Avv. Paolo Alfano - diritto e dintorni
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Notizie giuridiche (e non solo) a cura dell'Avv. Paolo Alfano @starrlight76 - www.paoloalfano.it

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L'ATTO PRINCIPALE PER LE RICHIESTE DI NOTIFICA UNEP
In questo tipo di deposito l'atto principale dovrà contenere:
- Testo dell’atto;
- eventuale procura;
- dichiarazione ex art. 137, comma 7, cpc;
- attestazione di conformità per l’atto generato o scansionato.
Come allegato:
- certificato di residenza.
Quindi viene meno il concetto di atto nativo e si tratta dunque di collazionare tutti i vari documenti elencati in un unico pdf. Per gli utenti di SLpw con la nuova versione esiste una funzione apposita, che oltre ad unire i pdf crea automaticamente anche le necessarie attestazioni https://youtu.be/0MEN2DDYhds?feature=shared . Per chi non avesse tale applicazione occorre procede manualmente all'unione. Personalmente sconsiglio vivamente l'utilizzo delle varie applicazioni presenti sul web, tipo I love pdf per citare forse la più famosa. Questo per chiari motivi di privacy, in quanto i Vostri documenti vengono caricati su server terzi di ignota gestione. Esistono vari applicativi in locale che svolgono questa funzione, uno gratuito e molto utile anche per la gestione dello scanner e che può essere proficuamente utilizzato all'uopo è Naps2, disponbile sia per Windows che per Mac.
Qui un breve video dimostrativo https://youtu.be/kMXlRz4xrJs?feature=shared
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INDIRIZZI PEC INPS: ORA PRESENTI IN PP.AA.
Quindi non andranno più estratti da IPA per le notifiche ex L. 53/94
Fonte: Ansa
Il Parlamento europeo approva definitivamente l'AI Act, la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale. Vietati in particolare:
📍 Sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili
📍 Estrapolazione indiscriminata di immagini facciali da Internet o dalle registrazioni dei sistemi di telecamere a circuito chiuso
📍 Sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole
📍 Sistemi di credito sociale
📍 Pratiche di polizia predittiva, se basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona
📍 Sistemi che manipolano il comportamento umano o sfruttano le vulnerabilità delle persone
Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 217 del 2024, ha confermato il diritto dell'avvocato di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese generali anche se il provvedimento giudiziale non contiene alcuna statuizione a riguardo.
Il caso portato all'attenzione della Suprema Corte riguardava una decisione della Corte d'Appello di Napoli che, nel liquidare l'attività legale, escludeva il rimborso delle spese generali ai sensi dell’art. 2, D.M. n. 55 del 2014.
L'Avvocato interessato dal suddetto provvedimento ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto della ricorrente, ribadiva i seguenti principi:
•⁠ ⁠il rimborso delle spese forfetarie costituisce una voce accessoria che va necessariamente riconosciuta, al pari del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e della quota di contribuzione previdenziale che per legge è a carico del cliente del professionista;
•⁠ ⁠nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del D.M. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante;
•⁠ ⁠pertanto, detto provvedimento costituisce titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella predetta misura, potendo questa essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice: la norma ha inteso individuare un criterio determinativo - del massimo aumento applicabile, ovvero dell'importo "normale" delle spese forfettarie da riconoscere all'avvocato - che, non necessitando di specifica motivazione, è prestabilito ed automaticamente applicabile.
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Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828
(legge sull'intelligenza artificiale)