OBIEZIONE ATTIVA AGLI OBBLIGHI VACCINALI ANTI COVID-19
L'impianto del decreto-legge N.1/22, come per tutti i decreti legislativi sugli obblighi vaccinali antiCOVID-19, presenta profili lesivi dei diritti della persona umana: fra questi quello al Consenso Informato e alla Privacy.
Associazione COMILVA Odv propone un atto di autotutela giuridica e sanitaria e una forma di partecipazione consapevole e responsabile del cittadino alla vita pubblica: esercitarla significa anche farsi carico in prima persona di un’azione di giustizia civile e di tutela dei diritti.
Ne parliamo venerdì 18 febbraio alle ore 21 con:
▪ Claudio Simion, presidente dell’Associazione COMILVA Odv
▪ Avv. Giuseppe Romeo, Civilista, esperto di Diritto del Lavoro
Presenterà l’incontro Michele Canessa, nostro collaboratore.
Vi aspettiamo numerosi sulla Pagina Ufficio Stampa Comilva, https://www.facebook.com/ufficiostampacomilva/
https://www.comilva.org/fai-valere-le-tue-ragioni/obiezione-di-coscienza-covid19/obiezione-attiva-dl-12022
L'impianto del decreto-legge N.1/22, come per tutti i decreti legislativi sugli obblighi vaccinali antiCOVID-19, presenta profili lesivi dei diritti della persona umana: fra questi quello al Consenso Informato e alla Privacy.
Associazione COMILVA Odv propone un atto di autotutela giuridica e sanitaria e una forma di partecipazione consapevole e responsabile del cittadino alla vita pubblica: esercitarla significa anche farsi carico in prima persona di un’azione di giustizia civile e di tutela dei diritti.
Ne parliamo venerdì 18 febbraio alle ore 21 con:
▪ Claudio Simion, presidente dell’Associazione COMILVA Odv
▪ Avv. Giuseppe Romeo, Civilista, esperto di Diritto del Lavoro
Presenterà l’incontro Michele Canessa, nostro collaboratore.
Vi aspettiamo numerosi sulla Pagina Ufficio Stampa Comilva, https://www.facebook.com/ufficiostampacomilva/
https://www.comilva.org/fai-valere-le-tue-ragioni/obiezione-di-coscienza-covid19/obiezione-attiva-dl-12022
Macro Webinar: Incontro con Nadia Gatti
Giovedì 17 febbraio 2022 iscrivendovi in modo GRATUITO all’indirizzo https://bit.ly/libro-condav, potete seguire il webinar “Danni da vaccino: cosa devi sapere”.
Durante il webinar ci sarà la presentazione del nuovo libro di Nadia Gatti, Presidente e fondatrice dell’Associazione Condav Odv, “I Danneggiati da vaccino Fantasmi dello Stato Prigionieri del Silenzio”.
Giovedì 17 febbraio 2022 iscrivendovi in modo GRATUITO all’indirizzo https://bit.ly/libro-condav, potete seguire il webinar “Danni da vaccino: cosa devi sapere”.
Durante il webinar ci sarà la presentazione del nuovo libro di Nadia Gatti, Presidente e fondatrice dell’Associazione Condav Odv, “I Danneggiati da vaccino Fantasmi dello Stato Prigionieri del Silenzio”.
ESENZIONI: CONVERSIONE DA FORMATO CARTACEO A DIGITALE
Dal 7 febbraio scorso il certificato cartaceo di esenzione dalla vaccinazione, entro 20 giorni (entro il 27 febbraio) viene riemesso in modalità digitale su richiesta dell’interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità della certificazione di esenzione precedentemente emessa in modalità cartacea.
Dovrebbe trattarsi di una mera pratica di migrazione di dati, invece, per alcuni si sta trasformando in un vero e proprio incubo.
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza nella confusione che circonda.
Leggi l'articolo
https://www.comilva.org/informazione/covid/esenzioni-conversione-da-formato-cartaceo-digitale
Dal 7 febbraio scorso il certificato cartaceo di esenzione dalla vaccinazione, entro 20 giorni (entro il 27 febbraio) viene riemesso in modalità digitale su richiesta dell’interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità della certificazione di esenzione precedentemente emessa in modalità cartacea.
Dovrebbe trattarsi di una mera pratica di migrazione di dati, invece, per alcuni si sta trasformando in un vero e proprio incubo.
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza nella confusione che circonda.
