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Il gioco delle 3 carte

Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi

I soldi del PNRR si giocano al tavolo della giustizia, e l'Italia punta all in all'apertura con carte deboli, bluffando sulle reali capacità di raggiungere gli obbiettivi richiesti.

Nella riforma del processo penale troviamo molti esempi di simulazioni mentaliste al soldo del vil denaro.

Una di queste è la nuova forma di processo per gli imputati "assenti", ossia contro coloro che non sono stati reperiti e non vi è prova certa che abbiano avuto notizia della pendenza del giudizio a loro carico.

Ebbene, a differenza di prima, la riforma prevede che questi soggetti vengano prosciolti con sentenza, la quale farà "numero" tra i processi definiti e contribuirà al raggiungimento dell'obbiettivo europeo imposto al nostro Paese di ridurre del 25% i processi penali entro il 2026.

⚠️ è tutta una farsa.

Il proscioglimento è solo fuffa e nessuna deflazione processuale si realizza, posto che vengono sospesi e raddoppiati i termini di prescrizione del reato e iniziano le ricerche al fine di riaprire del processo.

Una volta reperito l'imputato, anche dopo anni, il processo ricomincia da capo.

Quindi cui prodest

Sicuramente la norma serve i fini statistici ma non certo serve l'imputato, ibernato in un limbo da cui appena esce troverà la scure del boia pronta a mozzargli le mani senza alcuna nuova garanzia di tutela.

Anzi. Si allungano i tempi.

Altra fregatura è la richiesta al PM e al GIP di prevedere la condanna dell'imputato prima di richiedere l'archiviazione o di rinviare a giudizio.

Il PM - che prima poteva chiedere l'archiviazione in presenza di una notizia di reato infondata - dopo la riforma dovrà farlo solo se e quando prevede che, ragionevolmente, l'indagine non porterà ad una condanna all'esito del giudizio.

Allo stesso modo il GIP - che prima proscioglieva nel dubbio della sussistenza del fatto - oggi proscioglierà se ritiene ragionevole che il suo rinvio a giudizio non porti a una condanna

Non è uno scherzo❗️
Il magistrato trasferisce al magistrato della fase successiva l'imprinting della colpevolezza

Bella fregatura se si pensa che vengono eliminate le endiadi di senso che differenziavano il momento inquirente (cioè l'accusa del PM) da quello decisionale (cioè il giudizio del GIP sull'accusa), per lasciare spazio all'identico presupposto valutativo per le scelte definitorie del processo (circ.Min 26 ott 22)

A fronte di cotanta capacità divinatoria dei giudici nulla potrà una difesa che nemmeno più nel merito del reato, o su questioni processuali o sulla colpevolezza potrà interloquire

Vale solo l'opinione a staffetta, non più il giudizio di un fatto storico e processuale, ma la previsione di un fatto futuro

E come si fa a ragionare su questo

C'è chi la chiama "prognosi" ma la convinzione che quel processo andrà in malora resta uno ius proprium del PM o del GIP.

Del resto siamo troppo disillusi per credere alle favole, perché la giustizia è tanto più vicino ad un processo quanto il governo italiano è vicino al cittadino.

Andrà a finire come sempre, che il Giudice si limiterà a cambiare il paradigma motivazionale delle sue decisioni, passando dalla pigra ripetizione della vecchia formula normativa "la notizia di reato è infondata" o "il fatto non sussiste", al nuovo mantra "non v'è una ragionevole previsione di condanna".

Insomma motivazioni apparenti, talmente soggettive da essere inopinabili, libere da forme di misurazione della produttività della prognosi: cosa accade se il PM ed il GIP abbiano mandato a giudizio una persona poi assolta

Tale esito dovrebbe essere considerato un "errore" del giudice proprio perché oggi la legge impone a quel giudice di non processare persone che potrebbero non essere condannate, e di prevedere in anticipo tale esito.

L'assoluzione dunque sarà un demerito per il giudice, dimostratosi incapace di fare prognosi.

Ma va tutto bene, i soldi per il carrozzone li abbiamo trovati, i numeri ci sono, così come pure il cetriolo per il malcapitato di turno servito freschissimo.

