ORIENTAMENTO APPLICATIVO ARAN — ARCHIVIO STORICO
Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa? | Aran Agenzia
ID ARAN: 37481
Data di pubblicazione: 08 Giugno 2026
Argomento: Buono pasto Smart working
Home / Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa? Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa? Id: 37481 Il CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 23.02.2026, all’art. 41, comma 3 bis, ha introdotto per la prima volta la previsione della maturazione del buono pasto anche in modalità agile. La norma in parola dispone che “ Ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza ”. Il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, pertanto, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto. Sul punto, appare utile evidenziare che nel lavoro agile, a differenza di quanto avviene per il lavoro da remoto, non essendo prevista la misurazione dell’orario di lavoro, non può essere previsto alcun rilevamento della pausa ai fini della maturazione del buono pasto; mentre, nel lavoro da remoto, trattandosi di una modalità prestazionale che, da un puto di vista dell’orario e delle pause, è assoggettata alle stesse regole del lavoro in presenza, compresa la maturazione del buono pasto è necessario rilevare la pausa con gli strumenti e le modalità previste dall’amministrazione.
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Canale informativo non ufficiale, a cura della CISL FP Comune di Taranto.
Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa? | Aran Agenzia
ID ARAN: 37481
Data di pubblicazione: 08 Giugno 2026
Argomento: Buono pasto Smart working
Home / Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa? Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa? Id: 37481 Il CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 23.02.2026, all’art. 41, comma 3 bis, ha introdotto per la prima volta la previsione della maturazione del buono pasto anche in modalità agile. La norma in parola dispone che “ Ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza ”. Il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, pertanto, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto. Sul punto, appare utile evidenziare che nel lavoro agile, a differenza di quanto avviene per il lavoro da remoto, non essendo prevista la misurazione dell’orario di lavoro, non può essere previsto alcun rilevamento della pausa ai fini della maturazione del buono pasto; mentre, nel lavoro da remoto, trattandosi di una modalità prestazionale che, da un puto di vista dell’orario e delle pause, è assoggettata alle stesse regole del lavoro in presenza, compresa la maturazione del buono pasto è necessario rilevare la pausa con gli strumenti e le modalità previste dall’amministrazione.
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Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario…
Il CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 23.02.2026, all’art. 41, comma 3 bis, ha introdotto per la prima volta la previsione della maturazione del buono pasto anche in modalità agile. La norma in […]
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I compensi incentivanti le attività connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti devono transitare dal Fondo risorse decentrate? E come vengono ripartiti? Tali attività devono essere rilevate tramite marcatempo? | Aran Agenzia
ID ARAN: 37483
Data di pubblicazione: 08 Giugno 2026
Argomento: Compensi istat
Home / I compensi incentivanti le attività connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti devono transitare dal Fondo risorse decentrate? E come vengono ripartiti? Tali attività devono essere rilevate tramite marcatempo? I compensi incentivanti le attività connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti devono transitare dal Fondo risorse decentrate? E come vengono ripartiti? Tali attività devono essere rilevate tramite marcatempo? Id: 37483 La disposizione contrattuale contenuta all’art. 70- ter “Compensi ISTAT”, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2028 del 21.5.2018, recita testualmente: “1 .Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro. 2.Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c).” Appare utile evidenziare che gli specifici compensi ivi previsti, finalizzati a remunerare le prestazioni in esame, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, per espressa previsione contrattuale, devono trovare copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c) (norma richiamata e confermata dall’art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL del 16.11.2022. Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione di tali trattamenti, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. g) del CCNL del 23 febbraio 2026, i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva sono rimessi contrattazione collettiva integrativa. Da ultimo, con riferimento alle modalità di rilevamento di dette attività, trattandosi di misure di natura gestionale di prerogativa datoriale, il CCNL non entra nel merito delle stesse.
