Con la prima doglianza, la società opponente ha contestato l’inidoneità dei provvedimenti giudiziali azionati a valere come titoli esecutivi in quanto l’attestazione di conformità apposta sulla relata di notifica della sentenza n. 2847/2022 e dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 12220/2022 non faceva riferimento agli artt. 475 c.p.c. e 196 octies disp. att. c.p.c.
Tale doglianza è palesemente infondata, essendo sufficiente che il procuratore attesti la conformità del provvedimento giudiziale estratto dal fascicolo telematico all’originale.
Alcuna norma richiede l’utilizzo di formule sacramentali o il richiamo a particolari disposizioni normative nell’attestazione di conformità.
L’interpretazione data dall’opponente alla nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c. appare, invero, in contrasto con le finalità di semplificazione e deformalizzazione perseguite dal legislatore con la riforma c.d. Cartabia, che ha portato all’abolizione della formula esecutiva (la cui mancanza veniva peraltro ritenuta passibile di di sanatoria e non in grado di inficiare la validità dell’atto di precetto) e all’introduzione della novellata disposizione.
Ne discende che, dal momento che l’attestazione di conformità è stata correttamente apposta, i provvedimenti giudiziali azionati sono idonei a fondare la preannunciata azione esecutiva senza in alcun modo inficiare la validità dell’atto di precetto qui opposto.
Tale doglianza è palesemente infondata, essendo sufficiente che il procuratore attesti la conformità del provvedimento giudiziale estratto dal fascicolo telematico all’originale.
Alcuna norma richiede l’utilizzo di formule sacramentali o il richiamo a particolari disposizioni normative nell’attestazione di conformità.
L’interpretazione data dall’opponente alla nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c. appare, invero, in contrasto con le finalità di semplificazione e deformalizzazione perseguite dal legislatore con la riforma c.d. Cartabia, che ha portato all’abolizione della formula esecutiva (la cui mancanza veniva peraltro ritenuta passibile di di sanatoria e non in grado di inficiare la validità dell’atto di precetto) e all’introduzione della novellata disposizione.
Ne discende che, dal momento che l’attestazione di conformità è stata correttamente apposta, i provvedimenti giudiziali azionati sono idonei a fondare la preannunciata azione esecutiva senza in alcun modo inficiare la validità dell’atto di precetto qui opposto.