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Forse qualcuno ha perso questa importante dichiarazione di Musk. Certo arriva da un soggetto che merita critiche per il modo in cui intende utilizzare computer quantistici e AI, in direzione transumanista, ma al momento è sicuramente in grado di squarciare il silenzio sui sieri ancora sperimentali definiti “vaccini” anti-covid.

Elon Musk:
Ho avuto importanti effetti collaterali dalla mia seconda dose di richiamo. Mi sentivo come se stessi morendo per diversi giorni. Spero che non ci siano danni permanenti, ma non lo so

E mio cugino, che è giovane e in ottima salute, ha avuto un grave caso di miocardite. Ha dovuto andare in ospedale

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Forwarded from Angelo Di Lorenzo
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🌀🌀🌀🌀🌀
MEMORANDUM
Martedì 24 gennaio 2023 h 19:00*

Nuova *Intervista a Viso Aperto* di LSC.
Interviene:
*l'Avv. Roberto Martina* Segretario di Avvocati Liberi (ALI)
modera: Elena Esposito

https://youtube.com/watch?v=g_lnhTKEMJo&si=EnSIkaIECMiOmarE
link ☝️☝️☝️☝️d'ingresso alla diretta
Condividete e non mancate🌹

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Forwarded from Angelo Di Lorenzo
Aggiornamento sulla carestia medicamentosa

Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi

Il ministro della salute Orazio Schillaci, in risposta al question time del 18 gennaio 2023 sul tema della carenza di farmaci che abbiamo segnalato in precedenza (https://t.me/avvocati_liberi/1979) ha affermato che «Le difficoltà di approvvigionamento non emergono in molti casi dalla carenza di medicinali, quanto da un limitato ricorso agli equivalenti, che pure sono ampiamente disponibili sul mercato. Proprio per ovviare a questo fenomeno è mia intenzione avviare ogni iniziativa finalizzata a promuovere la prescrizione del principio attivo in modo da consentire la diversificazione della domanda dei farmaci, ferma restando la proprietà terapeutica del singolo principio attivo ai fini della cura».

«Si sono verificati problemi di approvvigionamento - ha aggiunto il Ministro - in particolare su antinfiammatori, antinfluenzali e antibiotici ma questa difficoltà non sarebbe direttamente riconducibile alla carenza di medicinali, data l'alta disponibilità di medicinali equivalenti sul mercato».

Schillaci ha poi detto che l'allarme mediatico ha già determinato una revisione della lista dei farmaci carenti che Aifa pubblica da ormai dieci anni, il che «ha portato a escludere farmaci di non significativa rilevanza», mentre «sono in corso iniziative informative e formative volte ad aumentare l'accesso agli equivalenti, ai prodotti galenici e ai farmaci di importazione».

Tra le risposte alla carenza di farmaci «è mia intenzione avviare il ricorso ove possibile a farmaci galenici che, preparati dal farmacista, rispondono alle esigenze del paziente garantendo la qualità del prodotto secondo le norme di 'buona preparazione'. Promuoverò le mappe delle farmacie che garantiscono la preparazione di questi farmaci attraverso un sistema di registrazione on line», ha promesso il ministro Schillaci durante il question time, ricordando inoltre che i medicinali galenici e officinali sono comunque esclusi dall'esportazione.

Infine il ministro ha ricordato di aver convocato l'11 gennaio il Tavolo di Lavoro Permanente sull'approvvigionamento dei farmaci «per definire la reale entità del fenomeno, ai fini di una comunicazione appropriata e corretta e per adottare le iniziative che nell'ambito europeo e internazionale siano finalizzate a garantire un adeguato approvvigionamento dei medicinali per la tutela del diritto alle cure».

Il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, in apertura dei lavori del Tavolo avuta il 18 gennaio stesso, ha dichiarato «Il tavolo, che per adesso ha un orizzonte temporale di un anno e focus sull’ approvvigionamento dei farmaci, consoliderà un gruppo di lavoro permanente a carattere strategico per trattare tutte le tematiche riguardo l’accesso, la disponibilità e la sostenibilità del bene farmaco per i cittadini. Penso, ad esempio, alla possibilità di riportare strategicamente la produzione di principi attivi in Italia e alla possibilità di rendere sempre più attrattivo il nostro Paese in tema di ricerca e produzione di farmaci».

