Ferragina & Parisi -Studio legale tributario – Roma, Catanzaro e Viareggio
Webinar: il rapporto tra procedimento e processo tributario
Il 18 giugno si è tenuto il webinar, organizzato dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dal titolo: “Il rapporto tra procedimento e processo tributario”. L’avv. Edoardo Ferragina ha partecipato in qualità di relatore. Di seguito il programma completo e la registrazione integrale dell’evento. INTRODUZIONE E MODERAZIONE:…
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Webinar: il rapporto tra procedimento e processo tributario
Il 18 giugno si è tenuto il webinar, organizzato dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dal titolo: “Il rapporto tra procedimento e processo tributario”. L’avv. Edoardo Ferragina ha partecipato in qualità di relatore. Di seguito il programma completo e la registrazione integrale dell’evento. INTRODUZIONE E MODERAZIONE:…
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Ferragina & Parisi -Studio legale tributario - Roma, Catanzaro e Massa
Webinar: il rapporto tra procedimento e processo tributario | Ferragina & Parisi -Studio legale tributario - Roma, Catanzaro e…
Il 18 giugno si è tenuto il webinar, organizzato dall'Università “Magna Graecia” di Catanzaro in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dal titolo: “Il rapporto tra procedimento e processo tributario”.L’avv. Edoardo Ferragina…
📌 Segnalo il webinar gratuito del 9 luglio 2021.
Codice Unico, legge generale tributaria e riforma della giustizia tributaria: tra proposte e prospettive di realizzazione
Diretta streaming dalle ore 15:00
👉 per programma e registrazione: https://webinar-anti.eventbrite.it
👉 per seguire l'evento in diretta: https://bit.ly/webinar-9-7-2021
👉 modulo rilevazione delle presenze: https://bit.ly/modulo-9-7-2021
👉 aggiungi al tuo calendario: https://evt.to/hgugsahw
Verrà richiesto l'accreditamento al COA e all'ODCEC di Catanzaro.
Codice Unico, legge generale tributaria e riforma della giustizia tributaria: tra proposte e prospettive di realizzazione
Diretta streaming dalle ore 15:00
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Verrà richiesto l'accreditamento al COA e all'ODCEC di Catanzaro.
Eventbrite
Codice Unico e legge generale tributaria: tra proposte e prospettive
Webinar della sezione Calabria dell'ANTI.
IusTeam
PRESENTAZIONE DELLA GUIDA IN MATERIA DI SEPARAZIONE DIVORZIO
Quando una persona comincia a pensare alla separazione o al divorzio, molti sono gli interrogativi: tante domande si rincorrono su come fare, cosa occorre, quali sono i propri diritti.
Per rispondere alle domande più frequenti sulla procedura, l’affidamento dei figli, la casa, le differenze tra i vari tipi di separazione, l’addebito, e così via, ho scritto una breve guida, che contiene molte spiegazioni e, appunto, le risposte – in linea generale – agli interrogativi più comuni.
La lettura di tale guida può contribuire a chiarire i primi dubbi che si affacciano nella mente di chi sta prendendo in considerazione la scelta di separarsi o di divorziare, fornendo un primo orientamento e le prime informazioni indispensabili.
Tuttavia, ogni singolo caso è diverso, l’uno dall’altro: perciò rimane molto utile (per non dire indispensabile) l’aiuto di un avvocato, anche solo per una consulenza:che sarà “su misura”, analizzando il caso concreto che viene sottoposto alla valutazione, in modo da informare in maniera completa, consigliare, suggerire, chiarire i dettagli di ogni singola situazione (ad esempio, sul mantenimento: che è un argomento troppo specifico per poter essere trattato in termini generici).
La guida è quindi rivolta al pubblico: alle famiglie e ai coniugi, affinché ottengano le prime informazioni sulla separazione e sul divorzio, chiarendo i primi dubbi che comunemente si affacciano in un momento molto delicato e importante, quale è quello in cui si sta per prendere la decisione di separarsi o di divorziare.
La guida si trova (e può anche essere scaricata) al seguente link:
F.A.Q. Separazione e Divorzio
Gli avvocati di IusTeam – rete di Avvocati, aderenti al servizio, sono a completa disposizione per tutti gli approfondimenti e chiarimenti necessari per ciascun caso concreto.
