Processo penale telematico
396 subscribers
6 photos
18 files
43 links
Giurisprudenza, articoli, notizie, novità normative sul deposito telematico degli atti penali, a cura dell'Avv. Mattia Serpotta
Download Telegram
Attenzione.
Per chi ha registrato un malfunzionamento del portale da Venerdì 31.10.2025 al 3.11.2025, ecco l'attestazione - retroattiva (Sic!) - del malfunzionamento. Controllate i depositi che avete fatto o allegate successivamente l'attestazione, se avete depositato con modalità alternative.
Le Sezioni Unite negano l'ammissibilità dell'impugnazione proposta a mezzo PEC a un indirizzo diverso da quelli previsti dall'elenco del D.G.S.I.A., se la stessa non è stata trasmessa in termini anche a un indirizzo ricompreso nel medesimo elenco.

Le Sezioni Unite erano chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione:

Se, nel sistema disciplinato dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l'atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione.

Secondo l'informazione provvisoria, la soluzione è:

"Negativa, ferma restando l'ammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell'elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all'ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività".
La V sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 40474 del 16 dicembre 2025 , ha affrontato la questione se, ai fini della verifica della tempestività dell’atto di appello proposto a mezzo portale, deve considerarsi il momento in cui l'atto è stato inviato ‒ così come attestato dalla (prima) ricevuta contenente il numero identificativo unico nazionale ‒ ovvero il momento successivo in cui lo stesso è stato accettato dal sistema, previa verifica della corrispondenza dei dati inseriti con quelli presenti nel registro, così come attestato dalla (seconda) ricevuta.
Secondo la Corte, l’unico criterio di verifica della tempestività del deposito è l’attestazione dell’invio, essendo il corretto inserimento dell'atto nel portale l’unico adempimento nella disponibilità della parte.
9👍1
Trovate la sentenza al seguente link:
Il nuovo regime di deposito telematico degli atti penali dopo il D.M. n. 206 del 2025
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2025, e vigente alla stessa data, il D.M. 206 del 2025 interviene sul testo del Decreto n. 217 del 2023, e segnatamente sull’art. 3, nella versione già modificata e sostituita dal Decreto n. 206 del 2024.
• Rispetto al regime vigente sino al 31.12.2025, l’unica novità di rilievo per gli avvocati è la seguente: viene prorogata – sino al 31.3.2026 – la possibilità di depositare in via alternativa al portale, e dunque in forma cartacea o a mezzo PEC, gli atti di impugnazione relativi alle misure cautelari personali e reali, compreso il sequestro probatorio.
• Si tratta però di una proroga più ristretta rispetto a quella di cui al comma 3 dell’articolo 3, vigente sino al 31.12.2025, perché non riguarda più tutti i depositi relativi ai procedimenti cautelari regolati dal Libro IV, ma solo le “impugnazioni” in materia di:
misure cautelari personali, disciplinate dal Capo VI del Titolo I (artt. 309 ‒ 313 c.p.p.);
misure cautelari reali, regolate dal Capo III del Titolo II (artt. 324 ‒ 325 c.p.p.);
sequestro probatorio, disciplinate dal Libro III.
• Rispetto al regime vigente sino al 31.12.2025, sono estranei oggi alla deroga e rientrano quindi nell’ipotesi di deposito obbligatorio al portale tutti gli atti relativi alla fase cautelare diversi dalle impugnazioni, primi fra tutti quelli relativi alle istanze ex art 299 c.p.p.
• Segnalo poi l’ennesimo, e ormai consueto, difetto di coordinamento del Decreto con le norme del codice di rito. Il comma 3 bis introdotto dal Decreto riguarda infatti, testualmente, gli atti di impugnazione destinati agli Uffici di cui alla lettera d) del comma 1, cioè il “Tribunale ordinario”, mentre non viene richiamata la “sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario”, previsto dalla lettera c).
La questione riguarda il ricorso per saltum contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 311 c.p.p., comma 2) o contro il decreto di sequestro (art. 325 c.p.p.) che, a norma dell’art. 311 c.p.p., devono essere depositate presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento. In questo caso, il deposito destinato a Uffici diversi dal Tribunale ordinario dovrebbe quindi seguire le regole generali di esclusività del portale e non rientrerebbe nella deroga introdotta dal Decreto n. 206 del 2025.
In via prudenziale, è in particolare consigliabile non utilizzare modalità alternative di deposito nel caso di ricorso per saltum avverso i provvedimenti emessi dal G.I.P., essendo mantenuta al comma 1 la distinzione tra questo Ufficio e quello del Tribunale ordinario.
• Allego uno schema in PDF riepilogativo delle modalità di deposito, diviso per atti, ufficio di destinazione, eccezioni, note di commento e un focus sulle impugnazioni:
1👏1
Procedimento non autorizzato al portale? La Cassazione dichiara l'inammissibilità dell'appello depositato a mezzo PEC