Nel corso dell’incontro il sottosegretario Gemmato ha precisato di essere «molto contento della presenza quest’oggi, a questo tavolo, anche dei medici di medicina generale. Il loro ruolo è, infatti, importantissimo per sensibilizzare il cittadino circa le valide alternative terapeutiche e all’uso di farmaci equivalenti. Sappiamo, inoltre, quanto l’interazione tra medico e farmacista sia fondamentale per fornire al paziente alternative immediate in fase di prescrizione medica, da un lato, e di disponibilità in farmacia, dall’altro».

Secondo i rappresentanti della filiera la situazione sarebbe già in miglioramento, ma di questo attendiamo di ricevere notizie e feedback dal mondo reale.

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Forwarded from Antonietta Veneziano
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Antonietta Veneziano
Avvocato Libero

Tempo fa ho risposto ad una richiesta di assistenza inoltrata alla nostra associazione, esprimendo un parere giuridico sulla fondatezza della richiesta di risarcimento danni pervenuta dallo studio legale di un giornalista, per un commento di un utente ritenuto offensivo su un suo post su Facebook.

Il contenuto del post del giornalista era evidentemente denigratorio dell’opera intellettuale di un altro giornalista, e per tale motivo, rifacendomi agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, ho ritenuto non fondata la richiesta di risarcimento.

Scrivere o dire che qualcuno è “idiota” è sufficiente a integrare l’ingiuria, o ancora il reato di diffamazione? Dove sta il confine tra l’offesa e la critica legittima?

La Corte di Cassazione, pronunciatasi su un caso simile, ha ritenuto, alla luce di alcune circostanze concrete, non diffamatorio il commento in questione, affermando che “il requisito della continenza …..non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti (Cass. Pen. n. 15089/20).

La Corte ha puntualizzato altresì che “nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto l’epiteto adoperato, non particolarmente aspro e pungente, non sproporzionato rispetto a quanto si era inteso rappresentare in relazione ad una situazione che, evidentemente, si prestava ad essere oggetto di una qualche critica presentando, comunque, degli aspetti suscettibili di essere ritenuti gravi”.

In conclusione, l’utilizzo del termine potrebbe sì integrare la condotta della diffamazione; ma l’uso potrebbe anche essere giustificato alla luce di alcune circostanze: in particolare se dal contesto appare che il termine si riferisce non alla persona offesa in quanto tale, in maniera indiscriminata e umiliante, ma ad un particolare fatto, a un atteggiamento o a un’idea suscettibili di valutazione negativa; e se l’offensività del termine non appaia sproporzionata rispetto al tema della critica.

Nel caso che ho seguito, il commento per cui è stata avanzata richiesta di risarcimento è stato fatto ad un post dalla portata evidentemente diffamatoria verso l’opera intellettuale di un collega che aveva ad oggetto un video riguardante le “cure proibite anti covid”;
video di regista esperto, compiutamente documentato, rispetto a cui il post si palesava lesivo dell’onore e del decoro del suo autore;
pertanto il commento incriminato, che si risolveva nella parola idiota (pur astrattamente idonea a configurare la diffamazione) rivolgendosi all’idea, all’atteggiamento tenuti dal giornalista nei confronti del collega, non appariva sproporzionato rispetto, appunto, al tema della critica.

Non sussistendo alcuna diffamazione, sarebbe venuta meno la risarcibilità del danno morale ex art. 2059 c.c., mentre l’eventuale danno patrimoniale avrebbe dovuto essere dimostrato.
La richiesta di risarcimento del danno, peraltro spropositata, non era accoglibile.

In questi giorni, a distanza di oltre un anno, il cliente in questione ha ricevuto istanza di mediazione, prodromica ad un’azione giudiziaria, con una richiesta di risarcimento danni di oltre 5.000 euro.

In pratica questo personaggio pubblico, che non esita a dispensare offese per denigrare chi la pensa diversamente, quando viene a sua volta offeso in rete incarica i propri avvocati di inviare sostanziose richieste di risarcimento dei danni.
Non c’è che dire, davvero un bel coraggio!