PRESENTAZIONE DELLA GUIDA IN MATERIA DI SEPARAZIONE DIVORZIO
Quando una persona comincia a pensare alla separazione o al divorzio, molti sono gli interrogativi: tante domande si rincorrono su come fare, cosa occorre, quali sono i propri diritti.
Per rispondere alle domande più frequenti sulla procedura, l’affidamento dei figli, la casa, le differenze tra i vari tipi di separazione, l’addebito, e così via, ho scritto una breve guida, che contiene molte spiegazioni e, appunto, le risposte – in linea generale – agli interrogativi più comuni.
La lettura di tale guida può contribuire a chiarire i primi dubbi che si affacciano nella mente di chi sta prendendo in considerazione la scelta di separarsi o di divorziare, fornendo un primo orientamento e le prime informazioni indispensabili.
Tuttavia, ogni singolo caso è diverso, l’uno dall’altro: perciò rimane molto utile (per non dire indispensabile) l’aiuto di un avvocato, anche solo per una consulenza:che sarà “su misura”, analizzando il caso concreto che viene sottoposto alla valutazione, in modo da informare in maniera completa, consigliare, suggerire, chiarire i dettagli di ogni singola situazione (ad esempio, sul mantenimento: che è un argomento troppo specifico per poter essere trattato in termini generici).
La guida è quindi rivolta al pubblico: alle famiglie e ai coniugi, affinché ottengano le prime informazioni sulla separazione e sul divorzio, chiarendo i primi dubbi che comunemente si affacciano in un momento molto delicato e importante, quale è quello in cui si sta per prendere la decisione di separarsi o di divorziare.
La guida si trova (e può anche essere scaricata) al seguente link:
F.A.Q. Separazione e Divorzio
Gli avvocati di IusTeam – rete di Avvocati, aderenti al servizio, sono a completa disposizione per tutti gli approfondimenti e chiarimenti necessari per ciascun caso concreto.
IusTeam
PRESENTAZIONE DELLA GUIDA IN MATERIA DI SEPARAZIONE DIVORZIO
Quando una persona comincia a pensare alla separazione o al divorzio, molti sono gli interrogativi: tante domande si rincorrono su come fare, cosa occorre, quali sono i propri diritti. Per risponde…
Ferragina & Parisi -Studio legale tributario – Roma, Catanzaro e Viareggio
Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC. Istruzioni per l’uso
“Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC. Istruzioni per l’uso” è la nuova pubblicazione della collana giuridica “Diritto & Diritti“, di cui l’avv. Edoardo Ferragina è co-curatore, edito da Arancia Publishing. Il testo dell’avv. Alberto Foggia si propone di fornire al lettore un agile strumento per orientarsi e districarsi nell’iter del procedimento sportivo, facendo riferimento…
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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC. Istruzioni per l’uso
“Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC. Istruzioni per l’uso” è la nuova pubblicazione della collana giuridica “Diritto & Diritti“, di cui l’avv. Edoardo Ferragina è co-curatore, edito da Arancia Publishing. Il testo dell’avv. Alberto Foggia si propone di fornire al lettore un agile strumento per orientarsi e districarsi nell’iter del procedimento sportivo, facendo riferimento…
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Ferragina & Parisi -Studio legale tributario - Roma, Catanzaro e Massa
Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC. Istruzioni per l'uso | Ferragina & Parisi -Studio legale tributario - Roma, Catanzaro…
"Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC. Istruzioni per l'uso" è la nuova pubblicazione della collana giuridica "Diritto & Diritti", di cui l'avv. Edoardo Ferragina è co-curatore, edito da Arancia Publishing.
🔴 La riforma della giustizia tributaria nell'ambito delle proposte del PNRR
È stata da poco resa pubblica la relazione della commissione interministeriale di studio per la riforma della giustizia tributaria istituita per elaborare proposte di interventi organizzativi e normativi intesi a ridurre i tempi di definizione del contenzioso tributario.
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/la-riforma-giustizia-tributaria-ambito-proposte-pnrr-AEbMx2X
È stata da poco resa pubblica la relazione della commissione interministeriale di studio per la riforma della giustizia tributaria istituita per elaborare proposte di interventi organizzativi e normativi intesi a ridurre i tempi di definizione del contenzioso tributario.
