‼️Aggiornamento GAE e GI‼️👉🏼👉🏼domande dal 21 marzo fino al 4 aprile tramite Istanze on Line (serve lo SPID)
𝐀𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐆𝐀𝐄 𝐞 𝐆𝐈, 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝟐𝟏 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟒 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞
Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto relativo all’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Il decreto ripercorre le disposizioni impartite in occasione dei precedenti aggiornamenti triennali delle graduatorie. Non sono pertanto previsti nuovi inserimenti, né modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022.
Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto relativo all’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Il decreto ripercorre le disposizioni impartite in occasione dei precedenti aggiornamenti triennali delle graduatorie. Non sono pertanto previsti nuovi inserimenti, né modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022.
⛔ permesso per concorso per i precari
La normativa prevede solo max 8 GG di permessi non retribuiti ma, se avete Maturato ferie (max sei GG durante attivo didattica) e trovate un sostituto (gratuitamente) , è vostro diritto chiedere il Giorno retribuito per ferie dando il piano sostituzione.
Ricordate che tutto ciò che non è retribuito interrompe anzianità.
La normativa prevede solo max 8 GG di permessi non retribuiti ma, se avete Maturato ferie (max sei GG durante attivo didattica) e trovate un sostituto (gratuitamente) , è vostro diritto chiedere il Giorno retribuito per ferie dando il piano sostituzione.
Ricordate che tutto ciò che non è retribuito interrompe anzianità.
🟢Concorso STEM, Domande e risposte 🤔
Posso partecipare per due classi di concorso ❓
👉No, si può partecipare per una classe di concorso.
Ho visto che per AXXX ci sono 0 posti,il co corso si farà lo stesso ❓
👉No,in caso di 0 posti(esempio Veneto per A028) il concorso non si fa.
Ho letto che ci saranno le domande di legislazione scolastica, è vero❓
👉No,i quesiti saranno 50, di questi 5 saranno per inglese livello B2, 5 di informatica e i suoi usi didattici(es Lim) gli altri saranno del programma di studio (Allegato A ).
Mettiamo caso che Mi abilito al concorso in Lombardia,l’abilitazione posso farla valere in altre regioni❓
👉Si, l’abilitazione è valida su tutto il territorio Nazionale.
Ho vinto il concorso nel 2021 per la classe di concorso AXXX ma non sono entrat* ancora di ruolo,perché ? E sopratutto posso fare questo concorso e abilitarmi in un altra classe ❓
👉🔹L’immissione in ruolo dipende dalla disponibilità del MEF, Esempio,il mex puoi autorizzare 200 imissioni e tu ti trovi alla posizione 201,nel frattempo che si aspetta il ruolo si avrà la priorità sulla I e sulla II fascia,insomma non resterete dissocupati.
👉🔹Puoi iscriverti al concorso Stem 2022 per un’altra classe di concorso e abilitarti.
Sono richiesti I 24CFU ❓
👉Si, per l’iscrizione al concorso bisogna inserire i 24 CFU.
Lavoro in un CFP,posso iscrivermi allo Stem ❓E sopratutto valgono gli anni di insegnamento ❓
👉Il requisito per l’iscrizione è titolo di accesso per le classi Stem A020,A026,A027,A028,A041 più I 24CFU, gli anni di insegnamento nel CFP valgono.
🔹Precisione per il CFP,esistono due decreti,bisogna guardare la situazione del docente🔹
Posso partecipare per due classi di concorso ❓
👉No, si può partecipare per una classe di concorso.
Ho visto che per AXXX ci sono 0 posti,il co corso si farà lo stesso ❓
👉No,in caso di 0 posti(esempio Veneto per A028) il concorso non si fa.
Ho letto che ci saranno le domande di legislazione scolastica, è vero❓
👉No,i quesiti saranno 50, di questi 5 saranno per inglese livello B2, 5 di informatica e i suoi usi didattici(es Lim) gli altri saranno del programma di studio (Allegato A ).
Mettiamo caso che Mi abilito al concorso in Lombardia,l’abilitazione posso farla valere in altre regioni❓
👉Si, l’abilitazione è valida su tutto il territorio Nazionale.
Ho vinto il concorso nel 2021 per la classe di concorso AXXX ma non sono entrat* ancora di ruolo,perché ? E sopratutto posso fare questo concorso e abilitarmi in un altra classe ❓
👉🔹L’immissione in ruolo dipende dalla disponibilità del MEF, Esempio,il mex puoi autorizzare 200 imissioni e tu ti trovi alla posizione 201,nel frattempo che si aspetta il ruolo si avrà la priorità sulla I e sulla II fascia,insomma non resterete dissocupati.
👉🔹Puoi iscriverti al concorso Stem 2022 per un’altra classe di concorso e abilitarti.
Sono richiesti I 24CFU ❓
👉Si, per l’iscrizione al concorso bisogna inserire i 24 CFU.
Lavoro in un CFP,posso iscrivermi allo Stem ❓E sopratutto valgono gli anni di insegnamento ❓
👉Il requisito per l’iscrizione è titolo di accesso per le classi Stem A020,A026,A027,A028,A041 più I 24CFU, gli anni di insegnamento nel CFP valgono.
