Avvocato Vercellotti | Avvocato del Digitale | Legal for Digital
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Unico Avvocato del Digitale®️ d’Italia

In questo canale troverai aggiornamenti legali relativi al mondo del Digitale come Gdpr, Copyright, Contest, Digital Contracts e gestione legale della Brand Reputation

Per una consulenza: studio@legalfordigital.it
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🎯 UN CASO DI COPIA/INCOLLA MEMORABILE
Tag:
#contratti

Quante volte dico che se copi i contratti di altri o utilizzi template, rischi di non avere una tutela adeguata?
Perché un contratto pensato per un business non può essere cucito addosso ad un altro business, e alla prima difficoltà ti trovi privo di tutela legale.

🤯 Ma questo caso che è capitato in studio è ben diverso.

C’è da dire che molte agenzie di comunicazione hanno poca fantasia nello scegliere il proprio naming.

Beh qui si arriva al punto di non sapere chi è chi:

Una web agency ci chiede la revisione del contratto proposto da un’altra agenzia con cui dovrebbe nascere una collaborazione.

🆘Quindi abbiamo 2 agenzie di marketing come parti contrattuali.
Spesso nella parte iniziale del contratto, quando c’è la definizione delle parti, si inserisce la dicitura “Nome + di seguito chiamato committente/cliente/fornitore” per evitare di utilizzare sempre il nome, e poter inserire una formula valida per i contratti della stessa tipologia.

🤯Peccato che qui la parte uno, che propone il contratto, ha lo stesso nome della parte due, a cui viene proposto il contratto. L’unica differenza è che delle due parti è una s.r.l..

Per ovvie ragioni di privacy non vi dico i nomi delle agenzie coinvolte, ma, per farvi capire, una si chiama, ad esempio, 🍕pizza e l’altra si chiama 🍕pizza s.r.l..

Quando 🍕pizza s.r.l. ci chiede la revisione/interpretazione del contratto, ci aspettiamo che la motivazione sia perché è scritto in legalese, come di solito accade.
Invece la motivazione è che, avendo i soggetti lo stesso nome, non si capisce chi deve fare cosa e quali sono le responsabilità di ognuno.

🤔Insomma il problema è, ancora prima del legalese, l’italiano vero e proprio.

Ripeto: sono due agenzie di comunicazione, dove il lavoro che ognuna svolge è complementare a quello dell’altra. Quindi la suddivisione dei ruoli non è così palese come in un contratto tra un fornitore ed un committente.
Provate ad interpretare:
🍕Pizza conferisce alla società 🍕pizza l’attività di...
La società 🍕Pizza ha diritto a ricevere da 🍕Pizza un compenso dopo che il cliente finale avrà pagato 🍕Pizza...

🤯 In questa situazione veramente fuori dall’immaginabile mi sono guardato allo specchio e ho detto “Io sono Groot”.

Questo caso fa un po’ sorridere, ed è un caso limite che comunque è reale, ma ci insegna due cose:

1️⃣ prima di proporre il contratto alla controparte, leggilo, e se non sei da solo in grado di fare le modifiche opportune, rivolgiti a qualcuno che sa come risolvere la situazione;

2️⃣ se hai proposto un contratto così è perché tu stesso non capisci il senso delle clausole inserite.

➡️ Formati, formati, formati: non devi prendere la laurea in giurisprudenza, ma avere quella formazione minima che ti permette di avere consapevolezza della legge, dei tuoi diritti e dei diritti degli altri.

👇 Ecco perché c’è l’academy, dove oltre a post come questo, trovi post formativi, video-workshop, spazio per le tue domande.



😉 @avvocatovercellotti
⚖️ TUTTO SUI DARK PATTERN
Tag
: #GDPR

I dark pattern sono tecniche di design attraverso cui si manipola il processo decisionale dell’utente, sfruttando i bias cognitivi.

I c.d. “percorsi oscuri” possono essere utilizzati in vari momenti della navigazione di un sito web, a partire dal cookie banner, fino all’acquisto, ma anche per tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati degli utenti.

Uno studio internazionale del 2019 ha rilevato che tra le 5.000 notifiche sulla privacy analizzate da diverse società in Europa, il 54% utilizza i dark pattern.

I dark pattern rappresentano una preoccupazione tanto grave al punto da spingere l'European Data Protection Board a fare chiarezza sul tema.