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/la-riforma-giustizia-tributaria-ambito-proposte-pnrr-AEbMx2X
NT+ Enti Locali & Edilizia
La riforma della giustizia tributaria nell'ambito delle proposte del Pnrr
Forwarded from Edo
Decreto Direttore Finanze annullamento cartelle 5000 euro.PDF
741.6 KB
Decreto Direttore Generale Finanze: stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro.PDF
📌 Con il decreto legge n. 105/2021 pubblicato lo scorso 23 luglio 2021 (link www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg), il Governo ha prorogato molti dei termini originariamente previsti in relazione alla “giustizia digitale”.
Come è noto, infatti, i provvedimenti emergenziali relativi alle procedure civili telematiche, tributarie telematiche, amministrative telematiche e penali telematiche, prevedevano come termine di scadenza il 31 luglio 2021; con l’introduzione dell’art. 7 del decreto legge sopra citato, invece, vengono oggi prorogati – per quanto attiene al processo civile – al 31 dicembre 2021 i termini di validità delle seguenti norme:
✅ art. 221, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – disposizioni relative al deposito telematico obbligatorio di tutti gli atti civili presso i Tribunali e le Corti d’Appello, nonché del versamento del contributo unificato e degli ulteriori oneri con modalità digitali
✅ art. 221, comma 4 legge 19 maggio 2020, n. 34 – trattazione scritta delle udienze civili
✅ art. 221, comma 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – facoltà di deposito telematico – in materia civile – presso la Suprema Corte di Cassazione
✅ art. 221, commi 6 e 7 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – trattazione dell’udienza in videoconferenza
✅ art. 221, commi 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – giuramento del CTU tramite dichiarazione firmata digitalmente.
Fonte: https://www.sistemiamolitalia.it/nuovo-decreto-emergenziale-covid-19-prorogato-obbligo-di-deposito-telematico/
Come è noto, infatti, i provvedimenti emergenziali relativi alle procedure civili telematiche, tributarie telematiche, amministrative telematiche e penali telematiche, prevedevano come termine di scadenza il 31 luglio 2021; con l’introduzione dell’art. 7 del decreto legge sopra citato, invece, vengono oggi prorogati – per quanto attiene al processo civile – al 31 dicembre 2021 i termini di validità delle seguenti norme:
✅ art. 221, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – disposizioni relative al deposito telematico obbligatorio di tutti gli atti civili presso i Tribunali e le Corti d’Appello, nonché del versamento del contributo unificato e degli ulteriori oneri con modalità digitali
✅ art. 221, comma 4 legge 19 maggio 2020, n. 34 – trattazione scritta delle udienze civili
✅ art. 221, comma 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – facoltà di deposito telematico – in materia civile – presso la Suprema Corte di Cassazione
✅ art. 221, commi 6 e 7 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – trattazione dell’udienza in videoconferenza
✅ art. 221, commi 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – giuramento del CTU tramite dichiarazione firmata digitalmente.
Fonte: https://www.sistemiamolitalia.it/nuovo-decreto-emergenziale-covid-19-prorogato-obbligo-di-deposito-telematico/
Sistemiamolitalia
Nuovo decreto emergenziale COVID-19: prorogato l’obbligo di deposito telematico | Sistemiamolitalia
Emergenza Covid-19: con il decreto legge n° 105/2021 modificati i termini di validità di alcune norme relative al processo telematico
📌 Riparte l'attività di riscossione
Con l'art. 2 DL 99/2021 era stata ulteriormente differita la sospensione, introdotta originariamente a partire dall'8 marzo 2020 dall'art. 68 DL 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), di tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle. Era stata prorogata anche la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
E ancora, restavano sospese le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73, prima di disporre pagamenti di importo superiore a € 5.000.
La ripresa
Secondo notizie (non ufficiali) dell'Agenzia Entrate-Riscossione su circa 20-25 milioni di cartelle ferme, sarebbero solo 4 milioni quelle che si sbloccherebbero il 31 agosto, che, peraltro, verranno distribuite durante l'ultimo quadrimestre dell'anno.
Si tratta di cartelle di pagamento, riferite prevalentemente ai ruoli che gli enti creditori hanno affidato all'agente della riscossione in prossimità dell'inizio della sospensione conseguente all'emergenza Covid-19, quindi marzo 2020.
In ogni caso vale la pena tener presente che dal 1° settembre riprendono così le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Riprendono poi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Termina poi anche la sospensione (iniziata l'8 marzo 2020) delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a € 5.000.