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I compensi incentivanti le attività connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti devono transitare dal Fondo risorse decentrate? E come vengono ripartiti? Tali attività devono essere rilevate tramite marcatempo? | Aran Agenzia
ID ARAN: 37483
Data di pubblicazione: 08 Giugno 2026
Argomento: Compensi istat
Home / I compensi incentivanti le attività connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti devono transitare dal Fondo risorse decentrate? E come vengono ripartiti? Tali attività devono essere rilevate tramite marcatempo? I compensi incentivanti le attività connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti devono transitare dal Fondo risorse decentrate? E come vengono ripartiti? Tali attività devono essere rilevate tramite marcatempo? Id: 37483 La disposizione contrattuale contenuta all’art. 70- ter “Compensi ISTAT”, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2028 del 21.5.2018, recita testualmente: “1 .Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro. 2.Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c).” Appare utile evidenziare che gli specifici compensi ivi previsti, finalizzati a remunerare le prestazioni in esame, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, per espressa previsione contrattuale, devono trovare copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c) (norma richiamata e confermata dall’art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL del 16.11.2022. Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione di tali trattamenti, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. g) del CCNL del 23 febbraio 2026, i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva sono rimessi contrattazione collettiva integrativa. Da ultimo, con riferimento alle modalità di rilevamento di dette attività, trattandosi di misure di natura gestionale di prerogativa datoriale, il CCNL non entra nel merito delle stesse.
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I compensi incentivanti le attività connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti devono transitare dal Fondo…
La disposizione contrattuale contenuta all’art. 70- ter “Compensi ISTAT”, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2028 del 21.5.2018, recita testualmente: “1.Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse…
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La previsione contrattuale contenuta all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, relativa all’aspettativa per moti personali, ai sensi della quale “L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, come deve essere interpretata in caso di insorgenza di malattia durante detto periodo? | Aran Agenzia
ID ARAN: 37485
Data di pubblicazione: 08 Giugno 2026
Argomento: Aspettativa per motivi personali Comporto
Home / La previsione contrattuale contenuta all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, relativa all’aspettativa per moti personali, ai sensi della quale “L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, come deve essere interpretata in caso di insorgenza di malattia durante detto periodo? La previsione contrattuale contenuta all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, relativa all’aspettativa per moti personali, ai sensi della quale “L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, come deve essere interpretata in caso di insorgenza di malattia durante detto periodo? Id: 37485 La norma contrattuale riferita all’aspettativa per motivi personali di cui all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, ai sensi della quale “ L’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto ”, si limita a dire che, fermo restando che per calcolare il periodo di comporto si deve retroagire di 3 anni di calendario, eventuali periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia in quanto il periodo di comporto, non è il triennio di osservazione, ma i 18 mesi di conservazione del posto retribuiti in modo decrescente (100%-90%-50%).
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La previsione contrattuale contenuta all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, relativa all’aspettativa per moti personali, ai sensi della quale “L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, come deve essere interpretata in caso di insorgenza di malattia durante detto periodo? | Aran Agenzia
ID ARAN: 37485
Data di pubblicazione: 08 Giugno 2026
Argomento: Aspettativa per motivi personali Comporto
Home / La previsione contrattuale contenuta all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, relativa all’aspettativa per moti personali, ai sensi della quale “L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, come deve essere interpretata in caso di insorgenza di malattia durante detto periodo? La previsione contrattuale contenuta all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, relativa all’aspettativa per moti personali, ai sensi della quale “L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, come deve essere interpretata in caso di insorgenza di malattia durante detto periodo? Id: 37485 La norma contrattuale riferita all’aspettativa per motivi personali di cui all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, ai sensi della quale “ L’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto ”, si limita a dire che, fermo restando che per calcolare il periodo di comporto si deve retroagire di 3 anni di calendario, eventuali periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia in quanto il periodo di comporto, non è il triennio di osservazione, ma i 18 mesi di conservazione del posto retribuiti in modo decrescente (100%-90%-50%).