✍️ Se vuoi sapere tutto sui dark pattern ne parla la nostra co-founder sul blog dello studio!


😉 @avvocatovercellotti


👇 Ecco il link
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎯LEAD MAGNET E GDPR
Tag: #GDPR


👇 Tutto quello che dovresti sapere e quello che a oggi nessuno sa, me compreso 🤔


Questo video è uno degli oltre 80 contenuti pubblicati nella piattaforma dell’Academy in meno di due mesi.

Ti sono rimasti dubbi?

Nell’academy hai la possibilità di commentare e chiedere chiarimenti!

Candidati dalla nostra landing page e innalza le tue competenze con noi!

😉 @avvocatovercellotti

👇 Ecco il link alla landing
🎯 LA DATA RETENTION COINVOLGE ANCHE TE

Tag
: #GDPR

🔏Il GDPR non definisce un termine per il trattamento dei dati, ma stabilisce il principio di limitazione del trattamento: i dati possono essere conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati acquisiti. Salvo poi casi specifici definiti dalla stessa normativa europea.

🗓 La mancanza di determinazione del periodo di conservazione dei dati da parte del GDPR è stato interpretata come un lasciapassare. Quindi la data retention è stata presa alla leggera, e spesso non è determinata. Ma le sentenze del Garante dimostrano che essere vaghi o non seguire un criterio ben preciso, non sono le condotte corrette da seguire.

Il termine per la conservazione dei dati personali acquisiti deve essere definito, e la definizione non può essere lasciata al caso, altrimenti si viola il principio di trasparenza nei confronti dell’interessato al trattamento.


La data retention va determinata in base alla quantità di dati trattati, alla tipologia, e alle finalità per cui sono trattati.


La definizione dei termini di trattamento deve essere fatta a priori, ed è strettamente legata alle scelte relative ai mezzi con cui si conservano e cancellano i dati. Quindi la data retention è strettamente legata alla privacy by design.


👉 Leggi l’articolo della nostra co-founder sul blog dello studio!

😉 @avvocatovercellotti
🎯MONETIZZAZIONE DEI DATI

Tag:
#ecommerce

Quando si parla di vendita online uno degli aspetti più spinosi da affrontare, oltre alla vendita del prodotto e servizio, è quello relativo alla monetizzazione dei dati.
Il venditore online che ha una visione a lungo raggio, è consapevole che a differenza dell’offline, sul web si può fare qualcosa di più oltre alla vendita.
Dal mio punto di vista imprenditoriale, la monetizzazione dei dati è una dei business più interessanti da coltivare, laddove si ha una buona mole di dati.

Quindi come raccogliere dati che possono farci guadagnare?
Bisogna considerare 3 aspetti:
1️⃣ Quando si parla di monetizzazione dei dati si sta parlando di cessione del dato, quindi oltre al consenso marketing, deve essere previsto anche un consenso alla cessione dei dati a terzi. Le statistiche dicono che oggi l’utente non è più così favorevole ad autorizzare la cessione del proprio dato. Allo stesso tempo anche la UX di un processo di acquisto che prevede la cessione del dato, quindi un ulteriore check box da flaggare, normalmente non viene apprezzato dall’utente. Di fatto portarsi a casa i dati non è così semplice. Ma d’altra parte è necessario il consenso libero per poter trattare i dati a norma di GDPR.

2️⃣ Cessione del dato più o meno profilato. È possibile una cessione di dati quali nome e cognome, numero di telefono, mail, indirizzo, ma il vero guadagno deriva da una cessione di dati particolarmente profilati. Più informazioni abbiamo sull’utente, più le aziende saranno disposte a pagare per quel dato. Ricordiamoci però che anche in questo caso la profilazione deve essere autorizzata dall’utente, ed è quindi necessario ricevere un ulteriore consenso.

3️⃣ Cessione dei dati aggregati o statistici. I dati statistici non permettono di risalire all'identità della persona, perché sono anonimizzati. Quindi non sono dati personali. Ma sono dati interessanti per determinate tipologie di aziende che operano nello stesso ambito di chi vende i risultati dell’analisi dei dati. Il valore dei dati statistici non sarà mai paragonabile a quello di un dato personale profilato.
Se stai pensando di aprire un e-commerce valuta a priori se vuoi monetizzare dalla cessione dei dati degli utenti che atterrano sul tuo sito web: devi essere molto più ligio ad applicare il GDPR in ogni angolo del sito, da quando l’utente accede per la prima volta, fino alla disiscrizione.

