Forwarded from Patrimoniahub
Testamento: cosa succede se si rinviene solo la copia?
Interessante Ordinanza della Corte di Cassazione n.23612 depositata il 3.9.24 in tema di validità del testamento.
https://www.patrimoniahub.it/ultime-news/c/0/i/77525538/articolo-674
Interessante Ordinanza della Corte di Cassazione n.23612 depositata il 3.9.24 in tema di validità del testamento.
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Testamento: cosa succede se si rinviene solo la copia?
Interessante Ordinanza della Corte di Cassazione n.23612, depositata il 3.9.24, in tema di validità del testamento olografo. L'esibizione di una fotocopia, contestata, rende molto stringente la prova testimoniale per provarne la sua autenticità.
CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO DI PARATIE E DISPOSITIVI DI DIFESA CONTRO LE ALLUVIONI
La Regione Emilia-Romagna concede un contributo per installare sistemi di protezione come paratie antiallagamento, barriere frangi-acque, valvole anti-riflusso, pozzetti di raccolta e pompe.
Previsti aiuti anche per l’acquisto di attrezzature tra cui generatori elettrici, sacchi di sabbia, sacchi auto espandenti, sanitari con scarico forzato.
Il contributo potrà raggiungere il 100% della spesa sostenuta e documentata, fino a un massimo di 3mila euro, cumulabile con altre agevolazioni ottenute dalla Regione e da altri soggetti pubblici o privati.
La spesa ammissibile è relativa all'acquisto delle attrezzature, inclusa l'eventuale posa in opera.
Le domande potranno essere presentate online sulla piattaforma che sarà disponibile dalle ore 15 del 30.10.2024 alle ore 16 del 31.01.2025, gli interventi dovranno essere realizzati entro 10 mesi dalla data di approvazione delle richieste.
La Regione Emilia-Romagna concede un contributo per installare sistemi di protezione come paratie antiallagamento, barriere frangi-acque, valvole anti-riflusso, pozzetti di raccolta e pompe.
Previsti aiuti anche per l’acquisto di attrezzature tra cui generatori elettrici, sacchi di sabbia, sacchi auto espandenti, sanitari con scarico forzato.
Il contributo potrà raggiungere il 100% della spesa sostenuta e documentata, fino a un massimo di 3mila euro, cumulabile con altre agevolazioni ottenute dalla Regione e da altri soggetti pubblici o privati.
La spesa ammissibile è relativa all'acquisto delle attrezzature, inclusa l'eventuale posa in opera.
Le domande potranno essere presentate online sulla piattaforma che sarà disponibile dalle ore 15 del 30.10.2024 alle ore 16 del 31.01.2025, gli interventi dovranno essere realizzati entro 10 mesi dalla data di approvazione delle richieste.
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⛔⛔⛔ SEI IMPRESA GIOVANILE UNDER 35 ???
Ti sei iscritta/o al Registro Imprese dal 01.01.2024 ???
La CCIAA ha pubblicato un BANDO DEDICATO A TE !!
Requisiti sono essere 'nuova' impresa giovanile under 35, attiva ed iscritta da 01.01.2024.
Sono finanziabili le spese fatturate nel periodo 1.12.2023 - 30.06.2025, il contributo verrà concesso nella misura del 60% dell'importo complessivo delle spese sostenute, al netto IVA e altri oneri, sino ad un massimo di € 4.000,00, con una premio alle imprese femminili di Euro 250,00.
Per inviare la domanda è sufficiente presentare preventivi o altra documentazione comprovante le spese relative alla nuova impresa a cui dovranno riferirsi le successive fatture. Le fatture pagate dovranno essere presentate in fase di rendicontazione.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 10.00 del 22.10.2024 alle ore 12.00 del 14.03.2025, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. La valutazione delle domande avverrà secondo l'ordine cronologico di...
Ti sei iscritta/o al Registro Imprese dal 01.01.2024 ???
La CCIAA ha pubblicato un BANDO DEDICATO A TE !!
Requisiti sono essere 'nuova' impresa giovanile under 35, attiva ed iscritta da 01.01.2024.
Sono finanziabili le spese fatturate nel periodo 1.12.2023 - 30.06.2025, il contributo verrà concesso nella misura del 60% dell'importo complessivo delle spese sostenute, al netto IVA e altri oneri, sino ad un massimo di € 4.000,00, con una premio alle imprese femminili di Euro 250,00.
Per inviare la domanda è sufficiente presentare preventivi o altra documentazione comprovante le spese relative alla nuova impresa a cui dovranno riferirsi le successive fatture. Le fatture pagate dovranno essere presentate in fase di rendicontazione.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 10.00 del 22.10.2024 alle ore 12.00 del 14.03.2025, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. La valutazione delle domande avverrà secondo l'ordine cronologico di...
