RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen
37K subscribers
2.9K photos
1.59K videos
582 files
10.1K links
Lawyer and Economist - Member of the Parliament of South Tyrol and Member of the Parliament of the Region Trentino-South Tyrol
Partei: VITA

Für die Grundrechte, mehr denn je!
Per i Diritti Fondamentali, più che mai!
For the Fundamental Rights, more than
Download Telegram
Ai fini dell’inoculo dei “vaccini”-Covid-19 ci voleva e ci vuole nell’UE in generale la prescrizione medica e in Italia secondo le rispettive determine dell’AIFA persino la esigente prescrizione medica RRL, e cioè una prescrizione medica che doveva essere rilasciata per ogni singolo inoculo (prescrizione non ripetitiva) da uno specialista per il trattamento con sostanze sperimentali a mRNA e che doveva garantire il trattamento in ambienti che garantiscono un eventuale pronto intervento in caso di necessità (ospedale) e non certo sulla spiaggia, nell’autobus, nella discoteca ecc.
Quanto è successo dal 27 dicembre 2020 è caratterizzato da pura criminalità.
👇👇👇
‼️L’onere della prova sul nesso causale di danno da „vaccino“-Covid-19 è invertito, dato che non ci sono le prescrizioni mediche delle singole inoculazioni, in brutale violazione delle condizioni imposte dalla Commissione Europea (e dalla stessa AIFA che doveva necessariamente recepire la previsione nelle sue Determine) per l’immissione sul mercato di queste sostanze‼️Viste le rivelazioni delle comunicazioni interne all’AIFA si rende più che mai fondamentale che ogni cittadino trattato con un cosiddetto “vaccino”-Covid-19 chieda il rilascio di copia della prescrizione medica che per imposizione del Legislatore UE e rispettivo recepimento nelle autorizzazioni di immissione sul mercato di queste sostanze sperimentali a base genica (Decisione della Commissione Europea e determine dell’AIFA) obbligatoriamente ci doveva essere! È di particolare importanza anche per ottenere l’inversione dell’onere della prova sul nesso causale da danno da “vaccino”-Covid-19! Non è il singolo cittadino danneggiato a dover dimostrare il nesso causale, ma sono i responsabili di questo crimine contro l’umanità a dover dimostrare, caso per caso, che il danno sofferto dal cittadino, non deriva dalla/dalle inoculazioni di queste sostanze!
Avv.DDr. Renate Holzeisen
👇👇👇
‼️Consiglio importante per tutti i “vaccinati”-Covid-19 - chiedete subito il rilascio di copia della prescrizione medica che per legge deve esserci!‼️Considero di fondamentale importanza per ogni persona che si è fatta inoculare un cosiddetto “vaccino”-COVID-19 - anche se non avesse ancora alcun sintomo di evento avverso - di chiedere immediatamente l’ostensione della prescrizione medica obbligatoriamente prevista dalla Commissione Europea nelle Decisioni di autorizzazione per l’immissione sul mercato di queste sostanze sperimentali a base genica, e nella rispettiva Determina dell’AIFA.
Ogni inoculazione avvenuta di queste sostanze sin dal 27 dicembre 2020 è avvenuta in gravissima violazione anche di questo presupposto fondamentale per la legittimità del trattamento fatto con queste sostanze.
Dato che gli effetti a medio e lungo termine di queste sostanze non li conosciamo ancora, consiglio a tutti i cittadini “vaccinati” - non soltanto ai parenti dei morti e ai gravemente danneggiati - di chiedere copia di questa PRESCRIZIONE MEDICA che avrebbe dovuto essere rilasciata anche in rispetto dell’art. 13 Codice Deontologico dei Medici.
Qui trovate la bozza della richiesta di ostensione sia nella versione dell’uso della pec, sia nella versione dell’uso della raccomandata/ar per coloro che non hanno la pec. Inoltre trovate le bozze già compilate anche con gli indirizzi per i Sudtirolesi e le bozze utilizzabili in tutta Italia.
Avv.DDr. Renate Holzeisen
👇👇👇
Dato che le sostanze a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Spikevax di Moderna, Vaxrevia di AstraZeneca, Jansen di Johnson & Johnson del tutto erroneamente e dolosamente vengono trattati come “vaccini tradizionali”, anziché come un farmaco basato su tecnica genetica, il brevissimo che viene considerato dalle autorità per l’accertamento del nesso causale con un danno subito è totalmente inadeguato per due motivi:
