ALI - Avvocati Liberi
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United Lawyers for Freedom
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Forwarded from Teresa Rocco
Forwarded from Angelo Di Lorenzo
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STOP PUNTURA
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L'Associazione Avvocati Liberi ha presentato una diffida all'AIFA chiedendo la revoca delle autorizzazioni dei cinque sieri vaccinali immessi in commercio sotto condizione.

Le autorizzazioni, invero, sono state rilasciate sul presupposto dell'insussistenza di farmaci alternativi disponibili, condizione indispensabile secondo il Regolamento CE n. 507/2006 per quelle immissioni basate su farmaci con triplice in corso e privi dei dati prescritti, proprio come avvenuto in questo caso mediante autorizzazioni condizionate con la scadenza annuale.

Oggi dunque il presupposto delle autorizzazioni è venuto meno, dal momento che sono stati approvati da AIFA numerosi farmaci quali Anakinra, Baricitinib, Sarilumab, Sotrovimab, Casirivimab e Imdevimab, e molti altri da EMA.

In altri termini sono venuti meno i presupposti e gli elementi giustificativi per i quali le autorizzazioni erano state date, essendo sopraggiunte cure alternative disponibili che privano del presupposto giuridico e legale l'atto autorizzatorio.

Senza entrare nell'analisi di efficienza di tali "vaccini" - sui quali ci sarebbe moltissimo da discutere - l'esistenza di farmaci, cure e terapie autorizzate, riconosciute come valide per il trattamento della malattia covid-19, rende del tutto inutile, pro futuro, continuare a somministrare sieri sperimentali tra i cui effetti collaterali è indicata dal produttore "la morte".

Somministrare tali farmaci alla popolazione costituisce un grave attentato alla incolumità ed alla salute individuale e collettiva.

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Vi aspettiamo alle ore 15 per una diretta sul canale #LibertàdiPensiero
👉🏻sull’importanza della segnalazione degli eventi/reazioni avverse post vaccino covid-19 in regime di farmacovigilanza e istruzioni pratiche (come si fa).
Indaghiamo anche il tema delle
👉🏻 responsabilità in capo ai soggetti deputati per diniego di esenzione e/o differimento.
A dopo 👋🏻💪🏻
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Forwarded from Angelo Di Lorenzo
🔍COMMENTO🖍

Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi

Articolo integrale http://avvocatiliberi.legal/commento-al-no-al-referendum-sulla-responsabilita-dei-magistrati-avv-angelo-di-lorenzo/

La sentenza C.Cost. n. 49-2022, presidenza Amato, ha dichiarato inammissibile il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati.

Per comprendere appieno la critica alla sentenza, occorre tenere presente che il magistrato è un impiegato dello Stato e che l’art. 28 Cost. stabilisce la diretta responsabilità civile, penale e amministrativa dei dipendenti pubblici, come peraltro la prevede il D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato).

Per chi non lo sapesse, poi, il codice di procedura civile, agli articoli 55, 56 e 74, assoggettava la responsabilità diretta del magistrato a particolari limitazioni (non ultima l’autorizzazione del ministro) le quali, in seguito ai gravi errori giudiziari degli anni ’80 (il caso Tortora il più eclatante), venivano abrogate dal referendum del 1987.

In seguito a quel referendum si sarebbero potute lasciare le cose cosi come stavano, la disciplina esisteva già, bastava quella generale valevole per tutti i cittadini, magistrati compresi, ma no, la C. Cost., con la sent. 26/1987, spinse il legislatore ad introdurre la Legge Vassalli (n.117 del 1988) che tutt’oggi costituisce “uno dei tratti caratterizzanti del Legislatore….ovvero che l’azione risarcitoria debba essere indirizzata nei confronti dello Stato”.

Oggi il popolo ha chiesto di eliminare tale limite, ma questa volta gli è stato impedito dalla corte da guardia, che non permette la pronuncia sull’abrogazione di norme poste a presidio dei limiti alla responsabilità dei magistrati della L. Vassalli - grazie alla quale godono di una speciale immunità in deroga alla disciplina ordinaria - e quindi di eliminare gli elementi “inquinanti” la volontà popolare espressa con il referendum del 1987 e, contestualmente, riespandere la regola generale preesistente di cui all’art. 28 Cost. e del DPR 3/57.

Sarebbe stata la fine della irresponsabilità e della leggerezza, i magistrati avrebbero dovuto assumersi le conseguenze economiche delle proprie decisioni e del proprio operato.

Per la Corte l’abrogazione di parti della L. 117/1988 sarebbe inammissibile perchè chiesta con un “ritaglio manipolativo” con “la finalità di introdurre una disciplina giuridica nuova, mai voluta dal legislatore…visto che la L. 117/1988 non prevede un’azione di tale natura”, ed una eventuale abrogazione non avrebbe permesso la “riespansione dei principi contenuti nei testi sottoposti ad abrogazione parziale”, in tal modo dimostrando la circolarità autocelebrativa del ragionamento, che pone a fattore condizionante del voto la stessa norma su cui si deve votare.

