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#INVISIBILI
il documentario che sta aprendo gli occhi di tanti italiani ancora ignari sulle reazioni avverse vaccinali e che sta facendo discutere tutta l'Italia arriva a Roma nella sala Promoteca in Piazza del Campidoglio 55 dove sarà proiettato il 13.02.2023 alle 17:30.

Interverranno i registi e la produzione, #playmastermovie, nonchè Federica Angelini, presidente del Comitato Ascoltami che accoglie e riunisce le vittime ancora inascoltate del "vaccino" anti-covid19 e altri importanti ospiti e protagonisti come la dott.ssa Bruna Maccarrone, Doina Marchetti (mamma di una vittima del vaccino), il Dott. Antonio De Palma e Roberto Martina, segretario di Avvocati Liberi.

Invitiamo i romani a partecipare e ad invitare anche le persone vaccinate che vi stanno più a cuore, se sono pronte ad ascoltare e vedere una triste ma necessaria verità.

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Il commento di Avvocati Liberi a seguito dell'udienza di discussione del procedimento pregiudiziale n. C-765/2022 della Corte di Giustizia Europea - CGUE sull'invalidità delle Autorizzazioni Condizionate dei "vaccini" anti-covid19 e sulla corretta interpretazione del principio UE di non-discriminazione e proporzionalità Reg. 953/2021 e. CDFUE

Salutiamo ❤️ e ringraziamo 🙏 il
#salottodimimar

Guarda il video
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https://m.youtube.com/watch?v=DSKX_AKcDTY

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🎶 Continuate così 🎶
🎶 uccellini a cinguettare 🎶

Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi

La scienzah di stato è sempre piu alla frutta.

Nell'estremo tentativo di convincere le persone a continuare a vaccinarsi, non si accorgono che i dati raccolti dimostrano l'esatto contrario delle loro intenzioni.

In sostanza l'università di Bologna (in collaborazione con l'Università di Ferrara e l'Asl di Pescara) ha pubblicato uno studio sulla rivista Vaccines secondo cui non vi sarebbe "nessuna patologia risultata più frequente tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati”.

La ricerca ha seguito per 18 mesi l'intera popolazione della provincia di Pescara, raccogliendo i dati sanitari dai quali è emerso - ed è qui la bomba - che il 4⃣0⃣.8⃣ % dei vaccinati con la quarta dose sia MORTO ⚰️

Il dato che balza all’attenzione è quello della quarta dose: 3⃣3⃣5⃣1⃣ morti su 8⃣2⃣1⃣3⃣ persone vaccinate con la 4⃣° dose.

in sostanza la metà dei quadridosati muore❗️

Ovviamente non c'è alcuna possibilità che ciò venga detto, figurarsi, la vita umana non vale il mantenimento del potere, ma in fondo non abbiamo bisogno che ce lo dicano i medici di Stato, perché si legge perfettamente dai dati empirici.

Questi dati non mentono, possono essere ignorati, ma non mentono.

Ed allora basterà leggere i dati pubblicati a pagina 6-7 dello studio sotteso alla valutazioni dell'Università (vedi documento 👆👆) che, ordinati in forma intelligibile, dimostrano nella tabella soprastante come su 8⃣2⃣1⃣3⃣ quadrivaccinati, ne sono morte 3⃣3⃣5⃣1⃣ (dunque il 4⃣0⃣.8⃣ %).

Per la precisione, piu di quelli con la 1⃣a dose (1⃣,7⃣%), piu di quelli con la 2⃣a (3⃣,5⃣%), piu di quelli con la 3⃣a (0⃣,7⃣%) e molto di più dei non vaccinati (4⃣,2⃣%, che poi sono morti di cause naturali, perché alla fine, in natura, si muore).

Continuate così uccellini a cinguettare cantava negli anni '90 un famoso autore bolognese, che al quarto assolo si rischia seriamente (nella metà dei casi) di rimanerci, aggiungerebbe oggi un medico bìvaro.