Nell’academy questo contenuto è pubblicato nello spazio dedicato agli e-commerce. Se non hai un e-commerce forse non ti interessa. Ed eviti di perdere tempo a priori.
🤷🏻 Quante volte si leggono o si ascoltano contenuti che poi scopriamo solo in fondo che non sono istruttivi per noi?
In academy leggi solo i contenuti degli spazi che ti interessano. Se ora non puoi, li leggi più tardi e li commenti quando vuoi.
Se vuoi una delucidazione su una tua esperienza hai il tuo spazio. In due mesi abbiamo ricevuto oltre 20 domande e ne abbiamo ricavato contenuti utili per tutti.
Ecco il bello della community: è su misura per te e non ti fa perdere tempo!

👇 Candidati per entrare nella prima academy legale per chi ha le mani in pasta nel web!

😉 @avvocatovercellotti
🎯 MEME A NORMA DI LEGGE

TAG
: #copyright

Quante volte abbiniamo al concetto di “contenuto virale” quello di “allora possono utilizzarlo tutti”?

Wikipedia definisce il meme

"un’idea, stile o azione che si propaga attraverso internet, spesso per imitazione, diventando improvvisamente famosa. In genere un meme ha la forma di un’immagine, una GIF o un video, ma può essere anche una parola o una frase, e riesce a diffondersi principalmente attraverso social network, blog e posta elettronica".


Quindi il meme è strettamente legato alla viralità e alla diffusione sui social.


Ci sono brand che hanno fatto dei meme la propria strategia di comunicazione.
Ma ci possono essere punti di frizione tra meme e legge.

👉 Ne parlo oggi sul blog dello studio.


👇 Leggi l’articolo!

😉 @avvocatovercellotti
🎯INTERVISTA AL GARANTE

TAG:
#GDPR

Come sapete abbiamo fatto in academy un webinar in cui gli avvocati di Legal for Digital hanno intervistato il Garante.

Condivido con voi alcune questioni che vi coinvolge come diretti interessati:

🙋‍♀️ Qualora l’agenzia marketing venisse nominata responsabile del trattamento, quali responsabilità legali possono configurarsi in capo alla stessa sotto il profilo dell’adeguamento privacy del sito web gestito? Ciò anche nel caso in cui, per esempio, vengano utilizzate piattaforme automatizzate.

🙋‍♀️ Quali sono i risvolti legali e i rischi che un social media manager si trova ad affrontare qualora dovesse svolgere l’attività di gestione di un account social del suo cliente in assenza di specifica nomina?

💬 ⚖️ Partendo dalla seconda domanda: chi agisce trattando dati personali ha bisogno di un ruolo privacy per farlo. Nel momento in cui ci si ritrova a trattare dei dati senza essere stati indicati come persone autorizzate, senza essere stati nominati responsabili o sub responsabili, la presunzione che guida è la presunzione che si sia titolari autonomi di quel trattamento.

Questa è esattamente la condizione in cui si trova l’agenzia o il fornitore di servizi, che pone in essere un trattamento per conto terzi, in assenza di un atto di nomina a responsabile del trattamento perché verrà considerato, qualora il suo trattamento fosse posto all’attenzione dell’autorità del garante, come un titolare autonomo del trattamento e di fatto quindi senza un’idonea base giuridica per trattare quei dati Quindi la responsabilità per non essere stati nominati o per non essersi fatti nominare responsabili del trattamento è in capo a chi accetta di porre in essere un trattamento in assenza di quello che è un presupposto necessario per procedere a quel trattamento.

💬 ⚖️ Per rispondere alla prima domanda bisogna dire che in linea di principio, il responsabile del trattamento nominato come tale ha su di sé due grossi fasci di obbligazioni.

Un primo fascio di obbligazioni riguarda il contratto di nomina a responsabile del trattamento e quindi quel soggetto, almeno nella dimensione della protezione dei dati, è obbligato a seguire le istruzioni sul trattamento dei dati che devono essere necessariamente impartite dal titolare del trattamento.

Ogni volta che disattende quelle istruzioni si pone in una condizione di potenziale illecito. Dopo di che, il GDPR prevede una serie di obblighi che fanno capo direttamente al responsabile del trattamento e quindi naturalmente anche questo fascio di obblighi contribuisce a perimetrare l’universo della responsabilità del responsabile del trattamento.

