ALI - Avvocati Liberi
21K subscribers
1.02K photos
235 videos
140 files
2.02K links
United Lawyers for Freedom
Download Telegram
Forwarded from Antonietta Veneziano
Antonietta Veneziano
Avvocato Libero

Tempo fa ho risposto ad una richiesta di assistenza inoltrata alla nostra associazione, esprimendo un parere giuridico sulla fondatezza della richiesta di risarcimento danni pervenuta dallo studio legale di un giornalista, per un commento di un utente ritenuto offensivo su un suo post su Facebook.

Il contenuto del post del giornalista era evidentemente denigratorio dell’opera intellettuale di un altro giornalista, e per tale motivo, rifacendomi agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, ho ritenuto non fondata la richiesta di risarcimento.

Scrivere o dire che qualcuno è “idiota” è sufficiente a integrare l’ingiuria, o ancora il reato di diffamazione? Dove sta il confine tra l’offesa e la critica legittima?

La Corte di Cassazione, pronunciatasi su un caso simile, ha ritenuto, alla luce di alcune circostanze concrete, non diffamatorio il commento in questione, affermando che “il requisito della continenza …..non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti (Cass. Pen. n. 15089/20).

La Corte ha puntualizzato altresì che “nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto l’epiteto adoperato, non particolarmente aspro e pungente, non sproporzionato rispetto a quanto si era inteso rappresentare in relazione ad una situazione che, evidentemente, si prestava ad essere oggetto di una qualche critica presentando, comunque, degli aspetti suscettibili di essere ritenuti gravi”.

In conclusione, l’utilizzo del termine potrebbe sì integrare la condotta della diffamazione; ma l’uso potrebbe anche essere giustificato alla luce di alcune circostanze: in particolare se dal contesto appare che il termine si riferisce non alla persona offesa in quanto tale, in maniera indiscriminata e umiliante, ma ad un particolare fatto, a un atteggiamento o a un’idea suscettibili di valutazione negativa; e se l’offensività del termine non appaia sproporzionata rispetto al tema della critica.

Nel caso che ho seguito, il commento per cui è stata avanzata richiesta di risarcimento è stato fatto ad un post dalla portata evidentemente diffamatoria verso l’opera intellettuale di un collega che aveva ad oggetto un video riguardante le “cure proibite anti covid”;
video di regista esperto, compiutamente documentato, rispetto a cui il post si palesava lesivo dell’onore e del decoro del suo autore;
pertanto il commento incriminato, che si risolveva nella parola idiota (pur astrattamente idonea a configurare la diffamazione) rivolgendosi all’idea, all’atteggiamento tenuti dal giornalista nei confronti del collega, non appariva sproporzionato rispetto, appunto, al tema della critica.

Non sussistendo alcuna diffamazione, sarebbe venuta meno la risarcibilità del danno morale ex art. 2059 c.c., mentre l’eventuale danno patrimoniale avrebbe dovuto essere dimostrato.
La richiesta di risarcimento del danno, peraltro spropositata, non era accoglibile.

In questi giorni, a distanza di oltre un anno, il cliente in questione ha ricevuto istanza di mediazione, prodromica ad un’azione giudiziaria, con una richiesta di risarcimento danni di oltre 5.000 euro.

In pratica questo personaggio pubblico, che non esita a dispensare offese per denigrare chi la pensa diversamente, quando viene a sua volta offeso in rete incarica i propri avvocati di inviare sostanziose richieste di risarcimento dei danni.
Non c’è che dire, davvero un bel coraggio!

https://t.me/avvocati_liberi
Le questioni di costituzionalità sull’obbligo vaccinale COVID-19 non ancora decise dalla Consulta

A cura dell'Avv. Luca Campanotto
Avvocati Liberi
https://t.me/avvocati_liberi

Le seguenti impugnative costituzionali NON rientrano nelle questioni decise il 30 Novembre 2022 in conseguenza della mancata riunione, pur sollecitata invano, e verranno successivamente discusse in altri giudizi a date già fissate o ancora da fissarsi.