🔹Precisione per il CFP,esistono due decreti,bisogna guardare la situazione del docente🔹
🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵
CALCOLO PUNTEGGIO
PERSONALE ATA
🔸🔸🔸
AA = Assistente Amministrativo
AT = Assistente Tecnico
CS = Collabora_tore Scolastico
GA= Guardarobiere
CO = Cuoco
IF = Infermiere
CR =Addetto alle Aziende Agraria
Punteggio servizio AA presso scuola statale ..0,50 punti al mese.
AA=0,10 punti al mese per AT/CO/IF
0,15 punti al mese per CS/GA/CR
AT= presso scuola statale, 0,10 punti al mese per AA/CO/IF
0,50 punti al mese per AT
0,15 punti al mese per CS/GA/CR
CS=presso scuola statale, 0,10 punti al mese per AA/AT/CO/IF 0,15 punti al mese per GA/CR
0,50 punti al mese per CS.
🔸ALTRI SERVIZI VALUTABILI🔸
Punteggio servizio Insegnante/docente presso scuola statale (NO progetti, esperti esterni, etc) 0,10 punti al mese per AA/AT/CO/IF
0,15 punti al mese per CS/GA/CR
Punteggio servizio Insegnante/docente presso scuola paritaria/legalmente riconosciuta (NO progetti, esperti esterni, etc)
0,05 punti al mese per AA/AT/CO/IF
0,075 punti al mese per CS/GA/CR
AA= presso scuola privata paritaria/legalmente riconosciuta 0,25 punti al mese per AA
0,05 punti al mese per AT/CO/IF
0,075 punti al mese per CS/GA/CR
AT= presso scuola paritaria/legalmente riconosciuta 0,05 punti al mese per AA/CO/IF
0,25 punti al mese per AT
0,075 punti al mese per CS/GA/CR.
CS= presso scuola privata paritaria/legalmente riconosciuta 0,05 punti al mese per AA/AT/CO/IF
0,075 punti al mese per GA/CR
0,25 punti al mese per CS.
Servizio militare ferma breve / carabinieri / polizia / esercito / marina 0,05 punti al mese per AA/AT/CS/CO/IF/GA/CR
periodi di servizio civile
0,05 punti al mese per AA/AT/CS/CO/IF/GA/CR.
contratti di Prestazione d’opera/etc. con enti pubblici/stato NON danno luogo a valutazione.
Servizio prestato in ditte private (qualsiasi esso sia) —-> NON danno luogo a valutazione.
Le preferenze/invalidita’ danno la precedenza a PARITA’ di PUNTEGGIO (quindi 0 punti).
QUALSIASI servizio è valutato FINO alla data di scadenza del Bando.
CALCOLO PUNTEGGIO
PERSONALE ATA
🔸🔸🔸
AA = Assistente Amministrativo
AT = Assistente Tecnico
CS = Collabora_tore Scolastico
GA= Guardarobiere
CO = Cuoco
IF = Infermiere
CR =Addetto alle Aziende Agraria
Punteggio servizio AA presso scuola statale ..0,50 punti al mese.
AA=0,10 punti al mese per AT/CO/IF
0,15 punti al mese per CS/GA/CR
AT= presso scuola statale, 0,10 punti al mese per AA/CO/IF
0,50 punti al mese per AT
0,15 punti al mese per CS/GA/CR
CS=presso scuola statale, 0,10 punti al mese per AA/AT/CO/IF 0,15 punti al mese per GA/CR
0,50 punti al mese per CS.
🔸ALTRI SERVIZI VALUTABILI🔸
Punteggio servizio Insegnante/docente presso scuola statale (NO progetti, esperti esterni, etc) 0,10 punti al mese per AA/AT/CO/IF
0,15 punti al mese per CS/GA/CR
Punteggio servizio Insegnante/docente presso scuola paritaria/legalmente riconosciuta (NO progetti, esperti esterni, etc)
0,05 punti al mese per AA/AT/CO/IF
0,075 punti al mese per CS/GA/CR
AA= presso scuola privata paritaria/legalmente riconosciuta 0,25 punti al mese per AA
0,05 punti al mese per AT/CO/IF
0,075 punti al mese per CS/GA/CR
AT= presso scuola paritaria/legalmente riconosciuta 0,05 punti al mese per AA/CO/IF
0,25 punti al mese per AT
0,075 punti al mese per CS/GA/CR.
CS= presso scuola privata paritaria/legalmente riconosciuta 0,05 punti al mese per AA/AT/CO/IF
0,075 punti al mese per GA/CR
0,25 punti al mese per CS.
Servizio militare ferma breve / carabinieri / polizia / esercito / marina 0,05 punti al mese per AA/AT/CS/CO/IF/GA/CR
periodi di servizio civile
0,05 punti al mese per AA/AT/CS/CO/IF/GA/CR.
contratti di Prestazione d’opera/etc. con enti pubblici/stato NON danno luogo a valutazione.
Servizio prestato in ditte private (qualsiasi esso sia) —-> NON danno luogo a valutazione.
Le preferenze/invalidita’ danno la precedenza a PARITA’ di PUNTEGGIO (quindi 0 punti).
QUALSIASI servizio è valutato FINO alla data di scadenza del Bando.