In relazione all’ipotesi nella quale il responsabile del trattamento si avvalga di piattaforme o servizi erogati da terzi non ci si sottrae alla regola generale che abbiamo appena visto. Anche il responsabile del trattamento che scelga di utilizzare una specifica tecnologia, uno specifico servizio, una specifica applicazione per adempiere ai suoi obblighi ovviamente ne risponde, nel senso che nonostante abbia incaricato qualcuno di porre in essere quella attività vale la regola dell’appaltatore sul subappaltatore.

Anzi, probabilmente, se l’attività che demanda a un gestore di piattaforme o a un fornitore di servizi ha per presupposto un trattamento da parte di tale soggetto dei dati personali, che sono stati affidati al responsabile del trattamento, direi che il responsabile del trattamento non potrà procedere all’utilizzo di questa piattaforma o servizio se non dopo aver nominato, o eventualmente acquisita l’autorizzazione del titolare del trattamento, il soggetto in questione suo sub-responsabile del trattamento cristallizzando così la fiera della responsabilità all’interno dell’organizzazione del titolare del trattamento.

👉 Chi è in academy ha accesso al webinar per intero che risolve davvero tanti dubbi. Tu ci sei?

👇 Candidati!

😉 @avvocatovercellotti
🎯 QUANTO NE SAI DI NFT?

Tag
: #NFT #copyright

Se è una tematica che ti incuriosisce, hai capito che forse è opportuno saperne qualcosa di più, allora questo è l’articolo che fa per te!

NFT o non fungible token, blockchain, smart contract, wallet... quanti termini nuovi e per molti di noi sconosciuti!

In questo articolo spieghiamo tutto ciò che è necessario conoscere prima di andare a parlare di tematiche specifiche legate agli NFT.


Per la redazione di questo blog post ringraziamo il supporto fondamentale di Cristina Baldi, esperta di blockchain, docente e consulente.

Cristina ha tenuto un interessantissimo webinar all'interno di Legal for Digital Academy, in cui ci ha fornito le nozioni base di questa nuova tecnologia, che sicuramente, non è solo una bolla provvisoria.

Che si amino o si odino, NFT e blockchain in generale, non scompariranno dall'oggi al domani e, forse, possono offrire nuove opportunità di business e non solo.

Cosa significa decentralizzare gli strumenti finanziari

Cosa significa opera digitale

Perché anche grandi brand si sono fatti coinvolgere

Parliamo di Gucci come degli Uffizi.

Quindi è bene saperne di più.

👉 Leggi l’articolo!

😉 @avvocatovercellotti
🙈Multa da 4 milioni per violazione privacy!!!

Tag: #GDPR

Uber ha subito una sanzione da 4.2 milioni di euro per varie violazioni a livello privacy:
- informativa privacy inidonea
- trattamento dati senza consenso
- poca trasparenza sul trattamento dati
- mancata notifica al Garante

Mi immagino il Ceo di Uber che legge la notizia, prende il telefono in mano, seleziona l’interno della sua segretaria e le dice:”Karen, tira fuori il blocchetto degli assegni che devo pagare una multina”.

Fatto ciò, si rimette a lavorare come niente fosse.

Avete idea di cosa fattura Uber????

➡️ Poi c’è una srl italiana che non risponde a una richiesta di un utente per il trattamento dei suoi dati personali nei 30 giorni richiesti dal Gdpr

Risultato: multa da 20.000 euro

Sono sicuro che il Ceo dell’srl non avrà avuto lo stesso approccio che ho ipotizzato per il Ceo di Uber.

Il Gdpr non è solo questione di rispetto della normativa ma di forza economica dell’azienda nell’assorbire le sanzioni.

Anche perché 20k per una violazione così “stupida” ed evitabile non sono per niente pochi 😏
🎯SITO SENZA COOKIE POLICY: SI PUÒ?

TAG: #GDPR

È possibile avere un sito senza cookie policy?

Questa è la domanda che mi è stata fatta da un cliente, il web master di un’agenzia, l’altro giorno. La risposta è sì, ma…

Potrebbe sembrare una risposta molto da legale in cui si sottintende un “dipende”, un “ci sono certe variabili che potrebbero portare in altre direzioni”.

In questo caso è proprio così.

Dal mio punto di vista, avere un sito senza cookie policy è possibile, ma solo in teoria. Ti spiego fornendoti un dato dell’ultima statistica fatta: a novembre 2021 il nostro studio legale ha superato i 250 adeguamenti di siti web e su questi 250 non ci è capitato un solo sito che non ci abbia obbligato a redigere anche una cookie policy. È un dato abbastanza chiaro e definito.