1. Non trattandosi di un “vaccino tradizionale” non possono essere applicate le guideline per la farmacovigilanza sui vaccini tradizionali;
2. Trattandosi di SOSTANZE NUOVE, come la stessa Commissione Europea nelle sue decisioni di autorizzazione per l’immissione sul mercato evidenzia, sostanze nuove per le quali gli stessi produttori (Pfizer/BioNTech, Moderna ecc.) nei loro RISK MANAGEMENT PLAN dichiarano che NON HANNO INFORMAZIONI SUGLI EFFETTI A LUNGO TERMINE (!!!),
è ovvio che danni subiti, inclusa la morte anche dopo tanti mesi (e ora inizieremo anche di parlare di anni) possono essere stati causati dalle inoculazioni di queste sostanze!
Queste sostanze, come dimostrano studi peer-reviewed causano dei danni (a causa della proteina spike e nanolipidi nonché altri contenuti) che possono sfociare in una morte improvvisa o in un aggravamento brusco della situazione clinica anche dopo mesi e alcuni anni.
I dati che riportano i report del club dei criminali AIFA, che, come abbiamo scoperto dalla disclosure degli esiti dell’indagine dei PM di Bergamo, hanno dolosamente occultato gli eventi avversi, mettendo a rischio milioni di cittadini, inclusi i più piccoli, sono solo una minimissima parte del numero reale di morti e altri eventi gravi già rivelatesi a breve e medio termine.
Ripeto una volta di più il mio consiglio a ogni persona trattata con queste sostanze, di chiedere copia della prescrizione medica che doveva esserci ai fini di ogni singola inoculazione, perché così facendo si garantisce l’inversione dell’onere della prova nel caso di danno subito (e che si potrà ancora rivelare), perché queste prescrizioni mediche, nonostante siano state previste nelle autorizzazioni della Commissione Europea (e AIFA) per l’inoculo quale condizione per la legittima applicazione di queste sostanze, non esistono.
Vedete sopra la bozza per la richiesta e le ulteriori spiegazioni.
👇👇👇
https://www.ladigetto.it/covid-19/133592-lettere-al-direttore-%E2%80%93-il-consiglio-direttivo-di-uniamoci.html
Il Direttore Generale dell’ASSP Trento come tanti altri, hanno violato gravemente il loro obbligo di farmacovigilanza, di rispetto delle condizioni imposte per l’inoculo delle iniezioni sperimentali Covid-19 (prescrizione medica!), dell’obbligo della corretta informazione della popolazione!
Insomma, lui come altri, è responsabile di gravissimi reati.
👇👇👇
Sono assolutamente d’accordo con il collega!
L’ennesima pessima “performance” dell’attuale governo. Sarebbe ora che si informassero prima di aprire bocca e di violare, tra le altre, il cardinale principio costituzionale della SEPARAZIONE DEI POTERI.
Il tempo, a differenza di loro, è Signore e la VERITÀ MATERIALE si fa inarrestabilmente strada e metterà definitivamente il timbro di incostituzionale autoritarismo anche all’operato di questo governo che ha, p.e., la spudoratezza di lasciar in carica all’AIFA e all’ISS coloro che in criminale esecuzione di ordini politici hanno intenzionalmente (dolo eventuale) lasciato morire i cittadini per omesse o sbagliate (tachipirina e vigile attesa) cure (come lo stesso presidente dell’AIFA certo solo ora ammette … ma dove era prima quel signore ?!? … sul Marte?) e che hanno ucciso e danneggiato un enorme e ancora da definire numero di cittadini con la criminale campagna “vaccinale” Covid-19. Conoscevano e conoscono i rischi che facevano e fanno correre ai cittadini… eppure queste sostanze sperimentali continuano ad essere applicate sui cittadini ignari a tutt’oggi con una criminale disinformazione, e dunque in brutale violazione dell’obbligo del consenso libero - perché non informato - oltre che in violazione dell’obbligo della prescrizione medica imposta nell’autorizzazione per l’immissione sul mercato quale condicio sine qua non per la legittima applicazione.