🟠CONCORSO STRAORDINARIO BIS,
tutte le risposte alle domande più frequenti.
♻️Quanti saranno i posti a disposizione?
🔸Il MEF ha autorizzato per l’anno scolastico 2021/22 112.474 posti.
Di questi gli Uffici Scolastici sono riusciti a coprirne tramite GaE, concorsi e GPS prima fascia 59.425 (di cui 12.840 incarichi conferiti in base alle procedure dell’art. 59 comma 4 del decreto sostegni bis).
♻️Da questi posti bisogna togliere
i posti da assegnare ai concorsi ordinari infanzia /primaria (12.863) e secondaria (33.000 – i circa 6.000 STEM)
eventuali posti ancora assegnati per surroga dopo la rilevazione ministeriale
in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2022, anche i posti assegnati entro il 15 febbraio 2022 dalle graduatorie tardive del concorso straordinario per il ruolo secondaria di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020.
i posti assegnati, sempre da concorso straordinario per il ruolo, da graduatorie pubblicate dopo il 30 novembre 2020 ed entro il 31 gennaio 2022. Queste ultime immissioni in ruolo saranno concluse entro il 15 marzo.
è ancora da chiarire se potranno essere scorse le graduatorie del concorso STEM DD n. 826 dell’11 giugno 2021 per assegnare agli idonei (entrati in graduatoria in seguito all’approvazione del Milleproroghe) gli eventuali posti vuoti per rinunce dei vincitori.
Il calcolo generale potrebbe portare a circa 14mila posti.
♻️Come individuare le classi di concorso interessate
I posti saranno banditi a livello regionale, per cui bisogna sommare in ogni regione le supplenze attribuite quest’anno da GaE e GPS fino al 31 agosto 2022. Quelli – al netto delle sottrazioni da fare – sono i posti che costituiranno il nuovo concorso
L’unica indicazione ufficiale finora emersa riguarda le classi di concorso STEM A020, A026, A027, A028, A041 per le quali potrebbero essere disponibili circa 4.000 posti. In una informativa dello scorso novembre infatti il Ministero aveva comunicato che erano 6633 i posti residui. Di questi 1.685 sono stati banditi per il nuovo concorso STEM, per cui al concorso straordinario potrebbero rimanere circa 4.000 posti.
♻️Si può già presentare la domanda?
No, non ancora. È necessario attendere il relativo decreto in Gazzetta Ufficiale.
♻️Si pagherà per parteciperà?
Sì, si pagherà una tassa indicata come “contributo di segreteria”. Introdotta dalla legge 107/2015, in analogia ai concorsi precedenti, potrebbe essere di 10 euro.
Le eventuali spese di viaggio e pernottamento per lo svolgimento della prova eventualmente in regione diversa dalla propria sono a carico dei partecipanti.
♻️Chi può partecipare?
Requisiti richiesti:
titolo di accesso alla specifica classe di concorso, ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure abilitazione specifica;
non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del comma 4 art. 59 DL 73/2021;
avere svolto, a decorrere dal 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto dal punto successivo;
avere svolto almeno un anno di servizio dei tre nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.
Quindi serve l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso.
♻️Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.
tutte le risposte alle domande più frequenti.
♻️Quanti saranno i posti a disposizione?
🔸Il MEF ha autorizzato per l’anno scolastico 2021/22 112.474 posti.
Di questi gli Uffici Scolastici sono riusciti a coprirne tramite GaE, concorsi e GPS prima fascia 59.425 (di cui 12.840 incarichi conferiti in base alle procedure dell’art. 59 comma 4 del decreto sostegni bis).
♻️Da questi posti bisogna togliere
i posti da assegnare ai concorsi ordinari infanzia /primaria (12.863) e secondaria (33.000 – i circa 6.000 STEM)
eventuali posti ancora assegnati per surroga dopo la rilevazione ministeriale
in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2022, anche i posti assegnati entro il 15 febbraio 2022 dalle graduatorie tardive del concorso straordinario per il ruolo secondaria di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020.
i posti assegnati, sempre da concorso straordinario per il ruolo, da graduatorie pubblicate dopo il 30 novembre 2020 ed entro il 31 gennaio 2022. Queste ultime immissioni in ruolo saranno concluse entro il 15 marzo.
è ancora da chiarire se potranno essere scorse le graduatorie del concorso STEM DD n. 826 dell’11 giugno 2021 per assegnare agli idonei (entrati in graduatoria in seguito all’approvazione del Milleproroghe) gli eventuali posti vuoti per rinunce dei vincitori.
Il calcolo generale potrebbe portare a circa 14mila posti.
♻️Come individuare le classi di concorso interessate
I posti saranno banditi a livello regionale, per cui bisogna sommare in ogni regione le supplenze attribuite quest’anno da GaE e GPS fino al 31 agosto 2022. Quelli – al netto delle sottrazioni da fare – sono i posti che costituiranno il nuovo concorso
L’unica indicazione ufficiale finora emersa riguarda le classi di concorso STEM A020, A026, A027, A028, A041 per le quali potrebbero essere disponibili circa 4.000 posti. In una informativa dello scorso novembre infatti il Ministero aveva comunicato che erano 6633 i posti residui. Di questi 1.685 sono stati banditi per il nuovo concorso STEM, per cui al concorso straordinario potrebbero rimanere circa 4.000 posti.