🌟 🌟 🌟🌟🌟PRESUPPOSTI NECESSARI PER IMPORRE L’OBBLIGO VACCINALE COVID (sulla questione dei “guariti” e sulla riserva di legge e valore delle circolari)
➡️Ord. 136/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Padova Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/11/23/47/s1/pdf

🌟 🌟 🌟🌟🌟SULLA INTOLLERABILE GRAVITÀ DEGLI EFFETTI AVVERSI ANCHE LETALI
➡️Ord. 118/22 reg. ord. Corte Cost. Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana (interventi di ALI)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/19/42/s1/pdf


🌟 🌟 🌟🌟 OBBLIGO CON EFFICACIA LIMITATA A CASI PARTICOLARI:

📌PROFILASSI VACCINALE MILITARE
➡️Ord. 28/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale Militare Napoli Sezione GUP
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/06/14/s1/pdf

📌PERSONALE SANITARIO CON MANSIONI PRIVE DI CONTATTI COI DEGENTI
➡️Ord. 135/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Genova Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/11/23/47/s1/pdf

📌PERSONALE SANITARIO CON MANSIONI AMMINISTRATIVE E CONTRATTI ESTERNI
➡️Ord. 153/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Brescia Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/01/04/1/s1/pdf

🌟 🌟 🌟LEGITTIMITA’ DELLE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE
➡️Ord. 70/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Catania Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/06/22/25/s1/pdf

➡️Ord. 86/22 reg. ord. Corte Cost. TAR per la Lombardia Sede di Milano
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/08/24/34/s1/pdf

➡️Ord. 101/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Brescia Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/09/28/39/s1/pdf

➡️Ord. 102/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Brescia Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/09/28/39/s1/pdf
Per chi non avesse seguito la diretta potrà rivedere l'intervento dell'Avv. Roberto Martina attraverso questo link
👇👇👇
Forwarded from Angelo Di Lorenzo
3⃣2⃣8⃣ c.p.: missione d'atti d'ufficio la guardia medica che non effettua la visita domiciliare

Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi

la Cassazione con la sentenza n.45057/2022 ha stabilito che la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare è rimessa alla valutazione discrezionale del sanitario in servizio di guardia medica, fermo restando che tale valutazione non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l'entità della patologia dichiarata e dalla tipologia di assistenza  dovuta.

Per questo motivo la Corte ha ritenuto responsabile di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p ) un medico dell’Azienda USL della Valle d’Aosta che si era rifiutato di recarsi presso il domicilio di una paziente anziana, impossibilitata a muoversi e con gravi difficoltà respiratorie, sostenendo che «la visita domiciliare rappresenta soltanto uno delle opzioni attraverso le quali il medico in continuità assistenziale può adempiere al suo dovere» e che la paziente non necessitava di una assistenza urgente in quanto un secondo medico si era recato dalla paziente confermando il “codice bianco” assegnato dal centralista del Servizio 118.

Questa linea difensiva dell’imputato non è stata accolta dal Supremo Collegio, che ha contestato al medico inadempiente l’art. 3 co. 3 dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, laddove stabilisce che «il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano chiesti direttamente dall'utente […] entro la fine del turno al quale è preposto», nonché il Manuale per il medico di continuità assistenziale precisa che «il medico deve valutare sotto la propria responsabilità l’opportunità di fornire un consiglio telefonico, recarsi presso il domicilio, invitare l’assistito a recarsi presso l’ambulatorio» e, infine, che l’imputato «non si fosse nemmeno prestato ad un consulto telefonico».

Alla luce di quanto sopra, la sentenza ha confermato l’orientamento secondo cui la violazione dell'interesse tutelato dall’art. 328 c.p. ricorre ogni qual volta venga negato un atto non ritardabile, atteso che l’omissione di atti di ufficio ha natura di reato di pericolo (Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 21631 del 4 maggio 2017) e che l’esercizio del potere/dovere del medico di valutare la necessità della visita domiciliare è pienamente sindacabile da parte del giudice sulla base degli elementi di prova acquisiti (Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 43123 del 20 settembre 2017; Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 23817 del 30 ottobre 2012: in questa sentenza si affermava l’obbligo del nedico di guardia di recarsi in loco per effettuare la visita domiciliare rischiesta da un noribondo per i dolori atroci e per  somministrare il rimedio più adeguato ed efficace).