👇👇👇
👆👆👆
Una aritmia preesistente, cioè non provocata da una miocardite in modo acuto, avrebbe dovuto/potuto essere accertata dal medico sportivo che rilasciava il certificato medico necessario per dimostrare l‘idoneità richiesta dalla legge italiana per partecipare a gare di questo tipo.
L‘accertamento dello stato „vaccinale“-Covid-19 dell‘atleta morto è, dunque, di fondamentale importanza ai fini della determinazione della causa di morte!
In più, nel caso di avvenuta „vaccinazione“-Covid-19 del povero giovane atleta, va accertata la presenza della prescrizione medica imposta dal Legislatore Comunitario nell‘art. 71 della Direttiva 2001/83/CE e prevista come condizione indispensabile per l‘uso di queste sostanze sperimentali nell‘allegato II punto B) della rispettiva autorizzazione per l’immissione sul mercato rilasciata secondo diritto comunitario che sta sopra alla legge nazionale … purtroppo il GIP di Bolzano questo concetto fondamentale non lo sa o non lo vuole sapere … e tantomeno i NAS di Trento che da novembre 2021 avevano l‘incarico di indagare al riguardo! Sono responsabili di gravissima omissione di atto d‘ufficio che ha reso possibile mettere a rischio la vita e la salute di tantissimi cittadini anche giovanissimi!
👇👇👇
👆👆👆
E poi, la prescrizione medica nelle farmacie??? …
‼️👆👆👆
Anche per le attuali versioni del cosiddetto “vaccino”-COVID-19 ci vuole la PRESCRIZIONE MEDICA imposta nelle decisioni della Commissione Europea di autorizzazione per l’immissione sul mercato centralizzata dall’UE ai sensi dell’art. 71 Direttiva 2001/83 - vedi gli allegati II punto b) alle decisioni di autorizzazione come pubblicati su human medicinal register dell’UE - qui quello della versione attualmente in commercio del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech … ma i farmacisti controllano se c’è la PRESCRIZIONE MEDICA???
👇👇👇
‼️Parte 2 - Non c’è scudo penale che tenga per i medici “vaccinatori”-Covid-19 - vedi precedente post
Qui ulteriore documentazione che conferma che erano soprattutto (ma non solo) i medici “vaccinatori” a dover informare debitamente i “vaccinandi” in merito alle informazioni mancanti in punto sicurezza ed efficacia: in risposta ad una interrogazione di una parlamentare europea italiana, la Commissaria alla (Non-) Salute dell’UE conferma la necessità della prescrizione medica e il ruolo centrale del medico “vaccinatore” nell’ adempimento dell’obbligo di informare su efficacia e sul profilo di sicurezza/rischio del “vaccino”-Covid-19,
nonché della circostanza dell’autorizzazione solo condizionata ai sensi del Regolamento della Commissione Europea 506/2007, vista la mancanza di studi clinici che confermassero efficacia e sicurezza) di queste sostanze. Questi studi, peraltro, in brutale violazione della normativa eurounionale non sono poi mai stati fatti, perché i gruppi di controllo venivano sciolti/annullati poche settimane dopo l’inizio dei trial. Su questo aspetto che riguarda la responsabilità penale/civile dei rappresentanti di EMA e dei produttori, Vi informeremo separatamente.

https://lanuovabq.it/it/scudo-penale-per-rassicurare-i-medici-e-non-frenare-le-vaccinazioni