♻️Si può già presentare la domanda?
No, non ancora. È necessario attendere il relativo decreto in Gazzetta Ufficiale.
♻️Si pagherà per parteciperà?
Sì, si pagherà una tassa indicata come “contributo di segreteria”. Introdotta dalla legge 107/2015, in analogia ai concorsi precedenti, potrebbe essere di 10 euro.
Le eventuali spese di viaggio e pernottamento per lo svolgimento della prova eventualmente in regione diversa dalla propria sono a carico dei partecipanti.
♻️Chi può partecipare?
Requisiti richiesti:
titolo di accesso alla specifica classe di concorso, ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure abilitazione specifica;
non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del comma 4 art. 59 DL 73/2021;
avere svolto, a decorrere dal 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto dal punto successivo;
avere svolto almeno un anno di servizio dei tre nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.
Quindi serve l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso.
♻️Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.
Vale solo il servizio svolto nelle scuole statali
♻️Cosa si intende per annualità?
Servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale
♻️Valutazione della prova
La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale preventivamente predisposti. Non è prevista una soglia minima di voto per superare la prova.
♻️Valutazione dei titoli
La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici e professionali un punteggio massimo complessivo di 50 punti.
♻️Per quante classi di concorso si potrà partecipare?
Solo una
♻️Per quante regioni si può partecipare?
Solo una
♻️Ci sarà la prova anche per il sostegno?
Non è specificato, in questo caso però diventerebbe necessario il possesso del titolo di specializzazione. Si attendono ulteriori chiarimenti.
♻️Quando si svolgerà la prova?
Il testo del Decreto Milleproroghe dice che la prova dovrà essere svolta “entro il 15 giugno 2022”. Considerato che i posti non sono stati resi disponibili per la mobilità, la previsione dovrebbe essere rispettata.
♻️Sarà possibile svolgere sia il concorso ordinario che il nuovo straordinario?
Secondo l’attuale normativa non ci sono impedimenti. Non è possibile limitare le possibilità di assunzione in ruolo. Sarà possibile partecipare anche alla procedura straordinaria per l’abilitazione, con domanda presentata entro il 15 luglio 2020? Si ritiene non ci siano impedimenti in tal senso, anche se il Ministero non ha ancora comunicato nessuna data per lo svolgimento di questa procedura.
♻️Superata la prova disciplinare, come si accede al ruolo?
Sarà stilata una graduatoria di merito regionale sulla base dei titoli (non c’è ancora la tabella titoli) e del punteggio conseguito nella prova.
I candidati vincitori (corrispondenti al numero dei posti a bando) collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione
♻️In cosa consiste il percorso di formazione? Chi lo paga?
A pagarlo dovranno essere i corsisti. Potrà essere svolto in collaborazione con le Università e avrà come obiettivo quello di “integrare le competenze professionali”. Si concluderà con una prova finale.
♻️I posti potrebbero diminuire?
No, i posti autorizzati per le assunzioni in ruolo 2021/22 sono “congelati”, dovranno essere attribuiti esclusivamente ai docenti precari. L’emendamento dice espressamente che “sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo”. E infatti il contratto di mobilità non li ha resi disponibili per i trasferimenti dei docenti di ruolo.
♻️Come si arriverà al ruolo?
Nel 2022/23 i vincitori saranno assunti a tempo determinato. Nel frattempo uno specifico corso di formazione e come di consueto, l’anno di formazione e prova.
Superati questi due ostacoli, saranno assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente dall’anno scolastico 2023/24.
♻️Quanto dureranno le graduatorie?
Fino all’assunzione di tutti i vincitori, quindi sono a esaurimento.
♻️Cosa si intende per annualità?
Servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale
♻️Valutazione della prova
La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale preventivamente predisposti. Non è prevista una soglia minima di voto per superare la prova.
♻️Valutazione dei titoli
La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici e professionali un punteggio massimo complessivo di 50 punti.
♻️Per quante classi di concorso si potrà partecipare?
Solo una
♻️Per quante regioni si può partecipare?
Solo una
♻️Ci sarà la prova anche per il sostegno?
Non è specificato, in questo caso però diventerebbe necessario il possesso del titolo di specializzazione. Si attendono ulteriori chiarimenti.
♻️Quando si svolgerà la prova?
Il testo del Decreto Milleproroghe dice che la prova dovrà essere svolta “entro il 15 giugno 2022”. Considerato che i posti non sono stati resi disponibili per la mobilità, la previsione dovrebbe essere rispettata.
♻️Sarà possibile svolgere sia il concorso ordinario che il nuovo straordinario?
Secondo l’attuale normativa non ci sono impedimenti. Non è possibile limitare le possibilità di assunzione in ruolo. Sarà possibile partecipare anche alla procedura straordinaria per l’abilitazione, con domanda presentata entro il 15 luglio 2020? Si ritiene non ci siano impedimenti in tal senso, anche se il Ministero non ha ancora comunicato nessuna data per lo svolgimento di questa procedura.