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La previsione contrattuale contenuta all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, relativa all’aspettativa per moti personali, ai…
La norma contrattuale riferita all’aspettativa per motivi personali di cui all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, ai sensi della quale “L’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non […]
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Qual è il trattamento fiscale dei benefici attribuiti ai dipendenti, rientranti nel “Welfare integrativo”, il cui finanziamento sia stato posto a carico del Fondo risorse decentrate? | Aran Agenzia
ID ARAN: 37540
Data di pubblicazione: 12 Giugno 2026
Argomento: Welfare integrativo
Home / Qual è il trattamento fiscale dei benefici attribuiti ai dipendenti, rientranti nel “Welfare integrativo”, il cui finanziamento sia stato posto a carico del Fondo risorse decentrate? Qual è il trattamento fiscale dei benefici attribuiti ai dipendenti, rientranti nel “Welfare integrativo”, il cui finanziamento sia stato posto a carico del Fondo risorse decentrate? Id: 37540 Si premette che in tutti i contratti collettivi nazionale di comparto e di area è stata prevista la possibilità di finanziare i piani di welfare integrativo per il personale con risorse a carico dei Fondi risorse decentrate, in aggiunta ad eventuali ulteriori risorse già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale. La questione del trattamento fiscale dei benefici di Welfare non è di competenza dell’Aran, poiché non ha per oggetto l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Tuttavia, stante la sua rilevanza e tenuto conto che sono stati richiesti chiarimenti da alcune amministrazioni, la scrivente Agenzia, in un’ottica di collaborazione istituzionale, ha ritenuto opportuno formulare all’Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica su tale tematica. L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti richiesti. L'ARAN aveva sottoposto due quesiti specifici: se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente; e se la medesima disciplina si applichi anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell'anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione, al pari dei medesimi benefici eventualmente finanziati extra Fondo risorse decentrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR. Con riguardo al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il medesimo regime di non imponibilità si applica anche ai benefici finanziati con le quote del Fondo costituite da residui di anni precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario. Per maggiori approfondimenti, si rinvia allo scambio di note tra Aran e Agenzia delle Entrate: https://www.aranagenzia.it/novita/welfare-contrattuale-finanziato-dal-fondo-risorse-decentrate-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/ .
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Qual è il trattamento fiscale dei benefici attribuiti ai dipendenti, rientranti nel “Welfare integrativo”, il cui finanziamento sia stato posto a carico del Fondo risorse decentrate? | Aran Agenzia
ID ARAN: 37540
Data di pubblicazione: 12 Giugno 2026
Argomento: Welfare integrativo
Home / Qual è il trattamento fiscale dei benefici attribuiti ai dipendenti, rientranti nel “Welfare integrativo”, il cui finanziamento sia stato posto a carico del Fondo risorse decentrate? Qual è il trattamento fiscale dei benefici attribuiti ai dipendenti, rientranti nel “Welfare integrativo”, il cui finanziamento sia stato posto a carico del Fondo risorse decentrate? Id: 37540 Si premette che in tutti i contratti collettivi nazionale di comparto e di area è stata prevista la possibilità di finanziare i piani di welfare integrativo per il personale con risorse a carico dei Fondi risorse decentrate, in aggiunta ad eventuali ulteriori risorse già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale. La questione del trattamento fiscale dei benefici di Welfare non è di competenza dell’Aran, poiché non ha per oggetto l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Tuttavia, stante la sua rilevanza e tenuto conto che sono stati richiesti chiarimenti da alcune amministrazioni, la scrivente Agenzia, in un’ottica di collaborazione istituzionale, ha ritenuto opportuno formulare all’Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica su tale tematica. L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti richiesti. L'ARAN aveva sottoposto due quesiti specifici: se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente; e se la medesima disciplina si applichi anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell'anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione, al pari dei medesimi benefici eventualmente finanziati extra Fondo risorse decentrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR. Con riguardo al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il medesimo regime di non imponibilità si applica anche ai benefici finanziati con le quote del Fondo costituite da residui di anni precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario. Per maggiori approfondimenti, si rinvia allo scambio di note tra Aran e Agenzia delle Entrate: https://www.aranagenzia.it/novita/welfare-contrattuale-finanziato-dal-fondo-risorse-decentrate-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/ .
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Canale informativo non ufficiale, a cura della CISL FP Comune di Taranto.
