Facciamo il punto sul deposito telematico degli atti UNEP. Prima parte a cura del Dott. Daniele Ferlini dirigente UNEP Ravenna https://youtu.be/6K4s3vgjDbM
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Facciamo il punto sul deposito telematico degli Atti UNEP
Prima parte
ATTENZIONE
DL 19/24
Sabato 2 marzo è entrato in vigore il DL 19/2024 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Riassumendo:
• È stato modificato l’importo che il terzo deve accantonare in aggiunta al credito. Finora, secondo l’art. 546 del c.p.c., tale importo doveva essere pari alla somma pignorata, maggiorata della metà; invece, a seguito della modifica, sarà pari a:
- 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro;
- 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro;
- La metà della somma pignorata per i crediti superiori a 3.200 euro.
• È stata integrata la disposizione di cui all’art. 553 del c.p.c.: in caso di dichiarazione positiva del terzo, l’ordinanza di assegnazione delle somme deve essere notificata al terzo insieme ad una dichiarazione ove il creditore indica direttamente i propri dati bancari. Laddove il creditore ometta di notificare al terzo l’ordinanza di assegnazione, decorsi 90 giorni, i crediti a lui assegnati cessano di produrre interessi.
• Ad esclusione dei casi in cui vi sia già un’ordinanza di assegnazione delle somme o il processo esecutivo si sia estinto anticipatamente, il pignoramento presso terzi notificato manterrà la propria efficacia non oltre 10 anni dalla notifica dell’atto al debitore e al terzo (art. 551bis c.p.c.). Per evitare che il pignoramento notificato perda efficacia, almeno due anni prima che scada il termine decennale il creditore dovrà notificare al debitore e al terzo una dichiarazione con cui manifesta il proprio interesse a mantenere il pignoramento valido. In mancanza di questo “impulso” del creditore, il terzo sarà sollevato dai propri obblighi decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di 10 anni (N.B. la disposizione si applica anche ai procedimenti pendenti).
• All'articolo 36 disp. att. c.p.c. è aggiunto, infine, il seguente comma: «Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice»”.
DL 19/24
Sabato 2 marzo è entrato in vigore il DL 19/2024 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Riassumendo:
• È stato modificato l’importo che il terzo deve accantonare in aggiunta al credito. Finora, secondo l’art. 546 del c.p.c., tale importo doveva essere pari alla somma pignorata, maggiorata della metà; invece, a seguito della modifica, sarà pari a:
- 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro;
- 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro;
- La metà della somma pignorata per i crediti superiori a 3.200 euro.
• È stata integrata la disposizione di cui all’art. 553 del c.p.c.: in caso di dichiarazione positiva del terzo, l’ordinanza di assegnazione delle somme deve essere notificata al terzo insieme ad una dichiarazione ove il creditore indica direttamente i propri dati bancari. Laddove il creditore ometta di notificare al terzo l’ordinanza di assegnazione, decorsi 90 giorni, i crediti a lui assegnati cessano di produrre interessi.
• Ad esclusione dei casi in cui vi sia già un’ordinanza di assegnazione delle somme o il processo esecutivo si sia estinto anticipatamente, il pignoramento presso terzi notificato manterrà la propria efficacia non oltre 10 anni dalla notifica dell’atto al debitore e al terzo (art. 551bis c.p.c.). Per evitare che il pignoramento notificato perda efficacia, almeno due anni prima che scada il termine decennale il creditore dovrà notificare al debitore e al terzo una dichiarazione con cui manifesta il proprio interesse a mantenere il pignoramento valido. In mancanza di questo “impulso” del creditore, il terzo sarà sollevato dai propri obblighi decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di 10 anni (N.B. la disposizione si applica anche ai procedimenti pendenti).
• All'articolo 36 disp. att. c.p.c. è aggiunto, infine, il seguente comma: «Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice»”.
Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare. Diversi utenti stanno segnalando problemi di accesso, non riescono ad aprire i social. Quando provano a entrare sul browser e sull'app non si carica la schermata, appare solo una pagina bianca vuota, in alcuni casi compare invece il messaggio "Sessione scaduta". Al momento non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società che gestisce Instagram, WhatsApp e Facebook. Non è chiaro da cosa abbia causato l'interruzione dei social.
https://maurizioreale.it/archives/5741
𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘!!! 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗛𝗘 𝗣𝗘𝗖: 𝗦𝗜 𝗖𝗔𝗠𝗕𝗜𝗔 𝗔𝗡𝗖𝗢𝗥𝗔!!!
https://maurizioreale.it/archives/5741
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La ulteriore nuova proroga alla l. 53/1994 in materia disciplina delle notificazioni degli avvocati .
