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Forwarded from Pianeta Lavoro (Italo Meoli)
Uso di email e social media: nelle policy aziendali diritti, obblighi e controlli - Tecnologia e diritto anzi diritti. Ed ancora quanto la presenza pubblica sui social deve coordinarsi con il profilo professionale? Temi e domande ormai parte importante delle relazioni industriali e del diritto del lavoro. Ne è una conferma l’aumento di policy aziendali sempre più all’attenzione della giurisprudenza. Le policy aziendali sull’uso dei social network, delle e-mail e in generale degli strumenti informatici sui luoghi di lavoro sono sempre più spesso infatti al centro delle sentenze in tema di licenziamenti e sanzioni disciplinari.
Se da un lato i controlli sono giustificati sulla base del fatto che i pc e i cellulari aziendali sono di proprietà del datore di lavoro, dall’altro devono sottostare a precise regole che devono essere messe a conoscenza dei lavoratori.
I riferimenti normativi
Andiamo con ordine e partiamo dall’uso dei dispositivi digitali. La Corte di cassazione con la sentenza 32760 dello scorso 9 novembre ha precisato infatti che, dopo il Jobs Act, gli elementi raccolti tramite pc e cellulari aziendali possono essere utilizzati anche per verificare la diligenza del dipendente nello svolgimento del proprio lavoro, con tutti i risvolti disciplinari connessi.
Tuttavia il potere di vigilanza del datore di lavoro non è illimitato ma deve essere bilanciato col diritto alla riservatezza e all’inviolabilità delle comunicazioni del lavoratore.
Grava allora sul datore di lavoro l’onere di informare i dipendenti sulle policy presenti in azienda. Non si possono usare formule generiche e le disposizioni devono essere pubblicizzate e sottoposte ad aggiornamento periodico.
Se però la violazione è così grave da porsi in contrasto con gli obblighi di diligenza e fedeltà dettati dagli articoli 2104 e 2105 del codice civile o da altre leggi nazionali, l’esigenza informativa è garantita dalla stessa pubblicità delle fonti normative, come ribadito di recente dal Tribunale di Cosenza con la sentenza 4096 pubblicata lo scorso 23 febbraio.
Policy e tutela dei dati
A più riprese, poi, il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato altri paletti, richiamando i datori di lavoro all’importanza di fornire ai dipendenti informative adeguate sulle modalità e finalità di raccolta dei dati. In particolare le policy aziendali dovranno precisare in che modo verranno effettuati i controlli, che non potranno essere mai sistematici e illimitati, su quali dati e le eventuali sanzioni in caso di violazioni. In sede giudiziaria poi sarò necessario dimostrare che il lavoratore fosse stato messo a conoscenza delle policy aziendali attraverso affissione in bacheca o comunicazione telematica con conferma di lettura. Non è un caso che molte aziende facciano sottoscrivere le policy al momento dell’assunzione o richiedano il flag di lettura contestualmente alla trasmissione della busta paga.
La comunicazione delle policy
La sola pubblicazione on line potrebbe infatti non bastare, sulla falsariga della giurisprudenza che già si è espressa sulla nullità delle sanzioni irrogate per omessa affissione del codice disciplinare all’interno dell’azienda.
Per i giudici, infatti, se il codice disciplinare affisso è immediatamente visibile e percepibile dal lavoratore, lo stesso non si può dire per la versione pubblicata sul portale telematico dell'azienda che subordina la visibilità dello stesso alla scelta del lavoratore di consultare la relativa pagina. Così si è espresso il Tribunale di Arezzo con la sentenza n.134 dello scorso 14 aprile che ha annullato la sanzione disciplinare conservativa irrogata al lavoratore proprio sulla base dell’insufficiente visibilità della pubblicazione on line del codice disciplinare.
Forwarded from Pianeta Lavoro (Italo Meoli)
Con l’incremento dello smart working però il principio potrebbe valere anche al contrario, imponendo al datore la comunicazione telematica delle policy con conferma di lettura del dipendente o sottoscrizione digitale. Negli ultimi anni la giurisprudenza e i provvedimenti del Garante hanno delineato i possibili contenuti delle policy aziendali, dettando regole condivise.
Il perimetro dei controlli
In particolare, il datore di lavoro può accedere alla posta elettronica del dipendente, attraverso l’uso della sua password legittimamente acquisita dal soggetto preposto alla custodia delle parole chiave. La comunicazione della password consente, infatti, in caso di emergenza o assenza del lavoratore l’accesso al suo computer e ai suoi contenuti per finalità aziendali. Sono sempre vietati, invece, anche dopo le modifiche del Jobs Act, la lettura, la memorizzazione sistematica delle mail del dipendente e della cronologia delle esplorazioni. Se il datore di lavoro, può infatti controllare l´esatto adempimento della prestazione e il corretto uso degli strumenti di lavoro, deve sempre salvaguardare la libertà e la dignità dei dipendenti. Il datore di lavoro è invece tenuto all´individuazione preventiva della lista dei siti considerati correlati alla prestazione lavorativa e all'adozione di filtri per il blocco dell’accesso a determinati siti o del download di alcuni file che potrebbero infettare i pc dei dipendenti e così evitare controlli più invasivi sugli stessi.
I social
Anche i social network possono entrare nelle policy aziendali. Post, video, commenti e like possono infatti costituire una violazione del generico obbligo di fedeltà dettato dall’art. 2105 del codice civile che impone al dipendente di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi. Saranno allora sanzionabili tutte quelle condotte che possono ledere l’immagine dell’azienda o porsi come atti di concorrenza sleale. Possono rilevare anche attività extra-lavorative nella misura in cui per la loro gravità e natura siano tali da far venir meno quella fiducia che integra il presupposto essenziale della collaborazione tra datore e prestatore di lavoro, meglio quindi se dettagliate nelle policy aziendali. Sanzionabili anche commenti e post riferibili a fatti veri se non siano giustificabili e che siano in grado di ledere la reputazione dell'azienda per cui si lavora.
Il datore di lavoro/1
Cosa può fare
Il datore di lavoro può effettuare controlli sui pc aziendali anche per finalità disciplinari, ma deve informare i lavoratori su modalità e limiti.
Le verifiche, che rappresentano una fase del trattamento dati personali, devono rispettare i principi di liceitĂ , correttezza, necessitĂ , determinatezza della finalitĂ  perseguita e non eccedenza.
In caso contrario tutti i dati acquisiti saranno inutilizzabili.
2
IL DATORE DI LAVORO/2
Cosa non può fare
Il datore di lavoro non può invece mai leggere le mail personali dei dipendenti, pena la possibile commissione del reato di violazione di corrispondenza.
3
La legge
Il perimetro di intervento
Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, oltre al Garante per la protezione dei dati personali
e i giudici nazionali, ha precisato che la casella di posta elettronica aziendale può essere oggetto
di verifiche da parte del datore a condizione che:
1) il lavoratore sia avvisato del fatto che l’azienda potrà controllare la sua corrispondenza tramite specifiche operazioni che dovranno essere dettagliate nelle policy aziendali;
2) il controllo delle e-mail non può superare i limiti imposti dalla finalità del trattamento. Potranno quindi essere lette soltanto le mail aziendali attinenti a questioni lavorative;
3) il datore deve consentire la tracciabilitĂ  dei controlli, in modo da rendere chiaro quante e quali e-mail sono state monitorate, per quanto tempo e quante persone hanno avuto accesso
ai risultati del controllo;
4) è necessaria, inoltre, una proporzione tra finalità e invasione della privacy.
4
Il limite
Cos’è illegittimo
Forwarded from Pianeta Lavoro (Italo Meoli)
Sono illegittimi tutti i controlli massivi attivati in assenza di un motivo specifico o di un pericolo attuale. Costituisce valido motivo per attivare i controlli un fondato sospetti nei confronti del dipendente infedele.