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https://www.comilva.org/informazione/covid/esenzioni-conversione-da-formato-cartaceo-digitale
RISCONTRO AUTORITA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA_21.02.2022.pdf
194.9 KB
SULL'APPELLO AI GARANTI DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA – RISCONTRO ALLA GARANTE NAZIONALE DOTT.SSA CARLA GARLATTI
L'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha risposto alle tante segnalazioni ricevute riguardo alla discriminazione dei bambini e dei ragazzi non vaccinati nell’esercizio dei diritti all’istruzione, allo sport, allo svago, alla cultura, sul presupposto “positivista” della insindacabilità della legge in quanto tale: poiché la norma impone la certificazione verde rafforzata per svolgere molte attività – afferma nel Suo ragionamento circolare – la discriminazione, che innegabilmente sussiste, sarebbe l’effetto di una scelta dei genitori.
Dall'Autorità Garante ci si sarebbe aspettati un’altra sensibilità, giuridica e umana, nonché una diversa percezione della funzione che è chiamata a svolgere.
In allegato, il riscontro inviato dalle seguenti organizzazioni:
C.I.A.T.D.M.
COMILVA
ContiamoCi!
Coscienze Critiche
Comitato Ascoltami
ASSIS
La Scuola Che Accoglie
Coordinamento Ricerca Critica
L'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha risposto alle tante segnalazioni ricevute riguardo alla discriminazione dei bambini e dei ragazzi non vaccinati nell’esercizio dei diritti all’istruzione, allo sport, allo svago, alla cultura, sul presupposto “positivista” della insindacabilità della legge in quanto tale: poiché la norma impone la certificazione verde rafforzata per svolgere molte attività – afferma nel Suo ragionamento circolare – la discriminazione, che innegabilmente sussiste, sarebbe l’effetto di una scelta dei genitori.
Dall'Autorità Garante ci si sarebbe aspettati un’altra sensibilità, giuridica e umana, nonché una diversa percezione della funzione che è chiamata a svolgere.
In allegato, il riscontro inviato dalle seguenti organizzazioni:
C.I.A.T.D.M.
COMILVA
ContiamoCi!
Coscienze Critiche
Comitato Ascoltami
ASSIS
La Scuola Che Accoglie
Coordinamento Ricerca Critica
Diffida Ministero Salute e FNOMCEO.pdf
413.4 KB
DIFFIDA IN RISPOSTA ALLE NOTE DI FNOMCEO E MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero e FNOMCEO sostengono che la guarigione da Covid-19 è rilevante ai soli fini della certificazione verde e non invece in relazione all’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari di cui all’art. 4 DL n. 44/21 e, pertanto, non legittimerebbe la revoca delle sospensioni dall'esercizio dell'attività professionale per la mancata vaccinazione.
Tale approdo è del tutto illegittimo:
"il rifiuto da parte degli Ordini professionali di revocare le sospensioni dall’Albo fondate sulla guarigione del sanitario, in conformità alle indicazioni ministeriali, appare del tutto indebito e come tale passibile di conseguenze civili e penali per il reato di abuso d’ufficio, minacce e violenza privata".
Ministero e FNOMCEO sostengono che la guarigione da Covid-19 è rilevante ai soli fini della certificazione verde e non invece in relazione all’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari di cui all’art. 4 DL n. 44/21 e, pertanto, non legittimerebbe la revoca delle sospensioni dall'esercizio dell'attività professionale per la mancata vaccinazione.
Tale approdo è del tutto illegittimo:
"il rifiuto da parte degli Ordini professionali di revocare le sospensioni dall’Albo fondate sulla guarigione del sanitario, in conformità alle indicazioni ministeriali, appare del tutto indebito e come tale passibile di conseguenze civili e penali per il reato di abuso d’ufficio, minacce e violenza privata".
CUB PI -Ministero della Salute - Diffida febbraio 2022.pdf
210.9 KB
CUB Pubblico Impiego – Federazione Nazionale
Diffida alla corretta applicazione dell’art. 4 D.L. n. 44/2021, convertito in L. n. 76/2021
Con nota prot. n. 2992-P-17/02/2022 l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute ha risposto ad un quesito della FNOMCeO riguardante l’inquadramento giuridico della situazione del professionista sanitario inadempiente all’obbligo vaccinale, ma che abbia contratto l’infezione e sia guarito successivamente al provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, affermando l’irrilevanza della guarigione ai fini della revoca della sospensione medesima, sul presupposto che quest’ultima potrebbe essere disposta soltanto a seguito della regolarizzazione della posizione vaccinale dell’interessato.
Una simile interpretazione risulta del tutto arbitraria e priva di giustificazione, perché contrastante con la finalità che la norma impositiva dell’obbligo vaccinale si propone di perseguire …
Diffida alla corretta applicazione dell’art. 4 D.L. n. 44/2021, convertito in L. n. 76/2021
Con nota prot. n. 2992-P-17/02/2022 l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute ha risposto ad un quesito della FNOMCeO riguardante l’inquadramento giuridico della situazione del professionista sanitario inadempiente all’obbligo vaccinale, ma che abbia contratto l’infezione e sia guarito successivamente al provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, affermando l’irrilevanza della guarigione ai fini della revoca della sospensione medesima, sul presupposto che quest’ultima potrebbe essere disposta soltanto a seguito della regolarizzazione della posizione vaccinale dell’interessato.
