❌❌❌SNC e SAS: in arrivo l’obbligo di redazione e deposito del bilancio
Il 10 gennaio 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova Direttiva 2025/25/UE per la digitalizzazione del diritto societario. La Direttiva dovrà essere resa operativa dagli stati membri a decorrere dal 31 luglio 2028, per le imprese italiane ciò si configurerà nel futuro obbligo per SNS e SAS di:
• ampliare la quantità di informazioni da pubblicare presso il Registro delle imprese, al pari di quanto già avviene per le società di capitali;
• produrre il bilancio sociale e pubblicarlo presso il Registro delle imprese.
Il 10 gennaio 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova Direttiva 2025/25/UE per la digitalizzazione del diritto societario. La Direttiva dovrà essere resa operativa dagli stati membri a decorrere dal 31 luglio 2028, per le imprese italiane ciò si configurerà nel futuro obbligo per SNS e SAS di:
• ampliare la quantità di informazioni da pubblicare presso il Registro delle imprese, al pari di quanto già avviene per le società di capitali;
• produrre il bilancio sociale e pubblicarlo presso il Registro delle imprese.
CERTIFICAZIONE UNICA 2025
✔️Entro il 17 marzo, poichè il giorno 16, scadenza ordinaria, cade di domenica, i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025.
A seguito della riforma fiscale (Legge n 111/2023), e in particolare a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari, non sono più dovute per le certificazioni uniche dei compensi per i forfettari.
✔️Entro il 17 marzo, poichè il giorno 16, scadenza ordinaria, cade di domenica, i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025.
A seguito della riforma fiscale (Legge n 111/2023), e in particolare a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari, non sono più dovute per le certificazioni uniche dei compensi per i forfettari.
🔢🔢🔢OPERATORI SANITARI_DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA FINO AL 31.12.2025
Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2025 del divieto di fatturazione elettronica degli operatori sanitari, fino a tale data dovranno emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) e continuare a trasmettere i dati al Sistema TS (se tenuti a farlo) secondo le ordinarie modalità.
Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2025 del divieto di fatturazione elettronica degli operatori sanitari, fino a tale data dovranno emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) e continuare a trasmettere i dati al Sistema TS (se tenuti a farlo) secondo le ordinarie modalità.
Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
👉👉 RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER 👈👈
I soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall’art.1, c.235, Legge n.197 del 29.12.2022 (cosiddetta rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi.
Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30.04.2025, con le modalità̀ che l’AdR pubblicherà̀ sul proprio sito, in cui il debitore sceglie il numero di rate per effettuare il pagamento (massimo 10 e di pari importo).
L’AdR comunicherà al debitore entro il 30.06.2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, incluso quello delle singole rate.
I soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall’art.1, c.235, Legge n.197 del 29.12.2022 (cosiddetta rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi.
Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30.04.2025, con le modalità̀ che l’AdR pubblicherà̀ sul proprio sito, in cui il debitore sceglie il numero di rate per effettuare il pagamento (massimo 10 e di pari importo).
L’AdR comunicherà al debitore entro il 30.06.2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, incluso quello delle singole rate.
⛔ BONUS ELETTRODOMESTICI 2025 ⏭ CLICK DAY IN ARRIVO
COS'E' ?? Il Bonus Elettrodomestici è un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.
❌Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico.
Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.
‼️Ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
COS'E' ?? Il Bonus Elettrodomestici è un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.
❌Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico.
Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.
‼️Ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
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❌CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2025
L’Inps, con la circolare 7.2.2025 n. 38, ha fornito indicazioni per i contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del contributo IVS 2025 dovuto è pari a 18.555,00 euro (nel 2024 era 18.415,00 euro); su tale importo deve essere applicata:
- per gli artigiani, l’aliquota del 24 %;
- per i commercianti, l’aliquota del 24,48 %.
Per la quota di reddito compresa tra 18.415,01 e 55.448,00 euro (nel 2024 era 55.008,00 euro), sono dovuti contributi pari:
- per gli artigiani, al 24 %;
- per i commercianti, al 24,48 %.
