RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen
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Lawyer and Economist - Member of the Parliament of South Tyrol and Member of the Parliament of the Region Trentino-South Tyrol
Partei: VITA

Für die Grundrechte, mehr denn je!
Per i Diritti Fondamentali, più che mai!
For the Fundamental Rights, more than
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https://www.ladigetto.it/covid-19/133592-lettere-al-direttore-%E2%80%93-il-consiglio-direttivo-di-uniamoci.html
Il Direttore Generale dell’ASSP Trento come tanti altri, hanno violato gravemente il loro obbligo di farmacovigilanza, di rispetto delle condizioni imposte per l’inoculo delle iniezioni sperimentali Covid-19 (prescrizione medica!), dell’obbligo della corretta informazione della popolazione!
Insomma, lui come altri, è responsabile di gravissimi reati.
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Sono assolutamente d’accordo con il collega!
L’ennesima pessima “performance” dell’attuale governo. Sarebbe ora che si informassero prima di aprire bocca e di violare, tra le altre, il cardinale principio costituzionale della SEPARAZIONE DEI POTERI.
Il tempo, a differenza di loro, è Signore e la VERITÀ MATERIALE si fa inarrestabilmente strada e metterà definitivamente il timbro di incostituzionale autoritarismo anche all’operato di questo governo che ha, p.e., la spudoratezza di lasciar in carica all’AIFA e all’ISS coloro che in criminale esecuzione di ordini politici hanno intenzionalmente (dolo eventuale) lasciato morire i cittadini per omesse o sbagliate (tachipirina e vigile attesa) cure (come lo stesso presidente dell’AIFA certo solo ora ammette … ma dove era prima quel signore ?!? … sul Marte?) e che hanno ucciso e danneggiato un enorme e ancora da definire numero di cittadini con la criminale campagna “vaccinale” Covid-19. Conoscevano e conoscono i rischi che facevano e fanno correre ai cittadini… eppure queste sostanze sperimentali continuano ad essere applicate sui cittadini ignari a tutt’oggi con una criminale disinformazione, e dunque in brutale violazione dell’obbligo del consenso libero - perché non informato - oltre che in violazione dell’obbligo della prescrizione medica imposta nell’autorizzazione per l’immissione sul mercato quale condicio sine qua non per la legittima applicazione.

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Una aritmia preesistente, cioè non provocata da una miocardite in modo acuto, avrebbe dovuto/potuto essere accertata dal medico sportivo che rilasciava il certificato medico necessario per dimostrare l‘idoneità richiesta dalla legge italiana per partecipare a gare di questo tipo.
L‘accertamento dello stato „vaccinale“-Covid-19 dell‘atleta morto è, dunque, di fondamentale importanza ai fini della determinazione della causa di morte!
In più, nel caso di avvenuta „vaccinazione“-Covid-19 del povero giovane atleta, va accertata la presenza della prescrizione medica imposta dal Legislatore Comunitario nell‘art. 71 della Direttiva 2001/83/CE e prevista come condizione indispensabile per l‘uso di queste sostanze sperimentali nell‘allegato II punto B) della rispettiva autorizzazione per l’immissione sul mercato rilasciata secondo diritto comunitario che sta sopra alla legge nazionale … purtroppo il GIP di Bolzano questo concetto fondamentale non lo sa o non lo vuole sapere … e tantomeno i NAS di Trento che da novembre 2021 avevano l‘incarico di indagare al riguardo! Sono responsabili di gravissima omissione di atto d‘ufficio che ha reso possibile mettere a rischio la vita e la salute di tantissimi cittadini anche giovanissimi!
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E poi, la prescrizione medica nelle farmacie??? …
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Anche per le attuali versioni del cosiddetto “vaccino”-COVID-19 ci vuole la PRESCRIZIONE MEDICA imposta nelle decisioni della Commissione Europea di autorizzazione per l’immissione sul mercato centralizzata dall’UE ai sensi dell’art. 71 Direttiva 2001/83 - vedi gli allegati II punto b) alle decisioni di autorizzazione come pubblicati su human medicinal register dell’UE - qui quello della versione attualmente in commercio del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech … ma i farmacisti controllano se c’è la PRESCRIZIONE MEDICA???
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‼️Parte 2 - Non c’è scudo penale che tenga per i medici “vaccinatori”-Covid-19 - vedi precedente post
Qui ulteriore documentazione che conferma che erano soprattutto (ma non solo) i medici “vaccinatori” a dover informare debitamente i “vaccinandi” in merito alle informazioni mancanti in punto sicurezza ed efficacia: in risposta ad una interrogazione di una parlamentare europea italiana, la Commissaria alla (Non-) Salute dell’UE conferma la necessità della prescrizione medica e il ruolo centrale del medico “vaccinatore” nell’ adempimento dell’obbligo di informare su efficacia e sul profilo di sicurezza/rischio del “vaccino”-Covid-19,
nonché della circostanza dell’autorizzazione solo condizionata ai sensi del Regolamento della Commissione Europea 506/2007, vista la mancanza di studi clinici che confermassero efficacia e sicurezza) di queste sostanze. Questi studi, peraltro, in brutale violazione della normativa eurounionale non sono poi mai stati fatti, perché i gruppi di controllo venivano sciolti/annullati poche settimane dopo l’inizio dei trial. Su questo aspetto che riguarda la responsabilità penale/civile dei rappresentanti di EMA e dei produttori, Vi informeremo separatamente.