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Le questioni di costituzionalità sull’obbligo vaccinale COVID-19 non ancora decise dalla Consulta

A cura dell'Avv. Luca Campanotto
Avvocati Liberi
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Le seguenti impugnative costituzionali NON rientrano nelle questioni decise il 30 Novembre 2022 in conseguenza della mancata riunione, pur sollecitata invano, e verranno successivamente discusse in altri giudizi a date già fissate o ancora da fissarsi.

🌟 🌟 🌟🌟🌟PRESUPPOSTI NECESSARI PER IMPORRE L’OBBLIGO VACCINALE COVID (sulla questione dei “guariti” e sulla riserva di legge e valore delle circolari)
➡️Ord. 136/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Padova Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/11/23/47/s1/pdf

🌟 🌟 🌟🌟🌟SULLA INTOLLERABILE GRAVITÀ DEGLI EFFETTI AVVERSI ANCHE LETALI
➡️Ord. 118/22 reg. ord. Corte Cost. Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana (interventi di ALI)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/19/42/s1/pdf


🌟 🌟 🌟🌟 OBBLIGO CON EFFICACIA LIMITATA A CASI PARTICOLARI:

📌PROFILASSI VACCINALE MILITARE
➡️Ord. 28/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale Militare Napoli Sezione GUP
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/06/14/s1/pdf

📌PERSONALE SANITARIO CON MANSIONI PRIVE DI CONTATTI COI DEGENTI
➡️Ord. 135/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Genova Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/11/23/47/s1/pdf

📌PERSONALE SANITARIO CON MANSIONI AMMINISTRATIVE E CONTRATTI ESTERNI
➡️Ord. 153/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Brescia Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/01/04/1/s1/pdf

🌟 🌟 🌟LEGITTIMITA’ DELLE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE
➡️Ord. 70/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Catania Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/06/22/25/s1/pdf

➡️Ord. 86/22 reg. ord. Corte Cost. TAR per la Lombardia Sede di Milano
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/08/24/34/s1/pdf

➡️Ord. 101/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Brescia Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/09/28/39/s1/pdf

➡️Ord. 102/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Brescia Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/09/28/39/s1/pdf
Per chi non avesse seguito la diretta potrà rivedere l'intervento dell'Avv. Roberto Martina attraverso questo link
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Forwarded from Angelo Di Lorenzo
3⃣2⃣8⃣ c.p.: missione d'atti d'ufficio la guardia medica che non effettua la visita domiciliare

Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi

la Cassazione con la sentenza n.45057/2022 ha stabilito che la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare è rimessa alla valutazione discrezionale del sanitario in servizio di guardia medica, fermo restando che tale valutazione non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l'entità della patologia dichiarata e dalla tipologia di assistenza  dovuta.

Per questo motivo la Corte ha ritenuto responsabile di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p ) un medico dell’Azienda USL della Valle d’Aosta che si era rifiutato di recarsi presso il domicilio di una paziente anziana, impossibilitata a muoversi e con gravi difficoltà respiratorie, sostenendo che «la visita domiciliare rappresenta soltanto uno delle opzioni attraverso le quali il medico in continuità assistenziale può adempiere al suo dovere» e che la paziente non necessitava di una assistenza urgente in quanto un secondo medico si era recato dalla paziente confermando il “codice bianco” assegnato dal centralista del Servizio 118.

Questa linea difensiva dell’imputato non è stata accolta dal Supremo Collegio, che ha contestato al medico inadempiente l’art. 3 co. 3 dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, laddove stabilisce che «il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano chiesti direttamente dall'utente […] entro la fine del turno al quale è preposto», nonché il Manuale per il medico di continuità assistenziale precisa che «il medico deve valutare sotto la propria responsabilità l’opportunità di fornire un consiglio telefonico, recarsi presso il domicilio, invitare l’assistito a recarsi presso l’ambulatorio» e, infine, che l’imputato «non si fosse nemmeno prestato ad un consulto telefonico».