Versamenti da cartelle
Al momento non vi sono più coperture legislative che consentono il blocco dei versamenti previsto a partire dal mese di marzo 2020. Più in dettaglio si ricorda che, in questi mesi, era stata differita al 31 agosto 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da:
-cartelle di pagamento;
-avvisi accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;
-avvisi di addebito dell'INPS
Questi versamenti oggetto di sospensione devono ora essere eseguiti in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021.
Rottamazione ter
Il 31 agosto 2021 scade il termine per il pagamento della rata della Rottamazione-ter originariamente prevista per maggio 2020. Il termine per il versamento è stato fissato dalla legge di conversione del decreto Sostegni (L. 106/2021) che ha concesso ai contribuenti la facoltà di effettuare i pagamenti delle rate scadute nel 2020 tra i mesi di luglio e ottobre 2021, mantenendo i benefici della definizione agevolata. Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge.
Fonte: https://mementopiu.it/MementoPiu/Portali?idDocMaster=9332010&idDatabanks=301&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&pagina=0&NavId=&IsCorr=False
Con l'art. 2 DL 99/2021 era stata ulteriormente differita la sospensione, introdotta originariamente a partire dall'8 marzo 2020 dall'art. 68 DL 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), di tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle. Era stata prorogata anche la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
E ancora, restavano sospese le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73, prima di disporre pagamenti di importo superiore a € 5.000.
La ripresa
Secondo notizie (non ufficiali) dell'Agenzia Entrate-Riscossione su circa 20-25 milioni di cartelle ferme, sarebbero solo 4 milioni quelle che si sbloccherebbero il 31 agosto, che, peraltro, verranno distribuite durante l'ultimo quadrimestre dell'anno.
Si tratta di cartelle di pagamento, riferite prevalentemente ai ruoli che gli enti creditori hanno affidato all'agente della riscossione in prossimità dell'inizio della sospensione conseguente all'emergenza Covid-19, quindi marzo 2020.
In ogni caso vale la pena tener presente che dal 1° settembre riprendono così le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Riprendono poi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Termina poi anche la sospensione (iniziata l'8 marzo 2020) delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a € 5.000.
Versamenti da cartelle
Al momento non vi sono più coperture legislative che consentono il blocco dei versamenti previsto a partire dal mese di marzo 2020. Più in dettaglio si ricorda che, in questi mesi, era stata differita al 31 agosto 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da:
-cartelle di pagamento;
-avvisi accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;
-avvisi di addebito dell'INPS
Questi versamenti oggetto di sospensione devono ora essere eseguiti in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021.
Rottamazione ter
Il 31 agosto 2021 scade il termine per il pagamento della rata della Rottamazione-ter originariamente prevista per maggio 2020. Il termine per il versamento è stato fissato dalla legge di conversione del decreto Sostegni (L. 106/2021) che ha concesso ai contribuenti la facoltà di effettuare i pagamenti delle rate scadute nel 2020 tra i mesi di luglio e ottobre 2021, mantenendo i benefici della definizione agevolata. Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge.
Fonte: https://mementopiu.it/MementoPiu/Portali?idDocMaster=9332010&idDatabanks=301&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&pagina=0&NavId=&IsCorr=False
mementopiu.it
MementoPiù
Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC
Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC. Istruzioni per l’uso.
Presentazione del libro di Alberto Foggia con Silvia Surano.
Per acquistare il libro su Amazon: https://bit.ly/Codice-giustizia-sportiva
Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC. Istruzioni per l’uso.
Presentazione del libro di Alberto Foggia con Silvia Surano.
Per acquistare il libro su Amazon: https://bit.ly/Codice-giustizia-sportiva
IusTeam
Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC
Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC. Istruzioni per l’uso. Presentazione del libro di Alberto Foggia con Silvia Surano. Per acquistare il libro su Amazon:
Decreto 4531_2021 TAR LAZIO.pdf
161.1 KB
⚖️ TAR Lazio - decreto n. 4531/2021:
❗️legittima la sospensione del personale della scuola senza green pass❗️
Il Tar Lazio conferma la sospensione del personale della scuola senza Green Pass, giustificata "alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente".
❗️legittima la sospensione del personale della scuola senza green pass❗️
Il Tar Lazio conferma la sospensione del personale della scuola senza Green Pass, giustificata "alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente".