Ma quindi qual è il caso in cui si potrebbe avere un sito che potenzialmente non necessita di cookie policy?
In uno solo: per quel sito che ha all’interno solo e soltanto cookie tecnici.

Cosa non ci deve essere?
pixel di Facebook
insight tag di LinkedIn
widget di social
collegamento a piattaforme con l’embedded di video come YouTube, Vimeo
Google Map
Recaphta
Così come non deve essere un e-commerce che preveda strumenti di pagamento


🧐 Ma c’è di più! Non ci deve neanche essere Google Analytics in versione anonimizzata.

Anche se il garante italiano assimila Google Analytics ad un cookie tecnico, altri Garanti europei lo considerano un cookie statistico. In ogni caso prima di anonimizzare i dati devi acquisirli.

Quindi in teoria un sito che non ha bisogno di cookie policy può esistere, ma nella pratica è difficile.

👉 Questo contenuto ti è stato utile?

Abbiamo creato un’academy per aumentare la conoscenza del mondo digital! Ogni settimana puoi trovare al suo interno contenuti video e testuali ad hoc per la tua professione!
E se ci sono novità legali, come spesso accade, gli studenti dell’academy sono i primi a saperle!

Candidati subito e innalza le tue competenze con noi!

😉 @avvocatovercellotti
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🚀SIAMO SU SKY TG 24

Tag: #legaltech

Questa mattina ho avuto l’onore e il piacere di essere invitato a SkyTg24 per parlare di Cyber Security.

Sono strafelice 3 volte:
1️⃣ Si è parlato di un tema tanto sottovaluto dalle Pmi come la sicurezza informatica
2️⃣ Legal for Digital ha messo il suo “musetto” su una emittente tanto importante come Sky e in un grande programma di approfondimento
3️⃣ I Ricordi di Facebook mi rammentano che 4 anni fa oggi, tenevo il mio primo intervento sul Legal digital per gli amici del Meetup di WordPress di Arezzo. Ne abbiamo fatta di strada 🥰

Appena 10 giorni fa Legal for Digital veniva eletto tra i migliori studi d’Italia per la Privacy e il Gdpr da il Sole24Ore

Grazie a tutti voi che ci avete scelto e ci supportate, Legal for Digital esiste e cresce per merito vostro 🙏
🎯 SCEGLIERE I PROFESSIONISTI GIUSTI!

Tag
: #legaltech

Qual è la cosa più importante per una start up?

Molti pensano che sia quello di avere una buona o meglio ottima idea. Parere personale? Questo è solo il terzo punto.

Dopo aver lavorato anni in quest’ambito, posso dire che secondo me la cosa più importante è avere una visione aziendale e ragionare fin da subito con quell’ottica.

Il secondo punto è affidarsi a collaboratori esterni capaci nella loro attività, questo per due motivi:

1. Economico. Non si può pensare d'internalizzare tutte le figure necessarie per lo sviluppo di un progetto di una start up. Sarebbe economicamente insostenibile, quindi si devono cercare dei collaboratori esterni come ad esempio il commercialista per l’apertura della start up, lo strategist per la definizione del business a livello strategico, l’avvocato per la redazione dei t&c, e così via.
2. Tempo.

Ti riporto due eventi accaduti nell’ultimo periodo per far capire come aver scelto il collaboratore sbagliato, avendo magari un risparmio apparente dal punto di vista economico, sia stato alla fine un danno enorme per la start up.

Primo caso: parliamo dello sviluppo di un applicativo. Il problema è che è stato sviluppato subito senza una preventiva analisi di UX, e senza una previa analisi dei potenziali competitor presenti sul mercato. Non appena questo applicativo è stato testato con dei beta tester, il test è andato malissimo.

💰 Questo è stato un danno enorme perché non solo non sono state rispettate delle scadenze, ma si è dovuto ricominciare da capo lo sviluppo del progetto portando anche un aumento non indifferente dei costi, esattamente del 30%.

In questo caso è stata sottovalutata l’importanza di una figura specifica, uno UX designer che si occupasse sia dell’analisi sia della progettazione a livello di UX, che avrebbe potuto far risparmiare tempo e soldi.

