La ulteriore nuova proroga alla l. 53/1994 in materia disciplina delle notificazioni degli avvocati .
Segnaliamo a tutti i Colleghi l’intervenuta proroga della sospensione, a far data dal 29 febbraio 2023 e fino al 31 dicembre 2024 (precedentemente disposta dal 06/07/2023 al 31/12/2023, con una mancata sospensione dal 31/12/2023 al 28/02/2024), dell’efficacia dei commi 2 e 3 dell’art. 3 ter della l. 53/1994, per effetto del nuovo art. 4 ter del d.l. 51/2023 convertito con la l. 87/2023 e modificato dall’art. 11 del d.l. 215/2023 convertito con la l. 18/2024,
con il quale è stato stabilito che “L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2024. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, gli effetti di questa disposizione legislativa, introdotta evidentemente per sopperire alla mancata attivazione dell’area web riservata e alla definizione e codificazione delle cause di imputabilità e non imputabilità al destinatario dell’impossibilità o dell’esito negativo della notifica a mezzo PEC ex art. 359 d.lgs. 14/2019 – già oggetto di giurisprudenza creativa e confusa –, determinano che in caso di impossibilità ad eseguire la notifica a mezzo PEC, ovvero in caso di esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC, a prescindere dalle cause che ne abbiano determinato il mancato perfezionamento, l’Avvocato dovrà effettuare la notifica con le modalità “ordinarie”, ossia a mezzo ufficiale giudiziario, rendendo la prescritta dichiarazione ex art. 137 c.p.c., o a mezzo del servizio postale, senza necessità, in nessun caso, di dovere giustificare le ragioni per cui la notifica non si è perfezionata e per cui non si è proceduto al deposito nell’area web.
Ulteriore – e nuovo – effetto è rappresentato dalla salvezza degli effetti processuali e sostanziali del tentativo di notifica a mezzo PEC del notificante, che, in caso di esito negativo del tentativo di notifica, dovrà, sì, procedere con le modalità ordinarie, con conseguente perfezionamento della notifica per il destinatario con tali modalità, ma salverà la precedente attività notificatoria a mezzo PEC, documentabile con il messaggio PEC inviato e la corrispondente RdA-ricevuta di accettazione, essendo espressamente riconosciuta dalla novella legislativa la validità della ricevuta di accettazione per l’interruzione dei termini e la salvezza dei diritti anche in caso di mancato perfezionamento della notifica, con evidente disparità di trattamento rispetto al caso in cui la notificazione non sia possibile e non venga, quindi, generata la Ricevuta di Accettazione.
Segnaliamo a tutti i Colleghi l’intervenuta proroga della sospensione, a far data dal 29 febbraio 2023 e fino al 31 dicembre 2024 (precedentemente disposta dal 06/07/2023 al 31/12/2023, con una mancata sospensione dal 31/12/2023 al 28/02/2024), dell’efficacia dei commi 2 e 3 dell’art. 3 ter della l. 53/1994, per effetto del nuovo art. 4 ter del d.l. 51/2023 convertito con la l. 87/2023 e modificato dall’art. 11 del d.l. 215/2023 convertito con la l. 18/2024,
con il quale è stato stabilito che “L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2024. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, gli effetti di questa disposizione legislativa, introdotta evidentemente per sopperire alla mancata attivazione dell’area web riservata e alla definizione e codificazione delle cause di imputabilità e non imputabilità al destinatario dell’impossibilità o dell’esito negativo della notifica a mezzo PEC ex art. 359 d.lgs. 14/2019 – già oggetto di giurisprudenza creativa e confusa –, determinano che in caso di impossibilità ad eseguire la notifica a mezzo PEC, ovvero in caso di esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC, a prescindere dalle cause che ne abbiano determinato il mancato perfezionamento, l’Avvocato dovrà effettuare la notifica con le modalità “ordinarie”, ossia a mezzo ufficiale giudiziario, rendendo la prescritta dichiarazione ex art. 137 c.p.c., o a mezzo del servizio postale, senza necessità, in nessun caso, di dovere giustificare le ragioni per cui la notifica non si è perfezionata e per cui non si è proceduto al deposito nell’area web.