Quante volte vi hanno detto "depositi a mezzo PEC, non si preoccupi "? Quante direttive negli Uffici giudiziari o prassi delle cancellerie che legittimavano l'uso della PEC, allegando lo screenshot che provava l'impedimento a depositare tramite portale.
Eccoci qua.

La IV Sezione, con sentenza n. 1138, depositata il 13.1.2026, ha ribadito l'inammissibilità dell'atto di appello nel caso in cui il difensore effettui il deposito a mezzo PEC, anzichè al portale, adducendo un impedimento diverso dal malfunzionamento certificato e, segnatamente, la mancata comparizione del procedimento tra quelli "autorizzati", qundanche provata, come nel caso di specie, tramite screenshot della schermata del PC.

La Corte ha ribadito che:
- l'inammissibilità discende dalla violazione dell'art. 591, comma 1, lettera c), che a sua volta richiama, tra gli altri, l'art. 582 c.p.p.;
- l'art. 582 c.p.p. stabilisce che l'atto di impugnazione è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis cod. proc. pen. ovvero con “modalità esclusivamente telematiche che, quanto ai difensori delle parti private, consistono nel deposito mediante il Portale deposito atti penali ”;
- la sussistenza di un impedimento al deposito telematico dell'impugnazione non legittima automaticamente il deposito dell'atto con modalità non consentite;
- al di fuori del malfunzionamento certificato, ex art. 175 bis c.p.p., “ l'impossibilità di procedere al deposito dell'atto di impugnazione, con le modalità stabilite dalla legge, entro il termine previsto a pena di decadenza, è piuttosto suscettibile di integrare una causa di forza maggiore che, lungi dal consentire il mancato rispetto di disposizioni stabilite a pena di inammissibilità, può fondare una richiesta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. la cui operatività presuppone sia la richiesta della parte interessata sia l'assolvimento dell'onere della prova da parte del richiedente, che, secondo quanto già affermato da questa Corte, può ritenersi assolto solo provando rigorosamente, mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo, la circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione ”;
- non è fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. 111-bis, 582, 591, comma 1, lett. c) e 592, per contrasto con gli artt. 24, comma 2, e 111. Quanto alla violazione dell'art. 24, “ il diritto di difesa trova piena tutela nei rimedi apprestati dal codice processuale di cui si è detto, volti a fronteggiare tutte le diverse evenienze che, in concreto, possono impedire il deposito telematico per cause non riconducibili a colpa del ricorrente, siano esse riferite ad un vero e proprio malfunzionamento ai sensi dell'art. 175- bis cod. proc. pen. o, invece, ad un caso fortuito o ad una causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 175 cod. pen .”

Ricordo in ogni caso che, per ovviare al problema denunciato dal difensore, nel caso di mancata comparizione del procedimento tra quelli autorizzati, sarebbe bastato depositare al portale la nomina e l'appello come atto contestuale.

