.”
Tuttavia, una nota successiva, la Nota MIUR 19837 del 6 luglio 2018 (“Vigilanza adempimento obbligo scolastico” http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20180801/nota-19837-del-6-luglio-2018-vigilanza-adempimento-obbligo-scolastico.pdf), conferma il ruolo delle autorità comunali, ovvero ribadisce il duplice investimento del Sindaco e del Dirigente scolastico.

Dopo i 14 anni e/o dopo il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo (esame di terza media), cioè all’età delle scuole superiori, di solito la dichiarazione si presenta all’istituto comprensivo presso cui è depositato il fascicolo del ragazzo e/o al Sindaco.

Il consiglio è quello di provare sempre a instaurare un dialogo costruttivo con il Dirigente Scolastico.

LAIF suggerisce inoltre di corredare la dichiarazione annuale di istruzione parentale con il progetto famigliare di istruzione (https://www.laifitalia.it/proposta-di-sperimentazione/), che rappresenta una documentazione del possesso delle capacità tecniche dei genitori. In esso infatti si possono indicare informazioni utili alla descrizione del proprio percorso di istruzione parentale e della progettualità genitoriale, ad esempio: il proprio approccio e/o stile di istruzione parentale/famigliare (unschooling, scuola a casa, travel schooling, ecc.), gli approcci pedagogico-didattici cui ci si ispira, il tipo di accertamento che si ritiene più consono al percorso intrapreso, i riferimenti alle indicazioni nazionali per il curriculum e alle 8 competenze chiave come orizzonte di orientamento.

Detto progetto famigliare di istruzione andrebbe presentato al più presto possibile, se non già con la dichiarazione.

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E’ logico e legalmente sostenibile che un ragazzo sia iscritto a scuola e faccia contemporaneamente istruzione parentale?
https://www.laifitalia.it/faq/#1_E_logico_e_legalmente_sostenibile_che_un_ragazzo_sia_iscritto_a_scuola_e_faccia_contemporaneamente_istruzione_parentale

No.
Per definizione l’istruzione parentale comprende tutti i percorsi di istruzione al di fuori della scuola.

La normativa prevede infatti che l’obbligo di istruzione si assolva:

O attraverso la frequenza di una scuola statale o paritaria,
O attraverso la frequenza di scuole iscritte agli albi regionali,
O attraverso l’istruzione parentale
La norma più recente in questo senso pare essere il Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che all’art. 111 Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico (https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf), recita:

"All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico."

La pagina relativa del sito del MIUR conferma tale posizione.
https://www.miur.gov.it/obbligo-scolastico

In un’ulteriore pagina del Ministero, tra le domande e risposte frequenti sull’iscrizione online (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html#faq), si legge inoltre (domanda 6):

"Sono un genitore e voglio provvedere personalmente all'istruzione di mio figlio (istruzione parentale), devo utilizzare la procedura di iscrizione on line? No. Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per avvalerti dell'istruzione parentale devi presentare specifica dichiarazione direttamente alla scuola statale più vicina, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione di tuo figlio."

Si veda a questo proposito anche il video Iscrizione a scuola e istruzione parentale.
https://youtu.be/HL0CGD7Sil0

Forse può interessarti anche l’articolo Ritiro da scuola e homeschooling.
https://www.bambinonaturale.it/2020/10/ritiro-da-scuola-homeschooling-istruzioni-moduli-iter-da-seguire/

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AAA aiuto cercasi


Buongiorno a tutti!
Come potete facilmente immaginare, nell'ultimo anno e mezzo le richieste e i contatti per un consiglio, una consulenza o anche un semplice confronto sono parecchio aumentate, mentre il tempo a disposizione, ahinoi, è rimasto lo stesso!!!
La famiglia di LAIF è ricca di iniziative, ma proprio per il grande numero di cose da seguire, coi tempi del volontariato da incastrare negli impegni professionali e personali di ognuno, iniziano a scarseggiare "le mani che aiutano".

Chiediamo quindi a chiunque di voi voglia aiutare, voglia mettersi in gioco, ciascuno con le proprie capacità, coi propri tempi, di mettersi in contatto con noi o tramite il canale telegram o all'indirizzo mail info@laifitalia.it

Non pensiate di "non essere sufficientemente preparati". I lavori dietro le quinte sono tanti, di tanti generi.

Vi aspettiamo!!

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Convocazione Assemblea Ordinaria Soci 2023

PROMEMORIA PER I SOCI

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https://www.laifitalia.it/2023/03/26/convocazione-assemblea-ordinaria-soci-2023/

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2023.
Contiene le indicazioni per l’accreditamento.


Ricordiamo che essendo l'assemblea riservata ai soli soci attivi, il link fa riferimento ad un post nell'area soci.
Se la pagina non si apre automaticamente, è sufficiente loggarsi sul sito e si potranno avere tutte le informazioni del caso.

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