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Sabato 19 marzo ore 15 i cittadini liberi hanno appuntamento a Bologna piazza Maggiore per reclamare e iniziare a riscattare la propria sovranità (art. 1 Cost) e Libertà popolare e individuale.
Sul palco sarà presente l’Avvocato Libero Roberto Martina.

Vi aspettiamo! 💪🏻🤝
Forwarded from Angelo Di Lorenzo
📝EURODIRITTO: NO AL
SUPER GREEN PASS PER I
LAVORATORI 🚫VER 5⃣0⃣

Avv. Rosa Carnevale
Avvocati Liberi

Leggi l'articolo integrale http://avvocatiliberi.legal/la-disapplicazione-del-super-green-pass-al-lavoro-per-gli-over-50-alla-luce-della-giustizia-comunitaria-avv-rosa-carnevale/

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea Grande Sezione, con la pronuncia n. 441 del 2016, ha ribadito la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno ed ha riaffermato la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, che devono garantire la non discriminazione dei lavoratori in ragione dell’età.

Con la pronuncia in esame, la Corte di Giustizia, stabilisce che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78 è tenuto, nel momento in cui attua le disposizioni del suo diritto interno, a interpretarle in modo tale che esse possano ricevere un'applicazione conforme a tale direttiva ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme fosse impossibile, a disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione di tale diritto interno contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell'età”.

Tale principio dovrà essere declinato nella normativa nazionale del d.l. 1/2022, laddove le disposizioni in esso contenute precludono l’accesso al lavoro alle persone ultracinquantenni sprovviste di green pass rafforzato (ove, chiaramente, le medesime non siano già in possesso di un certificato di guarigione), perché:

📌La dichiarata finalità dell’art. 4 quinques, introdotta dal d.l. 1/2022 al d.l. 44/2021, è quella di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, al pari della finalità posta alla base dell’introduzione dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati di cui al d.l. 52/2021.

📌Il d.l. n. 1/2022, all’art. 1 comma 4, prevede che i lavoratori ultracinquantenni, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del super green pass o che risultino privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, "al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro”, e gli è fatto divieto di accedere ai luoghi di lavoro (comma 5);

📌Parimenti gli art. 9 quinquies e 9 septies del d.l. 52/2021, introduttivo dell’obbligo di green pass base, rispettivamente, per i lavoratori pubblici e privati, affermano che il lavoratore, “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione (…) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro”, e gli è fatto divieto di accedere ai luoghi di lavoro se sprovvisti di certificazione verde COVID-19.

Alla luce della circostanza che gli artt. 9 quinquies e 9 septies d.l. 52/2021 continueranno ad essere applicabili ai soli lavoratori infra cinquantenni, è necessario chiedersi se la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è messa a repentaglio dagli ultracinquantenni più che dagli infra cinquantenni, tanto da vietarne l’accesso anche se muniti di certificazione verde “base”.

In conclusione la disposizione restrittiva che riguarda i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età si appalesa discriminatoria perché non oggettivamente e ragionevolmente giustificata in relazione al principio di non discriminazione, con la conseguenza che il giudice nazionale dovrà “euroadeguare” le disposizioni interne in esame o, se impossibile, disapplicarle come stabilito dalla Corte di Giustizia.

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Dr. Luca Mondelli
Avvocati Liberi

Iniziamo a comprendere per essere consapevoli:

📌il 12 giugno 2021 il PHMPT (Public health and Medical Professionals for Transparency) ha intrapreso presso la corte del Texas un'azione civile contro FDA, l'agenzia regolatoria dei farmaci negli Stati Uniti.

📌nello specifico è stato avviato un Foia per richiedere l'accesso alla documentazione sul vaccino Pfizer.

📌a novembre 2021 la Corte autorizzava PHMPT e ordinava all'Fda il rilascio graduale di tutta la documentazione che ha portato all'approvazione del vaccino.

📌sono oltre cinquantamila pagine, tra le quali ci siamo soffermati sul report post-marketing di fine aprile 2021.

📌a tre mesi dalla somministrazione del vaccino in tutto il mondo sono emersi gravi effetti avversi, testimoniato dalle ultime otto pagine dedicate a migliaia di profili di rischio evidenziati.

Non è dato sapere se questi rischi fossero noti o in fase di studio, l'unica certezza è che agli enti deputati alla tutela della nostra salute non frega nulla delle persone.

Sono a decine, centinaia di migliaia le persone colpite da avversità intollerabili, ma in fondo ne basterebbe anche solo 1 per escludere ogni beneficio per la salute individuale.