Una simile interpretazione risulta del tutto arbitraria e priva di giustificazione, perché contrastante con la finalità che la norma impositiva dell’obbligo vaccinale si propone di perseguire …
COMILVA è vicino al Comitato Ascoltami e si unisce al cordoglio dei familiari della nostra sorella VITTIMA di una INGIUSTIZIA SENZA FINE, perpetrata da uno stato che non possiamo più riconoscere come “stato sociale”, uno stato che dovrebbe promuove condizioni di benessere per tutti i cittadini … questo stato ha letteralmente abbandonato S. al suo destino, così come migliaia di altri fratelli e sorelle – e non da oggi, non solo in questi ultimi due anni - noncurante del male causato in virtù di una “ideologia scientifica” che non conosce rispetto e compassione per nessuno!
Uno Stato mellifluo che, con una retorica ingannatrice e persuasiva, incita al "dovere morale", nega al tempo stesso cure e giustizia, tradendo la sacralità del suo impegno civile. Eppure, il sacrificio del martire è atteso e dovuto. Tutto questo è inaccettabile!
Le verità scomode potranno essere nascoste per un certo tempo ma saranno la pietra tombale per tutti coloro che si sono macchiati di questa infamia!
Uno Stato mellifluo che, con una retorica ingannatrice e persuasiva, incita al "dovere morale", nega al tempo stesso cure e giustizia, tradendo la sacralità del suo impegno civile. Eppure, il sacrificio del martire è atteso e dovuto. Tutto questo è inaccettabile!
Le verità scomode potranno essere nascoste per un certo tempo ma saranno la pietra tombale per tutti coloro che si sono macchiati di questa infamia!
Un gruppo nutrito di legali scrive a tutti i garanti per l’infanzia nominati nelle regioni italiane per sottolineare lo sconcerto rispetto alla presa di posizione dell’autorità garante per l’infanzia nazionale con la dichiarazione affidata alla stampa AGIA e datata 15.2.2022.
Con tutto il rispetto – scrivono nel comunicato – “segnaliamo innanzitutto che una posizione del genere pare più confacente a un quisque de populo, che a chi riveste la prestigiosa e importante carica di Presidente dell’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Da quest’ultimo, in virtù delle sue funzioni, della sua preparazione e dei mezzi a sua disposizione, è lecito attendersi ben altro impegno. E’, infatti, impensabile che davanti all’emarginazione di tanti bambini e ragazzi la loro Autorità Garante non si interroghi se quanto le leggi prescrivono sia davvero necessario e giustificabile dal punto di vista politico, scientifico e sociale. Solo per offrire degli spunti, ci si può domandare se l’obiettivo delle norme, dopo due anni, sia sanitario oppure più schiettamente politico; quali siano le regole vigenti nelle altre nazioni, e se vi siano ragioni oggettive per costituire un unicum a livello mondiale; quanti siano i costi in termini di coesione sociale e di sacrificio di libertà costituzionali, e se vi siano ragioni che li legittimino.
Con tutto il rispetto – scrivono nel comunicato – “segnaliamo innanzitutto che una posizione del genere pare più confacente a un quisque de populo, che a chi riveste la prestigiosa e importante carica di Presidente dell’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Da quest’ultimo, in virtù delle sue funzioni, della sua preparazione e dei mezzi a sua disposizione, è lecito attendersi ben altro impegno. E’, infatti, impensabile che davanti all’emarginazione di tanti bambini e ragazzi la loro Autorità Garante non si interroghi se quanto le leggi prescrivono sia davvero necessario e giustificabile dal punto di vista politico, scientifico e sociale. Solo per offrire degli spunti, ci si può domandare se l’obiettivo delle norme, dopo due anni, sia sanitario oppure più schiettamente politico; quali siano le regole vigenti nelle altre nazioni, e se vi siano ragioni oggettive per costituire un unicum a livello mondiale; quanti siano i costi in termini di coesione sociale e di sacrificio di libertà costituzionali, e se vi siano ragioni che li legittimino.
❗️In relazione alla vaccinazione anti-Covid-19 nei confronti di minorenni, in un causa promossa dal genitore favorevole alla vaccinazione avverso il genitore non favorevole, il Tribunale di Pistoia ha rigettato il ricorso. ❗️
Stante il dissenso sul punto insorto con l’ex coniuge, la madre di tre figli minori ha adito il Tribunale chiedendo l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti-Covid 19 e a sottoscrivere il modulo di consenso informato per la somministrazione del vaccino stesso, anche senza il consenso del padre.