Alla luce di quanto sopra, la sentenza ha confermato l’orientamento secondo cui la violazione dell'interesse tutelato dall’art. 328 c.p. ricorre ogni qual volta venga negato un atto non ritardabile, atteso che l’omissione di atti di ufficio ha natura di reato di pericolo (Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 21631 del 4 maggio 2017) e che l’esercizio del potere/dovere del medico di valutare la necessità della visita domiciliare è pienamente sindacabile da parte del giudice sulla base degli elementi di prova acquisiti (Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 43123 del 20 settembre 2017; Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 23817 del 30 ottobre 2012: in questa sentenza si affermava l’obbligo del nedico di guardia di recarsi in loco per effettuare la visita domiciliare rischiesta da un noribondo per i dolori atroci e per  somministrare il rimedio più adeguato ed efficace).

Insomma, viene censurato dalla Cassazione quel "principio dell'abbandono" a sé stessi dei malati, inculcato ai medici dall'amministrazione Speranza, con il monito che il dovere di cura e assistenza torni ad essere l'oggetto principale della prestazione sanitaria non solo dei medici di guardia, ma anche dei medici di base e di famiglia.

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Gli amici dell'associazione di polizia O.S.A., in collaborazione con altre associazioni sul territorio, hanno organizzato una fiaccolata in memoria del prof. Luc Montagnier, premio Nobel e uomo libero senza macchia e senza interessi di alcun tipo, che l'anno scorso ci ha lasciato in circostanze misteriose.

Anche noi Avvocati Liberi abbiamo imparato dalla sua forza e dal suo coraggio, ma soprattutto abbiamo avuto grazie a lui la consapevolezza della Verità su quanto stava accadendo e quanto accaduto.

Il giorno 8 febbraio saremo a Milano per un saluto e per raccoglierci sotto la sua stella che, siamo certi, ci protegge da lassù.

R.I.P. 🙏❤️
Forwarded from Angelo Di Lorenzo
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LEOPARD IN MARCIA - In attesa di definire gli accordi politici, la Germania sposta verso Est un po' dei suoi Leopard.
Forwarded from Lettera da Mosca
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Gran traffico di Leopard in Europa (https://t.me/letteradamosca/12258): questi sono sulla strada della Finlandia.
Forwarded from Angelo Di Lorenzo
Il Generale Bertolini, Ex. Comandante Coi - Comando Operativo di Vertice Interforze - ha dichiarato:

"Siamo avviati a una guerra, anche noi, che non abbiamo ancora impiegato personale ma mandiamo armi, diciamo chiaramente che vogliamo che uno dei due belligeranti venga sconfitto e l'altro vinca. Credo che se tra qualche mese ci chiederanno, magari con la scusa di utilizzare mezzi che abbiamo dato noi e che hanno bisogno di una particolare expertise, oppure per far fronte a una particolare situazione di crisi, di mandare anche qualche nostra unità cominceremmo ad affrontare il problema. Ci stiamo rassegnando all'entrata in una guerra che con noi non c'entra niente, per questioni di carattere territoriale fra due paesi europei estranei sia alla Nato che all'Unione europea. Poi però ci siamo voluti invischiare, abbiamo voluto puntare tutto sulla prosecuzione di questa guerra e temo che se non ci sarà qualche illuminazione nei confronti di chi dirige questa operazione spaventosa, ci troveremo con le mani legate".

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🛑AGGIORNAMENTO 🛑
🛑 SANZIONI OVER 50🛑

L’art. 7 co. 1 bis del decreto-legge 31/10/2022 n. 162 (disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov2) prevede che “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.”

La norma citata introduce la sospensione delle attività e i procedimenti di irrogazione (ma NON anche dei termini per opporsi agli addebiti notificati), e proprio ciò cozza con il fatto che ancora a tutt’oggi sono migliaia i cittadini che continuano a ricevere la notifica dell’avviso di addebito della sanzione il cui procedimento dovrebbe essere sospeso dalla legge.

A prescindere dunque dell'abuso del procedimento amministrativo da parte del soggetto tenuto alla riscossione, tali addebiti continuano a destare enorme perplessità e aggravi per il cittadino.

Infatti si pone un primo importante interrogativi: i termini per opporsi sono sospesi anch’essi

Si apprende che sul sito dell’Agenzia delle Entrate è appena apparsa la seguente (non) risposta alla domanda di cui sopra:
“Per effetto dell’art. 7 comma 1-bis, introdotto dalla Legge n. 199/2022 (di conversione del DL n. 162/2022) in vigore dal 31 dicembre 2022, che ha disposto la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall’art. 4-sexies, commi 3, 4 e 6 del DL n. 44/2021, sono sospesi i termini di pagamento, che riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2023.”

