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Forwarded from ALI - Avvocati Liberi
La disinformazione giuridica
Avv. Teresa Rocco
Avvocati Liberi
Dopo aver diffidato le scuole che si sono prestate ad eseguire abusi sui diritti allo studio dei minori, abbiamo diffidato direttamente l’Assessore alla Salute siciliano ed i due Dirigenti firmatari della nota prot./serv/4/n. 7146 del 23.02.2024 con cui, paventando una emergenza sanitaria da morbillo, si dà mandato agli Uffici scolastici Provinciali - per il tramite dei Dirigenti Scolastici - di verificare, in tempi brevi, lo stato vaccinale di tutti i soggetti di età compresa tra 0⃣ e 1⃣6⃣ anni che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e SOSPENDERE DALLA FREQUENZA scolastica tutti gli alunni che fossero risultati non vaccinati contro il morbillo.
La nota prevede, oltre alla sospensione dalla frequenza scolastica, non solo l’invio dell’alunno presso lo studio del Pediatra e/o del Centro di Vaccinazione Aziendale di riferimento per procedere alla “regolarizzazione” ma, addirittura, auspica “analoghi” provvedimenti di sospensione nei riguardi del personale scolastico che non risultasse vaccinato.
È tanto evidente quanto inaccettabile questo provvedimento che sconfina i limiti della legalità in un ordinamento che non prevede simili ipotesi, e che invece vieta l’esercizio di poteri pubblici istigatori, violenti ed abusivi, che comportano discriminazione e che incidono direttamente sul diritto al lavoro, allo studio e che ledono la dignità personale.
Premesso che alcuna Autorità sanitaria italiana – tantomeno europea – ha diramato dichiarazioni riguardanti presunte epidemie di morbillo nel territorio nazionale e tantomeno in quello isolano, basta ricordare che l’obbligo di vaccinazione pediatrica costituisce requisito di accesso solo per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia (dunque per la fascia di età 0⃣-6⃣ anni), mentre per gli altri gradi di istruzione (fascia 6⃣-1⃣6⃣ anni) è prevista, in caso di irregolarità profilattiche, solo una sanzione pecuniaria agli esercenti la potestà.
Inoltre la legge stabilisce determinate modalità e tempistiche per la verifica dello stato vaccinale degli studenti, da effettuarsi inderogabilmente all’atto dell’iscrizione alla scuola e, perciò, i Dirigenti scolastici non sono affatto legittimati ad effettuare il controllo come prospettato dalla nota, non essendo nemmeno autorizzati al trattamento dei dati personali sensibilissimi, compito che la legge affida alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.
Oltretutto, salvo quanto accaduto durante la pandemia, alcuna norma giuridica impone simili obblighi per il personale scolastico che, dunque, non potrà essere sospeso.
L’ignoranza della Legge - confermata anche dalle parole di uno dei dirigenti firmatari della nota - non scusa i pubblici funzionari ed i soggetti titolari di funzioni apicali nella pubblica amministrazione (Assessore alla Salute o Dirigenti generali), i quali o revocheranno immediatamente la nota abusiva ed illegittima oppure saranno denunciati alla competente Procura della Repubblica per l’istigazione a delinquere dei Dirigenti scolastici (art. 414 c.p.) alla commissione di più delitti di violenza privata (art. 610 c.p.), di interruzione di pubblico servizio (art. 331 comma 2 c.p.), di accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615ter c.p.), di illecito trattamento dei dati personali (art. 167 comma 2, D.Lgs 196/2003) e di diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 c.p.).
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Avv. Teresa Rocco
Avvocati Liberi
Dopo aver diffidato le scuole che si sono prestate ad eseguire abusi sui diritti allo studio dei minori, abbiamo diffidato direttamente l’Assessore alla Salute siciliano ed i due Dirigenti firmatari della nota prot./serv/4/n. 7146 del 23.02.2024 con cui, paventando una emergenza sanitaria da morbillo, si dà mandato agli Uffici scolastici Provinciali - per il tramite dei Dirigenti Scolastici - di verificare, in tempi brevi, lo stato vaccinale di tutti i soggetti di età compresa tra 0⃣ e 1⃣6⃣ anni che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e SOSPENDERE DALLA FREQUENZA scolastica tutti gli alunni che fossero risultati non vaccinati contro il morbillo.
La nota prevede, oltre alla sospensione dalla frequenza scolastica, non solo l’invio dell’alunno presso lo studio del Pediatra e/o del Centro di Vaccinazione Aziendale di riferimento per procedere alla “regolarizzazione” ma, addirittura, auspica “analoghi” provvedimenti di sospensione nei riguardi del personale scolastico che non risultasse vaccinato.
È tanto evidente quanto inaccettabile questo provvedimento che sconfina i limiti della legalità in un ordinamento che non prevede simili ipotesi, e che invece vieta l’esercizio di poteri pubblici istigatori, violenti ed abusivi, che comportano discriminazione e che incidono direttamente sul diritto al lavoro, allo studio e che ledono la dignità personale.
Premesso che alcuna Autorità sanitaria italiana – tantomeno europea – ha diramato dichiarazioni riguardanti presunte epidemie di morbillo nel territorio nazionale e tantomeno in quello isolano, basta ricordare che l’obbligo di vaccinazione pediatrica costituisce requisito di accesso solo per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia (dunque per la fascia di età 0⃣-6⃣ anni), mentre per gli altri gradi di istruzione (fascia 6⃣-1⃣6⃣ anni) è prevista, in caso di irregolarità profilattiche, solo una sanzione pecuniaria agli esercenti la potestà.
Inoltre la legge stabilisce determinate modalità e tempistiche per la verifica dello stato vaccinale degli studenti, da effettuarsi inderogabilmente all’atto dell’iscrizione alla scuola e, perciò, i Dirigenti scolastici non sono affatto legittimati ad effettuare il controllo come prospettato dalla nota, non essendo nemmeno autorizzati al trattamento dei dati personali sensibilissimi, compito che la legge affida alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.
Oltretutto, salvo quanto accaduto durante la pandemia, alcuna norma giuridica impone simili obblighi per il personale scolastico che, dunque, non potrà essere sospeso.
L’ignoranza della Legge - confermata anche dalle parole di uno dei dirigenti firmatari della nota - non scusa i pubblici funzionari ed i soggetti titolari di funzioni apicali nella pubblica amministrazione (Assessore alla Salute o Dirigenti generali), i quali o revocheranno immediatamente la nota abusiva ed illegittima oppure saranno denunciati alla competente Procura della Repubblica per l’istigazione a delinquere dei Dirigenti scolastici (art. 414 c.p.) alla commissione di più delitti di violenza privata (art. 610 c.p.), di interruzione di pubblico servizio (art. 331 comma 2 c.p.), di accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615ter c.p.), di illecito trattamento dei dati personali (art. 167 comma 2, D.Lgs 196/2003) e di diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 c.p.).
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Causa scambio di PEC urgenti per incidente probatorio in corso non posso partecipare all’incontro on line previsto . Scusate
Ma il lavoro in questo caso viene prima