Il figlio minore ultradodicenne, ascoltato, si sarebbe limitato a dichiarare di volersi vaccinare per la salute propria e delle persone a lui vicine e, in secondo luogo, per poter riprendere con normalità la propria vita sociale.
Il Tribunale ritiene che “Il criterio di valutazione è quello del migliore interesse del minore (cd. best interest) … ciò non può che avvenire tramite il bilanciamento rischi/benefici sotto l’egida dell’art. 32 Cost., invocato invero da entrambi i contendenti … In tale prospettiva, può a ragione sostenersi che il principale beneficio medico della vaccinazione è rappresentato, per il vaccinato, dalla limitazione della possibilità di contrazione di malattia nella forma grave, ossia potenzialmente letale; i principali rischi sono rappresentanti dai possibili effetti collaterali del vaccino stesso”.
Particolare rilievo assumono le considerazioni circa il fatto che “i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati autorizzati sotto condizione da parte dall’autorità europea, poiché non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione … la somministrazione di un trattamento sanitario, di cui non risulta nota la frequenza di importanti effetti collaterali a breve e soprattutto a medio-lungo termine, per fronteggiare rischi medici che possono ragionevolmente dirsi remoti non corrisponde a una ragionevole applicazione del principio di prudenza (precauzione)".
Molto interessante è la dissertazione sul bilanciamento fra il miglior interesse del minore e l’interesse pubblico: “… la duplice valenza del diritto alla salute nella prospettiva dell’art. 32 Cost., come diritto fondamentale e come interesse della collettività, non può comportare una sistematica prevalenza del secondo versante (interesse pubblico) sul primo (diritto individuale). Al contrario, la prevalenza del versante pubblicistico deve ritenersi consentita soltanto in ipotesi eccezionali da declinare secondo il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e da individuare nel rispetto di una riserva di legge”.
Ancora: “… non è suscettibile di condurre a differenti valutazioni il bilanciamento con altri interessi, quale la tutela della salute altrui ovvero la garanzia e sviluppo dalla vita sociale e relazionale dei minori … può infatti richiamarsi quanto già osservato circa la non finalizzazione dei vaccini anti-Covid19 a prevenire il contagio e circa l’oggettiva improbabilità che la situazione dei minori gravi in modo sensibile sul sistema ospedaliero … interessi di vita quali quelli allo svolgimento di attività ludiche o sportive, pur nella loro importanza per lo sviluppo della personalità del minore, non appaiono comunque idonei a incidere direttamente sulla valutazione del rapporto benefici-rischi …”.
Stante il dissenso sul punto insorto con l’ex coniuge, la madre di tre figli minori ha adito il Tribunale chiedendo l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti-Covid 19 e a sottoscrivere il modulo di consenso informato per la somministrazione del vaccino stesso, anche senza il consenso del padre.
Il figlio minore ultradodicenne, ascoltato, si sarebbe limitato a dichiarare di volersi vaccinare per la salute propria e delle persone a lui vicine e, in secondo luogo, per poter riprendere con normalità la propria vita sociale.
Il Tribunale ritiene che “Il criterio di valutazione è quello del migliore interesse del minore (cd. best interest) … ciò non può che avvenire tramite il bilanciamento rischi/benefici sotto l’egida dell’art. 32 Cost., invocato invero da entrambi i contendenti … In tale prospettiva, può a ragione sostenersi che il principale beneficio medico della vaccinazione è rappresentato, per il vaccinato, dalla limitazione della possibilità di contrazione di malattia nella forma grave, ossia potenzialmente letale; i principali rischi sono rappresentanti dai possibili effetti collaterali del vaccino stesso”.
Particolare rilievo assumono le considerazioni circa il fatto che “i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati autorizzati sotto condizione da parte dall’autorità europea, poiché non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione … la somministrazione di un trattamento sanitario, di cui non risulta nota la frequenza di importanti effetti collaterali a breve e soprattutto a medio-lungo termine, per fronteggiare rischi medici che possono ragionevolmente dirsi remoti non corrisponde a una ragionevole applicazione del principio di prudenza (precauzione)".
Molto interessante è la dissertazione sul bilanciamento fra il miglior interesse del minore e l’interesse pubblico: “… la duplice valenza del diritto alla salute nella prospettiva dell’art. 32 Cost., come diritto fondamentale e come interesse della collettività, non può comportare una sistematica prevalenza del secondo versante (interesse pubblico) sul primo (diritto individuale). Al contrario, la prevalenza del versante pubblicistico deve ritenersi consentita soltanto in ipotesi eccezionali da declinare secondo il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e da individuare nel rispetto di una riserva di legge”.