👇👇👇
lanuovabq.it/it/scudo-penal

‼️Non c’è scudo penale che tenga per i medici “vaccinatori”-Covid-19 per i seguenti motivi:
1. Il medico “vaccinatore” è obbligato ad informare correttamente il “vaccinando” su efficacia e profilo di sicurezza/rischio del “vaccino”. Nel caso concreto risultava sin dall’inizio dai RISK MANAGEMENT PLAN (RMP) dei produttori (pubblicati su internet) che mancavano informazioni importanti in punto sicurezza. In più, era la stessa EMA ad avvertire gli operatori sanitari che dovevano tenere conto di quanto è indicato negli RMP, e ciò a maggior ragione anche perché i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 fino in autunno 2022 erano autorizzati solo in via condizionata, un fatto sottaciuto sistematicamente ai “vaccinandi”. I medici “vaccinatori” - in grave violazione del loro obbligo, non elencavano ai “vaccinandi” tutte le informazioni che mancavano in punto efficacia e sicurezza e, dunque, i medici “vaccinatori” hanno gravemente disinformato i “vaccinandi”. I “vaccinandi” avevano un chiaro insuperabile diritto di essere correttamente informati (art. 1 Legge 219/2017). Tale chiarissimo obbligo di informare correttamente i “vaccinandi”, obbligo di cui i medici “vaccinatori” non potevano essere sollevati, viene confermato anche dalla Commissaria alla (Non-)Salute dell’UE in risposta ad una interrogazione parlamentare di una parlamentare italiana (vedi post successivo).
2. Dato che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono senza alcun dubbio sostanze sperimentali, mai potevano essere utilizzate in una campagna “vaccinale”. C’è una grossolana penalmente rilevante violazione del DM 15 Luglio 1997 e della normativa eurounionale sulla sperimentazione clinica con esso recepito in Italia! Dato che sono gli stessi produttori ad aver evidenziato nei contratti che non potevano garantire efficacia e sicurezza, e che gli studi clinici dovevano continuare dopo la vendita e inoculazione (vedi contratto quadro con Pfizer/BioNTech Annex I punto 4)

https://drive.google.com/file/d/134X-t0mgZNYlQqfJPFH1sg-Ngdx1ee7I/view?usp=drivesdk

i medici “vaccinatori” hanno eseguito una sperimentazione clinica totalmente illegale sui cittadini del tutto ignari di questa inaudita criminale circostanza.

La natura sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 è confermata dal punto 1.33 del DM 15 Luglio 1997 – Ministero della Sanità – Recepimento delle linee guida dell’UE di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, laddove il Ministero della Salute, in recepimento della normativa eurounionale conferma che
 “Prodotto in Sperimentazione è una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che viene sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora esso …venga impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato”.