⚠️Termini di pagamento e termini di opposizione sono cose distinte e diverse ❗️

Nel silenzio della norma, neanche l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire nulla sui secondi (termini per l'opposizione) continuando a tacere sul punto , anzi, coltivando un'ambiguità lessicale e continuando a notificare agli italiani gli avvisi di pagamento.

Ricordiamo inoltre che il "parere" dell'Ader vale quanto la dichiarazione di una parte del giudizio, quella convenuta, e non ha alcuna capacità "normativa" e nemmeno di "interpretazione autentica" di disposizioni che essa stessa viola palesemente e per le quali viene evocata in giudizio.

Quindi
Cosa farà il Governo-Meloni per la scadenza del 30 giugno 2023
Ri-sospenderànon ri-sospenderà
Annullerà le sanzioni

Non avendo alcuna capacità divinatoria sulla pur labile credibilità delle promesse della politica, cerchiamo di capire cosa è meglio fare, se impugnare o no l’avviso di addebito già notificato e quelli in arrivo.

In questo quadro giuridico di estrema incertezza, è difficile dare una risposta sicura e univoca ma motivi di prudenza inducono a ritenere che sia sempre preferibile proporre l’opposizione (qui il formulario, il vademecum e gli allegati offerti gratuitamente da Avvocati Liberi per difendersi anche da soli) piuttosto che affidarsi ciecamente alle istruzioni degli esattori.

Per eliminare equivoci ed errori sarebbe bastato che al comma 1bis dell’art. 7 del decreto venisse inserita la dizione “sono sospesi i termini per proporre opposizione” ma ciò evidentemente non è stato voluto.

Se si fosse trattato di un mero errore infatti, il Parlamento avrebbe avuto tutto il tempo di correggere la norma in sede di conversione con la L. 199/2022… e invece no.

Per questo chi oggi ancora ritenesse che si sia in presenza di un errore normativo o politico sarebbe solo un ingenuo.

Che dire, l’incertezza e la paura continuano ad essere usati come canone di Governo anche sotto il cielo plumbeo di questa legislatura.

Macte animo.
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Forwarded from Teresa Rocco
“Insetto si insetto no”

Avv. Teresa Rocco
Avvocati Liberi

Mentre vengono diffusi video di personaggi più o meno famosi che cucinano e mangiano insetti di diverse specie e qualità, l’Unione europea continua il lavoro iniziato già da diverso tempo approvando la commercializzazione di alcune specie di insetti (rientranti nel cd. “Novel food” - regolamento UE 2283/2015).

Da un'indagine della Coldiretti più della metà degli italiani considera le novità introdotte estranee alla cultura alimentare nazionale (https://www.coldiretti.it/consumi/consumi-dagli-insetti-al-nutriscore-le-follie-a-tavola-2).
Una questione di "cultura", dunque, spinge la maggior parte degli italiani al rifiuto della nuova concezione culinaria. E non è certamente di poco conto, se consideriamo che la cultura insieme alla tradizione rappresentano l'identità di un popolo. Ma sappiamo benissimo che l’unica identità che interessa all’Europa è quella digitale e che queste politiche alimentari costituiscono l’ennesimo colpo sferrato alle eccellenze italiane.

Come L’EMA per i vaccini, L’Autorità Europea per la sicurezza alimentare EFSA (European Food Safety Authority) elabora le linee guida che ciascun prodotto deve rispettare affinchè ne venga approvata la commercializzazione e fornisce il proprio parere redigendo una valutazione scientifica del rischio. Già ci sono i primi segnali di ciò che accadrà e si iniziano a dare i numeri chiedendo ad esempio che venga evitato il consumo di larve di Alphitobius diaperinus per gli under 18 (punto 11 regolamento di esecuzione 58/2023) perché “L’Autorità ha raccomandato di svolgere ulteriori ricerche sull’allergenicità delle larve di Alphitobius diaperinus” (punto 8)…sembra di rivivere una certa storia.