Licenziamento dell’insegnante senza mascherina legittimo-1.pdf
176.8 KB
⚖ Il Tribunale di Trento (sentenza dell'8 luglio 2021) ha confermato la giusta causa del licenziamento intimato ad una maestra per non aver indossato la mascherina a scuola.
Il Giudice del lavoro ha bocciato la tesi della "obiezione di coscienza", appuratene l'irrilevanza e lo scollamento con le riferite problematiche di salute.
Il Tribunale fonda, invece, la propria decisione sull'adempimento del dovere di sicurezza (art. 2087 cod. civ.).
La violazione, da parte del lavoratore, dell'obbligo di indossare la mascherina durante il turno di lavoro legittima l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, quale strumento di reazione all'inadempimento del dipendete.
Il Giudice del lavoro ha bocciato la tesi della "obiezione di coscienza", appuratene l'irrilevanza e lo scollamento con le riferite problematiche di salute.
Il Tribunale fonda, invece, la propria decisione sull'adempimento del dovere di sicurezza (art. 2087 cod. civ.).
La violazione, da parte del lavoratore, dell'obbligo di indossare la mascherina durante il turno di lavoro legittima l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, quale strumento di reazione all'inadempimento del dipendete.
21 .pdf
357.4 KB
🔴 Circolare AdE n. 11/E del 22/9/2021.pdf
L'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in merito allo stralcio dei debiti fino ad € 5.000,00.
In particolare, precisa quali debiti possono essere annullati, quali contribuenti possono beneficiare della misura e le tempistiche.
Entro il 31.10.2021 saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23.3.2021, hanno un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il limite di 5mila euro (inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi. Possono accedere allo Stralcio le persone fisiche (modello 730 e Redditi 2020) che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro e gli enti (Società di capitali, Società di persone ed Enti non commerciali) che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.
L'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in merito allo stralcio dei debiti fino ad € 5.000,00.
In particolare, precisa quali debiti possono essere annullati, quali contribuenti possono beneficiare della misura e le tempistiche.
Entro il 31.10.2021 saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23.3.2021, hanno un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il limite di 5mila euro (inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi. Possono accedere allo Stralcio le persone fisiche (modello 730 e Redditi 2020) che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro e gli enti (Società di capitali, Società di persone ed Enti non commerciali) che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.
📌 Circolare green pass - estratta dalla newsletter del nostro studio
Oggetto: certificazione verde COVID-19 (cd. “green pass”) in ambito lavorativo privato.
Gentili Clienti,
e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 il decreto-legge n. 127/2021 avente ad oggetto “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Tale decreto ha introdotto l'obbligo del green pass dal 15 ottobre 2021 a tutto il mondo del lavoro e riguarda tutti i lavoratori - compresi titolari, soci, amministratori, somministrati - che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione (tirocini/stage), di volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni ed i collaboratori non dipendenti.
Fermo restando che sono stati annunciati chiarimenti da parte delle Autorità competenti si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative per adempiere alle prescrizioni del richiamato decreto legge ed evitare di incorrere nelle relative sanzioni.
a) Il green pass (ovvero: certificazione verde Covid-19) e un documento cartaceo o elettronico in grado di attestare che il possessore, alternativamente: i) sia stato vaccinato per il Covid-19; ii) sia negativo a test antigenico rapido eseguito nelle ultime 48 ore o a test molecolare eseguito nelle ultime 72 ore; iii) sia guarito dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.
b) Deve esserne in possesso chiunque svolga un'attivita lavorativa, anche sulla base di contratti esterni (ad esempio collaboratori con partita iva, ma anche tirocinanti, stagisti, collaboratori anche se occasionali, liberi professionisti).
Gli unici esclusi dall'obbligo di presentare il green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro saranno i soggetti esentati dalla vaccinazione a fronte della presentazione di idonea certificazione medica, rilasciata sulla base dei criteri definiti dal Ministero della Salute.
c) L’obbligo è in vigore, al momento attuale, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Il controllo e a carico dei datori di lavoro che, entro il 15 ottobre, dovranno definire le modalita operative del controllo, che potrà anche essere effettuato a campione.