Aran Agenzia
Welfare contrattuale finanziato dal Fondo risorse decentrate: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate | Aran Agenzia
L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti richiesti dall’ARAN in ordine al trattamento fiscale dei benefici di welfare integrativo riconosciuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni…
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A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali - che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l’IVC erogata - determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale sti-pendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze ri-spetto a quanto originariamente calcolato? | Aran Agenzia
ID ARAN: 37607
Data di pubblicazione: 30 Giugno 2026
Argomento: Effetti degli incrementi della retribuzione Indennità di vacanza contrattuale Stipendio tabellare
Home / A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali – che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l’IVC erogata – determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale sti-pendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze ri-spetto a quanto originariamente calcolato? A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali – che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l’IVC erogata – determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale sti-pendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze ri-spetto a quanto originariamente calcolato? Id: 37607 Come noto ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 1 del nuovo CCNL 2022-2024 gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 16.11.2022 sono incrementati, con effetto retroattivo: - per l’anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; - per l’anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021. L’IVC corrisposta nei suddetti anni, a titolo di anticipo sul trattamento stipendiale muta retroattivamente la sua natura, divenendo stipendio tabellare a tutti gli effetti. Conseguentemente, aumenta – seppure di un importo molto contenuto – il differenziale stipendiale iniziale riconosciuto con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021. La suddetta differenza va riconosciuta con la medesima decorrenza. Si chiarisce con un esempio: - il differenziale stipendiale iniziale ex art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021di un ex C5 era stato calcolato, in vigenza dei precedenti stipendi tabellari stabiliti dal CCNL 2019-2021, in euro 216,41 mensili, con decorrenza 1° aprile 2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione); - con i nuovi valori di stipendio tabellare rideterminati…
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Canale informativo non ufficiale, a cura della CISL FP Comune di Taranto.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali - che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l’IVC erogata - determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale sti-pendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze ri-spetto a quanto originariamente calcolato? | Aran Agenzia
ID ARAN: 37607
Data di pubblicazione: 30 Giugno 2026
Argomento: Effetti degli incrementi della retribuzione Indennità di vacanza contrattuale Stipendio tabellare
Home / A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali – che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l’IVC erogata – determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale sti-pendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze ri-spetto a quanto originariamente calcolato? A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali – che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l’IVC erogata – determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale sti-pendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze ri-spetto a quanto originariamente calcolato? Id: 37607 Come noto ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 1 del nuovo CCNL 2022-2024 gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 16.11.2022 sono incrementati, con effetto retroattivo: - per l’anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; - per l’anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021. L’IVC corrisposta nei suddetti anni, a titolo di anticipo sul trattamento stipendiale muta retroattivamente la sua natura, divenendo stipendio tabellare a tutti gli effetti. Conseguentemente, aumenta – seppure di un importo molto contenuto – il differenziale stipendiale iniziale riconosciuto con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021. La suddetta differenza va riconosciuta con la medesima decorrenza. Si chiarisce con un esempio: - il differenziale stipendiale iniziale ex art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021di un ex C5 era stato calcolato, in vigenza dei precedenti stipendi tabellari stabiliti dal CCNL 2019-2021, in euro 216,41 mensili, con decorrenza 1° aprile 2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione); - con i nuovi valori di stipendio tabellare rideterminati…
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A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali…
Come noto ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 1 del nuovo CCNL 2022-2024 gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 16.11.2022 sono incrementati, con effetto retroattivo: – per l’anno 2022: di importi mensili lordi […]
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In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? | Aran Agenzia
ID: 39099
Argomento: Congedi dei genitori Part-time
Sinossi:
Home / In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? Id: 39099 All’art. 55, comma…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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Canale informativo non ufficiale, a cura della CISL FP Comune di Taranto.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? | Aran Agenzia
ID: 39099
Argomento: Congedi dei genitori Part-time
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Home / In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? Id: 39099 All’art. 55, comma…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità…
All’art. 55, comma 9-bis, “Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale” del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026, sono state riscritte le previsioni sulle modalità di riproporzionamento degli istituti…
NUOVO ORIENTAMENTO APPLICATIVO ARAN
In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? | Aran Agenzia
ID: 39101
Argomento: Part-time Retribuzione di posizione di elevata qualificazione
Sinossi:
Home / In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? | Aran Agenzia
ID: 39101
