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AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA

L'acquisto di un'abitazione con le agevolazioni prima casa offre un evidente vantaggio in termini di oneri fiscali.
Per accedere a questo tipo di agevolazioni è però necessario rispettare una serie di requisiti:

il proprietario deve essere una persona fisica;
l'immobile deve appartenere alle categorie catastali non “di lusso” (sono escluse dall'agevolazione le categorie catastali A1/A8/A9) e il beneficio si estende anche alle relative pertinenze C/2 magazzini, C/6 autorimesse, C/7 tettoie;
la casa che si acquista deve trovarsi nel comune di residenza oppure nel comune in cui si sposterà la residenza entro 18 mesi dalla data del rogito;
l'acquirente non deve aver già usufruito delle agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale.


Qualora il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa volesse acquistare un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, sarà comunque possibile usufruire dei benefici fiscali a patto che l'immobile già posseduto venga venduto entro 1 anno dal nuovo acquisto.


A QUANTO AMMONTANO LE IMPOSTE PER ACQUISTO PRIMA CASA?


Se si acquista da un privato le imposte da versare in fase di rogito notarile saranno:

imposta catastale fissa pari a 50 euro;
imposta ipotecaria fissa pari a 50 euro;
imposta di registro pari al 2% del valore catastale dell'immobile.

Il valore catastale si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% x un coefficiente di 110. In altre parole sarà sufficiente moltiplicare la rendita catastale x 115,5.

esempio

Rendita catastale pari 437,22 € x 115,5 = 50.498,91 €
Imposta di registro = 50.498,91 € x 2% = 1009,98 €



Se si acquista da un'impresa che applica l'IVA le imposte saranno:

imposta catastale fissa pari a 200 euro;
imposta ipotecaria fissa pari a 200 euro;
imposta di registro fissa pari a 200 euro;
IVA al 4% sul prezzo di acquisto.
PROPOSTA DI ACQUISTO E CONTRATTO PRELIMINARE 📝


La proposta di acquisto è il documento attraverso il quale un potenziale acquirente esprime interesse per l'acquisto di un determinato immobile e rappresenta il primo passaggio che dà inizio a una trattativa immobiliare.

Al proponente, ovvero a colui che sottoscrive la proposta di acquisto, occorrerà un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e l'assegno di caparra (o in alternativa la predisposizione del bonifico a favore del proprietario) a garanzia dell'impegno preso.

La proposta di acquisto, solitamente redatta su moduli prestampati depositati in Camera di Commercio, deve necessariamente contenere alcuni elementi imprescindibili.


DATI DEL PROPONENTE E DEL VENDITORE

In questa sezione vengono indicate le generalità delle parti coinvolte nel contratto;

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

Oltre all'indirizzo, al piano al quale è situato l'immobile e alla sua descrizione, vanno indicati i dati catastali (foglio, particella e subalterni) che identificano univocamente l'immobile per il quale si sta sottoscrivendo la proposta di acquisto.

Nella descrizione devono essere inseriti tutti i vani che compongono l'immobile quali camere, ripostigli, cucine, soggiorni, terrazze ed eventuali pertinenze.

La pertinenza, come definita dall'art.817 del codice civile, è una cosa destinata in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa che viene definita principale.

Nello specifico le pertinenze più comuni in una compravendita immobiliare sono i vani cantina e i box auto, solitamente identificati con altri subalterni rispetto al bene principale.


DICHIARAZIONI

In questa sezione il venditore, mediante l'accettazione della proposta, dichiara la conformità dell'immobile alle norme edilizie e urbanistiche, la conformità degli impianti alle normative vigenti (non è obbligatorio trasferire l'immobile con gli impianti a norma ma è bene essere a conoscenza del loro stato), l'assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli (es. ipoteca per accensione mutuo da estinguere prima o contestualmente al rogito notarile), eventuali spese straordinarie deliberate dall'assemblea dei condomini e l'importo delle spese condominiali relative all'ultimo esercizio.