Con atto formale (scritto) il datore di lavoro dovrà individuare: i) i soggetti incaricati a effettuare i controlli; ii) i luoghi aziendali dove verranno svolti i controlli (e preferibile, se possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro); ii) i periodi temporali in cui verranno effettuati i controlli (si consiglia all’inizio del turno o all’ingresso in azienda).
d) Il datore di lavoro, laddove ritenga di delegare il controllo, e tenuto entro il 15 di ottobre a nominare i delegati, i quali dovranno essere formati in modo specifico per tutto quello che attiene alla modalita di verifica nonché autorizzati al trattamento dei dati raccolti (si veda in proposito all.1 modello nomina delegati).
Quindi il delegato deve essere formato sulle modalita di controllo (tramite l'applicazione “VerificaC19” e da device aziendale) ed essere formalmente delegato con atto di nomina da parte del titolare.
Non è possibile la conservazione dei dati raccolti. In proposito, occorre evidenziare che gli addetti aziendali al controllo del green pass dovranno verificare le certificazioni verdi Covid-19 ed anche accertare le violazioni agli obblighi di possedere ed esibire la certificazione stessa ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. Particolare attenzione andrà pertanto prestata nella fase di accertamento della violazione, posto che tale attività comporta la fissazione in un documento del fatto da cui derivano conseguenze giuridicamente rilevanti.
I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi devono essere nominati con atto formale che prescrive i limiti e le istruzioni relative al trattamento dei dati personali, come previsto dall’articolo 29 del GDPR.
Oggetto: certificazione verde COVID-19 (cd. “green pass”) in ambito lavorativo privato.
Gentili Clienti,
e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 il decreto-legge n. 127/2021 avente ad oggetto “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Tale decreto ha introdotto l'obbligo del green pass dal 15 ottobre 2021 a tutto il mondo del lavoro e riguarda tutti i lavoratori - compresi titolari, soci, amministratori, somministrati - che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione (tirocini/stage), di volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni ed i collaboratori non dipendenti.
Fermo restando che sono stati annunciati chiarimenti da parte delle Autorità competenti si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative per adempiere alle prescrizioni del richiamato decreto legge ed evitare di incorrere nelle relative sanzioni.
a) Il green pass (ovvero: certificazione verde Covid-19) e un documento cartaceo o elettronico in grado di attestare che il possessore, alternativamente: i) sia stato vaccinato per il Covid-19; ii) sia negativo a test antigenico rapido eseguito nelle ultime 48 ore o a test molecolare eseguito nelle ultime 72 ore; iii) sia guarito dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.
b) Deve esserne in possesso chiunque svolga un'attivita lavorativa, anche sulla base di contratti esterni (ad esempio collaboratori con partita iva, ma anche tirocinanti, stagisti, collaboratori anche se occasionali, liberi professionisti).
Gli unici esclusi dall'obbligo di presentare il green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro saranno i soggetti esentati dalla vaccinazione a fronte della presentazione di idonea certificazione medica, rilasciata sulla base dei criteri definiti dal Ministero della Salute.
c) L’obbligo è in vigore, al momento attuale, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Il controllo e a carico dei datori di lavoro che, entro il 15 ottobre, dovranno definire le modalita operative del controllo, che potrà anche essere effettuato a campione.
Con atto formale (scritto) il datore di lavoro dovrà individuare: i) i soggetti incaricati a effettuare i controlli; ii) i luoghi aziendali dove verranno svolti i controlli (e preferibile, se possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro); ii) i periodi temporali in cui verranno effettuati i controlli (si consiglia all’inizio del turno o all’ingresso in azienda).
d) Il datore di lavoro, laddove ritenga di delegare il controllo, e tenuto entro il 15 di ottobre a nominare i delegati, i quali dovranno essere formati in modo specifico per tutto quello che attiene alla modalita di verifica nonché autorizzati al trattamento dei dati raccolti (si veda in proposito all.1 modello nomina delegati).
Quindi il delegato deve essere formato sulle modalita di controllo (tramite l'applicazione “VerificaC19” e da device aziendale) ed essere formalmente delegato con atto di nomina da parte del titolare.
Non è possibile la conservazione dei dati raccolti. In proposito, occorre evidenziare che gli addetti aziendali al controllo del green pass dovranno verificare le certificazioni verdi Covid-19 ed anche accertare le violazioni agli obblighi di possedere ed esibire la certificazione stessa ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. Particolare attenzione andrà pertanto prestata nella fase di accertamento della violazione, posto che tale attività comporta la fissazione in un documento del fatto da cui derivano conseguenze giuridicamente rilevanti.