Secondo caso: ti parlo di una figura legale. Il problema si è creato tra l’agenzia che si occupava dello sviluppo della piattaforma e il cliente (start up in fase di costituzione). Entro in questo progetto dalla parte dell’agenzia.
Il rapporto fra l’agenzia e la start up si è deteriorato, facendo andare il progetto per le lunghe. Oltre a questo, ci sono stati una serie di mancati pagamenti da parte della start up.

Di fronte a una richiesta di saldo per proseguire l’attività e continuare a lavorare con l’agenzia, l’avvocato di controparte ha risposto che nel contratto era prevista la consegna di una piattaforma funzionante. Quello che intendeva, come specificato anche in una successiva comunicazione, era che dal suo punto di vista la piattaforma a livello di hosting dovesse essere garantita in modo continuativo.

😱 Senza neanche sapere che non esiste, in Italia e al mondo, un servizio di sviluppo di un sito web o piattaforme e-commerce in cui la parte di dominio, hosting e manutenzione offre il servizio permanente, ma solo l’abbonamento annuale che se non rinnovato alla scadenza decade.

Sottolineo il fatto che scegliere il professionista giusto vuol dire anche avere a che fare con un professionista che capisce la materia.

Risultato di tutto ciò? Il rinnovo non è stato fatto e la piattaforma è andata offline.

🤨 Di chi è la colpa? Non solo dell’avvocato, ma anche di chi ha scelto il professionista sbagliato!

👉 In academy trovi, non solo contenuti prettamente legali, ma anche esperienze lavorative personali che possono aiutarti con il tuo business.

Il bello di una community è proprio questo! Poter parlare di tutto quello che può servirti.

Post informativi, aggiornamenti legali, risposte alle domande e case study sono i tipi di contenuti che puoi trovare.

👇 Fai la scelta giusta e candidati anche tu!

😉 @avvocatovercellotti
🎁 WEBINAR GRATUITO

Tag
: #legaltech

“Assistente virtuale: gestione delle problematiche legali”

Proprio così, hai letto bene! L’academy apre di nuovo le porte a tutti per un giorno… ma i posti sono limitati!

Hai la possibilità di capire:
✔️ quali collaborazioni puoi creare e come regolarle
✔️ come gestire i rapporti coi clienti
✔️ quali responsabilità ed esoneri di responsabilità sono necessari.

Iscriviti al webinar per scoprire quali saranno le altre tematiche che andrò a trattare!

👇 Segui il link per registrarti

🔺Partecipa perché l’evento rimarrà registrato solo per i membri dell’academy.

Quando sarà il grande evento?

🗓Giovedì 9 giugno ore 18:00

👉 Segnalo in agenda per non perdertelo!

Hai tempo per iscriverti fino al 7 giugno!

Ci vediamo on-line!
🎯 RECENSIONI: TI SEI ADEGUATO ALLE NUOVE REGOLE?

Tag
: #ecommerce

Il 28 maggio scorso era il termine entro cui l’Italia doveva aver recepito la Direttiva Omnibus, emanata dall’EU nel 2019.

A pochi giorni dalla scadenza, disegno di legge che prevede la delega al governo per il recepimento della Direttiva era in corso di esame in commissione.

Allora c’è ancora tempo per adeguarsi?
No: molto probabilmente la legge sarà self-executing, quindi immediatamente esecutiva.

La Direttiva non si occupa solo di mettere un’ulteriore stretta alle recensioni false, obbligando i venditori ad essere molto più trasparenti in merito a come vengono acquisite le recensioni, ma contiene altre importanti novità, che vanno ad impattare sulla redazione delle condizioni di vendita.

Tu hai adeguato il tuo e-commerce?

👉 Leggi l’articolo per sapere se sei a rischio di sanzioni!


😉 @avvocatovercellotti
🎯GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Tag
: #contratti

Qui puoi trovare una checklist di tutti gli elementi che non possono mancare all’interno del tuo contratto.