https://lanuovabq.it/it/scudo-penale-per-rassicurare-i-medici-e-non-frenare-le-vaccinazioni

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lanuovabq.it/it/scudo-penal

‼️Non c’è scudo penale che tenga per i medici “vaccinatori”-Covid-19 per i seguenti motivi:
1. Il medico “vaccinatore” è obbligato ad informare correttamente il “vaccinando” su efficacia e profilo di sicurezza/rischio del “vaccino”. Nel caso concreto risultava sin dall’inizio dai RISK MANAGEMENT PLAN (RMP) dei produttori (pubblicati su internet) che mancavano informazioni importanti in punto sicurezza. In più, era la stessa EMA ad avvertire gli operatori sanitari che dovevano tenere conto di quanto è indicato negli RMP, e ciò a maggior ragione anche perché i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 fino in autunno 2022 erano autorizzati solo in via condizionata, un fatto sottaciuto sistematicamente ai “vaccinandi”. I medici “vaccinatori” - in grave violazione del loro obbligo, non elencavano ai “vaccinandi” tutte le informazioni che mancavano in punto efficacia e sicurezza e, dunque, i medici “vaccinatori” hanno gravemente disinformato i “vaccinandi”. I “vaccinandi” avevano un chiaro insuperabile diritto di essere correttamente informati (art. 1 Legge 219/2017). Tale chiarissimo obbligo di informare correttamente i “vaccinandi”, obbligo di cui i medici “vaccinatori” non potevano essere sollevati, viene confermato anche dalla Commissaria alla (Non-)Salute dell’UE in risposta ad una interrogazione parlamentare di una parlamentare italiana (vedi post successivo).
2. Dato che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono senza alcun dubbio sostanze sperimentali, mai potevano essere utilizzate in una campagna “vaccinale”. C’è una grossolana penalmente rilevante violazione del DM 15 Luglio 1997 e della normativa eurounionale sulla sperimentazione clinica con esso recepito in Italia! Dato che sono gli stessi produttori ad aver evidenziato nei contratti che non potevano garantire efficacia e sicurezza, e che gli studi clinici dovevano continuare dopo la vendita e inoculazione (vedi contratto quadro con Pfizer/BioNTech Annex I punto 4)

https://drive.google.com/file/d/134X-t0mgZNYlQqfJPFH1sg-Ngdx1ee7I/view?usp=drivesdk

i medici “vaccinatori” hanno eseguito una sperimentazione clinica totalmente illegale sui cittadini del tutto ignari di questa inaudita criminale circostanza.

La natura sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 è confermata dal punto 1.33 del DM 15 Luglio 1997 – Ministero della Sanità – Recepimento delle linee guida dell’UE di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, laddove il Ministero della Salute, in recepimento della normativa eurounionale conferma che
 “Prodotto in Sperimentazione è una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che viene sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora esso …venga impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato”.