La Legge Vassalli non ha rilevanza costituzionale e nemmeno è multiverso ex sé, ma costituisce invece una norma derogatoria della disciplina generale in vigore che sarebbe tornata ad applicarsi (espandersi) in caso di sua abrogazione.

Di questi tempi nelle sentenze troviamo di tutto, ed in questa in commento emerge lo sforzo nel difendere giuridicamente un privilegio che nessuno ha, solo loro, solo i magistrati, e non veniteci a dire che tutto ciò sarebbe previsto a garanzia di “serenità e indipendenza”, perché è fin troppo evidente che alcuna correlazione sussiste tra la responsabilità per i danni causati a terzi con la serenità o l’autonomia del giudice, che deve rispettare la legge e deve esercitare le sue funzioni fornendo il servizio per cui viene lautamente pagato dalla collettività.

L’obiezione che la responsabilità diretta lede la serenità e l’autonomia del giudice è un argomento ipocrita e strumentale prim’ancora che giuridicamente e logicamente insussistente in quanto, da una parte, siamo pieni di scandali del sistema giudiziario anche senza la responsabilità diretta dei magistrati e, dall'altro, la serenità del giudice và salvaguardata dalle "porte girevoli" e dall'infestazione di soggetti di provenienza o caratura politica ai vertici della magistratura.

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Forwarded from Sara Marinelli
🐷Margaritas ante porcos🐷

Dr.ssa Sara Marinelli
Neurobiologa e Neuroscienziata Libera

Dal fior fiore dei nostri eminenti vaccinologhi arriva il consiglio appena sussurrato, in punta di piedi, mai prepotente e sempre farcito di chiarissime e consolidate motivazioni scientifiche, di effettuare la vaccinazione dopo almeno 4 mesi dalla guarigione.

Non mi permetto di dissentire perché dall’alto della nuova scienza che ha riscritto in poco meno di 12 mesi, manuali e manuali di immunologia, raccolte di 40 anni di conoscenza, non posso che inchinarmi e stare in adorazione delle continue rivoluzionarie scoperte.

Sapete com’è, mi ero abituata alla vecchia storia sul sistema immunitario e gli anticorpi, quella di “SIAMO FATTI COSì”, ve lo ricordate il cartone animato bellissimo che faceva vedere questa specie di navicelle bianche (i linfociti) che sganciavano le bombette di anticorpi sui virus comandati da NABOT e sui batteri il cui capo era TIGNOSO?

Eh proprio quella!

Insomma dopo aver visto tutte le puntate, mi ero proprio convinta che il mio sistema immunitario una volta entrato in contatto con un patogeno, dopo un primo tentennamento e qualche recessione avrebbe sconfitto il nemico per me e avrei finalmente ottenuto la mia schiera di prodi combattenti che mi avrebbero difesa dai successivi incontri con gli stessi brutti ceffi e anche da brutti ceffi molto simili, magari in modo meno efficace ma ci avrebbero provato…

D’altronde si racconta che già Galeno (129 DC), insigne medico dell’antica Roma, quando si trovò nel pieno dell’ondate di epidemia/pandemia nota come “Peste Antonina” - che poi si scoprì essere molto probabilmente il vaiolo - si era accorto che, nonostante assistesse i malati senza DPI e senza mascherina, lui non si ammalava.

Questa sua immunità fu successivamente ricondotta al fatto che facesse autopsie alla mucche perché era sacrilego per l'epoca farlo sui cadaveri umani.

Infatti capì poi Jenner che, il vaiolo bovino (zoonosi virale che si manifesta sulle mammelle dell’animale) era simile al vaiolo umano: cioè, vi rendete conto che Galeno e Jenner senza nemmeno vedere una puntata di “SIAMO FATTI COSì” erano arrivati a capire che se ti prendi una malattia anche in forma lieve o l’esposizione a patogeni simili tra loro, fornisce un certo grado di immunità per tutta la vita?

Però adesso le cose sono cambiate, la buona e vecchia e cara risposta immunitaria è cambiata, dopo la malattia bisogna vaccinarsi…

Allora invito tutti i nostri cari vaccinologhi, che in questo periodo hanno lavorato molto, provati dalle mille fatiche di apparire sempre splendidi e preparati nelle “meglio” trasmissioni scientifiche a dispensare perle di saggezza e pillole di scienza, a fare un viaggio in India, ricorrere alla meditazione per allontanare lo stress che, come si sa, debilita le difese immunitarie e, così purificarsi l’anima e il corpo immergendosi completamente nel Gange, seguendo l’esempio dei tanti pellegrini indiani immuni che si bagnano ritualmente in quelle acque cristalline senza mai avere nessun problema di salute.