Ulteriore – e nuovo – effetto è rappresentato dalla salvezza degli effetti processuali e sostanziali del tentativo di notifica a mezzo PEC del notificante, che, in caso di esito negativo del tentativo di notifica, dovrà, sì, procedere con le modalità ordinarie, con conseguente perfezionamento della notifica per il destinatario con tali modalità, ma salverà la precedente attività notificatoria a mezzo PEC, documentabile con il messaggio PEC inviato e la corrispondente RdA-ricevuta di accettazione, essendo espressamente riconosciuta dalla novella legislativa la validità della ricevuta di accettazione per l’interruzione dei termini e la salvezza dei diritti anche in caso di mancato perfezionamento della notifica, con evidente disparità di trattamento rispetto al caso in cui la notificazione non sia possibile e non venga, quindi, generata la Ricevuta di Accettazione.
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Tribunale Roma
1. pignoramenti presso terzi eseguiti dall’Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.
2. pignoramenti presso terzi eseguiti dal creditore procedente ex art. 543 c.p.c.: sull’avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 quinto comma c.p.c
1. pignoramenti presso terzi eseguiti dall’Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.
2. pignoramenti presso terzi eseguiti dal creditore procedente ex art. 543 c.p.c.: sull’avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 quinto comma c.p.c
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L'ATTO PRINCIPALE PER LE RICHIESTE DI NOTIFICA UNEP
In questo tipo di deposito l'atto principale dovrà contenere:
- Testo dell’atto;
- eventuale procura;
- dichiarazione ex art. 137, comma 7, cpc;
- attestazione di conformità per l’atto generato o scansionato.
Come allegato:
- certificato di residenza.
Quindi viene meno il concetto di atto nativo e si tratta dunque di collazionare tutti i vari documenti elencati in un unico pdf. Per gli utenti di SLpw con la nuova versione esiste una funzione apposita, che oltre ad unire i pdf crea automaticamente anche le necessarie attestazioni https://youtu.be/0MEN2DDYhds?feature=shared . Per chi non avesse tale applicazione occorre procede manualmente all'unione. Personalmente sconsiglio vivamente l'utilizzo delle varie applicazioni presenti sul web, tipo I love pdf per citare forse la più famosa. Questo per chiari motivi di privacy, in quanto i Vostri documenti vengono caricati su server terzi di ignota gestione. Esistono vari applicativi in locale che svolgono questa funzione, uno gratuito e molto utile anche per la gestione dello scanner e che può essere proficuamente utilizzato all'uopo è Naps2, disponbile sia per Windows che per Mac.
Qui un breve video dimostrativo https://youtu.be/kMXlRz4xrJs?feature=shared
In questo tipo di deposito l'atto principale dovrà contenere:
- Testo dell’atto;
- eventuale procura;
- dichiarazione ex art. 137, comma 7, cpc;
- attestazione di conformità per l’atto generato o scansionato.
Come allegato:
- certificato di residenza.
Quindi viene meno il concetto di atto nativo e si tratta dunque di collazionare tutti i vari documenti elencati in un unico pdf. Per gli utenti di SLpw con la nuova versione esiste una funzione apposita, che oltre ad unire i pdf crea automaticamente anche le necessarie attestazioni https://youtu.be/0MEN2DDYhds?feature=shared . Per chi non avesse tale applicazione occorre procede manualmente all'unione. Personalmente sconsiglio vivamente l'utilizzo delle varie applicazioni presenti sul web, tipo I love pdf per citare forse la più famosa. Questo per chiari motivi di privacy, in quanto i Vostri documenti vengono caricati su server terzi di ignota gestione. Esistono vari applicativi in locale che svolgono questa funzione, uno gratuito e molto utile anche per la gestione dello scanner e che può essere proficuamente utilizzato all'uopo è Naps2, disponbile sia per Windows che per Mac.