Segnaliamo a tutti i Colleghi l’intervenuta proroga della sospensione, a far data dal 29 febbraio 2023 e fino al 31 dicembre 2024 (precedentemente disposta dal 06/07/2023 al 31/12/2023, con una mancata sospensione dal 31/12/2023 al 28/02/2024), dell’efficacia dei commi 2 e 3 dell’art. 3 ter della l. 53/1994, per effetto del nuovo art. 4 ter del d.l. 51/2023 convertito con la l. 87/2023 e modificato dall’art. 11 del d.l. 215/2023 convertito con la l. 18/2024,
con il quale è stato stabilito che “L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2024. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, gli effetti di questa disposizione legislativa, introdotta evidentemente per sopperire alla mancata attivazione dell’area web riservata e alla definizione e codificazione delle cause di imputabilità e non imputabilità al destinatario dell’impossibilità o dell’esito negativo della notifica a mezzo PEC ex art. 359 d.lgs. 14/2019 – già oggetto di giurisprudenza creativa e confusa –, determinano che in caso di impossibilità ad eseguire la notifica a mezzo PEC, ovvero in caso di esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC, a prescindere dalle cause che ne abbiano determinato il mancato perfezionamento, l’Avvocato dovrà effettuare la notifica con le modalità “ordinarie”, ossia a mezzo ufficiale giudiziario, rendendo la prescritta dichiarazione ex art. 137 c.p.c., o a mezzo del servizio postale, senza necessità, in nessun caso, di dovere giustificare le ragioni per cui la notifica non si è perfezionata e per cui non si è proceduto al deposito nell’area web.
Ulteriore – e nuovo – effetto è rappresentato dalla salvezza degli effetti processuali e sostanziali del tentativo di notifica a mezzo PEC del notificante, che, in caso di esito negativo del tentativo di notifica, dovrà, sì, procedere con le modalità ordinarie, con conseguente perfezionamento della notifica per il destinatario con tali modalità, ma salverà la precedente attività notificatoria a mezzo PEC, documentabile con il messaggio PEC inviato e la corrispondente RdA-ricevuta di accettazione, essendo espressamente riconosciuta dalla novella legislativa la validità della ricevuta di accettazione per l’interruzione dei termini e la salvezza dei diritti anche in caso di mancato perfezionamento della notifica, con evidente disparità di trattamento rispetto al caso in cui la notificazione non sia possibile e non venga, quindi, generata la Ricevuta di Accettazione.
Segnaliamo a tutti i Colleghi l’intervenuta proroga della sospensione, a far data dal 29 febbraio 2023 e fino al 31 dicembre 2024 (precedentemente disposta dal 06/07/2023 al 31/12/2023, con una mancata sospensione dal 31/12/2023 al 28/02/2024), dell’efficacia dei commi 2 e 3 dell’art. 3 ter della l. 53/1994, per effetto del nuovo art. 4 ter del d.l. 51/2023 convertito con la l. 87/2023 e modificato dall’art. 11 del d.l. 215/2023 convertito con la l. 18/2024,
con il quale è stato stabilito che “L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2024. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, gli effetti di questa disposizione legislativa, introdotta evidentemente per sopperire alla mancata attivazione dell’area web riservata e alla definizione e codificazione delle cause di imputabilità e non imputabilità al destinatario dell’impossibilità o dell’esito negativo della notifica a mezzo PEC ex art. 359 d.lgs. 14/2019 – già oggetto di giurisprudenza creativa e confusa –, determinano che in caso di impossibilità ad eseguire la notifica a mezzo PEC, ovvero in caso di esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC, a prescindere dalle cause che ne abbiano determinato il mancato perfezionamento, l’Avvocato dovrà effettuare la notifica con le modalità “ordinarie”, ossia a mezzo ufficiale giudiziario, rendendo la prescritta dichiarazione ex art. 137 c.p.c., o a mezzo del servizio postale, senza necessità, in nessun caso, di dovere giustificare le ragioni per cui la notifica non si è perfezionata e per cui non si è proceduto al deposito nell’area web.
