Avv. Paolo Alfano - diritto e dintorni
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Notizie giuridiche (e non solo) a cura dell'Avv. Paolo Alfano @starrlight76 - www.paoloalfano.it

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Processo civile, stop al vintage
INFORMATIVA E MODALITÀ DI RISCOSSIONE MINIMI 2024 CASSA FORENSE

Si comunica che per il 2024 la riscossione della contribuzione minima obbligatoria (contributo minimo soggettivo, contributo minimo integrativo e contributo maternità) è ripresa secondo la modalità ordinaria disciplinata dal Regolamento Unico.

Pertanto, le prime 3 rate verranno riscosse a titolo di acconto, sulla base della contribuzione minima dell'anno 2023 non rivalutata, mentre la 4° ed ultima rata, con scadenza 30 settembre 2024, comprenderà la rivalutazione ISTAT prevista dall’art. 21 del Regolamento Unico (+ 5,4%) e il contributo di maternità.

Si ricorda che per il 2023 con le consuete 4 rate è stato riscosso il solo contributo minimo soggettivo e il contributo di maternità, ed è stata posticipata, con separato avviso di pagamento, la riscossione del contributo minimo integrativo di euro 805,00 al 31/12/2023 (diniego del Tar Lazio al ricorso di Cassa Forense avverso il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023).
Le eventuali sanzioni per omesso/ritardato pagamento dei contributi minimi si applicano a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, ovvero dal 30/9/2024, come previsto dall’art. 71 del Regolamento Unico.
SLpct versione 1.29.4
Aggiunto supporto per schemi UNEP del 15-02-2024
Inserito RichiestaIntegrazionePagamenti del registro UNEP
Corretto errore sul campo rito non principale che veniva reso invisibile e quindi non modificabile da utente in UNEP RichiestaParte e RichiestaPignoramento.
Rimessa la descrizione editabile da utente nel campo Protollo - Ufficio in Atti UNEP RichiestaIntegrazionePagamenti, RichiestaParte e RichiestaRestituzioneSomme.
Impostato come default "Usa desktop API" in File / Impostazioni

https://www.slpct.it/slpct-redattore-atti/download
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Facciamo il punto sul deposito telematico degli atti UNEP. Prima parte a cura del Dott. Daniele Ferlini dirigente UNEP Ravenna https://youtu.be/6K4s3vgjDbM
ATTENZIONE
DL 19/24

Sabato 2 marzo è entrato in vigore il DL 19/2024 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Riassumendo:
• È stato modificato l’importo che il terzo deve accantonare in aggiunta al credito. Finora, secondo l’art. 546 del c.p.c., tale importo doveva essere pari alla somma pignorata, maggiorata della metà; invece, a seguito della modifica, sarà pari a:
- 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro;
- 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro;
- La metà della somma pignorata per i crediti superiori a 3.200 euro.
• È stata integrata la disposizione di cui all’art. 553 del c.p.c.: in caso di dichiarazione positiva del terzo, l’ordinanza di assegnazione delle somme deve essere notificata al terzo insieme ad una dichiarazione ove il creditore indica direttamente i propri dati bancari. Laddove il creditore ometta di notificare al terzo l’ordinanza di assegnazione, decorsi 90 giorni, i crediti a lui assegnati cessano di produrre interessi.
• Ad esclusione dei casi in cui vi sia già un’ordinanza di assegnazione delle somme o il processo esecutivo si sia estinto anticipatamente, il pignoramento presso terzi notificato manterrà la propria efficacia non oltre 10 anni dalla notifica dell’atto al debitore e al terzo (art. 551bis c.p.c.). Per evitare che il pignoramento notificato perda efficacia, almeno due anni prima che scada il termine decennale il creditore dovrà notificare al debitore e al terzo una dichiarazione con cui manifesta il proprio interesse a mantenere il pignoramento valido. In mancanza di questo “impulso” del creditore, il terzo sarà sollevato dai propri obblighi decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di 10 anni (N.B. la disposizione si applica anche ai procedimenti pendenti).
• All'articolo 36 disp. att. c.p.c. è aggiunto, infine, il seguente comma: «Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice»”.
Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare. Diversi utenti stanno segnalando problemi di accesso, non riescono ad aprire i social. Quando provano a entrare sul browser e sull'app non si carica la schermata, appare solo una pagina bianca vuota, in alcuni casi compare invece il messaggio "Sessione scaduta". Al momento non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società che gestisce Instagram, WhatsApp e Facebook. Non è chiaro da cosa abbia causato l'interruzione dei social.
https://maurizioreale.it/archives/5741
𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘!!! 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗛𝗘 𝗣𝗘𝗖: 𝗦𝗜 𝗖𝗔𝗠𝗕𝗜𝗔 𝗔𝗡𝗖𝗢𝗥𝗔!!!
https://maurizioreale.it/archives/5741
La ulteriore nuova proroga alla l. 53/1994 in materia disciplina delle notificazioni degli avvocati .
Segnaliamo a tutti i Colleghi l’intervenuta proroga della sospensione, a far data dal 29 febbraio 2023 e fino al 31 dicembre 2024 (precedentemente disposta dal 06/07/2023 al 31/12/2023, con una mancata sospensione dal 31/12/2023 al 28/02/2024), dell’efficacia dei commi 2 e 3 dell’art. 3 ter della l. 53/1994, per effetto del nuovo art. 4 ter del d.l. 51/2023 convertito con la l. 87/2023 e modificato dall’art. 11 del d.l. 215/2023 convertito con la l. 18/2024,
con il quale è stato stabilito che “L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2024. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, gli effetti di questa disposizione legislativa, introdotta evidentemente per sopperire alla mancata attivazione dell’area web riservata e alla definizione e codificazione delle cause di imputabilità e non imputabilità al destinatario dell’impossibilità o dell’esito negativo della notifica a mezzo PEC ex art. 359 d.lgs. 14/2019 – già oggetto di giurisprudenza creativa e confusa –, determinano che in caso di impossibilità ad eseguire la notifica a mezzo PEC, ovvero in caso di esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC, a prescindere dalle cause che ne abbiano determinato il mancato perfezionamento, l’Avvocato dovrà effettuare la notifica con le modalità “ordinarie”, ossia a mezzo ufficiale giudiziario, rendendo la prescritta dichiarazione ex art. 137 c.p.c., o a mezzo del servizio postale, senza necessità, in nessun caso, di dovere giustificare le ragioni per cui la notifica non si è perfezionata e per cui non si è proceduto al deposito nell’area web.
Ulteriore – e nuovo – effetto è rappresentato dalla salvezza degli effetti processuali e sostanziali del tentativo di notifica a mezzo PEC del notificante, che, in caso di esito negativo del tentativo di notifica, dovrà, sì, procedere con le modalità ordinarie, con conseguente perfezionamento della notifica per il destinatario con tali modalità, ma salverà la precedente attività notificatoria a mezzo PEC, documentabile con il messaggio PEC inviato e la corrispondente RdA-ricevuta di accettazione, essendo espressamente riconosciuta dalla novella legislativa la validità della ricevuta di accettazione per l’interruzione dei termini e la salvezza dei diritti anche in caso di mancato perfezionamento della notifica, con evidente disparità di trattamento rispetto al caso in cui la notificazione non sia possibile e non venga, quindi, generata la Ricevuta di Accettazione.
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