In più per la somministrazione di un prodotto per il quale mancano informazioni fondamentali ci vuole la raccolta di un particolare CONSENSO INFORMATO e bisogna che il medico, dopo aver informato su questi aspetti il “vaccinando”, venga emessa una prescrizione medica (particolarmente esigente!), prescrizione che peraltro è prevista quale presupposto inderogabile nell’Allegato II Punto B) delle decisioni della Comissione Europea di autorizzazione dell’immissione sul mercato di queste sostanze.
Informazioni dettagliate le trovate qui
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renate-holzeisen.eu/it/parte-iv-mo
e qui
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renate-holzeisen.eu/it/parte-v-mot
Traian, un giovane ragazzo sportivo pieno di vita, studente universitario (economia e commercio) lavoratore, è morto 10 giorni dopo la prima dose di Comirnaty di Pfizer/BioNTech che gli è stata inoculata in autunno 2021 in un hub „vaccinale“ drive through, senza alcuna prescrizione medica. Siamo difronte alla più grave violazione imaginabile di normativa cogente e delle condizioni imposte inderogabilmente dalla Commissione Europea per l'inoculo di queste sostanze.
Per il lotto che purtroppo è capitato a Traian risultano altri decessi post inoculazione segnalati alla banca eurounionale degli effetti collaterali EudraVigilance.
Lunedì saremo in Tribunale di Trento per difendere il diritto della mamma e del fratello di veder accertata la verità e di veder garantita Giustizia.
Avv.DDr. Renate Holzeisen
La causa delle tantissime morti improvvise che l‘Italia - a causa della criminale imposizione da parte del governo Draghi di un inutile trattamento sperimentale a base genica con obbligo diretto (per certe categorie professionali: sanitari, docenti, forze dell‘Ordine, militari e tutti gli over 50) o indiretto per tutta la popolazione assoggettata al greenpass - ha visto e continua a vedere, non sarà mai accertata se la stragrande parte delle Procure purtroppo (non) della Repubblica continuano a non dedicarsi seriamente alla situazione drammatica. Come, invece, sarebbe necessario anche per evitare altri morti in futuro! Dato che le autorità sanitarie violano gravemente il loro obbligo di farmacovigilanza (infatti, dovrebbero essere le ASL a disporre/chiedere di loro impulsò l’autopsia soprattutto in casi di morti improvvise di giovani „vaccinati“ al Covid-19… invece stanno facendo giusto il contrario), a maggior ragione deve essere la magistratura inquirente ad adempiere il suo dovere. E ovviamente ci vogliono consulenti nominati dalla Procura (o dal GIP) liberi di conflitti d‘interesse e che dispongono delle necessarie competenze! Invece vediamo casi in cui vengono nominati a consulenti della Procura o GIP medici, „responsabili“ della farmacovigilanza che hanno fatto senza freni pubblicità per l’inoculo persino ai bambini di queste sostanze sperimentali pericolosissime (così il „responsabile“ della farmacovigilanza del Veneto e della Provincia Autonoma di Bolzano), oppure che non conoscono minimamente la natura dei „vaccini“-Covid-19, come ho dovuto scoprire poco tempo fa nell’udienza di discussione della perizia di consulenti del GIP del Tribunale di Trento che ammettevano di non conoscere p.e. il piano di gestione del rischio (Risk Management Plan presentato dal produttore e accettato dall’EMA) del cosiddetto „vaccino“-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech inoculato ad un ragazzo di 24 anni morto 10 giorno dopo la prima dose! Invece, il RMP avrebbe dovuto essere preso in considerazione da ogni sanitario e responsabile della campagna „vaccinale“ - come richiesto dall’EMA nel suo EPAR, dato che nel RMP nel capitolo „missing information“ sono indicate informazioni mancanti in punto sicurezza della sostanza. Invece, si inoculava queste sostanze ai giovani persino in discoteca, in spiaggia o in drive through (la gente non scendeva neanche dalla macchina) in una tremenda violazione multipla dell’obbligo della prescrizione medica (imposto dalla Commissione Europea nelle autorizzazioni di immissione sul mercato) e del consenso „libero e informato“. È questa la scandalosa realtà italiana!
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‼️Siamo pronti a confutare sulla base della documentazione ufficiale istituzionale punto per punto la motivazione di archiviazione delle indagini penali a carico di Speranza, non appena disponibile‼️
In uno Stato di Diritto (che l’Italia - fino a prova contraria - attualmente evidentemente non è) sarebbe impossibile per Speranza scaricare la sua personale gravissima colpa penalmente rilevante all’EMA, che ha le sue proprie gravissime colpe penalmente rilevanti, per le quali i responsabili, prima o poi, dovranno pagare.
Speranza, come i responsabili dell’AIFA e dell’Istituto Superiore della Sanità, conosceva il contenuto dei documenti ufficiali dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, contenuto che mai avrebbe consentito l’uso in una campagna “vaccinale” di massa con obbligo diretto o indiretto “vaccinale” di
1.) sostanze che mai sono state autorizzate ai fini della prevenzione del contagio virale e, dunque della trasmissione virale da persona a persona - Speranza & Co. hanno violato gravemente il divieto dell’uso off label in campagne vaccinali di massa, peraltro di sostanze sperimentali;
2.) sostanze che mai avrebbero potuto essere iniettate senza la prescrizione medica imposta proprio dalla Commissione Europea nelle sue Decisioni di Esecuzione per l’autorizzazione di queste sostanze in via centralizzata per tutta l’UE
(pubblicate su Public Health Union register of medicinal products e dall’AIFA);
3.) sostanze per le quali lo stesso produttore nel piano di gestione del rischio (RMP) pubblicato dall’EMA su internet sin dall’immissione sul mercato del cosiddetto “vaccino” (RMP è parte integrante è necessaria della procedura di autorizzazione) ha dichiarato che mancavano e mancano informazioni importanti sulla sicurezza;
4.) proprio per questo motivo l’EMA ha avvertito gli utilizzatori di queste sostanze di consultare rigorosamente il RMP - mentre i medici “vaccinatori” manco sapevano che cosa era un RMP (!) - vedi nell’EPAR dell’EMA pubblicato su internet da quando il rispettivo “vaccino” venne autorizzato;
5.) sostanze per i quali il produttore nei contratti quadro di acquisto aveva dichiarato di non poter garantire l’efficacia e la sicurezza e che lo studio di queste sostanze doveva proseguire successivamente alla fornitura e inoculazione ai cittadini.

Di tutto questo Speranza nel suo Decreto n.1 del 2 gennaio 2021 non parla minimamente! Anzi, dichiara che bisogna con ogni modo CONVINCERE gli italiani a farsi fare il “vaccino”
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https://drive.google.com/file/d/14l-TFUZEqz89VxaGX1WHi-jOslVxpVFq/view?usp=drivesdk

Speranza che da Ministro della (non)-Salute aveva gestito personalmente i contratti per l’acquisto dei “vaccini”-Covid-19 ha dolosamente ridotto i cittadini italiani (inclusi i bambini e le donne incinte) a cavie di nude e crude sostanze sperimentali!

La FDA ai fini dell’utilizzo di farmaci in Europa non centra nulla! Sono esclusivamente i documenti dell’EMA, della Commissione Europea e del produttore che hanno rilevanza istituzionale per noi in Europa.