Per saperne di più 👇 👇

https://www.byoblu.com/2022/03/08/pfizer-trial-clinici-invalidi-documenti-nascosti/
Convegno COA Roma e Avvocati Liberi.jpg
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👇🏻👇🏻👇🏻
Oggi 9 marzo, ore 16:00-18:00 il COA di Roma in collaborazione con l'Ass. Avvocati Liberi tiene un Convegno sull'impatto della normativa emergenziale sui minori e nell'età evolutiva. Pregiudizi conseguenti.
Il Convegno è fruibile in modalità telematica diretta dalle 16:00 alle 18:00 per gli Avvocati iscritti a partecipare, con rilascio di 3 crediti formativi professionali, e poi, liberamente, dal canale youtube dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
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🧒🏻👧🏼
La vaccinazione anti Covid-19 non corrisponde al miglior (best-interest) interesse del minore 👇🏻👇🏻👇🏻
In risoluzione del conflitto genitoriale sorto in ordine alla vaccinazione dei figli minori, con il fondamentale decreto del 4 marzo 2022 il Giudice Leoncini del Tribunale di Pistoia ha rigettato la richiesta del figlio ultradodicenne e della madre che voleva sottoporre tutti e 3 i figli ad inoculazione statuendo (pag.6):

"la somministrazione di un trattamento sanitario, di cui non risulta nota la frequenza di importanti effetti collaterali a breve e soprattutto a medio-lungo
termine, per fronteggiare rischi medici che possono ragionevolmente dirsi remoti non
corrisponde a una ragionevole applicazione del principio di prudenza (precauzione).


In definitiva... il Tribunale non può quindi ragionevolmente ritenere corrispondere al miglior
interesse, anche medico, del minore la somministrazione dei preparati vaccinali
attualmente in uso per la malattia da Sars-Cov-2
".

Si tratta di una decisione straordinaria e che segna una fondamentale inversione giurisprudenziale, fondata(finalmente) sul corretto bilanciamento del rapporto rischi/benefici della vaccinazione anticovid19 per i minori ed il cui solidissimo articolato giuridico e statistico potrà essere seguito nelle future pronunce sul tema del "vaccino".
Era fondamentale darvi subito questa ottima notizia ma quanto prima ci torneremo sopra con un commento ad hoc.

https://avvocatiliberi.legal/04-03-2022-sentenza-storica-del-tribunale-di-pistoia-vaccinazione-anti-covid-19-di-minorenni-in-caso-di-disaccordo-dei-genitori/

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Forwarded from Angelo Di Lorenzo
Non c'è limite all'indecenza

Dr. Luca Mondelli
Avvocati Liberi

Andrea Romano, PD:
"La Rai sta svolgendo una preziosa opera di informazione sull'aggressione russa contro l'Ucraina. Ed è ancora più prezioso che la Rai eviti di dare spazio a falsità palesi e interpretazioni compiacenti verso i crimini di Putin. Attiveremo anche la Vigilanza".

Grottesco, irricevibile e offensivo dell'intelligenza altrui, questi sono gli aggettivi per descrivere gli ordini impartiti dal Romano alla Rai.

Forse, nell'ottica di costui, gli italiani sono degli ebeti privi di capacità di discernimento o di analisi critica, sudditi pronti ad accettare passivamente ogni imposizione che viene calata dall'alto.

Il bello è che forse ha ragione se il 70% della popolazione è davvero così, chi oggi urla all'invasione riversandosi in piazza per la pace è lo stesso tipo che fino a ieri indossava una doppia mascherina evitando accuratamente il prossimo perché fonte di malattia.

È bastato cambiare la scaletta del telegiornale perché il covidiota improvvisamente riprendesse a vivere senza angoscie, davvero incredibile.

Il comunicato di Romano è inaccettabile anche perché mistifica la realtà - come sono soliti fare i media - e dimostra che oggi si deve generalizzare.

Solo un ignorante o un complice può non sapere che in Ucraina dal 2014 c'è stato un colpo di stato made in Usa che ha portato al potere formazioni di stampo nazista, e allora perché Romano non dice serenamente che stiamo sostenendo anche con armi le formazioni naziste ucraine?

Ma forse la risposta è scontata: sembra brutto dirlo per una persona che fa dell'antisemitismo un cavallo di battaglia, eppure è così.