Ancora: “… non è suscettibile di condurre a differenti valutazioni il bilanciamento con altri interessi, quale la tutela della salute altrui ovvero la garanzia e sviluppo dalla vita sociale e relazionale dei minori … può infatti richiamarsi quanto già osservato circa la non finalizzazione dei vaccini anti-Covid19 a prevenire il contagio e circa l’oggettiva improbabilità che la situazione dei minori gravi in modo sensibile sul sistema ospedaliero … interessi di vita quali quelli allo svolgimento di attività ludiche o sportive, pur nella loro importanza per lo sviluppo della personalità del minore, non appaiono comunque idonei a incidere direttamente sulla valutazione del rapporto benefici-rischi …”.
Gruppo_GliSportivi_Richiesta.pdf
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Mettiamo a disposizione per tutti coloro che volessero sostenere l'iniziativa del Gruppo Gli Sportivi, in rappresentanza di migliaia di genitori e ragazzi italiani, copia della lettera da inviare ai soliti noti rappresentanti istituzionali per la cessazione immediata e permanente di ogni violazione dei diritti fondamentali e di ogni discriminazione nei confronti dei minori in Italia. Potete inviare voi stessi questa lettera agli indirizzi indicati e, in aggiunta, ai vostri rappresentanti nelle istituzioni locali e regionali.
Vaccino: trattamento medico o atto di fede?
In questi mesi di campagna vaccinale anti-Covid-19 abbiamo assistito a tante iniziative al limite dell'umana comprensione. Dalle campagne di promozione della vaccinazione con insulti rivolti agli esitanti (ricordiamo il fumetto "Vaccino, aspetto settembre. Ma sei abbelinato?!", cavallo di battaglia del Presidente Regione Liguria Giovanni Toti) alla manipolazione all'americana dei piccoli e delle loro famiglie con la creazione del personaggio "Capitan vaccino", a tutta la sequela di ricatti modulati con i vari tipi di greenpass, sfoderati nella insensatezza scientifica al pari di un gioco di ruolo.
Ma quello che apprendiamo dalle cronache di questi giorni dall’articolo de “La Nuova Bussola Quotidiana” supera l'immaginabile e ci porta in una dimensione “superiore”. Il Convento dell'Ordine Benedettino di Santa Caterina d'Alessandria di Perugia, dove vivono, lavorano e pregano in pace ed armonia ben cinque religiose, verrà chiuso. La motivazione? La badessa ha mantenuto comportamenti inadeguati in merito alla questione vaccinale.
La responsabile della congregazione ha deciso, infatti, di non ricevere la vaccinazione anti-Covid-19 e la stessa decisione è stata presa dalle sue consorelle: così, il Monastero verrà chiuso e le monache, che negli ultimi due anni vivevano in clausura pregando ed occupandosi di rilegatura e godendo di buona salute (non hanno avuto nemmeno il Covid, ci risulta …) verranno collocate in altre sedi.
Ora, non ci è dato sapere chi abbia promosso quella che sembra, a tutti gli effetti, una vera e propria “punizione”, più degna della santa inquisizione che di una congregazione religiosa: certo è che, alla faccia del suo carattere apostolico, la visita di madre Cristina, decretando l’inadeguatezza della badessa per manifesta apostasia del siero magico, ha reso del tutto irrilevante il fatto che il convento fosse risultato “in ordine spiritualmente, economicamente e liturgicamente”. Che sia per il cognome dell’arcivescovo di Perugia? … Si sa, ce lo insegnava Carosello, la fiducia è una cosa seria … la fede ancor di più: noi che NON riponiamo la nostra fede nella SCIENZAH lo abbiamo capito … Madre Caterina e le sue consorelle ancora più di noi! Godetevi la sua intervista su “La Nuova Bussola quotidiana",
https://lanuovabq.it/it/monache-rifiutano-il-vaccino-il-convento-viene-chiuso
In questi mesi di campagna vaccinale anti-Covid-19 abbiamo assistito a tante iniziative al limite dell'umana comprensione. Dalle campagne di promozione della vaccinazione con insulti rivolti agli esitanti (ricordiamo il fumetto "Vaccino, aspetto settembre. Ma sei abbelinato?!", cavallo di battaglia del Presidente Regione Liguria Giovanni Toti) alla manipolazione all'americana dei piccoli e delle loro famiglie con la creazione del personaggio "Capitan vaccino", a tutta la sequela di ricatti modulati con i vari tipi di greenpass, sfoderati nella insensatezza scientifica al pari di un gioco di ruolo.
Ma quello che apprendiamo dalle cronache di questi giorni dall’articolo de “La Nuova Bussola Quotidiana” supera l'immaginabile e ci porta in una dimensione “superiore”. Il Convento dell'Ordine Benedettino di Santa Caterina d'Alessandria di Perugia, dove vivono, lavorano e pregano in pace ed armonia ben cinque religiose, verrà chiuso. La motivazione? La badessa ha mantenuto comportamenti inadeguati in merito alla questione vaccinale.
