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Canale ufficiale dello Studio Legale Sandri&Taraldsen
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L’avvocato Mauro Sandri:“Bankitalia aveva un capitale maggioritario pubblico fino a quando non è avvenuta la privatizzazione degli istituti di credito”

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#oradellaverita
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L’avvocato Mauro Sandri: “Ho qualche riserva che ci sia stata una bomba a bordo dell’aereo coinvolto nella strage di Ustica"

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#oradellaverita
CHE COS'È IL FOIA? UNO STRUMENTO FONDAMENTALE PER IL CITTADINO

Oggi parleremo di uno strumento di grande importanza per la #democrazia e la trasparenza: il FOIA, acronimo di Freedom of Information Act.

Il FOIA è lo strumento che permette di avvicinare il #cittadino alla pubblica amministrazione richiedendo dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Video a cura del Dott. Antonio Perrone

Link video: https://youtu.be/DWpd1esNv3U
SBLOCCO BONUS E SUPERBONUS 110% - Problemi, ritardi, rischi e strumenti di tutela

Link video: https://youtu.be/NlaGJ0un5Gw

Oltre 30 miliardi di euro di #crediti incagliati e 180 mila interventi edilizi bloccati. Sbloccare le pratiche di cessione del credito ed ottenere i risarcimenti #danni: un presidio legale lavorerà appositamente per questo. 💸

Lo studio analitico di ogni singola posizione condurrà all’individuazione delle specifiche responsabilità dei soggetti coinvolti nella filiera della cessione del credito, alla redazione di una diffida personalizzata e ad un’azione legale mirata, a difesa degli utenti.

Per informazioni e contatti, scrivere a legale@federsolidali.it o contattare telefonicamente FederSolidAli al numero 329 1588245

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DANNI DA INFEZIONE OSPEDALIERA

Attenzione alla prescrizione del risarcimento, è fondamentale procedere prima dello scadere dello stesso termine, fissato a 5 anni.

Link video: https://santalex.eu/danni-da-infezione-ospedalier/
Forwarded from Avv. Mauro Sandri (Ale)
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Forwarded from Avv. Mauro Sandri (Mauro Sandri)
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA DURATA DELLA C.D. IMMUNIZZAZIONE SUSSEGUENTE A C.D. INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2. PRIMO COMMENTO info@santalex.eu
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CARTA DOCENTE: Possibilità di richiederla da parte degli insegnanti assunti a tempo determinato

🕰 Lunedì 11 Settembre, Ore 20:30

La #Legge assegnava originariamente il beneficio della c.d. #CartaDocente ai soli docenti di ruolo. Tuttavia, la Corte di Giustizia dell'UE e, successivamente, i #Tribunali nazionali, ivi compresa la Corte di Cassazione, hanno riconosciuto la natura discriminatoria della differenziazione fra #docenti a tempo determinato e non determinato. La giurisprudenza è, quindi, compatta nel riconoscere il diritto dei docenti a tempo determinato a godere ditale diritto in relazione agli anni di servizio svolti (con il limite della prescrizione quinquennale del diritto).

Stiamo preparando un'iniziativa volta a consentire ai docenti a tempo determinato di ottenere la cd Carta docente per gli anni di servizio passati.

Lunedì 11 settembre, ore 20.30, ha luogo una diretta per discutere della tematica.

Link per partecipare: https://www.youtube.com/watch?v=cLT9ju3w0z8
CARTA DOCENTE: Possibilità di richiederla da parte degli insegnanti assunti a tempo determinato

🕰 Diretta questa sera 11 Settembre, Ore 20:30

La #Legge assegnava originariamente il beneficio della c.d. #CartaDocente ai soli docenti di ruolo. Tuttavia, la Corte di Giustizia dell'UE e, successivamente, i #Tribunali nazionali, ivi compresa la Corte di Cassazione, hanno riconosciuto la natura discriminatoria della differenziazione fra #docenti a tempo determinato e non determinato. La giurisprudenza è, quindi, compatta nel riconoscere il diritto dei docenti a tempo determinato a godere ditale diritto in relazione agli anni di servizio svolti (con il limite della prescrizione quinquennale del diritto).

Stiamo preparando un'iniziativa volta a consentire ai docenti a tempo determinato di ottenere la cd Carta docente per gli anni di servizio passati.

Link per partecipare: https://www.youtube.com/watch?v=cLT9ju3w0z8
Tribunale Bergamo, Sez. lavoro, Sentenza, 03/05/2023, n. 376 (massima): “In tema di erogazione della "Carta Docente", il fatto che il docente sia a termine, dunque, non appare certo idoneo ad evocare l'esistenza di una ragione oggettiva di trattamento differenziato rispetto a tale vantaggio finanziario legato alla formazione e si rivela costituire esso stesso il reale motivo della disparità di trattamento.”
Forwarded from Avv. Mauro Sandri (Mauro Sandri)
Tribunale Chieti, Sez. lavoro, Sentenza, 16/02/2023, n. 61: "In tema di formazione continua dei docenti, si evidenzia come la situazione dei docenti a tempo determinato sia del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste; di conseguenza non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi. Si deve ritenere, dunque, che il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari. Va, pertanto, disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato."
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali […] tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero […] il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro costituisce un’espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa […]
Tribunale Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 12/04/2023, n. 844 (massima): "In materia di riconoscimento del diritto alla cd. Carta docenti, il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica, deve essere riconosciuto anche al personale docente assunto a tempo determinato, per l'aggiornamento e la formazione del personale."
Ulteriore sentenza Carta Docenti Tribunale Arezzo, Sez. lavoro, Sent., 06/09/2023, n. 396 "Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
Si può infatti rilevare che con sentenza n. 450/2022 anche la Corte di Giustizia Europea è intervenuta in materia e ha statuito che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 Euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica".
Un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione a un beneficio la cui ratio è principalmente incentrata nel favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, nell'ottica di garantire il diritto, ma anche il dovere, di formazione, non pare giustificabile alla CGUE.
Tale essendo l'apporto della giurisprudenza Euro-unitaria questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsene.
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