Per la quota di reddito compresa tra 55.448,01 e 92.413,00 euro (nel 2024 era 91.680,00 euro), sono dovuti contributi pari:
- per gli artigiani, al 25 %;
- per i commercianti, al 25,48 %.
Solo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti dal 01.01.1996 , il massimale annuo è pari a 120.607,00 euro (nel 2024 era119.650,00 euro).
L’Inps, con la circolare 7.2.2025 n. 38, ha fornito indicazioni per i contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del contributo IVS 2025 dovuto è pari a 18.555,00 euro (nel 2024 era 18.415,00 euro); su tale importo deve essere applicata:
- per gli artigiani, l’aliquota del 24 %;
- per i commercianti, l’aliquota del 24,48 %.
Per la quota di reddito compresa tra 18.415,01 e 55.448,00 euro (nel 2024 era 55.008,00 euro), sono dovuti contributi pari:
- per gli artigiani, al 24 %;
- per i commercianti, al 24,48 %.
Per la quota di reddito compresa tra 55.448,01 e 92.413,00 euro (nel 2024 era 91.680,00 euro), sono dovuti contributi pari:
- per gli artigiani, al 25 %;
- per i commercianti, al 25,48 %.
Solo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti dal 01.01.1996 , il massimale annuo è pari a 120.607,00 euro (nel 2024 era119.650,00 euro).
🧭REGIME FORFETTARIO E RIDUZIONE INPS
⏳Per chi opera in regime forfettario ed è iscritto in Gestione Artigiani e Commercianti INPS, può richiedere una riduzione del 35% sui contributi, sia fissi che variabili facendo richiesta direttamente nel sito INPS entro il 28.02 di ogni anno. L’opzione per la riduzione dei contributi INPS del 35% non scade, viene rinnovata ogni anno automaticamente. A meno che non si faccia esplicita richiesta di rinuncia.
Può essere presentata una sola volta, quindi se ci hai rinunciato una volta, non puoi più cambiare l’idea.
💎La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una grossa novità per chi si iscrive per la prima volta in Camera di Commercio come artigiano o commerciante: prevedendo la possibilità di richiedere la riduzione dei contributi pari al 50% per i primi 36 mesi dell’attività. Tale riduzione scade in automatico. Dopo di che, potrai richiedere la riduzione del 35% entro i termini previsti.
⏳Per chi opera in regime forfettario ed è iscritto in Gestione Artigiani e Commercianti INPS, può richiedere una riduzione del 35% sui contributi, sia fissi che variabili facendo richiesta direttamente nel sito INPS entro il 28.02 di ogni anno. L’opzione per la riduzione dei contributi INPS del 35% non scade, viene rinnovata ogni anno automaticamente. A meno che non si faccia esplicita richiesta di rinuncia.
Può essere presentata una sola volta, quindi se ci hai rinunciato una volta, non puoi più cambiare l’idea.
💎La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una grossa novità per chi si iscrive per la prima volta in Camera di Commercio come artigiano o commerciante: prevedendo la possibilità di richiedere la riduzione dei contributi pari al 50% per i primi 36 mesi dell’attività. Tale riduzione scade in automatico. Dopo di che, potrai richiedere la riduzione del 35% entro i termini previsti.
EVENTI CATASTROFALI - OBBLIGO ASSICURATIVO PER LE IMPRESE ENTRO IL 31 MARZO 2025 - SI ATTENDE IL DECRETO ATTUATIVO
🔶 In attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che dovrebbe stabilire le ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, la legge n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 ("Milleproroghe"), all'art. 13, comma 1, ha confermato che - entro il 31 marzo 2025 - le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni immobili e al loro contenuto, ai terreni e ai beni strumentali materiali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali: i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
♦ Gli inadempienti, oltre rischiare una sanzione amministrativa pesante, subiranno conseguenze anche nell’accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato.
🔻 Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
🔻 Sono escluse le imprese di cui all’articolo 2135 del Codice civile, dove è già stata prevista la istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. (L. n. 213/2023, art. 1, comma 111).