1️⃣ Le parti: è facile stabilire chi è la controparte quando è un libero professionista, meno scontato quando siamo di fronte ad una società in cui ci sono più soci con diversi ruoli: chi è autorizzato a firmare per quell’attività? Se la persona che firma non è autorizzata il contratto è carta straccia;
2️⃣ L’attività si intende la definizione nel dettaglio dell’attività da svolgere. Con questo intendo che deve essere chiarito qual è il servizio, cosa comprende ed eventualmente cosa non comprende;
3️⃣ Prezzo e modalità di pagamento: va esplicitato il prezzo nel totale e come andrà pagato: in anticipo, a rate. E, in questo secondo caso, andrà definita la scadenza di ogni rata. Se invece c’è un acconto e un saldo vanno inserite le date di pagamento di entrambi. Se ci sono pagamenti particolari, ad esempio a performance, vanno definiti criteri e data di scadenza di ogni pagamento a obiettivo raggiunto;
4️⃣ Durata del contratto: ci sono attività one shot, come una formazione della durata di 8 ore, dove, esaurite queste 8 ore, l’attività è terminata. Abbiamo attività continuative, come la gestione di un account social, in cui va definita la durata del contratto e può essere prevista le modalità di rinnovo tacito;
5️⃣ Gli exit del contratto: abbiamo già citato la possibilità di rinnovo: è obbligatorio prevedere un termine di disdetta in caso di rinnovo tacito. Si può prevedere un recesso a favore nostro, come fornitori del servizio, e/o a favore del cliente. Ricordo che la previsione del diritto di recesso non è obbligatoria nel momento in cui si collabora con un soggetto professionista o società (quindi non con un privato). Un altro exit è la clausola risolutiva espressa che fa venire meno il contratto a determinate condizioni, come ad esempio il mancato pagamento.
6️⃣ Obblighi: non solo del fornitore, ma anche del cliente. Pensiamo a tutte quelle attività che deve svolgere il cliente per permetterci di collaborare. È chiaro che cambia da attività ad attività, ma pensiamo anche solo alle necessità di consegna di un determinato materiale da parte del cliente, senza quel materiale spesso l’attività non si può svolgere.
7️⃣ Autorizzazioni: cosa intendo? Se penso ad un’attività di gestione social è necessaria l’autorizzazione ad accedere agli account e gestirli, oltre che l’accesso al business manager. Se penso ad una gestione di un sito web bisogna considerare tutte le credenziali per accedere e poter agire su quel sito. Ma non solo, se pensiamo a tutte le autorizzazioni che riguardano l’accesso al materiale e il relativo obbligo di riservatezza, perché magari il fornitore del servizio entra in contatto con informazioni che devono rimanere riservate.
Poi possiamo avere tutta una serie di clausole eventuali.
Accettazione espressa delle clausole: non è una clausola del contratto ma è fondamentale per la sua validità, in altre parole serve la doppia firma del contratto da entrambe le parti.

📌 Siamo noi avvocati a doverci occupare della redazione del contratto, ma ci teniamo che i nostri clienti abbiano già un’infarinatura sull’argomento.

Per questo abbiamo creato Legal for Digital Academy!

Un’academy in cui trovare ogni settimana contenuti e nozioni fondamentali per aumentare le tue competenze in ambito legale.

Academy legale si.. ma mica scritta in legalese!!

Se ancora non l’hai fatto, candidati subito!

👇 Ecco il link alla landing

😉 @avvocatovercellotti
🎯 CORSO PRATICO PER ASSISTENTI VIRTUALI

Tag:
#legaltech

Un nuovo corso dell’avvocato del digitale!

Il corso è rivolto agli assistenti virtuali. Qualsiasi sia la tua specializzazione le implicazioni legali sono all’ordine del giorno. Non farti cogliere impreparato.

COSA PREVEDE IL PROGRAMMA?

✔️ Un’ora di formazione pratica e 30 minuti di Q & A
✔️ Poca teoria e tanta pratica con i case study

QUALI ARGOMENTI TRATTEREMO?

Principalmente 4 punti:

1️⃣ Collaborazione con i clienti.
2️⃣ Trattamento dati personali.
3️⃣ Collaborazione con colleghi.
4️⃣ Diritto d’autore.

🎧 Se pensi che questi argomenti possano esserti utili, non perdere l’occasione e iscriviti al corso online dell’avvocato del digitale!

🗓 QUANDO: 30 giugno 2022 ore 18:00.

💥 solo 90 posti disponibili!
💥 Non perderti la promo in earlybird!

🔺 Le iscrizioni sono aperte fino al 26 giugno ore 18.00

👇 Se sei iscritto in academy vai al post dell’evento che c’è l’offerta riservata per te!

😉 @avvocatovercellotti
🎯 TI SPIEGO LA BLOCKCHAIN CON LINGUAGGIO ACCESSIBILE

Tag
: #NFT #copyright

Di fronte a questa importante evoluzione non si può far finta di niente.
Per le sue caratteristiche è possibile che la blockchain avrà un impatto importante nelle nostre vite.