♻️Superata la prova disciplinare, come si accede al ruolo?
Sarà stilata una graduatoria di merito regionale sulla base dei titoli (non c’è ancora la tabella titoli) e del punteggio conseguito nella prova.
I candidati vincitori (corrispondenti al numero dei posti a bando) collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione
♻️In cosa consiste il percorso di formazione? Chi lo paga?
A pagarlo dovranno essere i corsisti. Potrà essere svolto in collaborazione con le Università e avrà come obiettivo quello di “integrare le competenze professionali”. Si concluderà con una prova finale.
♻️I posti potrebbero diminuire?
No, i posti autorizzati per le assunzioni in ruolo 2021/22 sono “congelati”, dovranno essere attribuiti esclusivamente ai docenti precari. L’emendamento dice espressamente che “sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo”. E infatti il contratto di mobilità non li ha resi disponibili per i trasferimenti dei docenti di ruolo.
♻️Come si arriverà al ruolo?
Nel 2022/23 i vincitori saranno assunti a tempo determinato. Nel frattempo uno specifico corso di formazione e come di consueto, l’anno di formazione e prova.
Superati questi due ostacoli, saranno assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente dall’anno scolastico 2023/24.
♻️Quanto dureranno le graduatorie?
Fino all’assunzione di tutti i vincitori, quindi sono a esaurimento.
NUOVE VITTORIE PER MSA!!!
Il servizio militare obbligatorio vale 6 punti.
Pronunce dei tribunali del Lavoro di Milano e Vercelli (Mar. 2022)!!
https://www.msaservice.it/ricorso-al-giudice-del-lavoro-personale-ata-riconoscimento-servizio-di-leva-militare-obbligatorio-non-in-costanza-di-nomina/
DIVENTARE COLLABORATORE SCOLASTICO.... ORA PUOI!!!
✅Hai il diploma
✅Hai svolto il servizio di leva obbligatorio
✅Sei inserito nelle graduatorie Ata
✅Hai un reddito basso
TI FACCIAMO IL RICORSO GRATIS PER AVERE FINO A 6 PUNTI
Per info inviare messaggio whatsapp al 👉 3926225285.
Il servizio militare obbligatorio vale 6 punti.
Pronunce dei tribunali del Lavoro di Milano e Vercelli (Mar. 2022)!!
https://www.msaservice.it/ricorso-al-giudice-del-lavoro-personale-ata-riconoscimento-servizio-di-leva-militare-obbligatorio-non-in-costanza-di-nomina/
DIVENTARE COLLABORATORE SCOLASTICO.... ORA PUOI!!!
✅Hai il diploma
✅Hai svolto il servizio di leva obbligatorio
✅Sei inserito nelle graduatorie Ata
✅Hai un reddito basso
TI FACCIAMO IL RICORSO GRATIS PER AVERE FINO A 6 PUNTI
Per info inviare messaggio whatsapp al 👉 3926225285.
M.S.A.
RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PERSONALE ATA RICONOSCIMENTO SERVIZIO DI LEVA MILITARE OBBLIGATORIO NON IN COSTANZA DI NOMINA
AZIONE GIUDIZIARIA AL GIUDICE DEL LAVORO FINALIZZATA A RICONOSCERE IL SERVIZIO DI LEVA MILITARE OBBLIGATORIO
🔺GAE(graduatorie ad esaurimento)
👉🏼Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 di oggi 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022. Le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per l’assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti autorizzati annualmente.
👉🏼Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 di oggi 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022. Le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per l’assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti autorizzati annualmente.
🟠 Aggiornamento GPS: approvato emendamento
🔺 L’aggiornamento delle Gps, le graduatorie provinciali per le supplenze, avverrà quest’anno in primavera e la scadenza rimane biennale.
🔺 L’aggiornamento delle Gps, le graduatorie provinciali per le supplenze, avverrà quest’anno in primavera e la scadenza rimane biennale.
FAQ [relative alla valutazione del servizio in III e IV fascia]
Servizio scuola dell’infanzia/primaria e secondaria
D. Sono un docente inserito nelle GaE infanzia e scuola secondaria di primo grado. Ho svolto un anno scolastico di servizio nella scuola dell’infanzia, posso caricare il servizio nella graduatoria di scuola secondaria di primo grado?
R. No, non è possibile. Infatti, il servizio prestato nella scuola dell’infanzia o primaria può essere valutato solo nelle graduatorie relative a tali tipi di scuole.
D. Sono un docente inserito nelle GaE infanzia e scuola secondaria. Ho svolto un anno scolastico di servizio nella scuola secondaria di primo grado, posso caricare il servizio nella graduatoria di scuola dell’infanzia?
R. No, non è possibile. Infatti, analogamente a quanto detto sopra, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado, può essere valutato soltanto nelle graduatorie relative a tali tipi di scuole.
Servizio aspecifico
D. Sono un docente inserito nella GaE per le classi di concorso A22 e A12. Ho prestato due anni di servizio nella A12, ma vorrei inserire il punteggio nella graduatoria di A22. Posso farlo?
R. Sì, è possibile, tuttavia il servizio le verrà valutato al 50%. Dunque, i 24 punti (12 p. X 2 anni) maturati nella A12, le saranno valutati 12 punti nella A22.