🔻 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (L. n. 213/2023, art. 1, comma 106).
🔶 In attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che dovrebbe stabilire le ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, la legge n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 ("Milleproroghe"), all'art. 13, comma 1, ha confermato che - entro il 31 marzo 2025 - le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni immobili e al loro contenuto, ai terreni e ai beni strumentali materiali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali: i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
♦ Gli inadempienti, oltre rischiare una sanzione amministrativa pesante, subiranno conseguenze anche nell’accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato.
🔻 Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
🔻 Sono escluse le imprese di cui all’articolo 2135 del Codice civile, dove è già stata prevista la istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. (L. n. 213/2023, art. 1, comma 111).
🔻 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (L. n. 213/2023, art. 1, comma 106).
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❌❌❌BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2025
⏭ Domande entro il 31 marzo
Il bonus consiste in un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
⏭ CHI ? Possono richiedere il bonus investimenti pubblicitari:
- le imprese o i lavoratori autonomi,
- gli enti non commerciali.
⏭ COME ? Occorre inviare la domanda attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare" nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
⏭ Domande entro il 31 marzo
Il bonus consiste in un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
⏭ CHI ? Possono richiedere il bonus investimenti pubblicitari:
- le imprese o i lavoratori autonomi,
- gli enti non commerciali.
⏭ COME ? Occorre inviare la domanda attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare" nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
🔢🔢🔢OBBLIGO TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI
La L. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, normativa sulla trasparenza, impone ai beneficiari di contributi pubblici superiori a € 10.000 di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai contributi/finanziamenti ricevuti nell'anno precedente, seguendo il principio di cassa.
Le imprese che redigono il bilancio sono tenute a pubblicare gli importi e le informazioni relative nella nota integrativa stessa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Per tutti gli altri soggetti gli obblighi di comunicazione e trasparenza possono essere assolti pubblicando le informazioni sui propri siti web, profili social aziendali o portali delle associazioni di categoria.
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e "aiuti de Minimis", soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", sono esonerate dall'obbligo di trasparenza.
La L. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, normativa sulla trasparenza, impone ai beneficiari di contributi pubblici superiori a € 10.000 di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai contributi/finanziamenti ricevuti nell'anno precedente, seguendo il principio di cassa.
Le imprese che redigono il bilancio sono tenute a pubblicare gli importi e le informazioni relative nella nota integrativa stessa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Per tutti gli altri soggetti gli obblighi di comunicazione e trasparenza possono essere assolti pubblicando le informazioni sui propri siti web, profili social aziendali o portali delle associazioni di categoria.
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e "aiuti de Minimis", soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", sono esonerate dall'obbligo di trasparenza.
🚀Bonifici istantanei per tutti!
Ora anche i conti correnti che prima non li supportavano possono inviare e ricevere bonifici SEPA istantanei, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
📲 Pagamenti immediati, 24 ore su 24, 7 giorni su 7: perfetti quando hai urgenza!
⚠️ Ricorda: il bonifico istantaneo è irreversibile. Una volta inviato, non si può annullare o bloccare.
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⚠️ Ricorda: il bonifico istantaneo è irreversibile. Una volta inviato, non si può annullare o bloccare.
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📢 Rottamazione-quinquies: domanda online !!!
È ufficialmente attiva la procedura per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies.📝📝📝
I contribuenti interessati possono ora regolarizzare i debiti beneficiando delle agevolazioni previste dalla normativa.
👉 Vuoi sapere se rientri?
📩 Scrivici in DM o contattaci per assistenza nella presentazione della domanda.
#rottamazionequinquies #fisco #cartelleesattoriali #agevolazionifiscali #consulenzafiscale #studioprofessionale #partiteiva #imprese #privati
È ufficialmente attiva la procedura per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies.📝📝📝
I contribuenti interessati possono ora regolarizzare i debiti beneficiando delle agevolazioni previste dalla normativa.
👉 Vuoi sapere se rientri?
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