EFFICACIA DELLA PROPOSTA

La proposta di acquisto è immediatamente efficace e diviene inefficace se entro il termine stabilito dalle parti (dai 7 ai 15 giorni ma i termini sono negoziabili fra le parti) l'acquirente non sarà venuto a conoscenza mediante comunicazione in forma scritta dell'accettazione da parte del venditore.

Vi sono casi in cui la proposta di acquisto è sottoposta a clausole sospensive. Questo vuol dire che la proposta è valida ma inizia a produrre i suoi effetti nel momento in cui le suddette clausole si verificano. Una clausola sospensiva tra le più comuni è quella relativa alla concessione del mutuo da parte di un ente finanziatore. Se il mutuo non viene concesso entro i termini stabiliti la proposta decade, le parti sono svincolate e le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria vengono restituite al proponente.


PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

È ovviamente la fase in cui il proponente offre al venditore un prezzo per l'acquisto dell'immobile e si specificano le condizioni (termini e modalità) secondo le quali la cifra pattuita verrà corrisposta al proprietario.

Si possono prevedere, oltre alla caparra già versata, ulteriori pagamenti intermedi prima del rogito notarile.


CONTRATTO PRELIMINARE

La proposta di acquisto accettata dal venditore di cui il proponente abbia avuto conoscenza mediante comunicazione in forma scritta è già un contratto preliminare ed è un documento idoneo alla registrazione.

Con il contratto preliminare le parti si obbligano alla stipula di un contratto definitivo per la compravendita del bene.
Dopo la stipula del contratto preliminare è il momento di procederà alla registrazione e alla successiva trascrizione nei Registri Immobiliari.


Registrazione e trascrizione sono due adempimenti che vengono spesso confusi ma è importante sapere che presentano importanti e sostanziali differenze.


Il primo elemento che distingue registrazione e trascrizione è l'obbligatorietà.


Mentre infatti la registrazione del preliminare è obbligatoria e deve avvenire entro 20 giorni dalla firma se redatto in forma di scrittura privata e 30 giorni se stipulato da un Notaio o con scrittura privata autenticata, la trascrizione non è obbligatoria ma rappresenta un importante strumento di tutela dell'acquirente poiché rende il contratto “opponibile a terzi” annullando ogni altor atto sottoscritto successivamente.


Questo vuol dire che mentre con la semplice registrazione il bene promesso in vendita potrà essere alienato a un terzo acquirente o un creditore potrà pignorare/iscrivere ipoteca sul bene del venditore, questo non potrà avvenire con la trascrizione nei Registri Immobiliari proprio per la sua natura di effetto “prenotativo” nella conclusione del contratto.


La trascrizione ha durata di un anno e cessa di produrre i suoi effetti se in questo arco di tempo non viene stipulato l'atto di compravendita definitivo.


Per la trascrizione sarà necessario rivolgersi a un Notaio e grazie al suo intervento si avrà inoltre certezza dell'identità dei sottoscrittori e della conformità alle leggi vigenti di quanto riportato nel contratto.


Trascrizione e registrazione sono dunque due misure che si integrano a vicenda!



COSTI DI REGISTRAZIONE E DI TRASCRIZIONE



La registrazione di un preliminare presso l'Agenzia delle Entrate avrà un costo che dipende dai pagamenti effettuati alla stipula del contratto.

In particolare si verserà lo 0,50% delle somme versate come caparra confirmatoria e il 3% delle somme versate come acconto oltre all'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. Tutte queste somme verranno sottratte al totale dovuto in sede di rogito. A queste cifre si devono aggiungere 16 euro di imposta di bollo ogni 100 righe del contratto.


Se il contratto è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata l'imposta di bollo sarà pari a 155 euro.


Per la trascrizione si verseranno invece 200 euro di imposte di trascrizione e 35 euro di diritti di trascrizione.
LA RELAZIONE DI REGOLARITÀ EDILIZIA

La Relazione di Regolarità Edilizia (RRE) è stata recentemente introdotta a Torino, prima città in Piemonte a promuoverla, grazie a una sinergia tra notai, architetti, ingegneri, geometri, commercialisti e agenti immobiliari e sta diventando una prassi sempre più consolidata tra gli operatori del settore immobiliare.