In più per la somministrazione di un prodotto per il quale mancano informazioni fondamentali ci vuole la raccolta di un particolare CONSENSO INFORMATO e bisogna che il medico, dopo aver informato su questi aspetti il “vaccinando”, venga emessa una prescrizione medica (particolarmente esigente!), prescrizione che peraltro è prevista quale presupposto inderogabile nell’Allegato II Punto B) delle decisioni della Comissione Europea di autorizzazione dell’immissione sul mercato di queste sostanze.
Informazioni dettagliate le trovate qui
👇👇👇
renate-holzeisen.eu/it/parte-iv-mo
e qui
👇👇👇
renate-holzeisen.eu/it/parte-v-mot
Traian, un giovane ragazzo sportivo pieno di vita, studente universitario (economia e commercio) lavoratore, è morto 10 giorni dopo la prima dose di Comirnaty di Pfizer/BioNTech che gli è stata inoculata in autunno 2021 in un hub „vaccinale“ drive through, senza alcuna prescrizione medica. Siamo difronte alla più grave violazione imaginabile di normativa cogente e delle condizioni imposte inderogabilmente dalla Commissione Europea per l'inoculo di queste sostanze.
Per il lotto che purtroppo è capitato a Traian risultano altri decessi post inoculazione segnalati alla banca eurounionale degli effetti collaterali EudraVigilance.
Lunedì saremo in Tribunale di Trento per difendere il diritto della mamma e del fratello di veder accertata la verità e di veder garantita Giustizia.
Avv.DDr. Renate Holzeisen
La causa delle tantissime morti improvvise che l‘Italia - a causa della criminale imposizione da parte del governo Draghi di un inutile trattamento sperimentale a base genica con obbligo diretto (per certe categorie professionali: sanitari, docenti, forze dell‘Ordine, militari e tutti gli over 50) o indiretto per tutta la popolazione assoggettata al greenpass - ha visto e continua a vedere, non sarà mai accertata se la stragrande parte delle Procure purtroppo (non) della Repubblica continuano a non dedicarsi seriamente alla situazione drammatica. Come, invece, sarebbe necessario anche per evitare altri morti in futuro! Dato che le autorità sanitarie violano gravemente il loro obbligo di farmacovigilanza (infatti, dovrebbero essere le ASL a disporre/chiedere di loro impulsò l’autopsia soprattutto in casi di morti improvvise di giovani „vaccinati“ al Covid-19… invece stanno facendo giusto il contrario), a maggior ragione deve essere la magistratura inquirente ad adempiere il suo dovere. E ovviamente ci vogliono consulenti nominati dalla Procura (o dal GIP) liberi di conflitti d‘interesse e che dispongono delle necessarie competenze! Invece vediamo casi in cui vengono nominati a consulenti della Procura o GIP medici, „responsabili“ della farmacovigilanza che hanno fatto senza freni pubblicità per l’inoculo persino ai bambini di queste sostanze sperimentali pericolosissime (così il „responsabile“ della farmacovigilanza del Veneto e della Provincia Autonoma di Bolzano), oppure che non conoscono minimamente la natura dei „vaccini“-Covid-19, come ho dovuto scoprire poco tempo fa nell’udienza di discussione della perizia di consulenti del GIP del Tribunale di Trento che ammettevano di non conoscere p.e. il piano di gestione del rischio (Risk Management Plan presentato dal produttore e accettato dall’EMA) del cosiddetto „vaccino“-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech inoculato ad un ragazzo di 24 anni morto 10 giorno dopo la prima dose! Invece, il RMP avrebbe dovuto essere preso in considerazione da ogni sanitario e responsabile della campagna „vaccinale“ - come richiesto dall’EMA nel suo EPAR, dato che nel RMP nel capitolo „missing information“ sono indicate informazioni mancanti in punto sicurezza della sostanza. Invece, si inoculava queste sostanze ai giovani persino in discoteca, in spiaggia o in drive through (la gente non scendeva neanche dalla macchina) in una tremenda violazione multipla dell’obbligo della prescrizione medica (imposto dalla Commissione Europea nelle autorizzazioni di immissione sul mercato) e del consenso „libero e informato“. È questa la scandalosa realtà italiana!
👇👇👇
‼️Siamo pronti a confutare sulla base della documentazione ufficiale istituzionale punto per punto la motivazione di archiviazione delle indagini penali a carico di Speranza, non appena disponibile‼️
In uno Stato di Diritto (che l’Italia - fino a prova contraria - attualmente evidentemente non è) sarebbe impossibile per Speranza scaricare la sua personale gravissima colpa penalmente rilevante all’EMA, che ha le sue proprie gravissime colpe penalmente rilevanti, per le quali i responsabili, prima o poi, dovranno pagare.
Speranza, come i responsabili dell’AIFA e dell’Istituto Superiore della Sanità, conosceva il contenuto dei documenti ufficiali dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, contenuto che mai avrebbe consentito l’uso in una campagna “vaccinale” di massa con obbligo diretto o indiretto “vaccinale” di
1.) sostanze che mai sono state autorizzate ai fini della prevenzione del contagio virale e, dunque della trasmissione virale da persona a persona - Speranza & Co. hanno violato gravemente il divieto dell’uso off label in campagne vaccinali di massa, peraltro di sostanze sperimentali;
2.) sostanze che mai avrebbero potuto essere iniettate senza la prescrizione medica imposta proprio dalla Commissione Europea nelle sue Decisioni di Esecuzione per l’autorizzazione di queste sostanze in via centralizzata per tutta l’UE
(pubblicate su Public Health Union register of medicinal products e dall’AIFA);
3.) sostanze per le quali lo stesso produttore nel piano di gestione del rischio (RMP) pubblicato dall’EMA su internet sin dall’immissione sul mercato del cosiddetto “vaccino” (RMP è parte integrante è necessaria della procedura di autorizzazione) ha dichiarato che mancavano e mancano informazioni importanti sulla sicurezza;
4.) proprio per questo motivo l’EMA ha avvertito gli utilizzatori di queste sostanze di consultare rigorosamente il RMP - mentre i medici “vaccinatori” manco sapevano che cosa era un RMP (!) - vedi nell’EPAR dell’EMA pubblicato su internet da quando il rispettivo “vaccino” venne autorizzato;
5.) sostanze per i quali il produttore nei contratti quadro di acquisto aveva dichiarato di non poter garantire l’efficacia e la sicurezza e che lo studio di queste sostanze doveva proseguire successivamente alla fornitura e inoculazione ai cittadini.