Insomma, viene censurato dalla Cassazione quel "principio dell'abbandono" a sé stessi dei malati, inculcato ai medici dall'amministrazione Speranza, con il monito che il dovere di cura e assistenza torni ad essere l'oggetto principale della prestazione sanitaria non solo dei medici di guardia, ma anche dei medici di base e di famiglia.

https://t.me/avvocati_liberi
Gli amici dell'associazione di polizia O.S.A., in collaborazione con altre associazioni sul territorio, hanno organizzato una fiaccolata in memoria del prof. Luc Montagnier, premio Nobel e uomo libero senza macchia e senza interessi di alcun tipo, che l'anno scorso ci ha lasciato in circostanze misteriose.

Anche noi Avvocati Liberi abbiamo imparato dalla sua forza e dal suo coraggio, ma soprattutto abbiamo avuto grazie a lui la consapevolezza della Verità su quanto stava accadendo e quanto accaduto.

Il giorno 8 febbraio saremo a Milano per un saluto e per raccoglierci sotto la sua stella che, siamo certi, ci protegge da lassù.

R.I.P. 🙏❤️
Forwarded from Angelo Di Lorenzo
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
LEOPARD IN MARCIA - In attesa di definire gli accordi politici, la Germania sposta verso Est un po' dei suoi Leopard.
Forwarded from Lettera da Mosca
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Gran traffico di Leopard in Europa (https://t.me/letteradamosca/12258): questi sono sulla strada della Finlandia.
Forwarded from Angelo Di Lorenzo
Il Generale Bertolini, Ex. Comandante Coi - Comando Operativo di Vertice Interforze - ha dichiarato:

"Siamo avviati a una guerra, anche noi, che non abbiamo ancora impiegato personale ma mandiamo armi, diciamo chiaramente che vogliamo che uno dei due belligeranti venga sconfitto e l'altro vinca. Credo che se tra qualche mese ci chiederanno, magari con la scusa di utilizzare mezzi che abbiamo dato noi e che hanno bisogno di una particolare expertise, oppure per far fronte a una particolare situazione di crisi, di mandare anche qualche nostra unità cominceremmo ad affrontare il problema. Ci stiamo rassegnando all'entrata in una guerra che con noi non c'entra niente, per questioni di carattere territoriale fra due paesi europei estranei sia alla Nato che all'Unione europea. Poi però ci siamo voluti invischiare, abbiamo voluto puntare tutto sulla prosecuzione di questa guerra e temo che se non ci sarà qualche illuminazione nei confronti di chi dirige questa operazione spaventosa, ci troveremo con le mani legate".

🔴 Seguici su telegram
https://t.me/avvocati_liberi
Segui ALI - Avvocati Liberi
https://t.me/avvocati_liberi

🛑AGGIORNAMENTO 🛑
🛑 SANZIONI OVER 50🛑

L’art. 7 co. 1 bis del decreto-legge 31/10/2022 n. 162 (disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov2) prevede che “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.”

La norma citata introduce la sospensione delle attività e i procedimenti di irrogazione (ma NON anche dei termini per opporsi agli addebiti notificati), e proprio ciò cozza con il fatto che ancora a tutt’oggi sono migliaia i cittadini che continuano a ricevere la notifica dell’avviso di addebito della sanzione il cui procedimento dovrebbe essere sospeso dalla legge.

A prescindere dunque dell'abuso del procedimento amministrativo da parte del soggetto tenuto alla riscossione, tali addebiti continuano a destare enorme perplessità e aggravi per il cittadino.

Infatti si pone un primo importante interrogativi: i termini per opporsi sono sospesi anch’essi

Si apprende che sul sito dell’Agenzia delle Entrate è appena apparsa la seguente (non) risposta alla domanda di cui sopra:
“Per effetto dell’art. 7 comma 1-bis, introdotto dalla Legge n. 199/2022 (di conversione del DL n. 162/2022) in vigore dal 31 dicembre 2022, che ha disposto la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall’art. 4-sexies, commi 3, 4 e 6 del DL n. 44/2021, sono sospesi i termini di pagamento, che riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2023.”