Argomento: Part-time Retribuzione di posizione di elevata qualificazione
Sinossi:
Home / In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo…
Giova, innanzitutto, ricordare la distinzione tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, come espressamente indicato all’art. 16 del CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026: – la retribuzione di posizione viene graduata sulla base di…
NUOVO ORIENTAMENTO APPLICATIVO ARAN
Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? | Aran Agenzia
ID: 39104
Argomento: Formazione e aggiornamento professionale Indennità di turno
Sinossi:
Home / Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? Id: 39104 Si premette che per il personale inserito in regime di…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? | Aran Agenzia
ID: 39104
Argomento: Formazione e aggiornamento professionale Indennità di turno
Sinossi:
Home / Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? Id: 39104 Si premette che per il personale inserito in regime di…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026…
Si premette che per il personale inserito in regime di turnazione, il trattamento indennitario per turno previsto dall’art. 25 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 del 23.02.2026 è finalizzato ad indennizzare l’avvicendamento orario garantito dal…
NUOVO ORIENTAMENTO APPLICATIVO ARAN
Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di Ordinanza del Questore, remunerato attraverso il compenso per il lavoro straordinario nel limite di quanto autorizzato da parte del Ministero dell’Interno e al quale è altresì riconosciuta l’Indennità di Ordine Pubblico, è possibile riconoscere anche l’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026? | Aran Agenzia
ID: 39106
Argomento: Indennità di servizio esterno
Sinossi:
Home / Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di Ordinanza del Questore, remunerato attraverso il compenso per il lavoro straordinario nel limite di quanto autorizzato da parte del Ministero dell’Interno e al quale è altresì riconosciuta l’Indennità di Ordine Pubblico, è possibile riconoscere anche l’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026? Al…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di Ordinanza del Questore, remunerato attraverso il compenso per il lavoro straordinario nel limite di quanto autorizzato da parte del Ministero dell’Interno e al quale è altresì riconosciuta l’Indennità di Ordine Pubblico, è possibile riconoscere anche l’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026? | Aran Agenzia
ID: 39106
Argomento: Indennità di servizio esterno
Sinossi:
Home / Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di Ordinanza del Questore, remunerato attraverso il compenso per il lavoro straordinario nel limite di quanto autorizzato da parte del Ministero dell’Interno e al quale è altresì riconosciuta l’Indennità di Ordine Pubblico, è possibile riconoscere anche l’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026? Al…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di…
In merito all’indennità di servizio esterno, come disciplinata dall’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026, preme evidenziare che nel comma 2 del richiamato articolo vengono esplicitate le causali legittimanti l’erogazione di detta indennità.…
NUOVO ORIENTAMENTO APPLICATIVO ARAN
Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35, comma 3, del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati, complessivamente per entrambi i genitori, retribuiti per intero, debbano intendersi “i primi trenta giorni in assoluto”, a prescindere dalla situazione lavorativa (privata/pubblica) dei genitori interessati? | Aran Agenzia
ID: 39109
Argomento: Congedi dei genitori Congedo parentale
Sinossi:
Home / Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35, comma 3, del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati, complessivamente per entrambi i genitori, retribuiti per intero, debbano intendersi “i primi trenta giorni in assoluto”, a prescindere dalla situazione lavorativa (privata/pubblica) dei genitori interessati? Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35,…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35, comma 3, del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati, complessivamente per entrambi i genitori, retribuiti per intero, debbano intendersi “i primi trenta giorni in assoluto”, a prescindere dalla situazione lavorativa (privata/pubblica) dei genitori interessati? | Aran Agenzia
ID: 39109
Argomento: Congedi dei genitori Congedo parentale
Sinossi:
Home / Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35, comma 3, del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati, complessivamente per entrambi i genitori, retribuiti per intero, debbano intendersi “i primi trenta giorni in assoluto”, a prescindere dalla situazione lavorativa (privata/pubblica) dei genitori interessati? Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35,…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35, comma 3, del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio…
Come già chiarito in precedenti orientamenti (vedasi Id: 31055/2023), il CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024, siglato in data 23.02.2026, all’art. 35, comma 3, prevede che nei “primi trenta giorni” di congedo parentale previsto per ciascun […]
NUOVO ORIENTAMENTO APPLICATIVO ARAN
Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? | Aran Agenzia
ID: 39111
Argomento: Permessi per motivi personali o familiari
Sinossi:
Home / Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? Id: 39111 Giova, innanzitutto, ricordare che, come si evince dalla…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? | Aran Agenzia
ID: 39111
Argomento: Permessi per motivi personali o familiari
Sinossi:
Home / Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? Id: 39111 Giova, innanzitutto, ricordare che, come si evince dalla…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve…
Giova, innanzitutto, ricordare che, come si evince dalla formulazione letterale della disposizione contenuta all’art. 32 del CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, i permessi per motivi personali o familiari in esame “possono” essere concessi al dipendente…
NUOVO ORIENTAMENTO APPLICATIVO ARAN
Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? | Aran Agenzia
ID: 39114
Argomento: Fondi risorse decentrate
Sinossi:
Home / Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? Id: 39114 Stante la…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? | Aran Agenzia
ID: 39114
Argomento: Fondi risorse decentrate
Sinossi:
Home / Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? Id: 39114 Stante la…
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