La responsabile della congregazione ha deciso, infatti, di non ricevere la vaccinazione anti-Covid-19 e la stessa decisione è stata presa dalle sue consorelle: così, il Monastero verrà chiuso e le monache, che negli ultimi due anni vivevano in clausura pregando ed occupandosi di rilegatura e godendo di buona salute (non hanno avuto nemmeno il Covid, ci risulta …) verranno collocate in altre sedi.
Ora, non ci è dato sapere chi abbia promosso quella che sembra, a tutti gli effetti, una vera e propria “punizione”, più degna della santa inquisizione che di una congregazione religiosa: certo è che, alla faccia del suo carattere apostolico, la visita di madre Cristina, decretando l’inadeguatezza della badessa per manifesta apostasia del siero magico, ha reso del tutto irrilevante il fatto che il convento fosse risultato “in ordine spiritualmente, economicamente e liturgicamente”. Che sia per il cognome dell’arcivescovo di Perugia? … Si sa, ce lo insegnava Carosello, la fiducia è una cosa seria … la fede ancor di più: noi che NON riponiamo la nostra fede nella SCIENZAH lo abbiamo capito … Madre Caterina e le sue consorelle ancora più di noi! Godetevi la sua intervista su “La Nuova Bussola quotidiana",
https://lanuovabq.it/it/monache-rifiutano-il-vaccino-il-convento-viene-chiuso
Comunicato Condav.pdf
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Comunicato CONDAV: “Non esiste nesso causale ...” Può essere, anzi sarà senz’altro così, però le coincidenze iniziano ad essere troppe e troppo ravvicinate e quando sono tante vanno indagate seriamente, non semplicemente “escluse” ...
Ci associamo all'appello di Condav per denunciare ancora una volta il perdurare del silenzio sui danni e sulle morti "non correlate" per partito preso alla somministrazione dei cosiddetti "vaccini" anti-Covid19! Di fronte all'evidenza non si può "non vedere" come anche i criteri utilizzati per stabilire una correlazione causa-effetto e i metodi di raccolta dei dati sul campo siano da mettere profondamente in discussione.
Ci associamo all'appello di Condav per denunciare ancora una volta il perdurare del silenzio sui danni e sulle morti "non correlate" per partito preso alla somministrazione dei cosiddetti "vaccini" anti-Covid19! Di fronte all'evidenza non si può "non vedere" come anche i criteri utilizzati per stabilire una correlazione causa-effetto e i metodi di raccolta dei dati sul campo siano da mettere profondamente in discussione.
OBIEZIONE ATTIVA AGLI OBBLIGHI VACCINALI ANTI COVID-19: NUOVA REVISIONE!
Abbiamo rinnovato l’iter di obiezione di coscienza attiva agli obblighi “vaccinali” anti-COVID-19: l’impianto del processo di obiezione rimane fondamentalmente lo stesso nelle sue linee generali ... https://www.comilva.org/informazione/covid/obiezione-attiva-agli-obblighi-vaccinali-anti-covid-19-nuova-revisione
Abbiamo rinnovato l’iter di obiezione di coscienza attiva agli obblighi “vaccinali” anti-COVID-19: l’impianto del processo di obiezione rimane fondamentalmente lo stesso nelle sue linee generali ... https://www.comilva.org/informazione/covid/obiezione-attiva-agli-obblighi-vaccinali-anti-covid-19-nuova-revisione
Abbiamo rinnovato l’iter di obiezione di coscienza attiva agli obblighi “vaccinali” anti-COVID-19: l’impianto del processo di obiezione rimane fondamentalmente lo stesso nelle sue linee generali.
Rimangono le due fasi dell’iter, quella attuale per la reazione alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, e quella successiva dedicata al ricorso avverso la sanzione amministrativa: viene invece ampliata e ulteriormente strutturata la prima fase, soprattutto riguardo al processo di comunicazione con il medico di medicina generale e i suoi possibili sviluppi.
Il cardine di questo passaggio fondamentale è, come sempre, l’esercizio del diritto al consenso informato a fronte di una corretta anamnesi e di opportuni accertamenti diagnostici: abbiamo voluto qui proporre un vero e proprio schema di flusso del percorso che vi invitiamo a fare, per rendere chiara e ben fondata la vostra posizione sia di fronte al medico che, eventualmente, di fronte al giudice di pace in sede di ricorso alla sanzione.
Abbiamo altresì aperto il ventaglio delle possibilità di approfondire questo passaggio non solo con il medico di medicina generale ma, anche, con altri potenziali interlocutori come l’azienda sanitaria e le commissioni mediche istituite presso le aziende stesse, allo scopo di non lasciare nulla di intentato nella volontà di poter esprimere il proprio consenso informato in modo consapevole e responsabile. Allo stesso tempo, chiederemo la medesima responsabilità e consapevolezza nel prescrivere la somministrazione vaccinale ai nostri interlocutori.