L’OMS non è un’autorità regolatoria del farmaco e, dunque, le sue valutazioni non contano e non hanno alcuna importanza giuridica nella procedura di autorizzazione di un farmaco in Europa.

Sono molto curiosa a leggere la motivazione dell’archiviazione delle indagini penali che già adesso so che faremo a pezzi - punto per punto - utilizzando documentazione esclusivamente istituzionale.
Ad un certo punto anche i responsabili della (In-) Giustizia dovranno confrontarsi con accuse molto pesanti … la verità verrà accertata in tutta la sua crudeltà.
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‼️Una volta di più abbiamo la conferma che nella magistratura non c‘é la minima consapevolezza (oppure si fa finta di non averla) degli (almeno in teoria) severi obblighi di farmacovigilanza che dovevano essere rispettati e garantiti in particolare modo per un „farmaco“ autorizzato solo in via condizionata ex art. 14 Regolamento CE 726/2004 e Direttiva della Commissione Europea 507/2006.
Il cosiddetto „vaccino“ AstraZeneca“, ridenominato in Vaxrevia, è stato autorizzato come gli altri „vaccini“-Covid-19 a fine gennaio 2021 a condizione della conferma con studi clinici che erano ancora da fare (vedi foto estratto allegati della decisione della Commissione CE per l’autorizzazione condizionata) - e che poi mai sono stati fatti (!!!) della sua efficacia e sicurezza.
È un „farmaco“ che era stato sottoposto sin da subito, come gli altri cosiddetti „vaccini“-Covid-19, a monitoraggio addizionale (almeno in teoria) e, dunque identificato da un simbolo nero (vedi foto) e qui la spiegazione sul sito dell‘AIFA
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https://www.aifa.gov.it/monitoraggio-addizionale

Il Ministero della Salute e l‘AIFA fanno parte della Rete Nazionale (RNF) di Farmacovigilanza (di cui a livello nazionale è responsabile proprio l‘AIFA)
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https://www.aifa.gov.it/rete-nazionale-di-farmacovigilanza

Ancora oggi risulta dal Piano di Gestione del Rischio (RMP) del cosiddetto „vaccino“ AstraZeneca / Vaxrevia che il produttore dichiara che gli mancano informazioni fondamentali (vedi foto dell‘estratto)
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https://drive.google.com/file/d/1dZzaTRZRVjMCiGneCFh54x3S-GE00eYG/view?usp=drivesdk


Proprio il fatto che in Italia si stavano inoculando (peraltro in criminale violazione dell’obbligo di prescrizione medica previsto dalla decisione di autorizzazione del „vaccino“ all’allegato II punto B) decine di migliaia di dosi di un lotto sospetto di una sostanza autorizzata solo in via condizionata e sottoposta a monitoraggio addizionale - che avrebbe imposto la massima attenzione per ogni effetto collaterale serio - doveva a maggior ragione far correre di loro impulso sia il Ministro della Salute, sia i responsabili dell‘AIFA per disporre l’immediata sospensione del lotto e per avvertire l’EMA del possibile/probabile enorme rischio connesso quantomeno con questo lotto. Invece, Speranza e Magrini hanno fatto giusto il contrario, violando una volta di più in maniera brutale il loro obbligo di farmacovigilanza (rispetto a sostanze sperimentali iniettate alla popolazione ignara), farmacovigilanza, di cui - a livello nazionale avrebbero dovuto essere loro i garanti … e non le procure!
E, una volta di più, la magistratura - anziché cogliere l’enorme dimensione criminale di questo operato irresponsabile, ha salvato dal processo (in cui inevitabilmente verrebbe fuori tutta la verità) questa gentaglia, e con ciò la magistratura sta consegnando la popolazione all’arbitrio di crudeli disumane misure autoritarie anche per il futuro.
Perché se crimini di queste dimensioni (omicidio plurimo) rimangono senza conseguenze giuridiche, non ci sarà alcun deterrente „democratico“ per il futuro rispetto a operati di super criminalità come questo.
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‼️L’ex ministro alla (non) Salute nega il contenuto dei suoi decreti e la magistratura (inspiegabilmente) lo segue pure‼️
Come risulta dalla pubblicazione sul quotidiano LaVerità di estratti delle sue risposte rilasciate alla magistratura, Roberto Speranza ha fatto finta di non aver avuto un ruolo decisivo nella decisione degli acquisti dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 e nella gestione della campagna “vaccinale”. E il Tribunale dei Ministri gli ha dato pure credito. Invece, bastava la semplice lettura del Decreto n. 1 del 2 gennaio 2021 del Ministro della (non) Salute Speranza
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https://drive.google.com/file/d/14l-TFUZEqz89VxaGX1WHi-jOslVxpVFq/view?usp=drivesdk


per constatare che è vero, invece, proprio il contrario.
Roberto Speranza dichiarava  in tale decreto esplicitamente p.e. che era il Ministero della Salute a gestire le trattative per l’acquisto dei cosiddetti “vaccini” e a pianificare ed impostare la campagna “vaccinale” (vedi gli estratti del Decreto di Speranza qui sotto in foto e sopra il link dell’intero documento).