Che dire, se poi non dovesse essere così, è consigliabile prima di un successivo bagno vaccinarsi 4-6 mesi dopo l'infezione.

Ai nostri politici invece suggerisco di non fare troppo affidamento sull’immunità politica, quella sì che dura poco e non li proteggerà da nessuna conseguenza.

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Forwarded from Angelo Di Lorenzo
🤮(IN)GIUSTIZIA PUNITIVA🤮

Colpisci 1⃣per educarne1⃣0⃣0⃣

Avv. Massimo Agerli
Avvocati Liberi

Leggi l'articolo integrale http://avvocatiliberi.legal/condannata-a-cinquemila-anni-piu-le-spese-a-cura-dellavv-massimo-agerli/

C’è una signora a Torino, sanitaria sospesa da ottobre 2021, senza altro reddito, completamente sola e con due figli a carico, cui è stata riservata una giustizia disumana, addirittura condannata a 10 mila euro di spese da pagarsi ad una S.P.A. ed all'ASL solo per essersi permessa di chiedere di tornare a lavoro.

Il Giudice del Lavoro puniva la signora per cotanto azzardo e mostrava l’appartenenza a quella magistratura appiattita e timorata della vaccinazione a ogni costo, fino al punto di arrivare a sostenere che per i sanitari la vaccinazione non è un obbligo ma un "onere".

In pratica, tradotto in volgare, “se vuoi lavorare ti vaccini, diversamente sei libero di non vaccinarti e non lavorare”.

INCREDIBILE❗️

Nelle more della sospensione la ricorrente ha anche contratto il virus, è pure guarita la poverina, ma che la malcapitata non fosse più pericolosa per la sicurezza nei luoghi di lavoro non importava proprio a nessuno.

Questo è l’effetto della mancanza di responsabilità dei giudici, suffragata dal recente rifiuto della Corte Costituzionale di ammettere il referendum popolare sul punto, i quali potranno continuare a, adottare decisioni eccentriche e abnormi, procurare qualsiasi danno, inventarsi norme e interpretazioni, addirittura violare la legge e discostarsi dalla sua lettera, dalla sua ratio e dalla sua evidenza, senza rispondere di nulla.

Nella più impunita libertà di poter motivare scriteriatamente, il giudice torinese si lanciava in valutazioni sanitarie basate su dati fantascientifici, inesistenti, secondo cui l'I.S.S. avrebbe affermato che la vaccinazione aumenta la capacità individuale di contenimento dei contagi dal 78% iniziale, all’82% attuale!

Capito

Invenzioni di sana pianta, peraltro irrilevanti per la domanda e fragili all’obiezione che, mettendola sullo stesso piano, la ricorrente guarita avrebbe garantito il 100% di sicurezza.

Immaginate se questi magistrati fossero stati responsabili civilmente per i danni che una decisione di questo genere comporta, se avessero dovuto pagare di tasca propria 50 mila euro di indennizzo, credete veramente che avrebbero deciso in questo modo?

Che la vaccinazione prevista dal D.L. 44/2021 sia un obbligo legale non è affatto in discussione o, quantomeno, non si credeva lo potesse essere, posto che nell’intero impianto normativo tale condotta è costruita come “obbligatoria”, sia per espressa definizione, sia per i casi degli esentati, sia per il tipo di controlli previsti sia, soprattutto, per le sanzioni che conseguono all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale.

Con l’invenzione di Torino si supera tutto, non esiste più alcun obbligo vaccinale per nessuno, perché il vaccino sarebbe degradato a “onere” ed il diritto al lavoro a “vantaggio”, un’utilità raggiungibile attraverso l’esercizio di una mera facoltà, rinunciabile come si potrebbe rinunciare all’acquisto di un bene di consumo o voluttuario o come, secondo questa logica, accadeva nel medioevo con il famigerato ius primae noctis, secondo il quale una donna aveva l’onere di concedersi al signorotto del luogo per ottenere il privilegio matrimoniale con il proprio amato.

A quella donna il Tribunale di Torino avrebbe oggi risposto: “la regola è quella, non sei mica obbligata a sposarti, ma se vuoi farlo hai l'onere di concederti a terzi".

Sempre meno fiducia nella Giustizia.

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Sabato 19 marzo ore 15 i cittadini liberi hanno appuntamento a Bologna piazza Maggiore per reclamare e iniziare a riscattare la propria sovranità (art. 1 Cost) e Libertà popolare e individuale.
Sul palco sarà presente l’Avvocato Libero Roberto Martina.