Questa tecnologia, o registro distribuito, o nuova internet non ha un’applicazione limitata all’ambito finanziario, e anche pensarla solo in relazione al Metaverso o agli NFT è limitante.

Non ambiamo a dare una spiegazione tecnica o tecnologia della blockchain, ci limitiamo al nostro ambito legale, e all’utilizzo che può essere fatto dai professionisti del web per tutelare le proprie opere d’ingegno di copy e grafiche.

Visto che noi quanto voi siamo spesso vittime di plagio!

Sappiamo che, come spesso accade, il legislatore non è al passo con le evoluzioni tecnologiche, quindi al momento ci atteniamo agli aggiornamenti della giurisprudenza.

👉 Inizia a formarti sulla blockchain!

👉 Leggi il mio articolo sul blog dello studio!


😉 @avvocatovercellotti
🎯UN’INTELLIGENZA ARTIFICIALE HA DIRITTO AL COPYRIGHT?

Tag:
#copyright

Sappiamo che, in Italia, il diritto d’autore tutela la creazione di opere creative e originali.

🤖 Ma se a creare l’opera non è una persona ma un’intelligenza artificiale?

Riportiamo un caso successo negli Stati Uniti, quando il 14.02.2022 è stata respinta, dal Copyright Office, la richiesta di proteggere, attraverso il copyright, l’opera d’arte creata da un’intelligenza artificiale.
La macchina ideata dal Dott. Stephen Thaler, chiamata “Creativity Machine” ha realizzato un’immagine bidimensionale intitolata “A Recent Entrance to Paradise”.

Già nel 2018, il Dott. Thaler aveva depositato una richiesta di registrazione dell’opera indicando la macchina come unica autrice dell’opera e sé stesso come richiedente della registrazione, in quanto proprietario della macchina.

La richiesta di registrazione è stata rifiutata. Ma perché?

Motivo del rigetto è che in mancanza dell’apporto creativo umano si è ritenuto che l’opera non potesse beneficiare della tutela del Copyright regolata dalla normativa statunitense.

Il Dott. Thaler presentò, poi, ricorso al Review Board, chiedendo la revisione della domanda, a fondamento di due principi:

1️⃣ nella legislazione americana non è presente un esplicito divieto di tutelare opere create da un’intelligenza artificiale;
2️⃣ negli Stati Uniti ci sono già entità artificiali che godono dei “diritti di copyright” su opere d’arte, ad esempio le società.

Pensiamo, infatti, ad un’opera creata da un dipendente di un’azienda: a chi spetta il diritto di sfruttamento economico dell’opera?

Al datore di lavoro che, se anche fosse una società, ne sarebbe titolare dei diritti sull’opera. Questo succede anche quando è una persona giuridica ad acquistare i diritti d’autore sull’opera, e pure in questo caso si tratta di un’entità non umana ad esserne titolare.

Nonostante ciò, anche il Review Board, non ha accolto la richiesta, ritenendo essenziale l’intervento umano per la creazione di un’opera sottolineando come la Corte Suprema abbia sempre interpretato in modo uniforme e coerente tale definizione, in cui risulti necessario un nesso tra la mente umana e l’espressione creativa.

È stato anche sottolineato come le società non siano analoghe alle macchine artificiali ai fini del copyright perché queste ultime non possono impegnarsi contrattualmente. Infatti nel caso in cui l’opera venga realizzata dal dipendente, questo è vincolato da un contratto con la società, al contrario una macchina non può sottoporre alcun contratto.

Partiamo dal presupposto che il diritto di copyright negli Stati Uniti è diverso da quello presente in Italia. Probabilmente in Italia lo scienziato sarebbe riuscito ad ottenere la protezione: infatti mentre la legislazione statunitense tutela principalmente i diritti patrimoniali d’autore e per far valere giudizialmente i diritti sull’opera è necessaria la registrazione della stessa, in Italia il diritto d’autore nasce nel momento in cui si crea l’opera.

Tuttavia, in entrambi i casi si ha un vuoto legislativo.

Con il passare del tempo si avranno sempre di più opere create da intelligenze artificiali e allora di chi sono queste opere se non possono essere né della macchina né del proprietario della macchina?

Se tu fossi il legislatore, quale scelta faresti per colmare questo vuoto legislativo?

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