Particolarmente significativo è il punto 4 del decreto (PUNTI VACCINALI, ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE VACCINALI E FIGURE COINVOLTE), secondo il quale “La governance del piano vaccinale è assicurata dal coordinamento tra il MINISTRO della Salute, la struttura del Commissario Straordinario e le Regioni e Province Autonome …”.
Dunque, risulta dal decreto firmato dallo stesso Roberto Speranza che egli aveva un ruolo personale (da MINISTRO) fondamentale in tutto quello che riguardava l’applicazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 ai cittadini italiani. E, dunque, Speranza è senza alcun dubbio responsabile dell’inoculo di sostanze sperimentali a base genica alla popolazione ignara di ciò, è responsabile dell’inoculazione di queste sostanze senza la dovuta prescrizione medica ed è responsabile dell’inoculazione off label use nell’ambito di una campagna vaccinale di una sostanza che mai era stata autorizzata al fine per il quale è stata impiegata in Italia con un criminale obbligo vaccinale diretto ed indiretto (prevenzione della trasmissione del virus).
Mi chiedo: la magistratura ignora anche questo documento istituzionale firmato dallo stesso ex Ministro della (non) salute? E per quale motivo? 
E poi, anche lo stesso ex sottosegretario Paolo Sileri non è certo libero di gravi responsabilità. Così come la sottoscritta (da avvocato) a maggior ragione Paolo Sileri (da medico e sottosegretario) doveva conoscere la documentazione istituzionale che era pubblica sin da subito e alla quale la sottoscritta cercava di attirare l’attenzione con un parere fornito su richiesta della Commissione Affari Costituzionali del Senato a gennaio 2022 (nella stagione alta dell’applicazione dell’obbligo “vaccinale”diretto e indiretto), parere che tutt’oggi è pubblicato sul sito del Senato.
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https://drive.google.com/file/d/1nArrm4potwOe1KTg8fBBOukmGnrACBCe/view?usp=drivesdk

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/422/335/Avv._DDr._Renate_Holzeisen.pdf

Dunque, dovevano sapere quantomeno da allora Sileri & Co.
Invece, intanto adottano la miserabile strategia: „non son mi“
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‼️La sistematica criminale violazione da parte di Speranza, Magrini, ASL e medici vaccinatori dell’obbligo della prescrizione medica per l’inoculo di un cosiddetto “vaccino”-Covid-19‼️
Come per ogni cosiddetto “vaccino”-Covid-19 anche per Vaxrevia (originariamente denominato AstraZeneca) la Commissione Europea ha imposto quale condicio sine qua non per l’inoculo la PRESCRIZIONE MEDICA.
Vedi L’allegato II punto B) dell’autorizzazione di immissione sul mercato del “vaccino” AstraZeneca qui👇👇👇

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210129150842/anx_150842_it.pdf

Una prescrizione medica presuppone un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti del farmaco prescritto, delle sue indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro del farmaco (art. 13 Codice Deontologico).
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https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2023/08/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014-e-aggiornamenti_acc.pdf


Già il mero contenuto del foglietto illustrativo, dell’Assessment Report dell’EMA e del Piano di Gestione del Rischio (RMP) che anche ogni medico vaccinatore avrebbe dovuto studiare e prendere in considerazione anche per esplicita avvertenza dell’EMA negli EPAR dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, ma che in realtà i medici “vaccinatori” manco sapevano che cosa fossero (come dimostravano quando furono confrontati anche dalla sottoscritta negli hub vaccinali con l’allarmante contenuto di tale documentazione istituzionale) avrebbe dovuto portare al sistematico sconsiglio da parte del medico dell’inoculo!
Dunque, ogni inoculo avvenuto senza un’apposita prescrizione medica riferita alla situazione specifica della persona vaccinata è gravemente illegittimo e comporta l’inversione dell’onere della prova del nesso causale del danno … e ciò, a maggior ragione, trattandosi di nude e crude sostanze sperimentali! La responsabilità dei rappresentanti delle autorità italiane (Ministero della Salute, AIFA, ISS, ASL) e dei Medici “vaccinatori” è enorme … è di natura criminale.
Avv.DDr. Renate Holzeisen
‼️Vedo il Diritto del Farmaco in Italia profondamente trascurato/ignorato nella discussione sui cosiddetti „vaccini“-Covid-19 e dunque vedo conclusioni giuridiche errate‼️
Leggo oggi un‘intervista con il costituzionalista Mangia che - seppur sostiene che non avrebbe mai potuto essere posto l‘obbligo „vaccinale“ con l‘uso dei cosiddetti „vaccini“-Covid-19 - trascura/ignora purtroppo aspetti fondamentali del diritto del farmaco:
1. NON È VERO che nel caso di un’autorizzazione condizionata di una sostanza con il pretesto di una situazione emergenziale (come era la cosiddetta „pandemia Sars-Cov-2) manchino „solo“ (e „comunque già questo basterebbe per considerare un prodotto sperimentale - vedi infra) i dati clinici sugli effetti a medio e lungo termine.
Dal considerando (4) del Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione Europea risulta in modo inequivocabile che il rilascio dell’autorizzazione in via condizionata nel caso di sostanze destinate ad essere utilizzate in situazioni di (proclamata) emergenza sanitaria può avvenire persino con DATI FARMACEUTICI E PRECLINICI INCOMPLETI (!!!) Ed è esattamente ciò che è successo nel caso dei cosiddetti „vaccini“-Covid-19.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507