Vi aspettiamo! 💪🏻🤝
Forwarded from Angelo Di Lorenzo
📝EURODIRITTO: NO AL
SUPER GREEN PASS PER I
LAVORATORI 🚫VER 5⃣0⃣

Avv. Rosa Carnevale
Avvocati Liberi

Leggi l'articolo integrale http://avvocatiliberi.legal/la-disapplicazione-del-super-green-pass-al-lavoro-per-gli-over-50-alla-luce-della-giustizia-comunitaria-avv-rosa-carnevale/

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea Grande Sezione, con la pronuncia n. 441 del 2016, ha ribadito la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno ed ha riaffermato la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, che devono garantire la non discriminazione dei lavoratori in ragione dell’età.

Con la pronuncia in esame, la Corte di Giustizia, stabilisce che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78 è tenuto, nel momento in cui attua le disposizioni del suo diritto interno, a interpretarle in modo tale che esse possano ricevere un'applicazione conforme a tale direttiva ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme fosse impossibile, a disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione di tale diritto interno contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell'età”.

Tale principio dovrà essere declinato nella normativa nazionale del d.l. 1/2022, laddove le disposizioni in esso contenute precludono l’accesso al lavoro alle persone ultracinquantenni sprovviste di green pass rafforzato (ove, chiaramente, le medesime non siano già in possesso di un certificato di guarigione), perché:

📌La dichiarata finalità dell’art. 4 quinques, introdotta dal d.l. 1/2022 al d.l. 44/2021, è quella di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, al pari della finalità posta alla base dell’introduzione dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati di cui al d.l. 52/2021.

📌Il d.l. n. 1/2022, all’art. 1 comma 4, prevede che i lavoratori ultracinquantenni, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del super green pass o che risultino privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, "al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro”, e gli è fatto divieto di accedere ai luoghi di lavoro (comma 5);

📌Parimenti gli art. 9 quinquies e 9 septies del d.l. 52/2021, introduttivo dell’obbligo di green pass base, rispettivamente, per i lavoratori pubblici e privati, affermano che il lavoratore, “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione (…) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro”, e gli è fatto divieto di accedere ai luoghi di lavoro se sprovvisti di certificazione verde COVID-19.

Alla luce della circostanza che gli artt. 9 quinquies e 9 septies d.l. 52/2021 continueranno ad essere applicabili ai soli lavoratori infra cinquantenni, è necessario chiedersi se la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è messa a repentaglio dagli ultracinquantenni più che dagli infra cinquantenni, tanto da vietarne l’accesso anche se muniti di certificazione verde “base”.

In conclusione la disposizione restrittiva che riguarda i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età si appalesa discriminatoria perché non oggettivamente e ragionevolmente giustificata in relazione al principio di non discriminazione, con la conseguenza che il giudice nazionale dovrà “euroadeguare” le disposizioni interne in esame o, se impossibile, disapplicarle come stabilito dalla Corte di Giustizia.

Unisciti a noi
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Dr. Luca Mondelli
Avvocati Liberi

Iniziamo a comprendere per essere consapevoli:

📌il 12 giugno 2021 il PHMPT (Public health and Medical Professionals for Transparency) ha intrapreso presso la corte del Texas un'azione civile contro FDA, l'agenzia regolatoria dei farmaci negli Stati Uniti.

📌nello specifico è stato avviato un Foia per richiedere l'accesso alla documentazione sul vaccino Pfizer.

📌a novembre 2021 la Corte autorizzava PHMPT e ordinava all'Fda il rilascio graduale di tutta la documentazione che ha portato all'approvazione del vaccino.

📌sono oltre cinquantamila pagine, tra le quali ci siamo soffermati sul report post-marketing di fine aprile 2021.

📌a tre mesi dalla somministrazione del vaccino in tutto il mondo sono emersi gravi effetti avversi, testimoniato dalle ultime otto pagine dedicate a migliaia di profili di rischio evidenziati.

Non è dato sapere se questi rischi fossero noti o in fase di studio, l'unica certezza è che agli enti deputati alla tutela della nostra salute non frega nulla delle persone.

Sono a decine, centinaia di migliaia le persone colpite da avversità intollerabili, ma in fondo ne basterebbe anche solo 1 per escludere ogni beneficio per la salute individuale.

Per saperne di più 👇 👇

https://www.byoblu.com/2022/03/08/pfizer-trial-clinici-invalidi-documenti-nascosti/
Convegno COA Roma e Avvocati Liberi.jpg
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👇🏻👇🏻👇🏻
Oggi 9 marzo, ore 16:00-18:00 il COA di Roma in collaborazione con l'Ass. Avvocati Liberi tiene un Convegno sull'impatto della normativa emergenziale sui minori e nell'età evolutiva. Pregiudizi conseguenti.
Il Convegno è fruibile in modalità telematica diretta dalle 16:00 alle 18:00 per gli Avvocati iscritti a partecipare, con rilascio di 3 crediti formativi professionali, e poi, liberamente, dal canale youtube dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
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