D. Sono un docente inserito nella GaE infanzia e nelle GaE di scuola secondaria per le classi di concorso A22 e A12. L’anno di servizio svolto nella scuola dell’infanzia, mi può essere valutato al 50%, ossia 6 punti, nella GaE relativa alla classe di concorso A12?
R. No, non le può essere valutato, in quanto, come detto nelle risposte precedenti, il servizio prestato nella scuola dell’infanzia e primaria può essere valutato solo nelle GaE relative a tali scuole, così come il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado può essere valutato soltanto nelle GaE relative a tali scuole.
un servizio svolto in una classe di concorso della scuola secondaria può essere valutato come aspecifico in una classe di concorso diversa.
Servizio contemporaneo
D. Nell’a.s. 2019/20 ho svolto contemporaneamente, per quattro mesi, servizio alla scuola dell’infanzia e primaria. Posso caricare il punteggio nelle GaE sia infanzia che primaria?
R. No, il servizio svolto contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato (ciò a decorrere dall’a.s. 2003/04). Quindi, dovrà scegliere lei dove far valutare il predetto servizio. Lo stesso dicasi per due servizi svolti in contemporanea in due diverse classi di concorso della scuola secondaria.
Servizio su sostegno
D. Sono un docente inserito in GaE per la A-01 e per la A-60. Ho prestato un anno di servizio su posto di sostegno (nomina dalla A-60) senza titolo di specializzazione, posso caricare il punteggio nella A-01?
D. Sono un docente inserito in GaE per la A-01 e per la A-60. Ho prestato un anno di servizio su posto di sostegno con il prescritto titolo di specializzazione, posso caricare il punteggio nella A-01?
R. Sì, il servizio su sostegno prestato con il prescritto titolo di specializzazione è valutato, a scelta dell’interessato, in una delle classi di concorso comprese nel medesimo grado di istruzione e di inserimento in GaE.
Servizio scuola dell’infanzia/primaria e secondaria
D. Sono un docente inserito nelle GaE infanzia e scuola secondaria di primo grado. Ho svolto un anno scolastico di servizio nella scuola dell’infanzia, posso caricare il servizio nella graduatoria di scuola secondaria di primo grado?
R. No, non è possibile. Infatti, il servizio prestato nella scuola dell’infanzia o primaria può essere valutato solo nelle graduatorie relative a tali tipi di scuole.
D. Sono un docente inserito nelle GaE infanzia e scuola secondaria. Ho svolto un anno scolastico di servizio nella scuola secondaria di primo grado, posso caricare il servizio nella graduatoria di scuola dell’infanzia?
R. No, non è possibile. Infatti, analogamente a quanto detto sopra, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado, può essere valutato soltanto nelle graduatorie relative a tali tipi di scuole.
Servizio aspecifico
D. Sono un docente inserito nella GaE per le classi di concorso A22 e A12. Ho prestato due anni di servizio nella A12, ma vorrei inserire il punteggio nella graduatoria di A22. Posso farlo?
R. Sì, è possibile, tuttavia il servizio le verrà valutato al 50%. Dunque, i 24 punti (12 p. X 2 anni) maturati nella A12, le saranno valutati 12 punti nella A22.
D. Sono un docente inserito nella GaE infanzia e nelle GaE di scuola secondaria per le classi di concorso A22 e A12. L’anno di servizio svolto nella scuola dell’infanzia, mi può essere valutato al 50%, ossia 6 punti, nella GaE relativa alla classe di concorso A12?
R. No, non le può essere valutato, in quanto, come detto nelle risposte precedenti, il servizio prestato nella scuola dell’infanzia e primaria può essere valutato solo nelle GaE relative a tali scuole, così come il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado può essere valutato soltanto nelle GaE relative a tali scuole.
un servizio svolto in una classe di concorso della scuola secondaria può essere valutato come aspecifico in una classe di concorso diversa.
Servizio contemporaneo
D. Nell’a.s. 2019/20 ho svolto contemporaneamente, per quattro mesi, servizio alla scuola dell’infanzia e primaria. Posso caricare il punteggio nelle GaE sia infanzia che primaria?
R. No, il servizio svolto contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato (ciò a decorrere dall’a.s. 2003/04). Quindi, dovrà scegliere lei dove far valutare il predetto servizio. Lo stesso dicasi per due servizi svolti in contemporanea in due diverse classi di concorso della scuola secondaria.
Servizio su sostegno
D. Sono un docente inserito in GaE per la A-01 e per la A-60. Ho prestato un anno di servizio su posto di sostegno (nomina dalla A-60) senza titolo di specializzazione, posso caricare il punteggio nella A-01?
D. Sono un docente inserito in GaE per la A-01 e per la A-60. Ho prestato un anno di servizio su posto di sostegno con il prescritto titolo di specializzazione, posso caricare il punteggio nella A-01?
R. Sì, il servizio su sostegno prestato con il prescritto titolo di specializzazione è valutato, a scelta dell’interessato, in una delle classi di concorso comprese nel medesimo grado di istruzione e di inserimento in GaE.