Di tutto questo Speranza nel suo Decreto n.1 del 2 gennaio 2021 non parla minimamente! Anzi, dichiara che bisogna con ogni modo CONVINCERE gli italiani a farsi fare il “vaccino”
👇👇👇

https://drive.google.com/file/d/14l-TFUZEqz89VxaGX1WHi-jOslVxpVFq/view?usp=drivesdk

Speranza che da Ministro della (non)-Salute aveva gestito personalmente i contratti per l’acquisto dei “vaccini”-Covid-19 ha dolosamente ridotto i cittadini italiani (inclusi i bambini e le donne incinte) a cavie di nude e crude sostanze sperimentali!

La FDA ai fini dell’utilizzo di farmaci in Europa non centra nulla! Sono esclusivamente i documenti dell’EMA, della Commissione Europea e del produttore che hanno rilevanza istituzionale per noi in Europa.

L’OMS non è un’autorità regolatoria del farmaco e, dunque, le sue valutazioni non contano e non hanno alcuna importanza giuridica nella procedura di autorizzazione di un farmaco in Europa.

Sono molto curiosa a leggere la motivazione dell’archiviazione delle indagini penali che già adesso so che faremo a pezzi - punto per punto - utilizzando documentazione esclusivamente istituzionale.
Ad un certo punto anche i responsabili della (In-) Giustizia dovranno confrontarsi con accuse molto pesanti … la verità verrà accertata in tutta la sua crudeltà.
👇👇👇
👆👆👆

‼️Una volta di più abbiamo la conferma che nella magistratura non c‘é la minima consapevolezza (oppure si fa finta di non averla) degli (almeno in teoria) severi obblighi di farmacovigilanza che dovevano essere rispettati e garantiti in particolare modo per un „farmaco“ autorizzato solo in via condizionata ex art. 14 Regolamento CE 726/2004 e Direttiva della Commissione Europea 507/2006.
Il cosiddetto „vaccino“ AstraZeneca“, ridenominato in Vaxrevia, è stato autorizzato come gli altri „vaccini“-Covid-19 a fine gennaio 2021 a condizione della conferma con studi clinici che erano ancora da fare (vedi foto estratto allegati della decisione della Commissione CE per l’autorizzazione condizionata) - e che poi mai sono stati fatti (!!!) della sua efficacia e sicurezza.
È un „farmaco“ che era stato sottoposto sin da subito, come gli altri cosiddetti „vaccini“-Covid-19, a monitoraggio addizionale (almeno in teoria) e, dunque identificato da un simbolo nero (vedi foto) e qui la spiegazione sul sito dell‘AIFA
👇👇👇
https://www.aifa.gov.it/monitoraggio-addizionale

Il Ministero della Salute e l‘AIFA fanno parte della Rete Nazionale (RNF) di Farmacovigilanza (di cui a livello nazionale è responsabile proprio l‘AIFA)
👇👇👇
https://www.aifa.gov.it/rete-nazionale-di-farmacovigilanza

Ancora oggi risulta dal Piano di Gestione del Rischio (RMP) del cosiddetto „vaccino“ AstraZeneca / Vaxrevia che il produttore dichiara che gli mancano informazioni fondamentali (vedi foto dell‘estratto)
👇👇👇

https://drive.google.com/file/d/1dZzaTRZRVjMCiGneCFh54x3S-GE00eYG/view?usp=drivesdk