La normativa eurounionale sulla sperimentazione clinica e recepita in Italia (DM 15 Luglio 1997, punto 1.33) è molto chiara nel definire „Prodotto in Sperimentazione“ un prodotto „impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato“.
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https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/Decreto_Ministeriale_15luglio1997.pdf

E tale „sperimentazione“ però è avvenuta in modo criminale sulla popolazione, senza che si avesse esplicitamente richiesto - conformemente alla normativa sulla sperimentazione - il necessario consenso ai cittadini (dopo averli avvertiti di partecipare ad una pericolosa sperimentazione di una sostanza genica) e senza che i cittadini fossero stati trattati come partecipanti ad una sperimentazione clinica (divieto assoluto di qualsiasi condizionamento del consenso, accompagnamento medico pre e post inoculazione ecc!)

Basta consultare l‘allegato II punto E all’autorizzazione condizionata di questi cosiddetti „vaccini“-Covid-19 per rendersi conto che MANCAVANO (e mancano) DATI FARMACEUTICI che avrebbero dovuto essere forniti entro date fissate successivamente all’inoculo ai cittadini!
Vedi qui, p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNTech
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https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_it.pdf

2. NON C’È SCUDO PENALE CHE TENGA!
Considerato che i cittadini non sono stati invitati a partecipare ad una sperimentazione clinica per una sostanza, di cui mancavano persino dati di natura farmaceutica (vedi sopra) e non sono stati inseriti in una procedura autorizzata con un severo protocollo di sperimentazione clinica con visite mediche pre e post inoculazione di ogni persona „vaccinata“, ma i cittadini, invece, sono stati invitati - e la maggior parte (direttamente o indirettamente col greenpass) obbligati - a farsi inoculare una sostanza asseritamente EFFICACE e SICURA, come la propaganda istituzionale 24 ore su 24 fingeva anche su esplicito ordine del Ministro alla (Non-)Salute (un tale Roberto Speranza) - vedi Decreto Ministro della Salute 02.01.2021 (vedi punto 7. Comunicazione)
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https://drive.google.com/file/d/14l-TFUZEqz89VxaGX1WHi-jOslVxpVFq/view?usp=drivesdk

e considerato che ai cittadini venivano inoculate queste sostanze in BRUTALE VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI UNA PRESCRIZIONE MEDICA imposta al punto B) dell’Allegato II alla decisione dell’autorizzazione condizionata da parte della Commissione Europea (qui p.e. per AstraZeneca - ma vale per tutti i cosiddetti „vaccini“-Covid-19) quale CONDICIO SINE QUA NON PER L’INOCULO
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https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_it.pdf
‼️La punibilità per i reati di omicidio e lesioni personali causate dal “vaccino”-Covid-19 è esclusa anche per volontà del Legislatore italiano (DL 44/2021 art. 3) SOLO A PRECISE CONDIZIONI‼️

L’art. 3 D.L. 44/2021 prevede che la punibilità per omicidio e lesioni personali (art. 589 e 590 c.p.) è esclusa solo quando l’uso del cosiddetto “vaccino”-Covid-19 è CONFORME alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione!

Dunque, nei casi in cui manca la prescrizione medica - imposta dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 71 Direttiva 2001/83/CE quale condicio sine qua non dell’inoculo del “vaccino”-Covid-19 nel punto B) dell’allegato II delle decisioni di autorizzazione rilasciate dalla Commissione Europea (vedi qui per Comirnaty di Pfizer/BioNTech
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https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210923153231/anx_153231_it.pdf

LO SCUDO PENALE NON OPERA!

Va ricordato che la prescrizione medica presuppone anche ai sensi dell’art. 13 Codice Deontologico dei Medici la conoscenza della natura, del meccanismo, efficacia e sicurezza/rischio del farmaco e la valutazione - riferita accuratamente al caso singolo - se sia responsabile/opportuno usare il farmaco, e ciò in autonomia senza condizionamenti di natura politica!
È l’EMA nel rispettivo EPAR ad aver raccomandato ai medici esplicitamente la consultazione del RISK MANAGEMENT PLAN ai fini della valutazione se era responsabile e opportuno l’inoculo. Invece, i medici “vaccinatori” di regola non sapevano neanche che cosa fosse un RMP. Vedi capitolo MISSING INFORMATION p.e. di Comirnaty di Pfizer/BioNTech.
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https://drive.google.com/file/d/1NudZ1NAt-kJvDbfD423MuxXygSmLj01e/view?usp=drivesdk

Questi soltanto alcuni motivi perché lo scudo penale previsto all’art. 3 DL 44/2021 nel 99,9 per cento dei casi non opera!
‼️Per i genitori di bambini che „non sarebbero in regola“ con l’obbligo vaccinale nazionale e, dunque, rimangono esclusi dalla scuola dell‘infanzia‼️

Sulla base dell‘Azione di Trasparenza a tutela della salute dei nostri figli siamo riusciti ad ottenere in Alto Adige/Sudtirolo alcune ufficiali informazioni che rendono evidente la grave illegittimità/incostituzionalità dell‘obbligo vaccinale pediatrico.