Al di là degli scopi dichiarati c’è il pericolo che con il pretesto dell’emergenza ambientale essi vengano completamente a sostituirsi al “cibo tradizionale” togliendo definitivamente ai cittadini la possibilità di scelta.

Questa è la realtà con cui dobbiamo fare i conti e verso la quale bisogna reagire, perché, se “L’uomo è ciò che mangia” (Feuerbach) non siamo messi proprio bene, con tutto il rispetto per gli insetti.

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I nodi vengono al pettine 👉🏻
L. n. 210/1992 e vaccinazione anti-covid19.
Avvocati Liberi

27 gennaio 2023, la notizia è importantissima.
Finalmente una Commissione Medica Ospedaliera riconosce il nesso di causa di una paziente 65enne colpita da ischemia a seguito della somministrazione del vaccino anti-covid19 Astrazeneca avvenuta due anni fa.
La 1° Commissione medica di Padova ha ritenuto infatti che "possa sussistere il nesso di causa tra la vaccinazione somministrata e la successiva condizione patologica sofferta dalla paziente. L'organismo ha confermato la menomazione permanente della donna, rilevando la correlazione tra la vaccinazione e l'insorgenza delle patologie legate alla VITT (trombosi e trombocitopenia indotta da vaccino). L'istante ha esitato una semiparalisi sx e quindi, ex legge 210/1992, sarà indennizzata con un assegno mensile di € 925,00 in quanto rientrante nella fascia di indennizzo più alta.

L'importanza dell’accertamento è nel fatto di costituire un precedente probante nei casi consimili e potrà essere citato a sostegno delle istanze per indennizzo che saranno presentate alle C.M.O.
Per ora si tratta solo del "vaccino" Astrazeneca ma, dati sugli eventi avversi alla mano, sarà inevitabile che ciò si ripeterà anche per gli altri sieri.

Avanti tutta con le necessarie richieste di indennizzo.
Macte animo

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Forwarded from Roberto Martina ✒️
Nel giorno della Memoria 💉 - per non dimenticare.

Roberto Martina
Avvocati Liberi

Oggi 27 gennaio 2023 è il giorno della Memoria e ricordiamo le vittime dell’Olocausto nazista, vittime di esperimenti sanitari e pratiche eugenetiche.

Questo giorno è diventato anche un simbolo, il simbolo per ricordare anche le vittime di tutti i genocidi, dagli armeni ai nativi americani, dai bosniaci agli indiani vittime delle carestie volute dalla GB, dai morti di Stalin a quelli di Mao Zedong, dalle vittime del Congo per mano del re belga Leopoldo II ai ruandesi.
Quello che si è concluso è un secolo di genocidi ma non abbiamo imparato nulla e nonostante tutto il XXI secolo vede compiersi gli stessi orrori.

Allora voglio, sì, onorare tutte le vittime ebree del nazismo, ma anche tutte quelle degli altri genocidi di cui si parla poco e anzi quasi sempre dimenticate. Tra queste voglio includere anche i deceduti e ammalati di tutto il pianeta a causa di politiche sanitarie attuate con sostanze geneticamente attive e sperimentali denominate “vaccini anti-covid19”.

Ora come nel nazismo e nelle altre tirannie, la storia si ripete e i medici somministranti-vaccino hanno violato e violano i canoni emersi nel “processo ai dottori” di Mengele e di Hitler, il c.d. codice di Norimberga del 1947.
Ora come allora, si fanno iniezioni sulle persone senza il loro consenso libero e informato, per costrizione legale ovvero per circonvenzione operata dai media, eseguendo ordini deontologicamente scorretti e contro i diritti umani… in cambio di lauti corrispettivi.

Mi unisco quindi ai sopravvissuti del nazismo che hanno chiesto all’Ema di fermare l’Olocausto perpetrato con i vaccini anti-covid19 chiedendo alle istituzioni politiche di iniziare ad operare per il interesse pubblico, in esecuzione del loro alto compito ricevuto dal popolo, e ai medici di onorare il loro giuramento, entrambi fermando queste iniezioni sperimentali e interrompendo l’ennesima strage di innocenti.

Macte animo

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Forwarded from Angelo Di Lorenzo
Parere n. 20 CIEB.pdf
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