⚠️Termini di pagamento e termini di opposizione sono cose distinte e diverse ❗️

Nel silenzio della norma, neanche l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire nulla sui secondi (termini per l'opposizione) continuando a tacere sul punto , anzi, coltivando un'ambiguità lessicale e continuando a notificare agli italiani gli avvisi di pagamento.

Ricordiamo inoltre che il "parere" dell'Ader vale quanto la dichiarazione di una parte del giudizio, quella convenuta, e non ha alcuna capacità "normativa" e nemmeno di "interpretazione autentica" di disposizioni che essa stessa viola palesemente e per le quali viene evocata in giudizio.

Quindi
Cosa farà il Governo-Meloni per la scadenza del 30 giugno 2023
Ri-sospenderànon ri-sospenderà
Annullerà le sanzioni

Non avendo alcuna capacità divinatoria sulla pur labile credibilità delle promesse della politica, cerchiamo di capire cosa è meglio fare, se impugnare o no l’avviso di addebito già notificato e quelli in arrivo.

In questo quadro giuridico di estrema incertezza, è difficile dare una risposta sicura e univoca ma motivi di prudenza inducono a ritenere che sia sempre preferibile proporre l’opposizione (qui il formulario, il vademecum e gli allegati offerti gratuitamente da Avvocati Liberi per difendersi anche da soli) piuttosto che affidarsi ciecamente alle istruzioni degli esattori.

Per eliminare equivoci ed errori sarebbe bastato che al comma 1bis dell’art. 7 del decreto venisse inserita la dizione “sono sospesi i termini per proporre opposizione” ma ciò evidentemente non è stato voluto.

Se si fosse trattato di un mero errore infatti, il Parlamento avrebbe avuto tutto il tempo di correggere la norma in sede di conversione con la L. 199/2022… e invece no.

Per questo chi oggi ancora ritenesse che si sia in presenza di un errore normativo o politico sarebbe solo un ingenuo.

Che dire, l’incertezza e la paura continuano ad essere usati come canone di Governo anche sotto il cielo plumbeo di questa legislatura.

Macte animo.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Teresa Rocco
“Insetto si insetto no”

Avv. Teresa Rocco
Avvocati Liberi

Mentre vengono diffusi video di personaggi più o meno famosi che cucinano e mangiano insetti di diverse specie e qualità, l’Unione europea continua il lavoro iniziato già da diverso tempo approvando la commercializzazione di alcune specie di insetti (rientranti nel cd. “Novel food” - regolamento UE 2283/2015).

Da un'indagine della Coldiretti più della metà degli italiani considera le novità introdotte estranee alla cultura alimentare nazionale (https://www.coldiretti.it/consumi/consumi-dagli-insetti-al-nutriscore-le-follie-a-tavola-2).
Una questione di "cultura", dunque, spinge la maggior parte degli italiani al rifiuto della nuova concezione culinaria. E non è certamente di poco conto, se consideriamo che la cultura insieme alla tradizione rappresentano l'identità di un popolo. Ma sappiamo benissimo che l’unica identità che interessa all’Europa è quella digitale e che queste politiche alimentari costituiscono l’ennesimo colpo sferrato alle eccellenze italiane.

Come L’EMA per i vaccini, L’Autorità Europea per la sicurezza alimentare EFSA (European Food Safety Authority) elabora le linee guida che ciascun prodotto deve rispettare affinchè ne venga approvata la commercializzazione e fornisce il proprio parere redigendo una valutazione scientifica del rischio. Già ci sono i primi segnali di ciò che accadrà e si iniziano a dare i numeri chiedendo ad esempio che venga evitato il consumo di larve di Alphitobius diaperinus per gli under 18 (punto 11 regolamento di esecuzione 58/2023) perché “L’Autorità ha raccomandato di svolgere ulteriori ricerche sull’allergenicità delle larve di Alphitobius diaperinus” (punto 8)…sembra di rivivere una certa storia.

Al di là degli scopi dichiarati c’è il pericolo che con il pretesto dell’emergenza ambientale essi vengano completamente a sostituirsi al “cibo tradizionale” togliendo definitivamente ai cittadini la possibilità di scelta.