Proprio il fatto che in Italia si stavano inoculando (peraltro in criminale violazione dell’obbligo di prescrizione medica previsto dalla decisione di autorizzazione del „vaccino“ all’allegato II punto B) decine di migliaia di dosi di un lotto sospetto di una sostanza autorizzata solo in via condizionata e sottoposta a monitoraggio addizionale - che avrebbe imposto la massima attenzione per ogni effetto collaterale serio - doveva a maggior ragione far correre di loro impulso sia il Ministro della Salute, sia i responsabili dell‘AIFA per disporre l’immediata sospensione del lotto e per avvertire l’EMA del possibile/probabile enorme rischio connesso quantomeno con questo lotto. Invece, Speranza e Magrini hanno fatto giusto il contrario, violando una volta di più in maniera brutale il loro obbligo di farmacovigilanza (rispetto a sostanze sperimentali iniettate alla popolazione ignara), farmacovigilanza, di cui - a livello nazionale avrebbero dovuto essere loro i garanti … e non le procure!
E, una volta di più, la magistratura - anziché cogliere l’enorme dimensione criminale di questo operato irresponsabile, ha salvato dal processo (in cui inevitabilmente verrebbe fuori tutta la verità) questa gentaglia, e con ciò la magistratura sta consegnando la popolazione all’arbitrio di crudeli disumane misure autoritarie anche per il futuro.
Perché se crimini di queste dimensioni (omicidio plurimo) rimangono senza conseguenze giuridiche, non ci sarà alcun deterrente „democratico“ per il futuro rispetto a operati di super criminalità come questo.
👇👇👇
‼️L’ex ministro alla (non) Salute nega il contenuto dei suoi decreti e la magistratura (inspiegabilmente) lo segue pure‼️
Come risulta dalla pubblicazione sul quotidiano LaVerità di estratti delle sue risposte rilasciate alla magistratura, Roberto Speranza ha fatto finta di non aver avuto un ruolo decisivo nella decisione degli acquisti dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 e nella gestione della campagna “vaccinale”. E il Tribunale dei Ministri gli ha dato pure credito. Invece, bastava la semplice lettura del Decreto n. 1 del 2 gennaio 2021 del Ministro della (non) Salute Speranza
👇👇👇

https://drive.google.com/file/d/14l-TFUZEqz89VxaGX1WHi-jOslVxpVFq/view?usp=drivesdk


per constatare che è vero, invece, proprio il contrario.
Roberto Speranza dichiarava  in tale decreto esplicitamente p.e. che era il Ministero della Salute a gestire le trattative per l’acquisto dei cosiddetti “vaccini” e a pianificare ed impostare la campagna “vaccinale” (vedi gli estratti del Decreto di Speranza qui sotto in foto e sopra il link dell’intero documento).

Particolarmente significativo è il punto 4 del decreto (PUNTI VACCINALI, ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE VACCINALI E FIGURE COINVOLTE), secondo il quale “La governance del piano vaccinale è assicurata dal coordinamento tra il MINISTRO della Salute, la struttura del Commissario Straordinario e le Regioni e Province Autonome …”.
Dunque, risulta dal decreto firmato dallo stesso Roberto Speranza che egli aveva un ruolo personale (da MINISTRO) fondamentale in tutto quello che riguardava l’applicazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 ai cittadini italiani. E, dunque, Speranza è senza alcun dubbio responsabile dell’inoculo di sostanze sperimentali a base genica alla popolazione ignara di ciò, è responsabile dell’inoculazione di queste sostanze senza la dovuta prescrizione medica ed è responsabile dell’inoculazione off label use nell’ambito di una campagna vaccinale di una sostanza che mai era stata autorizzata al fine per il quale è stata impiegata in Italia con un criminale obbligo vaccinale diretto ed indiretto (prevenzione della trasmissione del virus).
Mi chiedo: la magistratura ignora anche questo documento istituzionale firmato dallo stesso ex Ministro della (non) salute? E per quale motivo? 
E poi, anche lo stesso ex sottosegretario Paolo Sileri non è certo libero di gravi responsabilità. Così come la sottoscritta (da avvocato) a maggior ragione Paolo Sileri (da medico e sottosegretario) doveva conoscere la documentazione istituzionale che era pubblica sin da subito e alla quale la sottoscritta cercava di attirare l’attenzione con un parere fornito su richiesta della Commissione Affari Costituzionali del Senato a gennaio 2022 (nella stagione alta dell’applicazione dell’obbligo “vaccinale”diretto e indiretto), parere che tutt’oggi è pubblicato sul sito del Senato.
👇👇👇

https://drive.google.com/file/d/1nArrm4potwOe1KTg8fBBOukmGnrACBCe/view?usp=drivesdk

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/422/335/Avv._DDr._Renate_Holzeisen.pdf

Dunque, dovevano sapere quantomeno da allora Sileri & Co.
Invece, intanto adottano la miserabile strategia: „non son mi“
👇👇👇