I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi devono essere nominati con atto formale che prescrive i limiti e le istruzioni relative al trattamento dei dati personali, come previsto dall’articolo 29 del GDPR.
Anche se non vi è la registrazione delle informazioni del green pass mediante l’app, il soggetto incaricato potrebbe sempre decidere di annotare informazioni e dati personali dei dipendenti controllati. Per evitare che ci siano malintesi o abusi è importante che le istruzioni per gli incaricati siano chiare e precise, a garanzia dell’azienda e dei dipendenti.
e) Il lavoratore non potrà opporsi al controllo che dovrà avvenire con la lettura del codice ed esclusivamente utilizzando l’applicazione “VerificaC19”. In questa fase pertanto non rileva il consenso del lavoratore, in quanto si tratta di un adempimento obbligatorio.
f) Sanzioni per il datore di lavoro:
1) la mancata predisposizione entro il 15 ottobre 2021 delle modalita di verifica del green pass e la mancata effettuazione delle verifiche sui lavoratori e punita con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa e raddoppiata e quella accessoria e applicata nella misura massima;
2) a determinae condizioni: arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000;
g) Sanzioni per i lavoratori:
Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso del green pass ovvero quando risultino privi dello stesso al momento dell'accesso al luogo di lavoro dovranno essere considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (salvo proroghe), senza ulteriori conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovute né la retribuzione ne altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Nel caso in cui accedano ai luoghi di lavoro in violazione dei loro obblighi sono puniti con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo le discipline di settore.
L’azienda non è tenuta a pagare il tampone al dipendente non vaccinato, in quanto si tratta di una scelta del dipendente e il costo rimane a carico dello stesso.
h) Per le aziende con meno di 15 dipendenti è possibile sostituire i lavoratori assenti per mancato possesso del green pass, con altro lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e ciò non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, sospendendo il lavoratore senza certificazione verde COVID-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.
i) In punto di adempimenti privacy e tutela dei dati personali si evidenzia che gli interessati dovranno essere informati sul trattamento dei propri dati personali, trattamento che verrà effettuato mediante la verifica del green pass (si veda in proposito all. 2 modello informativa).
E’ necessario inoltre integrare il registro dei trattamenti aziendali (come richiesto dal Reg. EU. 679/2016), con le informazioni per la suddetta nuova attività di trattamento.
Infine si consiglia di intervenire tempestivamente sul Piano Operativo ed Organizzativo e procedere all’indicazione dei soggetti incaricati per l’accertamento delle violazioni con specifica formazione. Il P.O.O. dovrà essere costruito tenendo conto dei profili riguardanti la privacy e il trattamento dei dati personali, in contraddittorio con il Data Protection Officer ove presente.
Per maggiori informazioni visiti il nostro sito: https://www.fplex.it
Cordiali saluti.
Roma, 9 ottobre 2021
Avv.ti Ferragina & Parisi
Disclaimer: La newsletter viene pubblicata con l’intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito legale/fiscale. Nonostante l’attenzione con cui è redatta lo studio non può essere ritenuto responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento.
e) Il lavoratore non potrà opporsi al controllo che dovrà avvenire con la lettura del codice ed esclusivamente utilizzando l’applicazione “VerificaC19”. In questa fase pertanto non rileva il consenso del lavoratore, in quanto si tratta di un adempimento obbligatorio.
f) Sanzioni per il datore di lavoro:
1) la mancata predisposizione entro il 15 ottobre 2021 delle modalita di verifica del green pass e la mancata effettuazione delle verifiche sui lavoratori e punita con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa e raddoppiata e quella accessoria e applicata nella misura massima;
2) a determinae condizioni: arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000;
g) Sanzioni per i lavoratori:
Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso del green pass ovvero quando risultino privi dello stesso al momento dell'accesso al luogo di lavoro dovranno essere considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (salvo proroghe), senza ulteriori conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovute né la retribuzione ne altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Nel caso in cui accedano ai luoghi di lavoro in violazione dei loro obblighi sono puniti con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo le discipline di settore.