In caso contrario tutti i dati acquisiti saranno inutilizzabili.
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IL DATORE DI LAVORO/2
Cosa non può fare
Il datore di lavoro non può invece mai leggere le mail personali dei dipendenti,
pena la possibile commissione del reato di violazione di corrispondenza.
3
La legge
Il perimetro di intervento
Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, oltre al Garante per la protezione dei dati personali
e i giudici nazionali, ha precisato che la casella di posta elettronica aziendale può essere oggetto
di verifiche da parte del datore a condizione che:
1) il lavoratore sia avvisato
del fatto che l’azienda potrà controllare la sua corrispondenza tramite specifiche operazioni
che dovranno essere dettagliate nelle policy aziendali;
2) il controllo delle e-mail non può superare i limiti imposti dalla finalità del trattamento. Potranno quindi essere lette soltanto le mail aziendali attinenti a questioni lavorative;
3) il datore deve consentire la tracciabilitĂ  dei controlli, in modo da rendere chiaro quante e quali e-mail sono state monitorate, per quanto tempo e quante persone hanno avuto accesso
ai risultati del controllo;
4) è necessaria, inoltre, una proporzione tra finalità e invasione della privacy.
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Il limite
Cos’è illegittimo Sono illegittimi tutti i controlli massivi attivati in assenza di un motivo specifico
o di un pericolo attuale. Costituisce valido motivo per attivare i controlli un fondato sospetti nei confronti del dipendente infedele.