Ad esempio: ai fini dell‘adempimento dell‘obbligo vaccinale posto a condizione dell‘accesso alla scuola dell‘infanzia - secondo la risposta fornita dalla Direzione Generale dell‘Azienda Sanitaria del Sudtirolo al FOIA di genitori, viene inoculato il vaccino esavalente HEXYON, dal cui foglietto illustrativo risulta che per i bambini al di sopra dei 24 mesi di età non sono stati fatti studi clinici sulla sicurezza, neanche studi con non veri gruppi di placebo!
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https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240201161691/anx_161691_it.pdf

Dunque, imporre l‘inoculo di questa sostanza a bambini oltre i 24 mesi di età, già per questa indicazione è incostituzionale.

Inoltre ci vuole la prescrizione medica!
E, dunque, non può esserci alcun obbligo vaccinale!

Questi sono solo alcuni dei fatti risultanti dalla decisione di autorizzazione centralizzata da parte dell‘Agenzia Europea del Farmaco (EMA).

Da membro del Consiglio Provinciale dell‘Alto Adige/Sudtirolo e da Avvocato continuerò a dare il mio contributo per tutelare il tesoro più prezioso che abbiamo: i nostri bambini.

Avv.DDr. Renate Holzeisen
Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano
‼️Il Senatore Lucio Malan è uno di quei membri della Commissione Parlamentare sul Covid che fanno sperare che vengano invitati esperti che potranno esporre fatti fondamentali in ambito istituzionale.
Su una riflessione del Senatore però non concordo: era proprio già durante la cosiddetta “pandemia” (altro punto fondamentale sul quale la Commissione dovrebbe indagare, invitando esperti come il Prof. Mariano Bizzarri che spiega l’abuso dei test molecolari e dunque la creazione fasulla di “casi positivi”) che si avrebbe dovuto valutare giorno dopo giorno le misure da prendere o non prendere. Era proprio questa la funzione di un CTS, dell’ISS, dei responsabili del Ministero della Salute, dei responsabili dell’AIFA. Vorrei ricordare al Senatore il fatto che, p.e., sui cosiddetti “vaccini”-Covid-19 risultavano i fondamentali aspetti e dati sin dall’inizio - e, dunque, prima dell’introduzione del disastroso obbligo “vaccinale”diretto e indiretto - dalla documentazione istituzionale dell’EMA e della Commissione Europea. Che i cosiddetti “vaccini” non fossero stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione del virus (perché a tal fine inefficaci) risultava dall’Assessment Report dell’EMA e dalle delibere di autorizzazione centralizzata della Commissione Europea per l’immissione sul mercato. Che i cosiddetti “vaccini” fossero sperimentali e, dunque, mai avrebbero potuto essere applicati in campagne “vaccinali” di massa, risultava dai Risk Management Plan (piani di gestione del rischio) dei produttori e, last but not least, dalla manleva dei produttori da ogni responsabilità, firmata anche dall’Italia nell’ambito degli ordini di acquisto delle dosi, e con la quale anche i responsabili degli ordini fatti per l’Italia hanno preso espressamente atto della dichiarazione dei produttori che non avrebbero potuto assolutamente garantire né l’efficacia né la sicurezza perché prima della fornitura (e dunque dell’applicazione in campagne “vaccinali” di massa) non avevano il tempo per studiare il “vaccino”, che, dunque, veniva sperimentato proprio sull’ ignara popolazione. Vedi al riguardo il contratto quadro d’acquisto (APA) riguardo Comirnaty di Pfizer/BioNTech pubblicato, peraltro, sin dal 2021 sul sito della RAI
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https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pdf
L’applicazione off-label (ai fini della prevenzione della trasmissione del virus) in massa (con obbligo “vaccinale” diretto e indiretto) di sostanze a tal fine mai autorizzate, costituisce una evidente violazione del divieto di utilizzare (peraltro senza il necessario specifico consenso libero e informato) in massa farmaci off-label (D.L. 23/1998 art.3 conv. in L. 94/1998).
L’obbligo della prescrizione medica, espressamente previsto nelle delibere di autorizzazione centralizzata - quale condicio sine qua non - per l’applicazione di queste sostanze, è stato sistematicamente violato. La DECISIONE POLITICA di imporre un’obbligo “vaccinale” ovviamente NON PUÒ MAI SOSTITUIRE LA PRESCRIZIONE MEDICA che deve essere riferita alla situazione specifica ed individuale del paziente/vaccinando ed essere effettuata dal medico (non da politici!) in piena libertà sulla base di scienza e coscienza medico-professionale.
Su questo tema, peraltro, ritornerò molto presto riguardo all’obbligo vaccinale pediatrico che è affetto - nella stessa maniera - da questo peccato fondamentale.
Considerando che tanti esperti (tra cui il Prof. Mariano Bizzarri, Prof. Giovanni Frajese, Prof. Marco Cosentino, Prof. Alberto Donzelli e altri) in Commissione Affari Costituzionale del Senato hanno fornito importanti fatti e informazioni, anche i Parlamentari (quantomeno i Senatori) dovevano, perché potevano, sapere!
Personalmente ho contribuito con un parere legale richiestomi a gennaio 2022 dalla Commissione Affari Costituzionali in merito all’inasprimento del greenpass, e che risulta pubblicato sul sito del Senato.
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https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/422/335/Avv._DDr.
‼️Indennizzo e risarcimento danni per attività pericolosa per danno causato da “vaccini”-Covid-19‼️
Ai danneggiati da “vaccino”-Covid-19 spettano sia l’indennizzo (L. 210/1992), sia il risarcimento danni causati da attività pericolosa (art. 2050 codice civile).
L’indennizzo presuppone la prova che la menomazione permanente dell’integrità psico-fisica è conseguenza della “vaccinazione”. Non ha alcuna rilevanza l’illiceità della vaccinazione. La richiesta deve essere fatta entro tre anni da quando il danneggiato sa di aver subito un danno da vaccino.
A valutare il nesso di connessione sono le Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) che fanno parte delle Aziende Sanitarie che - però - sono insieme al Ministero della Salute, AIFA ecc. responsabili del l’illegale inoculo di sostanze sperimentali ai cittadini.