Questa è la realtà con cui dobbiamo fare i conti e verso la quale bisogna reagire, perché, se “L’uomo è ciò che mangia” (Feuerbach) non siamo messi proprio bene, con tutto il rispetto per gli insetti.

https://t.me/avvocati_liberi
I nodi vengono al pettine 👉🏻
L. n. 210/1992 e vaccinazione anti-covid19.
Avvocati Liberi

27 gennaio 2023, la notizia è importantissima.
Finalmente una Commissione Medica Ospedaliera riconosce il nesso di causa di una paziente 65enne colpita da ischemia a seguito della somministrazione del vaccino anti-covid19 Astrazeneca avvenuta due anni fa.
La 1° Commissione medica di Padova ha ritenuto infatti che "possa sussistere il nesso di causa tra la vaccinazione somministrata e la successiva condizione patologica sofferta dalla paziente. L'organismo ha confermato la menomazione permanente della donna, rilevando la correlazione tra la vaccinazione e l'insorgenza delle patologie legate alla VITT (trombosi e trombocitopenia indotta da vaccino). L'istante ha esitato una semiparalisi sx e quindi, ex legge 210/1992, sarà indennizzata con un assegno mensile di € 925,00 in quanto rientrante nella fascia di indennizzo più alta.

L'importanza dell’accertamento è nel fatto di costituire un precedente probante nei casi consimili e potrà essere citato a sostegno delle istanze per indennizzo che saranno presentate alle C.M.O.
Per ora si tratta solo del "vaccino" Astrazeneca ma, dati sugli eventi avversi alla mano, sarà inevitabile che ciò si ripeterà anche per gli altri sieri.

Avanti tutta con le necessarie richieste di indennizzo.
Macte animo

Segui ALI Avvocati Liberi https://t.me/avvocati_liberi
Forwarded from Roberto Martina ✒️
Nel giorno della Memoria 💉 - per non dimenticare.

Roberto Martina
Avvocati Liberi

Oggi 27 gennaio 2023 è il giorno della Memoria e ricordiamo le vittime dell’Olocausto nazista, vittime di esperimenti sanitari e pratiche eugenetiche.

Questo giorno è diventato anche un simbolo, il simbolo per ricordare anche le vittime di tutti i genocidi, dagli armeni ai nativi americani, dai bosniaci agli indiani vittime delle carestie volute dalla GB, dai morti di Stalin a quelli di Mao Zedong, dalle vittime del Congo per mano del re belga Leopoldo II ai ruandesi.
Quello che si è concluso è un secolo di genocidi ma non abbiamo imparato nulla e nonostante tutto il XXI secolo vede compiersi gli stessi orrori.

Allora voglio, sì, onorare tutte le vittime ebree del nazismo, ma anche tutte quelle degli altri genocidi di cui si parla poco e anzi quasi sempre dimenticate. Tra queste voglio includere anche i deceduti e ammalati di tutto il pianeta a causa di politiche sanitarie attuate con sostanze geneticamente attive e sperimentali denominate “vaccini anti-covid19”.

Ora come nel nazismo e nelle altre tirannie, la storia si ripete e i medici somministranti-vaccino hanno violato e violano i canoni emersi nel “processo ai dottori” di Mengele e di Hitler, il c.d. codice di Norimberga del 1947.
Ora come allora, si fanno iniezioni sulle persone senza il loro consenso libero e informato, per costrizione legale ovvero per circonvenzione operata dai media, eseguendo ordini deontologicamente scorretti e contro i diritti umani… in cambio di lauti corrispettivi.

Mi unisco quindi ai sopravvissuti del nazismo che hanno chiesto all’Ema di fermare l’Olocausto perpetrato con i vaccini anti-covid19 chiedendo alle istituzioni politiche di iniziare ad operare per il interesse pubblico, in esecuzione del loro alto compito ricevuto dal popolo, e ai medici di onorare il loro giuramento, entrambi fermando queste iniezioni sperimentali e interrompendo l’ennesima strage di innocenti.

Macte animo

Segui ALI - Avvocati Liberi
Forwarded from Angelo Di Lorenzo
Parere n. 20 CIEB.pdf
126.5 KB
Forwarded from Teresa Rocco
Conspiracy facts e bio-crimini contro l’umanità.