Il datore di lavoro non può invece mai leggere le mail personali dei dipendenti,

pena la possibile commissione

del reato di violazione

di corrispondenza.

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La legge

Il perimetro di intervento

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, oltre al Garante per

la protezione dei dati personali

e i giudici nazionali, ha precisato che la casella di posta elettronica aziendale può essere oggetto

di verifiche da parte del datore

a condizione che:

1) il lavoratore sia avvisato
del fatto che l’azienda potrà controllare la sua corrispondenza tramite specifiche operazioni
che dovranno essere
dettagliate nelle policy aziendali;

2) il controllo delle e-mail non può superare i limiti imposti
dalla finalitĂ  del trattamento. Potranno quindi
essere lette soltanto le mail aziendali attinenti a questioni lavorative;
3) il datore deve consentire la tracciabilitĂ  dei controlli,
in modo da rendere chiaro quante e quali e-mail
sono state monitorate,
per quanto tempo e quante persone hanno avuto accesso
ai risultati del controllo;

4) è necessaria, inoltre, una proporzione tra finalità e invasione della privacy.

4

Il limite

Cos’è illegittimo

Sono illegittimi tutti
i controlli massivi attivati
in assenza

di un motivo specifico

o di un pericolo attuale. Costituisce valido motivo

per attivare i controlli un fondato sospetti nei confronti del dipendente infedele.
Le verifiche, che rappresentano una fase del trattamento

dei dati personali, devono rispettare i principi di liceitĂ , correttezza, necessitĂ , determinatezza della finalitĂ  perseguita e non eccedenza.

In caso contrario tutti i dati acquisiti saranno inutilizzabili.

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IL DATORE DI LAVORO/2

Cosa non può fare

Il datore di lavoro non può invece mai leggere le mail personali dei dipendenti,

pena la possibile commissione

del reato di violazione

di corrispondenza.

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La legge

Il perimetro di intervento

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, oltre al Garante per

la protezione dei dati personali

e i giudici nazionali, ha precisato che la casella di posta elettronica aziendale può essere oggetto

di verifiche da parte del datore

a condizione che:

1) il lavoratore sia avvisato
del fatto che l’azienda potrà controllare la sua corrispondenza tramite specifiche operazioni
che dovranno essere
dettagliate nelle policy aziendali;
Forwarded from Pianeta Lavoro (Italo Meoli)
2) il controllo delle e-mail non può superare i limiti imposti
dalla finalitĂ  del trattamento. Potranno quindi
essere lette soltanto le mail aziendali attinenti a questioni lavorative;
3) il datore deve consentire la tracciabilitĂ  dei controlli,
in modo da rendere chiaro quante e quali e-mail
sono state monitorate,
per quanto tempo e quante persone hanno avuto accesso
ai risultati del controllo;

4) è necessaria, inoltre, una proporzione tra finalità e invasione della privacy.

