MESSAGGIO IMPORTANTE:
Nel comunicato n.52 c’è un errore, per i tesserati che vogliono scaricare le denunce devono usare questo link:
https://comicostservizi.com/modulo-per-adesione-a-denunce/
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Prof. Daniele Trabucco:
"ALCUNE PRECISAZIONI SUL REGOLAMENTO (UE) N. 536/2014. BASTA ILLUDERE LE PERSONE!!!
Il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea non pone, purtroppo, fine alle vaccinazioni. Si tratta di una interpretazione errata della fonte regolamentare la quale abroga la precedente direttiva (UE) n. 2001/20/CE. Infatti, il regolamento de quo cerca di uniformare, nel territorio dei 27 Stati membri dell'Unione, le sperimentazioni cliniche (art. 1), ma non si occupa nè dell'immissione in commercio in forma condizionata dei farmaci (si veda regolamento (CE) n. 507/2006), nè degli obblighi vaccinali, rientrando quest'ultimi nell'ambito della politica sanitaria di spettanza degli Stati membri in virtù del principio di attribuzione. È certamente vero che l'autorizzazione condizionata (CMA) prevede delle "revisioni cicliche" che consentono di valutare i dati relativi ai quattro sieri a mRna, tuttavia queste esulano, per il diritto dell'Unione, dalle sperimentazioni in senso stretto, attenendo (le sperimentazioni) ad una fase prodromica all'autorizzazione medesima. In particolare, si deve ricordare che l'immissione per l'uso di emergenza non autorizza un vaccino, bensì l'uso temporaneo di un vaccino non consentito in via definitiva, la cui domanda deve includere anche i dati inerenti allo svolgimento delle sperimentazioni cliniche le quali costituiscono una fase antecedente l'intervento dell'EMA in modalità condizionata ex art. 4 del regolamento (CE) n. 507/2006. Ne consegue, dunque, che nessun obbligo vaccinale decadrà salva diversa scelta da parte degli Stati membri. Semmai il problema è un altro: la presenza di dati sufficienti, ma non completi, soddisfa il requisito del rispetto della persona umana che la Costituzione italiana del 1948 pone quale barriera invalicabile per l'introduzione di un trattamento sanitario obbligatorio ex art. 32, comma 2? Dal mio punto di vista no ed è su questo che si deve lavorare, evitando di illudere le persone già vessate da questa "follia" sanitaria infinita. Rivolgetevi sempre ad esperti dei singoli rami del Diritto altrimenti ci si fa male, molto male e, visti i tempi, non mi pare il caso."
"ALCUNE PRECISAZIONI SUL REGOLAMENTO (UE) N. 536/2014. BASTA ILLUDERE LE PERSONE!!!
Il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea non pone, purtroppo, fine alle vaccinazioni. Si tratta di una interpretazione errata della fonte regolamentare la quale abroga la precedente direttiva (UE) n. 2001/20/CE. Infatti, il regolamento de quo cerca di uniformare, nel territorio dei 27 Stati membri dell'Unione, le sperimentazioni cliniche (art. 1), ma non si occupa nè dell'immissione in commercio in forma condizionata dei farmaci (si veda regolamento (CE) n. 507/2006), nè degli obblighi vaccinali, rientrando quest'ultimi nell'ambito della politica sanitaria di spettanza degli Stati membri in virtù del principio di attribuzione. È certamente vero che l'autorizzazione condizionata (CMA) prevede delle "revisioni cicliche" che consentono di valutare i dati relativi ai quattro sieri a mRna, tuttavia queste esulano, per il diritto dell'Unione, dalle sperimentazioni in senso stretto, attenendo (le sperimentazioni) ad una fase prodromica all'autorizzazione medesima. In particolare, si deve ricordare che l'immissione per l'uso di emergenza non autorizza un vaccino, bensì l'uso temporaneo di un vaccino non consentito in via definitiva, la cui domanda deve includere anche i dati inerenti allo svolgimento delle sperimentazioni cliniche le quali costituiscono una fase antecedente l'intervento dell'EMA in modalità condizionata ex art. 4 del regolamento (CE) n. 507/2006. Ne consegue, dunque, che nessun obbligo vaccinale decadrà salva diversa scelta da parte degli Stati membri. Semmai il problema è un altro: la presenza di dati sufficienti, ma non completi, soddisfa il requisito del rispetto della persona umana che la Costituzione italiana del 1948 pone quale barriera invalicabile per l'introduzione di un trattamento sanitario obbligatorio ex art. 32, comma 2? Dal mio punto di vista no ed è su questo che si deve lavorare, evitando di illudere le persone già vessate da questa "follia" sanitaria infinita. Rivolgetevi sempre ad esperti dei singoli rami del Diritto altrimenti ci si fa male, molto male e, visti i tempi, non mi pare il caso."
Comicost International
N. 00366_2022 REG.RIC_ - Ris.pdf
Buongiorno e buona domenica. Abbiamo pubblicato questa sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto un nostro ricorso riguardo le spese di giudizio/soccombenza.
Una nostra ricorrente era stata condannata alle spese di giudizio e il cds ha accolto la nostra impugnazione.
È una statuizione importante perché è un precedente che vincolerà il Tar a non condannare i ricorrenti soccombenti.
Una nostra ricorrente era stata condannata alle spese di giudizio e il cds ha accolto la nostra impugnazione.
È una statuizione importante perché è un precedente che vincolerà il Tar a non condannare i ricorrenti soccombenti.
Ecco come potete comportarvi riguardo all’accesso nei luoghi dove svolgono un servizio al pubblico