Nonostante non ci sia una norma che ne renda obbligatorio l'utilizzo, la RRE è indispensabile, anche alla luce degli incentivi fiscali dei Bonus Edilizi, per attestare la conformità urbanistica e catastale degli immobili oggetto di compravendita ed è uno strumento che garantisce una maggiore tutela per venditori e acquirenti riducendo i contenziosi legati alla non conformità dei fabbricati.


La RRE, redatta da un professionista abilitato, ha dunque lo scopo di certificare la regolarità urbanistica e catastale di un fabbricato di cui si trasferisce la proprietà o altro diritto reale sul bene.

A seguito di un sopralluogo, della verifica dell'ultima planimetria depositata e di un accesso agli atti presso gli uffici comunali competenti, il professionista sarà in grado di stabilire l'effettiva corrispondenza tra lo stato di fatto dell'immobile e la planimetria catastale (conformità catastale) e tra lo stato di fatto e il titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento del fabbricato (conformità urbanistica).


In caso di difformità riscontrate il professionista, oltre a segnalarle nella relazione, sarà in grado di indicare modalità e costi per sanare, dove possibile, la situazione.



COSA DEVE CONTENERE?


Trattandosi di un documento non soggetto a una precisa normativa non esiste ancora uno standard, almeno ufficiale, a cui fare riferimento nella compilazione di una RRE.

Ci sono però degli elementi essenziali che la RRE deve contenere per essere considerato un documento attendibile e utile nella compravendita:


i dati catastali completi dell'immobile (Comune, foglio, particella, subalterno);

l'attestazione che la planimetria sia conforme allo stato di fatto dell'immobile e che non sussistano difformità rilevanti tali da rendere necessaria la presentazione di una nuova planimetria;

la corrispondenza tra lo stato di fatto dell'immobile e il titolo abilitativo che ne ha autorizzato la costruzione;

indicazioni per sanare eventuali irregolarità emerse;

la firma del professionista che l'ha redatta.


I costi per la redazione della RRE possono variare sia in base al professionista incaricato che in base alle dimensioni dell'immobile oggetto della relazione.


Non ci sono poi indicazioni, a differenza ad esempio di quanto accade per l'APE, sui termini di durata e di validità della relazione ritenendo implicito che perda efficacia in un periodo di tempo sufficientemente lungo tale da poter legittimamente dubitare delle attestazioni in essa contenute.


Mancano anche indicazioni su chi debba farsi carico del costo della relazione anche se parrebbe logico che questo debba ricadere sul venditore, salvo diversi accordi, dal momento che le dichiarazioni sulla conformità urbanistica e catastale dell'immobile sono a norma di legge a carico del venditore.
DECRETO CASA IN BREVE

Lievi Difformità Edilizie:
Il decreto interviene sulle cosiddette lievi difformità edilizie.
Queste includono:
✔️Difformità formali: Derivano da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile.
✔️Difformità edilizie delle unità immobiliari: Risultano da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione.
✔️Parziali difformità: Queste potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sono sanabili oggi a causa della disciplina della cosiddetta “doppia conformità” .

Semplificazione delle Procedure:
È introdotto il regime di silenzio-assenso: Se l’Amministrazione non risponde nei tempi previsti, l’istanza del cittadino è accettata.

Si permette l’installazione di tende e strutture di protezione dal sole e da eventi atmosferici, in regime di edilizia libera.
L’obiettivo è anche decongestionare gli uffici tecnici comunali che sono intasati da migliaia di pratiche edilizie.

Tolleranze Costruttive:
Il decreto aumenta il limite per le tolleranze costruttive relative ad altezze, superfici e aperture.
Ad esempio, il limite era del 2%, ma ora varierà in base alla superficie dell’abitazione: 2% per abitazioni con superficie superiore a 500 metri quadri, 3% per quelle tra 300 e 500 metri, 4% per quelle tra 100 e 300 metri, e fino al 5% sotto i 100 metri quadri .

Il decreto mira a semplificare le procedure, agevolare la circolazione regolare degli immobili e sbloccare le pratiche edilizie, contribuendo al dinamismo del mercato immobiliare.