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Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024?…
Stante la formulazione letterale della previsione ancora vigente dell’art. 79, comma 4 del CCNL 16.11.2022 in ordine alle tipologie di risorse che gli enti che si trovino in condizioni di dissesto possono inserire nel Fondo risorse […]
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In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? | Aran Agenzia
ID: 39099
Argomento: Congedi dei genitori Part-time
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? Id: 39099 All’art. 55, comma 9-bis, “Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale” del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026, sono state riscritte le previsioni sulle modalità di riproporzionamento degli istituti contrattuali fruibili frazionatamente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. Per quanto riguarda, in particolare, le modalità di proporzionamento degli istituti in oggetto, in caso di rapporto a tempo parziale verticale, come indicato nel comma 9-bis dell’art. 55 del nuovo CCNL: il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.lgs. n. 151/2001 è riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo (comma 9-bis lett. d)); con riferimento al congedo parentale,…
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In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? | Aran Agenzia
ID: 39099
Argomento: Congedi dei genitori Part-time
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? Id: 39099 All’art. 55, comma 9-bis, “Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale” del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026, sono state riscritte le previsioni sulle modalità di riproporzionamento degli istituti contrattuali fruibili frazionatamente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. Per quanto riguarda, in particolare, le modalità di proporzionamento degli istituti in oggetto, in caso di rapporto a tempo parziale verticale, come indicato nel comma 9-bis dell’art. 55 del nuovo CCNL: il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.lgs. n. 151/2001 è riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo (comma 9-bis lett. d)); con riferimento al congedo parentale,…
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In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità…
All’art. 55, comma 9-bis, “Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale” del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026, sono state riscritte le previsioni sulle modalità di riproporzionamento degli istituti…
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In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? | Aran Agenzia
ID: 39101
Argomento: Part-time Retribuzione di posizione di elevata qualificazione
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? Id: 39101 Giova, innanzitutto, ricordare la distinzione tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, come espressamente indicato all’art. 16 del CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026: - la retribuzione di posizione viene graduata sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico; - mentre, la retribuzione di risultato è connessa al raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione degli esiti della valutazione di performance individuale. In ordine alla necessità o meno del riproporzionamento della retribuzione di posizione in caso di rapporto di lavoro a tempo…
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Canale informativo non ufficiale, a cura della CISL FP Comune di Taranto.
In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? | Aran Agenzia
ID: 39101
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Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? Id: 39101 Giova, innanzitutto, ricordare la distinzione tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, come espressamente indicato all’art. 16 del CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026: - la retribuzione di posizione viene graduata sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico; - mentre, la retribuzione di risultato è connessa al raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione degli esiti della valutazione di performance individuale. In ordine alla necessità o meno del riproporzionamento della retribuzione di posizione in caso di rapporto di lavoro a tempo…
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In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo…
Giova, innanzitutto, ricordare la distinzione tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, come espressamente indicato all’art. 16 del CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026: – la retribuzione di posizione viene graduata sulla base di…
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Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? | Aran Agenzia
ID: 39104
Argomento: Formazione e aggiornamento professionale Indennità di turno
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? Id: 39104 Si premette che per il personale inserito in regime di turnazione, il trattamento indennitario per turno previsto dall’art. 25 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 del 23.02.2026 è finalizzato ad indennizzare l’avvicendamento orario garantito dal personale coinvolto. Qualora il dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, durante l’orario in cui avrebbe dovuto svolgere la prestazione lavorativa, sia impegnato in un corso di aggiornamento professionale, avrà diritto a percepire l’indennità di turno. Si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell’art. 37, comma 6, del medesimo CCNL del 23 febbraio 2026 “ Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti...”.
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Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? | Aran Agenzia
ID: 39104
Argomento: Formazione e aggiornamento professionale Indennità di turno
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? Id: 39104 Si premette che per il personale inserito in regime di turnazione, il trattamento indennitario per turno previsto dall’art. 25 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 del 23.02.2026 è finalizzato ad indennizzare l’avvicendamento orario garantito dal personale coinvolto. Qualora il dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, durante l’orario in cui avrebbe dovuto svolgere la prestazione lavorativa, sia impegnato in un corso di aggiornamento professionale, avrà diritto a percepire l’indennità di turno. Si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell’art. 37, comma 6, del medesimo CCNL del 23 febbraio 2026 “ Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti...”.