RICORSO INDIVIDUALE AL GDL RICONOSCIMENTO CARTA DOCENTE PRECARI O DOCENTI DI RUOLO CON SERVIZIO DI PRECARIATO NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI.
https://www.msaservice.it/?p=2744
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🔺I docenti di ruolo possono iscriversi nelle GPS❓
✳️ In primavera si aggiorneranno per il biennio 22/23 e 23/24 le graduatorie provinciali per le supplenze ( GPS).
✳️ Gli insegnanti di ruolo possono iscriversi nelle GPS nella propria o in un’altra provincia per altro ordine e grado di scuola o classe di concorso, cioè i docenti di ruolo, ivi compresi i docenti di cui al comma 4 dell’art. 59 della legge 106/2021 assunti da GPS di prima fascia ( 2020) o da elenchi aggiuntivi l’1.9.2021, potranno iscriversi ( presumibilmente tra aprile e maggio) nella prima fascia se abilitati e/o nella seconda fascia se non abilitati nella provincia di titolarità o in altra provincia ed accettare per il biennio 22/24 supplenze temporanee di durata annuale ( 30 giugno) o supplenze annuali su posto vacante ( 31 agosto): a) in un diverso ordine e grado di scuola; b) per un’altra classe di concorso; c) su posto di sostegno se convocati da posti o classi di concorso diversi rispetto a quelli di titolarità, ad esempio il docente su posto comune di scuola dell’infanzia, se ha il requisito, potrà accettare una supplenza su posto di sostegno nella scuola primaria ma non una supplenza su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia.
✳️ In primavera si aggiorneranno per il biennio 22/23 e 23/24 le graduatorie provinciali per le supplenze ( GPS).
✳️ Gli insegnanti di ruolo possono iscriversi nelle GPS nella propria o in un’altra provincia per altro ordine e grado di scuola o classe di concorso, cioè i docenti di ruolo, ivi compresi i docenti di cui al comma 4 dell’art. 59 della legge 106/2021 assunti da GPS di prima fascia ( 2020) o da elenchi aggiuntivi l’1.9.2021, potranno iscriversi ( presumibilmente tra aprile e maggio) nella prima fascia se abilitati e/o nella seconda fascia se non abilitati nella provincia di titolarità o in altra provincia ed accettare per il biennio 22/24 supplenze temporanee di durata annuale ( 30 giugno) o supplenze annuali su posto vacante ( 31 agosto): a) in un diverso ordine e grado di scuola; b) per un’altra classe di concorso; c) su posto di sostegno se convocati da posti o classi di concorso diversi rispetto a quelli di titolarità, ad esempio il docente su posto comune di scuola dell’infanzia, se ha il requisito, potrà accettare una supplenza su posto di sostegno nella scuola primaria ma non una supplenza su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia.
🟢GPS 2022 🥇
👉Giorno 23/03/2022 Con 416 voti favorevoli, 49 contrari. La Camera approva la questione di #fiducia sulle misure urgenti in materia di sostegno alle #imprese (decreto #SostegniTer)
👉GPS 2022
Art 3-bis. All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: “2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza” sono sostituite dalle seguenti: “2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze”.
👉Le GPS avranno validità Biennale (no triennale), l’apertura delle GPS si ipotizza verso fine maggio(voci istituzionali).
👉Nessuna novità in materia di titoli,potrebbe restare tutto come nel 2020.
🟢Notiza importante, si sta avviando Iter legislativo per i Pas 🟢
GPS2022 🥇
👉Giorno 23/03/2022 Con 416 voti favorevoli, 49 contrari. La Camera approva la questione di #fiducia sulle misure urgenti in materia di sostegno alle #imprese (decreto #SostegniTer)
👉GPS 2022
Art 3-bis. All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: “2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza” sono sostituite dalle seguenti: “2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze”.
👉Le GPS avranno validità Biennale (no triennale), l’apertura delle GPS si ipotizza verso fine maggio(voci istituzionali).
👉Nessuna novità in materia di titoli,potrebbe restare tutto come nel 2020.
🟢Notiza importante, si sta avviando Iter legislativo per i Pas 🟢
GPS2022 🥇
✅Dunque dal 1°aprile anche i non vaccinati possono rientrare a scuola. Si evidenzia che per l’accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.
Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate. ✅ L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).
Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate. ✅ L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).
GRATIS PER ISCRITTI MSA!!! RICORSO INDIVIDUALE AL GDL RICONOSCIMENTO CARTA DOCENTE PRECARI O DOCENTI DI RUOLO CON SERVIZIO DI PRECARIATO NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI.
https://www.msaservice.it/?p=2744
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TFA Sostegno VII ciclo, pubblicato il Decreto. Preselettiva dal 24 al 27 maggio 2022
24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;
25 maggio 2022 prove scuola primaria;
26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;
27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.
I corsi del VII ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di giugno 2023.
24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;
25 maggio 2022 prove scuola primaria;
26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;
27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.
I corsi del VII ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di giugno 2023.
GPS 2022: a breve riapertura e aggiornamento!!!
L’apertura e l’aggiornamento delle GPS è previsto dal 19 aprile al 9 maggio 2022.