Puntata #MeritaBusinessPodcast
⏩Delegare : come si fa e cosa si deve delegare
Scopri come delegare in modo efficace con i consigli di Valeria Pirozzi, business coach esperta di gestione aziendale. https://youtu.be/YxaWwxshPv4?si=N6V5X0PJKjKaDlnk
⏩Delegare : come si fa e cosa si deve delegare
Scopri come delegare in modo efficace con i consigli di Valeria Pirozzi, business coach esperta di gestione aziendale. https://youtu.be/YxaWwxshPv4?si=N6V5X0PJKjKaDlnk
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Delegare: come si fa e cosa si deve delegare 👨💻
Scopri come delegare in modo efficace con i consigli di Valeria Pirozzi, business coach esperta di gestione aziendale. In questo video, Valeria condivide strategie pratiche su come delegare attività e responsabilità senza perdere il controllo, aiutandoti…
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BONUS NATALE 2024, TU NE HAI DIRITTO ❓❔❓❔
L ’Agenzia delle Entrate illustra, con la circolare n. 22/E - pdf del 19 u.s., il perimetro dell’agevolazione: in particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016).
La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
L ’Agenzia delle Entrate illustra, con la circolare n. 22/E - pdf del 19 u.s., il perimetro dell’agevolazione: in particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016).
La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
❌❌❌DIFFERIMENTO DEL 2° ACCONTO 2024 DELLE IMPOSTE
A qualche giorno dal termine per effettuare il versamento del 2º acconto
2014 delle imposte, è stato approvato un emendamento al cd. “Collegato” alla manovra di bilancio cheprevede la possibilità:
✓ per le imprese individuali e i professionisti con ricavi/compensi dichiarati per il 2023 di importo non superiore ad Euro 170.000
✓ di differire il termine di versamento del 2º acconto
- al 16/01/2025, in soluzione unica
- o in 5 rate mensili di pari importo (prima rata al 16/01/2025 )
Il termine rimane fissato al 02.12.2024 per tutti gli altri soggetti (persone fisiche private, società e studiassociati, enti non commerciali.)
Attenzione però NON TUTTI I TRIBUTI 🙄🙄🙄
A qualche giorno dal termine per effettuare il versamento del 2º acconto
2014 delle imposte, è stato approvato un emendamento al cd. “Collegato” alla manovra di bilancio cheprevede la possibilità:
✓ per le imprese individuali e i professionisti con ricavi/compensi dichiarati per il 2023 di importo non superiore ad Euro 170.000
✓ di differire il termine di versamento del 2º acconto
- al 16/01/2025, in soluzione unica
- o in 5 rate mensili di pari importo (prima rata al 16/01/2025 )
Il termine rimane fissato al 02.12.2024 per tutti gli altri soggetti (persone fisiche private, società e studiassociati, enti non commerciali.)
Attenzione però NON TUTTI I TRIBUTI 🙄🙄🙄
⭕⭕⭕ACCONTO IVA 2024
Come ogni anno, entro il 27/12/2024 va effettuato il versamento dell'acconto IVA per l’anno 2024, è ammesso utilizzare il criterio “storico”, “previsionale” o “delle operazioni effettuate” .
L’acconto “storico” è pari all'88% del saldo a debito dell’ultimo “periodo” dell’anno precedente.
Il “metodo previsionale” è una stima delle operazioni che verranno effettuate entro la chiusura del periodo di riferimento.
Il metodo “effettivo” è pari all'ammontare dell'acconto tenuto conto delle operazioni “effettuate” al 20/12/2024 ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 .
L’importo versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre (mensili), del quarto trimestre (trimestrali speciali) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).
Il versamento non è dovuto se di importo inferiore ad €. 103,29.
Come ogni anno, entro il 27/12/2024 va effettuato il versamento dell'acconto IVA per l’anno 2024, è ammesso utilizzare il criterio “storico”, “previsionale” o “delle operazioni effettuate” .
L’acconto “storico” è pari all'88% del saldo a debito dell’ultimo “periodo” dell’anno precedente.
Il “metodo previsionale” è una stima delle operazioni che verranno effettuate entro la chiusura del periodo di riferimento.
Il metodo “effettivo” è pari all'ammontare dell'acconto tenuto conto delle operazioni “effettuate” al 20/12/2024 ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 .
L’importo versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre (mensili), del quarto trimestre (trimestrali speciali) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).
Il versamento non è dovuto se di importo inferiore ad €. 103,29.
🔞 🔞Migliaia di lettere in arrivo da Agenzia delle Entrate !!!!