Ribadiamo ancora una volta che l’esercizio dell’obiezione di coscienza attiva, può non produrre effetti pratici relativamente all’ottenimento delle esenzioni o dei differimenti vaccinali e quindi l’ottenimento dei cosiddetti lasciapassare verdi. Questo può comportare le previste sospensioni dalle attività lavorative. Tuttavia, l’espressione ragionata e motivata dell’obiezione attiva costituirà la base per ogni rivendicazione di giustizia civile ed amministrativa nei confronti di tutti gli organismi pubblici e privati coinvolti a vario titolo nelle potenziali violazioni delle leggi nazionali ed internazionali perpetrate nei confronti della persona che la esercita.
L’obiezione di coscienza è un’azione civica che noi consideriamo fondamentale soprattutto in questo momento storico dove sembra che al cittadino non sia riconosciuto in alcun modo il perimetro di dignità definito dall’art. 32 della nostra Costituzione, laddove “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Crediamo che occorra ripartire da questo pilastro fondante il senso civico del vivere in comunità, per passare poi al ripristino di tutti gli altri diritti calpestati.
https://www.comilva.org/informazione/covid/obiezione-attiva-agli-obblighi-vaccinali-anti-covid-19-nuova-revisione
Rimangono le due fasi dell’iter, quella attuale per la reazione alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, e quella successiva dedicata al ricorso avverso la sanzione amministrativa: viene invece ampliata e ulteriormente strutturata la prima fase, soprattutto riguardo al processo di comunicazione con il medico di medicina generale e i suoi possibili sviluppi.
Il cardine di questo passaggio fondamentale è, come sempre, l’esercizio del diritto al consenso informato a fronte di una corretta anamnesi e di opportuni accertamenti diagnostici: abbiamo voluto qui proporre un vero e proprio schema di flusso del percorso che vi invitiamo a fare, per rendere chiara e ben fondata la vostra posizione sia di fronte al medico che, eventualmente, di fronte al giudice di pace in sede di ricorso alla sanzione.
Abbiamo altresì aperto il ventaglio delle possibilità di approfondire questo passaggio non solo con il medico di medicina generale ma, anche, con altri potenziali interlocutori come l’azienda sanitaria e le commissioni mediche istituite presso le aziende stesse, allo scopo di non lasciare nulla di intentato nella volontà di poter esprimere il proprio consenso informato in modo consapevole e responsabile. Allo stesso tempo, chiederemo la medesima responsabilità e consapevolezza nel prescrivere la somministrazione vaccinale ai nostri interlocutori.
Ribadiamo ancora una volta che l’esercizio dell’obiezione di coscienza attiva, può non produrre effetti pratici relativamente all’ottenimento delle esenzioni o dei differimenti vaccinali e quindi l’ottenimento dei cosiddetti lasciapassare verdi. Questo può comportare le previste sospensioni dalle attività lavorative. Tuttavia, l’espressione ragionata e motivata dell’obiezione attiva costituirà la base per ogni rivendicazione di giustizia civile ed amministrativa nei confronti di tutti gli organismi pubblici e privati coinvolti a vario titolo nelle potenziali violazioni delle leggi nazionali ed internazionali perpetrate nei confronti della persona che la esercita.
L’obiezione di coscienza è un’azione civica che noi consideriamo fondamentale soprattutto in questo momento storico dove sembra che al cittadino non sia riconosciuto in alcun modo il perimetro di dignità definito dall’art. 32 della nostra Costituzione, laddove “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Crediamo che occorra ripartire da questo pilastro fondante il senso civico del vivere in comunità, per passare poi al ripristino di tutti gli altri diritti calpestati.
https://www.comilva.org/informazione/covid/obiezione-attiva-agli-obblighi-vaccinali-anti-covid-19-nuova-revisione
Sono in arrivo le sanzioni ai sensi del recente decreto-legge 7 gennaio 2022 convertito in legge 18 del 4 marzo 2022 entrata in vigore il 9 marzo 2022: ricordiamo che gli interessati alla sanzione amministrativa erogata a cura dell’agenzia delle entrate riscossione sono, oltre agli ultra-cinquantenni, anche le categorie interessate dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter della norma originale (decreto-legge 44/2021) evoluta poi nei successivi decreti n. 172/2021 e 1/2022 come da descrizione seguente:
…
Art. 4 Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
In vigore dal 26/01/2022
Modificato da: Decreto-legge del 26/11/2021 n. 172 Articolo 1
…
Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie).