Per tutti coloro che volessero aumentare il proprio punteggio GPS, in modo da avere una posizione più alta in graduatoria e quindi maggiori possibilità di convocazione da parte delle scuole, questo è il momento per acquisire punti con corsi e certificazioni:
C2 INGLESE > 6 punti
N. 4 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE > 2 punti
Corsi ed esami online.
Per maggiori informazioni, chiama il numero 392 6225285.
L’apertura e l’aggiornamento delle GPS è previsto dal 19 aprile al 9 maggio 2022.
Per tutti coloro che volessero aumentare il proprio punteggio GPS, in modo da avere una posizione più alta in graduatoria e quindi maggiori possibilità di convocazione da parte delle scuole, questo è il momento per acquisire punti con corsi e certificazioni:
C2 INGLESE > 6 punti
N. 4 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE > 2 punti
Corsi ed esami online.
Per maggiori informazioni, chiama il numero 392 6225285.
Cercasi docente di inglese (AB24) per una scuola paritaria in zona Giardini Naxos.
Per informazioni chiamare il numero 3397795930.
Per informazioni chiamare il numero 3397795930.
DIFFERENZA TRA CONGEDO PARENTALE E CONGEDO PER MALATTIA BAMBINO
👉Utile per docenti e ATA
✅Ci si propone di seguito di analizzare i due differenti istituti del congedo parentale e del congedo per malattia bambino, spesso poco chiari concettualmente al personale scolastico docente e ATA e, di conseguenza, oggetto di confusione. Partiamo dalla normativa di riferimento per poi evidenziare i limiti temporali e le differenze retributive dei due istituti previsti dalla legge a tutela della genitorialità.
🟢Le due tipologie di congedi trovano puntuale disciplina nel D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, che detta norme in materia di congedi, riposi, permessi e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
L’art. 2 fornisce le definizioni utili:
📍Per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
📍Per “congedo per la malattia del figlio” si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia che interessa i figli.
✅Il congedo parentale, limiti temporali.
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità di seguito indicate.
🟢I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
📍a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
📍b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette in determinati casi;
📍c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
📍In caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32.
🟢La retribuzione del congedo parentale.
Il trattamento retributivo da corrispondere ai dipendenti scolastici, è il seguente:
– primi 30 giorni di congedo sono retribuiti al 100% se fruiti nei primi 6 anni del bambino, sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, della tredicesima mensilità e delle ferie;
– trattamento al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito individuale, per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino;
– il congedo eventualmente fruito dai 6 agli 8 anni del bambino è indennizzato al 100% (se trattasi dei primi 30 giorni richiesti per la prima volta) o al 30% solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (per l’anno 2021 è pari a € 16.756,35);
– nessuna retribuzione per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.
🟢Fruizione giornaliera o oraria.
Ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria del congedo parentale.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero. In tal caso è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dallo stesso T.U. sulla maternità/paternità, mentre invece sono cumulabili con permessi e/o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal Testo unico, come ad esempio i permessi previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per la fruizione su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria per fruizione del congedo parentale e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche e i sabati (in caso di adozione della settimana corta da parte dell’Istituzione scolastica), non sono considerati né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo retributivo.
🟢Quando presentare la richiesta di congedo parentale?
👉Utile per docenti e ATA
✅Ci si propone di seguito di analizzare i due differenti istituti del congedo parentale e del congedo per malattia bambino, spesso poco chiari concettualmente al personale scolastico docente e ATA e, di conseguenza, oggetto di confusione. Partiamo dalla normativa di riferimento per poi evidenziare i limiti temporali e le differenze retributive dei due istituti previsti dalla legge a tutela della genitorialità.
🟢Le due tipologie di congedi trovano puntuale disciplina nel D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, che detta norme in materia di congedi, riposi, permessi e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
L’art. 2 fornisce le definizioni utili:
📍Per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
📍Per “congedo per la malattia del figlio” si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia che interessa i figli.
✅Il congedo parentale, limiti temporali.
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità di seguito indicate.
🟢I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
📍a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
📍b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette in determinati casi;
📍c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
📍In caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32.
🟢La retribuzione del congedo parentale.
Il trattamento retributivo da corrispondere ai dipendenti scolastici, è il seguente:
– primi 30 giorni di congedo sono retribuiti al 100% se fruiti nei primi 6 anni del bambino, sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, della tredicesima mensilità e delle ferie;
– trattamento al 30% della retribuzione, indipendentemente dal reddito individuale, per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino;
– il congedo eventualmente fruito dai 6 agli 8 anni del bambino è indennizzato al 100% (se trattasi dei primi 30 giorni richiesti per la prima volta) o al 30% solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico (per l’anno 2021 è pari a € 16.756,35);
– nessuna retribuzione per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.
🟢Fruizione giornaliera o oraria.
Ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria del congedo parentale.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero. In tal caso è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dallo stesso T.U. sulla maternità/paternità, mentre invece sono cumulabili con permessi e/o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal Testo unico, come ad esempio i permessi previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per la fruizione su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria per fruizione del congedo parentale e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche e i sabati (in caso di adozione della settimana corta da parte dell’Istituzione scolastica), non sono considerati né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo retributivo.
🟢Quando presentare la richiesta di congedo parentale?