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Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026…
Si premette che per il personale inserito in regime di turnazione, il trattamento indennitario per turno previsto dall’art. 25 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 del 23.02.2026 è finalizzato ad indennizzare l’avvicendamento orario garantito dal…
NUOVO ORIENTAMENTO APPLICATIVO ARAN
Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di Ordinanza del Questore, remunerato attraverso il compenso per il lavoro straordinario nel limite di quanto autorizzato da parte del Ministero dell’Interno e al quale è altresì riconosciuta l’Indennità di Ordine Pubblico, è possibile riconoscere anche l’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026? | Aran Agenzia
ID: 39106
Argomento: Indennità di servizio esterno
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di Ordinanza del Questore, remunerato attraverso il compenso per il lavoro straordinario nel limite di quanto autorizzato da parte del Ministero dell’Interno e al quale è altresì riconosciuta l’Indennità di Ordine Pubblico, è possibile riconoscere anche l’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026? Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di Ordinanza del Questore, remunerato attraverso il compenso per il lavoro straordinario nel limite di quanto autorizzato da parte del Ministero dell’Interno e al quale è altresì riconosciuta l’Indennità di Ordine Pubblico, è possibile riconoscere anche l’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026? Id: 39106 In merito all’indennità di servizio esterno, come disciplinata dall’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026, preme evidenziare che nel comma 2 del richiamato articolo vengono esplicitate le causali legittimanti l’erogazione di detta indennità. La norma…
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Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di Ordinanza del Questore, remunerato attraverso il compenso per il lavoro straordinario nel limite di quanto autorizzato da parte del Ministero dell’Interno e al quale è altresì riconosciuta l’Indennità di Ordine Pubblico, è possibile riconoscere anche l’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026? | Aran Agenzia
ID: 39106
Argomento: Indennità di servizio esterno
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di Ordinanza del Questore, remunerato attraverso il compenso per il lavoro straordinario nel limite di quanto autorizzato da parte del Ministero dell’Interno e al quale è altresì riconosciuta l’Indennità di Ordine Pubblico, è possibile riconoscere anche l’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026? Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di Ordinanza del Questore, remunerato attraverso il compenso per il lavoro straordinario nel limite di quanto autorizzato da parte del Ministero dell’Interno e al quale è altresì riconosciuta l’Indennità di Ordine Pubblico, è possibile riconoscere anche l’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026? Id: 39106 In merito all’indennità di servizio esterno, come disciplinata dall’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026, preme evidenziare che nel comma 2 del richiamato articolo vengono esplicitate le causali legittimanti l’erogazione di detta indennità. La norma…
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Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di…
In merito all’indennità di servizio esterno, come disciplinata dall’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026, preme evidenziare che nel comma 2 del richiamato articolo vengono esplicitate le causali legittimanti l’erogazione di detta indennità.…
NUOVO ORIENTAMENTO APPLICATIVO ARAN
Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35, comma 3, del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati, complessivamente per entrambi i genitori, retribuiti per intero, debbano intendersi “i primi trenta giorni in assoluto”, a prescindere dalla situazione lavorativa (privata/pubblica) dei genitori interessati? | Aran Agenzia
ID: 39109
Argomento: Congedi dei genitori Congedo parentale
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35, comma 3, del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati, complessivamente per entrambi i genitori, retribuiti per intero, debbano intendersi “i primi trenta giorni in assoluto”, a prescindere dalla situazione lavorativa (privata/pubblica) dei genitori interessati? Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35, comma 3, del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati, complessivamente per entrambi i genitori, retribuiti per intero, debbano intendersi “i primi trenta giorni in assoluto”, a prescindere dalla situazione lavorativa (privata/pubblica) dei genitori interessati? Id: 39109 Come già chiarito in precedenti orientamenti (vedasi Id: 31055/2023), il CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024, siglato in data 23.02.2026, all’art. 35, comma 3, prevede che nei “primi trenta giorni” di congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e ss.mm.ii, al lavoratore/lavoratrice spetta l’intera…
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Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35, comma 3, del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati, complessivamente per entrambi i genitori, retribuiti per intero, debbano intendersi “i primi trenta giorni in assoluto”, a prescindere dalla situazione lavorativa (privata/pubblica) dei genitori interessati? | Aran Agenzia
ID: 39109
Argomento: Congedi dei genitori Congedo parentale