Un invito a dichiarare di più, come se noi partite ive fossimo tutti "evasori"!! Certo guadagnano meno dei dipendenti, certo, non hanno ferie, non hanno riposi, non hanno malattie, non hanno festività, spesso non hanno nemmeno diritti. Covid !? Alluvione !? Crisi dei mercati !? Non commento oltre.
Un invito a dichiarare di più, come se noi partite ive fossimo tutti "evasori"!! Certo guadagnano meno dei dipendenti, certo, non hanno ferie, non hanno riposi, non hanno malattie, non hanno festività, spesso non hanno nemmeno diritti. Covid !? Alluvione !? Crisi dei mercati !? Non commento oltre.
❌❌❌SNC e SAS: in arrivo l’obbligo di redazione e deposito del bilancio
Il 10 gennaio 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova Direttiva 2025/25/UE per la digitalizzazione del diritto societario. La Direttiva dovrà essere resa operativa dagli stati membri a decorrere dal 31 luglio 2028, per le imprese italiane ciò si configurerà nel futuro obbligo per SNS e SAS di:
• ampliare la quantità di informazioni da pubblicare presso il Registro delle imprese, al pari di quanto già avviene per le società di capitali;
• produrre il bilancio sociale e pubblicarlo presso il Registro delle imprese.
Il 10 gennaio 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova Direttiva 2025/25/UE per la digitalizzazione del diritto societario. La Direttiva dovrà essere resa operativa dagli stati membri a decorrere dal 31 luglio 2028, per le imprese italiane ciò si configurerà nel futuro obbligo per SNS e SAS di:
• ampliare la quantità di informazioni da pubblicare presso il Registro delle imprese, al pari di quanto già avviene per le società di capitali;
• produrre il bilancio sociale e pubblicarlo presso il Registro delle imprese.
CERTIFICAZIONE UNICA 2025
✔️Entro il 17 marzo, poichè il giorno 16, scadenza ordinaria, cade di domenica, i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025.
A seguito della riforma fiscale (Legge n 111/2023), e in particolare a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari, non sono più dovute per le certificazioni uniche dei compensi per i forfettari.
✔️Entro il 17 marzo, poichè il giorno 16, scadenza ordinaria, cade di domenica, i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025.
A seguito della riforma fiscale (Legge n 111/2023), e in particolare a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari, non sono più dovute per le certificazioni uniche dei compensi per i forfettari.
🔢🔢🔢OPERATORI SANITARI_DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA FINO AL 31.12.2025
Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2025 del divieto di fatturazione elettronica degli operatori sanitari, fino a tale data dovranno emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) e continuare a trasmettere i dati al Sistema TS (se tenuti a farlo) secondo le ordinarie modalità.
Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2025 del divieto di fatturazione elettronica degli operatori sanitari, fino a tale data dovranno emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) e continuare a trasmettere i dati al Sistema TS (se tenuti a farlo) secondo le ordinarie modalità.
Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
👉👉 RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER 👈👈
I soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall’art.1, c.235, Legge n.197 del 29.12.2022 (cosiddetta rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi.
Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30.04.2025, con le modalità̀ che l’AdR pubblicherà̀ sul proprio sito, in cui il debitore sceglie il numero di rate per effettuare il pagamento (massimo 10 e di pari importo).
L’AdR comunicherà al debitore entro il 30.06.2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, incluso quello delle singole rate.
I soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall’art.1, c.235, Legge n.197 del 29.12.2022 (cosiddetta rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi.
Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30.04.2025, con le modalità̀ che l’AdR pubblicherà̀ sul proprio sito, in cui il debitore sceglie il numero di rate per effettuare il pagamento (massimo 10 e di pari importo).
L’AdR comunicherà al debitore entro il 30.06.2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, incluso quello delle singole rate.
⛔ BONUS ELETTRODOMESTICI 2025 ⏭ CLICK DAY IN ARRIVO
COS'E' ?? Il Bonus Elettrodomestici è un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.
❌Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico.
Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.
‼️Ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
COS'E' ?? Il Bonus Elettrodomestici è un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.
❌Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico.
Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.
‼️Ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
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❌CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2025
L’Inps, con la circolare 7.2.2025 n. 38, ha fornito indicazioni per i contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del contributo IVS 2025 dovuto è pari a 18.555,00 euro (nel 2024 era 18.415,00 euro); su tale importo deve essere applicata:
- per gli artigiani, l’aliquota del 24 %;
- per i commercianti, l’aliquota del 24,48 %.
Per la quota di reddito compresa tra 18.415,01 e 55.448,00 euro (nel 2024 era 55.008,00 euro), sono dovuti contributi pari:
- per gli artigiani, al 24 %;
- per i commercianti, al 24,48 %.