Qui un breve video dimostrativo https://youtu.be/kMXlRz4xrJs?feature=shared
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🔴 A seguito di un'indagine, il Garante europeo per la protezione dati EDPS ha riscontrato numerose violazioni del GDPR da parte della Commissione europea nell'utilizzo di Microsoft365 e ha imposto una serie di misure correttive
➡️ https://www.edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2024/european-commissions-use-microsoft-365-infringes-data-protection-law-eu-institutions-and-bodies_en
➡️ https://www.edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2024/european-commissions-use-microsoft-365-infringes-data-protection-law-eu-institutions-and-bodies_en
European Data Protection Supervisor
European Commission’s use of Microsoft 365 infringes data protection law for EU institutions and bodies
Following its investigation, the EDPS has found that the European Commission (Commission) has infringed several key data protection rules when using Microsoft 365. In its decision, the EDPS imposes corrective measures on the Commission. The EDPS has found…
Fonte: Ansa
Il Parlamento europeo approva definitivamente l'AI Act, la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale. Vietati in particolare:
📍 Sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili
📍 Estrapolazione indiscriminata di immagini facciali da Internet o dalle registrazioni dei sistemi di telecamere a circuito chiuso
📍 Sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole
📍 Sistemi di credito sociale
📍 Pratiche di polizia predittiva, se basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona
📍 Sistemi che manipolano il comportamento umano o sfruttano le vulnerabilità delle persone
Il Parlamento europeo approva definitivamente l'AI Act, la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale. Vietati in particolare:
📍 Sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili
📍 Estrapolazione indiscriminata di immagini facciali da Internet o dalle registrazioni dei sistemi di telecamere a circuito chiuso
📍 Sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole
📍 Sistemi di credito sociale
📍 Pratiche di polizia predittiva, se basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona
📍 Sistemi che manipolano il comportamento umano o sfruttano le vulnerabilità delle persone
Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 217 del 2024, ha confermato il diritto dell'avvocato di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese generali anche se il provvedimento giudiziale non contiene alcuna statuizione a riguardo.
Il caso portato all'attenzione della Suprema Corte riguardava una decisione della Corte d'Appello di Napoli che, nel liquidare l'attività legale, escludeva il rimborso delle spese generali ai sensi dell’art. 2, D.M. n. 55 del 2014.
L'Avvocato interessato dal suddetto provvedimento ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto della ricorrente, ribadiva i seguenti principi:
• il rimborso delle spese forfetarie costituisce una voce accessoria che va necessariamente riconosciuta, al pari del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e della quota di contribuzione previdenziale che per legge è a carico del cliente del professionista;
• nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del D.M. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante;
• pertanto, detto provvedimento costituisce titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella predetta misura, potendo questa essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice: la norma ha inteso individuare un criterio determinativo - del massimo aumento applicabile, ovvero dell'importo "normale" delle spese forfettarie da riconoscere all'avvocato - che, non necessitando di specifica motivazione, è prestabilito ed automaticamente applicabile.
Il caso portato all'attenzione della Suprema Corte riguardava una decisione della Corte d'Appello di Napoli che, nel liquidare l'attività legale, escludeva il rimborso delle spese generali ai sensi dell’art. 2, D.M. n. 55 del 2014.
L'Avvocato interessato dal suddetto provvedimento ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto della ricorrente, ribadiva i seguenti principi:
• il rimborso delle spese forfetarie costituisce una voce accessoria che va necessariamente riconosciuta, al pari del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e della quota di contribuzione previdenziale che per legge è a carico del cliente del professionista;
• nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del D.M. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante;
• pertanto, detto provvedimento costituisce titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella predetta misura, potendo questa essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice: la norma ha inteso individuare un criterio determinativo - del massimo aumento applicabile, ovvero dell'importo "normale" delle spese forfettarie da riconoscere all'avvocato - che, non necessitando di specifica motivazione, è prestabilito ed automaticamente applicabile.
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Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828
(legge sull'intelligenza artificiale)
(legge sull'intelligenza artificiale)