Estratto del parere n. 20 del Comitato Internazionale per l'Etica della Biomedicina (CIEB), a cura del Prof. Avv. Luca Marini, docente di diritto internazionale all'Università "La Sapienza" di Roma (l’articolo integrale è pubblicato sopra👆).

L’acquiescenza verso le dichiarazioni rese dagli stakeholder in merito all’affaire Covid ha ormai assunto dimensioni e livelli tali da configurare i sintomi della sindrome di Stoccolma.

Le dichiarazioni dei vertici Pfizer al Parlamento europeo sulla mancata sperimentazione del cd vaccino anti-covid e le dichiarazioni rese al World Economic Forum di Davos dai vertici di Moderna sulla disponibilità del vaccino prima ancora della diffusione del virus Sars-Cov-2, sono state seguite da una singolare assenza di considerazione, che denota una diffusa apatia, invece di essere sottoposte al vaglio delle competenti autorità giudiziarie.

Esse, infatti, confermano quanto rilevato fin dall’inizio dell’affaire Covid da una pluralità di studiosi – non ultimo il compianto Premio Nobel Luc Montagnier – che avevano denunciato l’origine artificiale del virus Sars-Cov-2 e persino la sua probabile immissione deliberata nell’ambiente.

L’esistenza di una vera e propria cospirazione, spacciata per “teoria della cospirazione” da chi l’ha ordita, trova ulteriore conferma nell’esitazione vaccinale maggiore negli Stati in cui è stato consentito un dibattito aperto e trasparente sui rischi e sugli effetti avversi del “vaccino” medesimo.

La ratio sottesa alle misure adottate dagli Stati occidentali era di lasciare di fatto irrisolta la risposta terapeutica al Covid allo scopo di favorire una “campagna vaccinale” consistente nella più vasta, capillare e spietata sperimentazione di massa della storia.

Emblematico è stato, in tal senso, il caso dell’Italia, dove il Ministero della Salute, imponendo la strategia della “tachipirina e vigile attesa”, ha impedito ai medici di base di individuare e sviluppare efficaci soluzioni terapeutiche, che il più delle volte avrebbero potuto fondarsi su farmaci già noti e dal costo contenuto.

La “campagna vaccinale”, inizialmente fondata sul terrore, ha poi fatto leva su dinamiche solidaristiche per scivolare rapidamente, mediante lo strumento del Green Pass, verso meccanismi premiali e giungere infine alla sua destinazione programmata, l’obbligo “vaccinale”.

Che l’introduzione di meccanismi e strumenti premiali – modellati sul sistema di credito sociale proprio a taluni Stati – costituisca il precipuo scopo socio-politico dell’affaire Covid è ormai sotto gli occhi di tutti; forse meno evidente è il fatto che l’affaire Covid è servito ad accelerare l’immissione in commercio di farmaci sperimentali fondati sulla tecnica dell’mRNA: farmaci in grado di interagire con il DNA (e con il genoma) umano e quindi suscettibili di produrre effetti di breve, medio e lungo periodo del tutto imprevedibili.

È del resto innegabile che, con l’affaire Covid, la società occidentale, Italia in testa, è entrata in una sorta di dittatura falsamente non-violenta, basata sulla graziosa concessione di quelli che una volta erano diritti fondamentali e inalienabili in cambio dell’accettazione di qualsivoglia imposizione: oggi sono gli obblighi vaccinali, domani potrebbero essere i limiti alla procreazione o la selezione delle caratteristiche genetiche dei nascituri o l’eutanasia, in un crescendo orwelliano che conduce inevitabilmente allo stravolgimento dell’antropologia umana e alla dissoluzione della società civile.

In questo contesto, hanno commesso illeciti penali tali da integrare gli estremi di una nuova e particolare categoria di crimini internazionali: i bio-crimini contro l’umanità.

https://t.me/avvocati_liberi
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Angelo Di Lorenzo
UN NUOVO ELON MUSK ‼️

Questa una delle sue ultime dichiarazioni:

«A Starlink è stato detto da alcuni governi (non dall'Ucraina) di bloccare le fonti di notizie russe. Non lo faremo se non sotto la minaccia delle armi. Mi dispiace essere un assolutista della libertà di parola».

🔴 Seguici su telegram
https://t.me/avvocati_liberi