Per la quota di reddito compresa tra 55.448,01 e 92.413,00 euro (nel 2024 era 91.680,00 euro), sono dovuti contributi pari:
- per gli artigiani, al 25 %;
- per i commercianti, al 25,48 %.
Solo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti dal 01.01.1996 , il massimale annuo è pari a 120.607,00 euro (nel 2024 era119.650,00 euro).
L’Inps, con la circolare 7.2.2025 n. 38, ha fornito indicazioni per i contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del contributo IVS 2025 dovuto è pari a 18.555,00 euro (nel 2024 era 18.415,00 euro); su tale importo deve essere applicata:
- per gli artigiani, l’aliquota del 24 %;
- per i commercianti, l’aliquota del 24,48 %.
Per la quota di reddito compresa tra 18.415,01 e 55.448,00 euro (nel 2024 era 55.008,00 euro), sono dovuti contributi pari:
- per gli artigiani, al 24 %;
- per i commercianti, al 24,48 %.
Per la quota di reddito compresa tra 55.448,01 e 92.413,00 euro (nel 2024 era 91.680,00 euro), sono dovuti contributi pari:
- per gli artigiani, al 25 %;
- per i commercianti, al 25,48 %.
Solo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti dal 01.01.1996 , il massimale annuo è pari a 120.607,00 euro (nel 2024 era119.650,00 euro).
🧭REGIME FORFETTARIO E RIDUZIONE INPS
⏳Per chi opera in regime forfettario ed è iscritto in Gestione Artigiani e Commercianti INPS, può richiedere una riduzione del 35% sui contributi, sia fissi che variabili facendo richiesta direttamente nel sito INPS entro il 28.02 di ogni anno. L’opzione per la riduzione dei contributi INPS del 35% non scade, viene rinnovata ogni anno automaticamente. A meno che non si faccia esplicita richiesta di rinuncia.
Può essere presentata una sola volta, quindi se ci hai rinunciato una volta, non puoi più cambiare l’idea.
💎La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una grossa novità per chi si iscrive per la prima volta in Camera di Commercio come artigiano o commerciante: prevedendo la possibilità di richiedere la riduzione dei contributi pari al 50% per i primi 36 mesi dell’attività. Tale riduzione scade in automatico. Dopo di che, potrai richiedere la riduzione del 35% entro i termini previsti.
⏳Per chi opera in regime forfettario ed è iscritto in Gestione Artigiani e Commercianti INPS, può richiedere una riduzione del 35% sui contributi, sia fissi che variabili facendo richiesta direttamente nel sito INPS entro il 28.02 di ogni anno. L’opzione per la riduzione dei contributi INPS del 35% non scade, viene rinnovata ogni anno automaticamente. A meno che non si faccia esplicita richiesta di rinuncia.
Può essere presentata una sola volta, quindi se ci hai rinunciato una volta, non puoi più cambiare l’idea.
💎La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una grossa novità per chi si iscrive per la prima volta in Camera di Commercio come artigiano o commerciante: prevedendo la possibilità di richiedere la riduzione dei contributi pari al 50% per i primi 36 mesi dell’attività. Tale riduzione scade in automatico. Dopo di che, potrai richiedere la riduzione del 35% entro i termini previsti.
EVENTI CATASTROFALI - OBBLIGO ASSICURATIVO PER LE IMPRESE ENTRO IL 31 MARZO 2025 - SI ATTENDE IL DECRETO ATTUATIVO
🔶 In attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che dovrebbe stabilire le ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, la legge n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 ("Milleproroghe"), all'art. 13, comma 1, ha confermato che - entro il 31 marzo 2025 - le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni immobili e al loro contenuto, ai terreni e ai beni strumentali materiali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali: i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
♦ Gli inadempienti, oltre rischiare una sanzione amministrativa pesante, subiranno conseguenze anche nell’accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato.
🔻 Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
🔻 Sono escluse le imprese di cui all’articolo 2135 del Codice civile, dove è già stata prevista la istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. (L. n. 213/2023, art. 1, comma 111).
🔻 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (L. n. 213/2023, art. 1, comma 106).
🔶 In attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che dovrebbe stabilire le ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, la legge n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 ("Milleproroghe"), all'art. 13, comma 1, ha confermato che - entro il 31 marzo 2025 - le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni immobili e al loro contenuto, ai terreni e ai beni strumentali materiali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali: i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
♦ Gli inadempienti, oltre rischiare una sanzione amministrativa pesante, subiranno conseguenze anche nell’accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato.
🔻 Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
🔻 Sono escluse le imprese di cui all’articolo 2135 del Codice civile, dove è già stata prevista la istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. (L. n. 213/2023, art. 1, comma 111).
🔻 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (L. n. 213/2023, art. 1, comma 106).
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