Ulteriore – e nuovo – effetto è rappresentato dalla salvezza degli effetti processuali e sostanziali del tentativo di notifica a mezzo PEC del notificante, che, in caso di esito negativo del tentativo di notifica, dovrà, sì, procedere con le modalità ordinarie, con conseguente perfezionamento della notifica per il destinatario con tali modalità, ma salverà la precedente attività notificatoria a mezzo PEC, documentabile con il messaggio PEC inviato e la corrispondente RdA-ricevuta di accettazione, essendo espressamente riconosciuta dalla novella legislativa la validità della ricevuta di accettazione per l’interruzione dei termini e la salvezza dei diritti anche in caso di mancato perfezionamento della notifica, con evidente disparità di trattamento rispetto al caso in cui la notificazione non sia possibile e non venga, quindi, generata la Ricevuta di Accettazione.
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Tribunale Roma
1. pignoramenti presso terzi eseguiti dall’Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.
2. pignoramenti presso terzi eseguiti dal creditore procedente ex art. 543 c.p.c.: sull’avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 quinto comma c.p.c
1. pignoramenti presso terzi eseguiti dall’Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.
2. pignoramenti presso terzi eseguiti dal creditore procedente ex art. 543 c.p.c.: sull’avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 quinto comma c.p.c
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L'ATTO PRINCIPALE PER LE RICHIESTE DI NOTIFICA UNEP
In questo tipo di deposito l'atto principale dovrà contenere:
- Testo dell’atto;
- eventuale procura;
- dichiarazione ex art. 137, comma 7, cpc;
- attestazione di conformità per l’atto generato o scansionato.
Come allegato:
- certificato di residenza.
Quindi viene meno il concetto di atto nativo e si tratta dunque di collazionare tutti i vari documenti elencati in un unico pdf. Per gli utenti di SLpw con la nuova versione esiste una funzione apposita, che oltre ad unire i pdf crea automaticamente anche le necessarie attestazioni https://youtu.be/0MEN2DDYhds?feature=shared . Per chi non avesse tale applicazione occorre procede manualmente all'unione. Personalmente sconsiglio vivamente l'utilizzo delle varie applicazioni presenti sul web, tipo I love pdf per citare forse la più famosa. Questo per chiari motivi di privacy, in quanto i Vostri documenti vengono caricati su server terzi di ignota gestione. Esistono vari applicativi in locale che svolgono questa funzione, uno gratuito e molto utile anche per la gestione dello scanner e che può essere proficuamente utilizzato all'uopo è Naps2, disponbile sia per Windows che per Mac.
Qui un breve video dimostrativo https://youtu.be/kMXlRz4xrJs?feature=shared
In questo tipo di deposito l'atto principale dovrà contenere:
- Testo dell’atto;
- eventuale procura;
- dichiarazione ex art. 137, comma 7, cpc;
- attestazione di conformità per l’atto generato o scansionato.
Come allegato:
- certificato di residenza.
Quindi viene meno il concetto di atto nativo e si tratta dunque di collazionare tutti i vari documenti elencati in un unico pdf. Per gli utenti di SLpw con la nuova versione esiste una funzione apposita, che oltre ad unire i pdf crea automaticamente anche le necessarie attestazioni https://youtu.be/0MEN2DDYhds?feature=shared . Per chi non avesse tale applicazione occorre procede manualmente all'unione. Personalmente sconsiglio vivamente l'utilizzo delle varie applicazioni presenti sul web, tipo I love pdf per citare forse la più famosa. Questo per chiari motivi di privacy, in quanto i Vostri documenti vengono caricati su server terzi di ignota gestione. Esistono vari applicativi in locale che svolgono questa funzione, uno gratuito e molto utile anche per la gestione dello scanner e che può essere proficuamente utilizzato all'uopo è Naps2, disponbile sia per Windows che per Mac.
Qui un breve video dimostrativo https://youtu.be/kMXlRz4xrJs?feature=shared
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🔴 A seguito di un'indagine, il Garante europeo per la protezione dati EDPS ha riscontrato numerose violazioni del GDPR da parte della Commissione europea nell'utilizzo di Microsoft365 e ha imposto una serie di misure correttive
➡️ https://www.edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2024/european-commissions-use-microsoft-365-infringes-data-protection-law-eu-institutions-and-bodies_en
➡️ https://www.edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2024/european-commissions-use-microsoft-365-infringes-data-protection-law-eu-institutions-and-bodies_en
European Data Protection Supervisor
European Commission’s use of Microsoft 365 infringes data protection law for EU institutions and bodies
Following its investigation, the EDPS has found that the European Commission (Commission) has infringed several key data protection rules when using Microsoft 365. In its decision, the EDPS imposes corrective measures on the Commission. The EDPS has found…