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Processo civile, stop al vintage
INFORMATIVA E MODALITÀ DI RISCOSSIONE MINIMI 2024 CASSA FORENSE
Si comunica che per il 2024 la riscossione della contribuzione minima obbligatoria (contributo minimo soggettivo, contributo minimo integrativo e contributo maternità) è ripresa secondo la modalità ordinaria disciplinata dal Regolamento Unico.
Pertanto, le prime 3 rate verranno riscosse a titolo di acconto, sulla base della contribuzione minima dell'anno 2023 non rivalutata, mentre la 4° ed ultima rata, con scadenza 30 settembre 2024, comprenderà la rivalutazione ISTAT prevista dall’art. 21 del Regolamento Unico (+ 5,4%) e il contributo di maternità.
Si ricorda che per il 2023 con le consuete 4 rate è stato riscosso il solo contributo minimo soggettivo e il contributo di maternità, ed è stata posticipata, con separato avviso di pagamento, la riscossione del contributo minimo integrativo di euro 805,00 al 31/12/2023 (diniego del Tar Lazio al ricorso di Cassa Forense avverso il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023).
Le eventuali sanzioni per omesso/ritardato pagamento dei contributi minimi si applicano a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, ovvero dal 30/9/2024, come previsto dall’art. 71 del Regolamento Unico.
Si comunica che per il 2024 la riscossione della contribuzione minima obbligatoria (contributo minimo soggettivo, contributo minimo integrativo e contributo maternità) è ripresa secondo la modalità ordinaria disciplinata dal Regolamento Unico.
Pertanto, le prime 3 rate verranno riscosse a titolo di acconto, sulla base della contribuzione minima dell'anno 2023 non rivalutata, mentre la 4° ed ultima rata, con scadenza 30 settembre 2024, comprenderà la rivalutazione ISTAT prevista dall’art. 21 del Regolamento Unico (+ 5,4%) e il contributo di maternità.
Si ricorda che per il 2023 con le consuete 4 rate è stato riscosso il solo contributo minimo soggettivo e il contributo di maternità, ed è stata posticipata, con separato avviso di pagamento, la riscossione del contributo minimo integrativo di euro 805,00 al 31/12/2023 (diniego del Tar Lazio al ricorso di Cassa Forense avverso il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023).
Le eventuali sanzioni per omesso/ritardato pagamento dei contributi minimi si applicano a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, ovvero dal 30/9/2024, come previsto dall’art. 71 del Regolamento Unico.
SLpct versione 1.29.4
Aggiunto supporto per schemi UNEP del 15-02-2024
Inserito RichiestaIntegrazionePagamenti del registro UNEP
Corretto errore sul campo rito non principale che veniva reso invisibile e quindi non modificabile da utente in UNEP RichiestaParte e RichiestaPignoramento.
Rimessa la descrizione editabile da utente nel campo Protollo - Ufficio in Atti UNEP RichiestaIntegrazionePagamenti, RichiestaParte e RichiestaRestituzioneSomme.
Impostato come default "Usa desktop API" in File / Impostazioni
https://www.slpct.it/slpct-redattore-atti/download
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Rimessa la descrizione editabile da utente nel campo Protollo - Ufficio in Atti UNEP RichiestaIntegrazionePagamenti, RichiestaParte e RichiestaRestituzioneSomme.
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Redattore atti open source
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Facciamo il punto sul deposito telematico degli atti UNEP. Prima parte a cura del Dott. Daniele Ferlini dirigente UNEP Ravenna https://youtu.be/6K4s3vgjDbM
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Facciamo il punto sul deposito telematico degli Atti UNEP
Prima parte
ATTENZIONE
DL 19/24
Sabato 2 marzo è entrato in vigore il DL 19/2024 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Riassumendo:
• È stato modificato l’importo che il terzo deve accantonare in aggiunta al credito. Finora, secondo l’art. 546 del c.p.c., tale importo doveva essere pari alla somma pignorata, maggiorata della metà; invece, a seguito della modifica, sarà pari a:
- 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro;
- 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro;
- La metà della somma pignorata per i crediti superiori a 3.200 euro.
• È stata integrata la disposizione di cui all’art. 553 del c.p.c.: in caso di dichiarazione positiva del terzo, l’ordinanza di assegnazione delle somme deve essere notificata al terzo insieme ad una dichiarazione ove il creditore indica direttamente i propri dati bancari. Laddove il creditore ometta di notificare al terzo l’ordinanza di assegnazione, decorsi 90 giorni, i crediti a lui assegnati cessano di produrre interessi.
• Ad esclusione dei casi in cui vi sia già un’ordinanza di assegnazione delle somme o il processo esecutivo si sia estinto anticipatamente, il pignoramento presso terzi notificato manterrà la propria efficacia non oltre 10 anni dalla notifica dell’atto al debitore e al terzo (art. 551bis c.p.c.). Per evitare che il pignoramento notificato perda efficacia, almeno due anni prima che scada il termine decennale il creditore dovrà notificare al debitore e al terzo una dichiarazione con cui manifesta il proprio interesse a mantenere il pignoramento valido. In mancanza di questo “impulso” del creditore, il terzo sarà sollevato dai propri obblighi decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di 10 anni (N.B. la disposizione si applica anche ai procedimenti pendenti).
• All'articolo 36 disp. att. c.p.c. è aggiunto, infine, il seguente comma: «Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice»”.
DL 19/24
Sabato 2 marzo è entrato in vigore il DL 19/2024 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Riassumendo:
• È stato modificato l’importo che il terzo deve accantonare in aggiunta al credito. Finora, secondo l’art. 546 del c.p.c., tale importo doveva essere pari alla somma pignorata, maggiorata della metà; invece, a seguito della modifica, sarà pari a:
- 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro;
- 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro;
- La metà della somma pignorata per i crediti superiori a 3.200 euro.
• È stata integrata la disposizione di cui all’art. 553 del c.p.c.: in caso di dichiarazione positiva del terzo, l’ordinanza di assegnazione delle somme deve essere notificata al terzo insieme ad una dichiarazione ove il creditore indica direttamente i propri dati bancari. Laddove il creditore ometta di notificare al terzo l’ordinanza di assegnazione, decorsi 90 giorni, i crediti a lui assegnati cessano di produrre interessi.
• Ad esclusione dei casi in cui vi sia già un’ordinanza di assegnazione delle somme o il processo esecutivo si sia estinto anticipatamente, il pignoramento presso terzi notificato manterrà la propria efficacia non oltre 10 anni dalla notifica dell’atto al debitore e al terzo (art. 551bis c.p.c.). Per evitare che il pignoramento notificato perda efficacia, almeno due anni prima che scada il termine decennale il creditore dovrà notificare al debitore e al terzo una dichiarazione con cui manifesta il proprio interesse a mantenere il pignoramento valido. In mancanza di questo “impulso” del creditore, il terzo sarà sollevato dai propri obblighi decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di 10 anni (N.B. la disposizione si applica anche ai procedimenti pendenti).
• All'articolo 36 disp. att. c.p.c. è aggiunto, infine, il seguente comma: «Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice»”.