Dunque, ovviamente non c’è alcun interesse di accertare la reale dimensione dei danni arrecati dalla stessa struttura (ASL) che dovrebbe accertare il danno da “vaccino”-Covid-19!

Vediamo p.e. quanto dichiarato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sulla presunta sicurezza (foto in allegato). Secondo l’Azienda Sanitaria il “vaccino” è sicuro perché sarebbero stati fatti tutti gli studi necessari e, infine, le sostanze sarebbero state impiegate con successo già da decenni. Insomma: operato da criminali.
Qui il video che dimostra l’eclatante falso dichiarato sulla presunta sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 da parte dell’AUSL Emilia Romagna, che in questo video del 2021 non solo sottace i gravi eventi irreversibili tra cui quelli letali (che anche nell’Emilia Romagna c’erano sin da subito dell’apertura della campagna “vaccinale”), ma esclude persino categoricamente che ci possano essere eventi avversi a lungo termine.
E ciò, nonostante che gli stessi produttori nei RISK MANAGEMENT PLAN (che i sanitari avevano l’obbligo di studiare prima di inoculare queste sostanze pericolose) avevano esplicitamente dichiarato che sugli eventi a lungo termine mancavano - per forza di cose - ancora le informazioni.

https://www.youtube.com/watch?v=4OL24BLTZNU&list=PLDehI-vUeTs2m4q7uKUM62Xxmo0qtlLzo&index=4

È ovvio che i responsabili delle ASL e i diversi “medici” che sono responsabili di queste incredibili falsità e, dunque, dell’applicazione pericolosa di sostanze evidentemente sperimentali, non hanno alcun interesse all’accertamento dei danni creati grazie alla loro incapacità e irresponsabilità.
La verità è, che tutti i responsabili dell’inoculo ai cittadini di queste sostanze sperimentali (tra cui i responsabili delle ASL) rispondono per danno causato da attività pericolosa, perché hanno inoculato ai cittadini ignari sostanze altamente sperimentali senza informare i cittadini dei rischi connessi (anzi li hanno minimizzati e persino esclusi … vedi video) e senza raccogliere il consenso libero e informato di voler partecipare ad una sperimentazione clinica, peraltro mai autorizzata secondo la normativa sulle sperimentazioni cliniche.

L’art. 2050 c.c.recita: Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa (inoculo di sostanza sperimentale peraltro senza la necessaria prescrizione medica e senza la valutazione della preesistenza di anticorpi e altri esami pre-vaccinali) per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Il termine per chiedere i danni sono 5 anni dall’inoculo.

Capirete, dunque, che le CMO, le ASL sono il luogo sbagliato per l’accertamento
dei danni da vaccino, perché accertando i danni, costituirebbero le prove della loro gravissima responsabilità civile e penale.
‼️Schillaci con la Circolare 17 settembre 2024 si è rilevato essere definitivamente Ministro alla (Non-)Salute - continua a consigliare ATTIVAMENTE i cosiddetti „vaccini“-Covid-19 alle donne incinte e allattanti e agli studenti di medicina! Ma poi anche ai familiari, conviventi e badanti di persone fragili, come se i cosiddetti „vaccini“ avessero un effetto inibitorio dell‘infezione e dunque della contagiosità delle persone „vaccinate“… efficacia che queste sostanze sperimentali però non hanno e a tale scopo non sono state autorizzate.
Qui la Circolare
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https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2024&codLeg=102602&parte=1%20&serie=null

Continuano nel FALSO IDEOLOGICO, nell‘APPLICAZIONE DI UN FARMACO DIFETTOSO (perché di fatto sperimentale e non vaccino) e con l‘APPLICAZIONE PERICOLOSA di un farmaco (anche perché senza la dovuta prescrizione medica!).
Insomma, la presunta „svolta“ annunciata due giorni fa non c‘è: il governo Meloni con il suo Ministro alla (Non-)Salute Schillaci continua a gravemente disinformare e a mettere a grave rischio salute e vita dei cittadini (inclusi i concepiti e bambini allattati). E se leggo oggi che la Meloni si appoggia volentieri in generale ai consigli di „nonno“ Mario Draghi, la preoccupazione è in esplosivo crescendo.
Insomma: vedo un governo che prende i cittadini, in primis i suoi elettori, in giro e certo non opera da buon padre di famiglia. Vergogna!