L’azienda non è tenuta a pagare il tampone al dipendente non vaccinato, in quanto si tratta di una scelta del dipendente e il costo rimane a carico dello stesso.
h) Per le aziende con meno di 15 dipendenti è possibile sostituire i lavoratori assenti per mancato possesso del green pass, con altro lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e ciò non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, sospendendo il lavoratore senza certificazione verde COVID-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.
i) In punto di adempimenti privacy e tutela dei dati personali si evidenzia che gli interessati dovranno essere informati sul trattamento dei propri dati personali, trattamento che verrà effettuato mediante la verifica del green pass (si veda in proposito all. 2 modello informativa).
E’ necessario inoltre integrare il registro dei trattamenti aziendali (come richiesto dal Reg. EU. 679/2016), con le informazioni per la suddetta nuova attività di trattamento.
Infine si consiglia di intervenire tempestivamente sul Piano Operativo ed Organizzativo e procedere all’indicazione dei soggetti incaricati per l’accertamento delle violazioni con specifica formazione. Il P.O.O. dovrà essere costruito tenendo conto dei profili riguardanti la privacy e il trattamento dei dati personali, in contraddittorio con il Data Protection Officer ove presente.
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Cordiali saluti.
Roma, 9 ottobre 2021
Avv.ti Ferragina & Parisi
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Studio legale tributario Avv. Edoardo Ferragina - Viareggio, Roma e Catanzaro
Home Page - Studio legale tributario Avv. Edoardo Ferragina - Viareggio, Roma e Catanzaro
Uno studio legale di Avvocati Tributaristi che operano su tutto il territorio nazionale, con sedi a Roma, Viareggio e Catanzaro.
📌 Segnalo il webinar gratuito del 21 dicembre 2021.
Diretta streaming dalle ore 15:00 al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=hLYkxh05p_c
👉 per programma e registrazione: https://riconosco.dcssrl.it/
👉 Ente accreditatore: COA di Crotone
👉 aggiungi al tuo calendario: https://evt.to/amhsdheow
Riconosciuti 4 crediti di cui 2 in deontologia.
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Cassazione Civ. SS.UU. sent. 40543-2021 .pdf
1.3 MB
🔴 Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 40543 del 17 dicembre 2021
"In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando nè la peculiare natura recettizia di tali atti nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".
"In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando nè la peculiare natura recettizia di tali atti nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".
Ferragina & Parisi -Studio legale tributario – Roma, Catanzaro e Viareggio
Webinar: Il processo tributario – riforma, casi, problemi
Il prossimo 21 dicembre, dalle ore 15:00, si terrà il webinar, organizzato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone in collaborazione con IusTeam-Rete di Avvocati, la sezione Calabria dell’ANTI e la sezione di Crotone del Movimento Forense, dal titolo: “Il processo tributario: riforma casi problemi”. L’avv. Edoardo Ferragina parteciperà in qualità di relatore. Di seguito il…
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Il prossimo 21 dicembre, dalle ore 15:00, si terrà il webinar, organizzato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone in collaborazione con IusTeam-Rete di Avvocati, la sezione Calabria dell’ANTI e la sezione di Crotone del Movimento Forense, dal titolo: “Il processo tributario: riforma casi problemi”. L’avv. Edoardo Ferragina parteciperà in qualità di relatore. Di seguito il…
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Webinar: Il processo tributario - riforma, casi, problemi - Ferragina & Parisi -Studio legale tributario - Roma, Catanzaro e Massa
Il prossimo 21 dicembre, dalle ore 15:00, si terrà il webinar dal titolo: “Il processo tributario: riforma casi problemi”. Link al video.
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🔴 La non impugnabilità degli estratti ruolo. Intervento dell'avv. Edoardo Ferragina tenuto nel corso del webinar del 21 dicembre 2021.
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🔴 Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Carmen Parisi
Edoardo Ferragina
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🔴 Stretta sul contante, dal 1° gennaio tetto a 1.000 euro
È in arrivo una stretta sui pagamenti in contante. Dal 1° gennaio infatti il tetto scenderà dagli attuali 2mila a mille euro. I nuovi limiti sono stati previsti dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (decreto legge 124/2019).
È in arrivo una stretta sui pagamenti in contante. Dal 1° gennaio infatti il tetto scenderà dagli attuali 2mila a mille euro. I nuovi limiti sono stati previsti dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (decreto legge 124/2019).
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🔴 Proroga della disciplina emergenziale per la trattazione delle udienze tributarie. Intervento dell'avv. Edoardo Ferragina tenuto nel corso del Forum Anutel sulla finanza locale del 20 gennaio 2022.