Non è un mistero che la stessa ANPI abbia dichiarato apertamente le reali intenzioni di Putin e che no, questa non è un'invasione, ma una difesa nei confronti della Nato che, anno dopo anno, ha colonizzato sempre più i paesi limitrofi ai confini russi, per accerchiarla.

Che dice Romano, vuole censurare anche i pericolosi negazionisti di ANPI?

Negazionismo è una parola utile a delegittimare chiunque si opponga alla falsa narrazione governativa, oggi è la guerra, ieri il Covid e domani sarà un'altra storia.

Lei si dovrebbe autocensurare, caro Romano, perché i media di regime non sono liberi di dire oggi - a causa della sua abiura - quello che dicevano nel 2014, quando parlavano in altri termini dell'Ucraina.

I professionisti dell'informazione continuano a diffondere storie fasulle, addirittura arrivando a spacciare trailer di videogiochi per bombardamenti in tempo reale.

Tanto le immagini sono più o meno quelle, sono simili, tanto vale prenderle in prestito.

Che vergogna.

Sa cos'è la vergogna sig. Romano?

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Forwarded from Angelo Di Lorenzo
DPCM 17.6.21 agg. al DPCM 2.3.22.pdf
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👆TESTO NORMATIVO👆

La normativa emergenziale ha fatto letteralmente impazzire gli operatori del diritto i quali hanno dovuto confrontarsi con la poca chiarezza normativa, con rinvii costituiti soprattutto da disposizioni "numeriche" (come tali interpretabili più da un matematico che da un giurista), e dal susseguirsi di modifiche a spron battuto.

Esempio eclatante è proprio il DPCM del 17 giugno 2021, giunto alla quarta modifica e del quale manca un aggiornamento ufficiale del testo coordinato.

Data la difficoltà della consultazione di un testo aggiornato attualmente in vigore necessario per la corretta applicazione della disciplina,'Avv. Teresa Rocco di Avvocati Liberi ha predisposto il testo del DPCM coordinato con tutte le modifiche precedenti, compresa l'ultima apportata con il DPCM 2 marzo 2022.

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I documenti pubblicati da FDA su Pfizer sorprendono per l'enorme quantità di eventi avversi, morte compresa.

https://playmastermovie.com/pfizer-morte-possibile-evento-avverso

#MarioBiglietto #Playmastermovie
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Forwarded from Angelo Di Lorenzo
📖Ars gratia artis📜

Avv. Serena Penna
Avvocati Liberi

La surreale vicenda del corso su Dostoevskij, che avrebbe dovuto tenere il professor Nori all’Università Bicocca di Milano, rappresenta un triste episodio che minaccia seriamente di scardinare, sul piano culturale, il principio in base al quale l’arte è fine a se stessa, e non ha nessun ulteriore scopo, sia esso utilitaristico, morale, politico, sociale o religioso.
 
Non c’è da stupirsi se i cittadini di un Paese come il nostro, dove quasi il 50% della popolazione è affetta da un virus incurabile, l’analfabetismo funzionale, ritengano valide le ragioni storiche raffigurate da un compiaciuto Tom Cruise che, mascella in alto, si vanta, nel plauso generale, di avere abbattuto un Mig durante la sua roboante missione aerea.
 
E poco importa se un altro scrittore russo come Turgenev, che ci ha regalato il memorabile ritratto del nichilista Bazarov, e ci ha emozionati con la sua descrizione del conflitto generazionale nello stilisticamente impeccabile Padri e Figli, venga prima o poi rimandato in soffitta. Probabilmente, pochissimi lo noteranno, ed ancor meno saranno coloro che ne soffriranno.
 
Eppure.
 
Eppure, se fossimo veramente coerenti, non dico con la storia, questa sconosciuta, ma almeno con noi stessi, quando gli Stati Uniti invasero l’Afghanistan o bombardarono la Siria, cosa avremmo dovuto fare? Boicottare Mac Donald’s? Rifiutarci di vedere per la centesima volta Top Gun?
 
Niente. Non abbiamo fatto niente. Perché NOI siamo Maverick.
 
Noi siamo SEMPRE dalla parte giusta.
 
E ad ogni raid israeliano, come pensiamo di reagire? Bruciamo un libro a caso di Philip Roth, o di David Grossman, o prendiamo a freccette la faccia allampanata di Woody Allen?
 
Cos’è che scrisse il povero Goethe ben prima della sua Germania antisemita, ma che i suoi posteri evidentemente non ebbero il tempo di leggere? “Colui che non è in grado di darsi conto di tremila anni rimane al buio e vive alla giornata”.
 