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35, comma 3, del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati, complessivamente per entrambi i genitori, retribuiti per intero, debbano intendersi “i primi trenta giorni in assoluto”, a prescindere dalla situazione lavorativa (privata/pubblica) dei genitori interessati? Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35, comma 3, del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati, complessivamente per entrambi i genitori, retribuiti per intero, debbano intendersi “i primi trenta giorni in assoluto”, a prescindere dalla situazione lavorativa (privata/pubblica) dei genitori interessati? Id: 39109 Come già chiarito in precedenti orientamenti (vedasi Id: 31055/2023), il CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024, siglato in data 23.02.2026, all’art. 35, comma 3, prevede che nei “primi trenta giorni” di congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e ss.mm.ii, al lavoratore/lavoratrice spetta l’intera…
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Nell’ambito del congedo parentale di cui all’art. 35, comma 3, del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio…
Come già chiarito in precedenti orientamenti (vedasi Id: 31055/2023), il CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024, siglato in data 23.02.2026, all’art. 35, comma 3, prevede che nei “primi trenta giorni” di congedo parentale previsto per ciascun […]
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Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? | Aran Agenzia
ID: 39111
Argomento: Permessi per motivi personali o familiari
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? Id: 39111 Giova, innanzitutto, ricordare che, come si evince dalla formulazione letterale della disposizione contenuta all’art. 32 del CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, i permessi per motivi personali o familiari in esame “possono” essere concessi al dipendente su sua espressa richiesta. Tale richiesta, rispetto alle discipline previgenti, non necessita di motivazione. Il Dirigente/Responsabile può, per esigenze organizzative, negare tale fruizione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato come espressamente indicato al comma 1 dell’art. 32 in oggetto. La formalizzazione deve avvenire con le modalità adottate dall’Ente.
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Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? | Aran Agenzia
ID: 39111
Argomento: Permessi per motivi personali o familiari
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve esplicitare nella richiesta le motivazioni? Tali permessi possono essere negati? Id: 39111 Giova, innanzitutto, ricordare che, come si evince dalla formulazione letterale della disposizione contenuta all’art. 32 del CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, i permessi per motivi personali o familiari in esame “possono” essere concessi al dipendente su sua espressa richiesta. Tale richiesta, rispetto alle discipline previgenti, non necessita di motivazione. Il Dirigente/Responsabile può, per esigenze organizzative, negare tale fruizione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato come espressamente indicato al comma 1 dell’art. 32 in oggetto. La formalizzazione deve avvenire con le modalità adottate dall’Ente.
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Il dipendente che intende beneficiare dei permessi ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 per motivi personali deve…
Giova, innanzitutto, ricordare che, come si evince dalla formulazione letterale della disposizione contenuta all’art. 32 del CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, i permessi per motivi personali o familiari in esame “possono” essere concessi al dipendente…
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Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? | Aran Agenzia
ID: 39114
Argomento: Fondi risorse decentrate
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? Id: 39114 Stante la formulazione letterale della previsione ancora vigente dell’art. 79, comma 4 del CCNL 16.11.2022 in ordine alle tipologie di risorse che gli enti che si trovino in condizioni di dissesto possono inserire nel Fondo risorse decentrate, si ritiene che lo stato di dissesto non precluda l’inserimento nella parte stabile del Fondo degli incrementi disposti dall’art. 58, comma 1, del CCNL 2022-2024. Tali incrementi sono di natura stabile per espressa previsione del CCNL; pertanto, le quote di competenza degli anni 2024 e 2025 possono essere inserite, anche in caso di dissesto, nella parte variabile del Fondo 2026, secondo quanto previsto all’art. 59, comma 1, ultimo periodo del CCNL 2022-2024.
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Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? | Aran Agenzia
ID: 39114
Argomento: Fondi risorse decentrate
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2026
Home / Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? Id: 39114 Stante la formulazione letterale della previsione ancora vigente dell’art. 79, comma 4 del CCNL 16.11.2022 in ordine alle tipologie di risorse che gli enti che si trovino in condizioni di dissesto possono inserire nel Fondo risorse decentrate, si ritiene che lo stato di dissesto non precluda l’inserimento nella parte stabile del Fondo degli incrementi disposti dall’art. 58, comma 1, del CCNL 2022-2024. Tali incrementi sono di natura stabile per espressa previsione del CCNL; pertanto, le quote di competenza degli anni 2024 e 2025 possono essere inserite, anche in caso di dissesto, nella parte variabile del Fondo 2026, secondo quanto previsto all’art. 59, comma 1, ultimo periodo del CCNL 2022-2024.
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Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024?…
Stante la formulazione letterale della previsione ancora vigente dell’art. 79, comma 4 del CCNL 16.11.2022 in ordine alle tipologie di risorse che gli enti che si trovino in condizioni di dissesto possono inserire nel Fondo risorse […]