In vigore dal 27/11/2021
Modificato da: Decreto-legge del 26/11/2021 n. 172 Articolo 1
…
Art. 4-ter Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
In vigore dal 09/03/2022
Modificato da: Decreto-legge del 07/01/2022 n. 1 Articolo 2
Tutte le persone appartenenti a queste categorie lavorative, che siano ultracinquantenni o meno, sono interessate dalla sanzione di 100 euro prevista dal Decreto-legge del 07/01/2022 n. 1 Articolo 2 e quindi sono titolate all’esercizio dell’obiezione di coscienza che possono trovare all’indirizzo https://www.comilva.org/informazione/covid/obiezione-attiva-agli-obblighi-vaccinali-anti-covid-19-nuova-revisione
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Art. 4 Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
In vigore dal 26/01/2022
Modificato da: Decreto-legge del 26/11/2021 n. 172 Articolo 1
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Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie).
In vigore dal 27/11/2021
Modificato da: Decreto-legge del 26/11/2021 n. 172 Articolo 1
…
Art. 4-ter Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
In vigore dal 09/03/2022
Modificato da: Decreto-legge del 07/01/2022 n. 1 Articolo 2
Tutte le persone appartenenti a queste categorie lavorative, che siano ultracinquantenni o meno, sono interessate dalla sanzione di 100 euro prevista dal Decreto-legge del 07/01/2022 n. 1 Articolo 2 e quindi sono titolate all’esercizio dell’obiezione di coscienza che possono trovare all’indirizzo https://www.comilva.org/informazione/covid/obiezione-attiva-agli-obblighi-vaccinali-anti-covid-19-nuova-revisione
Sospesi ma liberi
Sono tanti i docenti universitari e gli amministrativi dei nostri atenei sospesi nei mesi scorsi dal governo italiano e reintegrati dal I aprile. Alcuni di loro hanno redatto un documento che sta ricevendo numerose adesioni
Condividiamo le loro riflessioni: esse mettono a nudo la dannosa assurdità delle politiche sull’uso delle certificazioni verdi e degli obblighi vaccinali, fotografando altresì un Paese afflitto da un profondo declino culturale e privato di ogni dibattito.
Impegniamoci, tutti, “per un ritorno alla normalità non soltanto giuridico–amministrativa ma sostanziale e dunque capace di restituire serenità ed equità alla vita quotidiana negli atenei” e, aggiungeremmo, in tutti gli altri ambiti della nostra società.
https://www.girodivite.it/Sospesi-ma-liberi.html
Sono tanti i docenti universitari e gli amministrativi dei nostri atenei sospesi nei mesi scorsi dal governo italiano e reintegrati dal I aprile. Alcuni di loro hanno redatto un documento che sta ricevendo numerose adesioni
Condividiamo le loro riflessioni: esse mettono a nudo la dannosa assurdità delle politiche sull’uso delle certificazioni verdi e degli obblighi vaccinali, fotografando altresì un Paese afflitto da un profondo declino culturale e privato di ogni dibattito.
Impegniamoci, tutti, “per un ritorno alla normalità non soltanto giuridico–amministrativa ma sostanziale e dunque capace di restituire serenità ed equità alla vita quotidiana negli atenei” e, aggiungeremmo, in tutti gli altri ambiti della nostra società.
https://www.girodivite.it/Sospesi-ma-liberi.html
www.girodivite.it
Girodivite: Sospesi ma liberi
PETIZIONE
Liberi Di Respirare, Liberi Di Sorridere: Basta Mascherine A Scuola
“Noi adulti quante volte ci abbassiamo la mascherina? Quante volte la togliamo per avere un po’ di sollievo? COME POSSIAMO ACCETTARE SENZA BATTERE CIGLIO CHE I NOSTRI FIGLI SIANO OBBLIGATI A RESPIRARE CON AFFANNO PER TANTE ORE AL GIORNO? SIAMO DAVVERO CONSAPEVOLI DEGLI EFFETTI NEGATIVI CHE LA MASCHERINA PROVOCA ALLA SALUTE DEI NOSTRI FIGLI?”
https://www.openpetition.eu/it/petition/online/liberi-di-respirare-liberi-di-sorridere-basta-mascherine-a-scuola
Liberi Di Respirare, Liberi Di Sorridere: Basta Mascherine A Scuola
“Noi adulti quante volte ci abbassiamo la mascherina? Quante volte la togliamo per avere un po’ di sollievo? COME POSSIAMO ACCETTARE SENZA BATTERE CIGLIO CHE I NOSTRI FIGLI SIANO OBBLIGATI A RESPIRARE CON AFFANNO PER TANTE ORE AL GIORNO? SIAMO DAVVERO CONSAPEVOLI DEGLI EFFETTI NEGATIVI CHE LA MASCHERINA PROVOCA ALLA SALUTE DEI NOSTRI FIGLI?”
https://www.openpetition.eu/it/petition/online/liberi-di-respirare-liberi-di-sorridere-basta-mascherine-a-scuola