Perché questa è Arte.
 
L’Arte per l’Arte.

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Forwarded from Angelo Di Lorenzo
CONVDL1.pdf
176.7 KB
👆Conversione DL 1/22

Ecco il testo del dl 1/22 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 18/22 entrato in vigore il 9.3.2022.

Viene in primo luogo convertito l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni e abrogato il Dl 5/2022  le cui disposizioni sono confluite nello stesso Dl 1/2022 grazie alla stessa legge di conversione.

Inoltre viene abrogato l’art. 30, co. 1 Dl 4/22, secondo cui la riammissione in classe dopo la Dad poteva essere controllata mediante app per la verifica del Green pass.

Viene altresì istituito un Fondo per i “ristori educativi” finalizzato al recupero delle ore di scuola in presenza perse a causa della crisi sanitaria.

Infine si riconosce fino al termine dello stato di emergenza (quindi fino al 31 marzo 2022), il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali.

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VID-20220311-WA0020.mp4
39.2 MB
Video da parte di Angelo Di Lorenzo
👆video capolavoro!

Merita ampia condivisione perché illustra in modo meraviglioso lo spirito dei Resistenti di questo spaccato importante della storia del nostro paese.

Siamo italiani e la storia sarà testimone che abbiamo combattuto per la nostra libertà e la nostra amata patria, anche se martoriata da politiche criminali e dissennate.

Grazie a Lorenzo Zelaschi che è l'uomo che con la sua macchina fotografica ha colto il coraggio di tutte le anime immortalate in questi scatti.

Grazie Lorenzo, grazie al tuo Cuore ❤️🇮🇹❤️

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Forwarded from Angelo Di Lorenzo
🚫NO-PASS🚫

Sentenza Tribunale Lavoro Firenze
Scarica da qui👇👉 http://avvocatiliberi.legal/sentenza-trib-lav-firenze-155-22-no-green-pass-oltre-i-casi-consentiti/

Sentenza importantissima che accerta l'illegittimità della richiesta del green pass da parte del datore di Lavoro senza un obbligo di legge, principio estensibile a chiunque, in qualsiasi ambito, ritenga di poter richiedere l’esibizione del lasciapassare sulla base di una interpretazione estensiva o analogica di una norma che non preveda espressamente un obbligo di esibizione specifico.

È accaduto nella specie che il datore di lavoro (un centro sportivo con piscina) aveva richiesto il 7 agosto 2021 alla bagnina sua dipendente l’esibizione del green pass per prendere servizio, posto che il giorno precedente entrava in vigore l’art. 9bis del D.L. 52/21 che, come sappiamo, imponeva l’uso del certificato verde covid-19 ai soli frequentatori di "piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso”.

È evidente l’illegittimità della richiesta, che andava oltre quanto consentito dalla legge, che invece avrebbe imposto l’utilizzo del green pass per il lavoro pubblico e privato un mese dopo con il DL. 105/21 a decorrere dal 15 ottobre 2021.

A causa della richiesta illegittima del datore di lavoro, che alacremente sospendeva per quattro mesi la dipendente dal 9 agosto 2021 lasciandola ingiustamente senza retribuzione, Il Tribunale lo condannava al pagamento dello stipendio non corrisposto e delle spese legali di soccombenza.

La questione di diritto posta al Tribunale era la seguente: “se, in assenza di un obbligo di legge, il possesso di green pass in corso di validità possa essere richiesto dal datore di lavoro al singolo lavoratore, quale misura necessaria al fine di preservare la salubrità del luogo di lavoro”, cui veniva data dal giudice una risposta “sicuramente negativa”.

L’importanza di questa pronuncia riafferma il principio di legalità, costituzionale e sostanziale, oltre che della tassatività e determinatezza di cui all’art. 14 preleggi (“..le leggi che fanno eccezione a regole generali o altre leggi, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati"), ed il principio di riserva di legge di cui all’art. 9 co. 10bis D.L. 52/21 (“...Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato").

Un primo monito ai greenpassari. 👁

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Forwarded from Angelo Di Lorenzo
Giudice_di_Pace_di_Bressanone_illeg_sanzioni_per_il_distanziamento.pdf
1.5 MB
👆Eccone un’altra👆

Questa volta è il Giudice di Pace di Bressanone ad annullare una sanzione amministrativa comminata dai Carabinieri ad un cittadino per la asserita violazione del distanziamento e di indossare la mascherina in virtù dell’illegittimità dello Stato di emergenza.

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Forwarded from Luca 3V
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