Il testo integrale della sentenza lo trovate al seguente link:
👍41
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E PRODUZIONE DI DOCUMENTI IN UDIENZA
Nuova pronuncia della Cassazione, Sezione II, sentenza n. 4224 del 2026. Stavolta, il principio è scritto in modo talmente chiaro ed elementare, che non è possibile avere ancora dubbi o sostenere che alcuni Tribunali la pensano diversamente.
Questi i principi di diritto:
- la cd. riforma Cartabia non ha introdotto modifiche alla disciplina dell’attività di udienza, ovvero di quelle attività che, appunto, vengono compiute nell’udienza, tra cui non può non farsi rientrare, alla luce dell’espressa previsione dell’art. 78 cod. proc. pen., la costituzione di parte civile:
- l’art. 111-bis, comma 3, cod. proc. pen. ha già previsto una deroga alla regola (oramai generale) del deposito telematico obbligatorio, ossia nelle ipotesi in cui la “natura” dell’atto o del documento o “specifiche esigenze processuali” non consentano l’acquisizione informatica;
- è in tale categoria che può farsi rientrare anche il deposito di “atti” – quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, deve essere effettuata in udienza;
- rientrano in queste eccezioni tutte le ipotesi in cui il codice di rito disciplini la produzione di documenti in udienza e, prima fra tutte, la dichiarazione di costituzione di parte civile ove tale costituzione venga effettuata con la modalità alternativa - rispetto a quella tramite portale telematico - del deposito della relativa dichiarazione e della nomina/procura speciale direttamente in udienza;
- l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione anticipata, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, è sempre ammesso il deposito, in forma cartacea, di atti, memorie o documenti difensivi.
Trovate la sentenza per esteso qui:
👍62
DEPOSITO AL PORTALE DI UNA QUERELA IN ASSENZA DI PROCURA SPECIALE

La Sezione II, con ordinanza n. 13299 del 2026, è intervenuta sulla “validità di un atto di querela avente sottoscrizione del querelante autenticata dal difensore e depositata da quest’ultimo, in assenza di una procura speciale, sul portale telematico”.

La Corte ha ribadito sul punto il proprio orientamento in forza al quale “la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta”.

Secondo la Cassazione, ciò vale anche nel caso in cui la querela sia depositata telematicamente: “non avrebbe, infatti, senso alcuno prevedere che per la presentazione “cartacea” dell’atto di querela della persona offesa, con sottoscrizione autenticata da parte del difensore, non occorre che sia conferita alcuna procura speciale per tale adempimento al difensore stesso, mentre in caso di analogo adempimento, ma con modalità “telematiche”, la presenza di detta procura speciale sia comunque richiesta”.

La procura speciale è quindi richiesta, ai sensi dell'art. 336 c.p.p., solo nel diverso caso in cui “l’atto non sia sottoscritto direttamente dalla persona offesa” e non invece laddove quest'ultima voglia “delegare al difensore il materiale deposito dell’atto nel portale telematico di cui all’art. 111- bis cod. proc. pen”.
2
Ecco il link alla sentenza integrale:
DEPOSITO AL RIESAME SE IL PROCEDIMENTO NON E' GIA' AUTORIZZATO.

Ecco la soluzione al problema postomi da un collega, il quale mi ha segnalato l'impossibilità di depositare l'istanza di riesame come atto contestuale al deposito della nomina, sia come difensore dell'indagato che del terzo interessato.
In questo caso, in cui il procedimento non è tra quelli già autorizzati, depositando prima la nomina al Tribunale del Riesame, il portale richiede il numero di registro delle impugnazioni, che il difensore non può conoscere, e non accetta il numero di N.R.
Questa la soluzione di cui allego foto:
bisogna andare nella sezione depositi sulla sinistra, selezionare la voce impugnazioni cautelari, poi il tipo di impugnazione e questa volta sarà possibile inserire il numero di N.R.
2🙏2
E' adesso possibile ottenere la certificazione di malfunzionamento dei sistemi informatici, ex art. 175 bis c.p.p., anche al fine di legittimare il deposito con modalità alternative al portale.
Basta andare al seguente link https://pst.giustizia.it/PST/it/malfunzionamenti.page o comunque nella sezione “malfunzionamenti” della home page del sito del PST e lì troverete tutte le certificazioni del D.G.S.I.A. in ordine cronologico, liberamente scaricabili. Qui, un breve tutorial: https://mattiaserpotta.it/blog-detail/post/620388/
4🙏2👍1