4

Il limite

Cos’è illegittimo

Sono illegittimi tutti
i controlli massivi attivati
in assenza

di un motivo specifico

o di un pericolo attuale. Costituisce valido motivo

per attivare i controlli un fondato sospetti nei confronti del dipendente infedele.
Forwarded from Red Hot Cyber
La Banca d’Italia colpita da un attacco informatico

Da quanto riferito, sembra che un criminale informatico si sia intrufolato all’interno dei sistemi della Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della #Banca d’Italia (#Csr) rubando #informazioni riservate relative a stipendi e #pensioni e #conti e dei correntisti dell’istituto di via Nazionale.

Tutto questo è stato denunciato da un dirigente sindacale della First #Cisl, il quale è stato contattato dal malintenzionato a marzo. Il dipendente ha denunciato il fatto in una chat interna.

Come riportato, il malintenzionato ha chiamato telefonicamente da un numero identico a quello dei centralini dell’#istituto, un dipendente di #Bankitalia. Questo fa presumere che la violazione potrebbe aver compreso anche sui sistemi #telefonici utilizzati dall'istituto.

Il criminale ha finto di essere un an addetto alla #cybersecurity della banca, chiedendo di effettuare alcune operazioni necessarie per prevenire delle frodi, fornendo addirittura un numero di un ticket.

#redhotcyber #informationsecurity #ethicalhacking #dataprotection #hacking #cybersecurity #cybercrime #cybersecurityawareness #cybersecuritytraining #cybersecuritynews #privacy #infosecurity

https://www.redhotcyber.com/post/banca-ditalia-hacker-attacco-informatico/
Forwarded from Red Hot Cyber
Il Garante Privacy italiano dice Stop all'APP Replika

Il #Garante #Privacy ha annunciato di aver disposto in via d’urgenza una limitazione provvisoria ai trattamenti svolti dall’app #Replika nei confronti degli utenti stabiliti nel territorio #Italiano.

La considerazione svolta riguarda recenti notizie di #stampa che hanno fornito evidenze e dettagli “di alcune prove condotte sull’applicazione Replika (una #chatbot, con interfaccia scritta e vocale, basata sull’#intelligenza #artificiale che genera un “amico virtuale” che l’utente può decidere di configurare come amico, partner romantico o mentore), prove che hanno evidenziato concreti rischi per i #minori d’età e, più in generale, per le #persone in stato di fragilità emotiva;”.

Eppure, facendo una semplice ricerca su Reddit le segnalazioni riguardanti molestie e pericoli sono risalenti almeno al 2019.

A cura di Stefano Gazzella.

#redhotcyber #informationsecurity #ethicalhacking #dataprotection #hacking #cybersecurity #cybercrime #cybersecurityawareness #cybersecuritytraining #cybersecuritynews #privacy #infosecurity

https://www.redhotcyber.com/post/replika-e-lo-stop-del-garante-privacy/
Forwarded from Salone Calcolato | News
Si è concluso da qualche giorno SALONE SANO il nostro primo appuntamento di formazione per il 2023. 🎯

Un immenso grazie ai partecipanti e alla super collaborazione di Debora Pagano e Alessia di E-Made.
È stata una bellissima giornata. 🥰

Questo è un viaggio appena iniziato a cui vogliamo invitarti a partecipare con il tuo team perchÊ noi di Salone Calcolato crediamo che

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20 marzo 2023
“IL CERCHIO DELLA BELLEZZA
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