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CANTA CHE TI PASSA

Avv Emilio De Stefano
Avvocati Liberi

È notizia di pochi giorni fa: il noto conduttore tv Amadeus annuncia alla stampa che, tra gli ospiti del suo 73^ festival di Sanremo ci sarà Volodymyr Zelensky, il presidente dell’Ucraina.

L'intervento sarà registrato, ma verrà mandato in diretta durante la finale della gara canora (11.2.2023) perché, a sentire Amadeus, “è giusto che sia così”.

Ma Zelensky non è stato invitato dal direttore artistico del festival (come sarebbe immaginabile); Zelensky ha richiesto espressamente di parteciparvi; e lo ha fatto usando il suo ambasciatore occasionale, quel Bruno Vespa, recatosi apposta a Kiev per intervistarlo (come lo stesso giornalista ha dichiarato in tv, il 15 gennaio scorso, ospite di “domenica in”).

Si, proprio lui, il Vespa che, punto tre volte, rimase incredulo, quasi pentito, quando gli si confermò che, nonostante tre dosi di siero miracoloso, poteva ugualmente infettare ed infettarsi di sars-cov2.

Amadeus, intervistato al riguardo, ha precisato che la decisione di registrare l’intervento di Zelensky è scaturita dalla esigenza di evitare problemi di collegamento e di poterla trasmettere al momento opportuno ( fonti: sky tg24 e Avvenire.it del 16.1.2023).

Una tale decisione e le modalità dalla quale origina, confermano la scelleratezza di coloro che, da anni, consapevolmente, “indirizzano ed influenzano” i telespettatori italiani, dolosamente disinformandoli con la rappresentazione di realtà distorte, convincendoli, di fatti che, di contro, non trovano riscontro nella realtà.

Effettivamente, la richiesta di Zelensky, se avanzata quando era ancora uno sconosciuto attore comico ucraino, sebbene ardua e coraggiosa, poteva comprendersi: rappresentava un sogno, un traguardo, un trampolino di lancio internazionale per la sua carriera di piccolo commediante. Ci stava, aveva deciso di fare spettacolo, l’attore comico, di rappresentare storie di fantasia.

In questo momento storico, però: con il ruolo che altri gli hanno attribuito; con una guerra in corso da mesi; con i suoi quotidiani appelli a ricevere armi da usare contro i russi (è di questi giorni la richiesta di avere carri armati dalla Germania -fortunatamente, per ora, rispedita al mittente-) intervenire alla nostra tv nazionale, nella kermesse annuale della canzone italiana, non solo è inappropriato, non solo è irriguardoso degli italiani che la pensano diversamente (e che, parimenti, corrispondono il canone Rai), non solo è politicamente arrogante, ma è, indubbiamente, un ulteriore motivo per alimentare questa guerra, per mostrare al mondo intero che l’Italia, almeno quella che conta, che comanda, che indottrina, sta con Zelensky.

Non avevo bisogno di un ulteriore motivo per non guardare il festival della canzone “italiana”; ce n’erano e ce ne sono già tanti e sono anni, ormai, che non lo seguo, ma non mi permetto, qui, di fare critiche di merito, nel rispetto di coloro che, invece, lo guardano compiaciuti e divertiti.

Quest’anno, però, per la presenza dell’ospite autoinvitatosi -riveritamente accolto e nient’affatto gradito- sento l’impulso irrefrenabile di esortare a boicottare ogni attimo di questo festival di Sanremo, augurandomi vivamente che possa rivelarsi un flop tale da non giustificare i lauti guadagni (attinti da fondi pubblici) riconosciuti a semplici servi, obbligati e prezzolati di un sistema ormai degenerato e, perciò, da abbattere❗️

W il popolo libero❗️

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21/XII/2023 - Un anno fa

Eravamo già in cammino ma esattamente un anno fa eravamo davanti alla Corte di Cassazione a rivendicare i diritti e le libertà dei cittadini e nostre, a rivendicare giustizia, e soprattutto a lottare contro ogni forma di discriminazione.
Il 21 gennaio 2022 eravamo Avvocati in toga davanti al Giudice delle leggi a protestare per le violazioni dei diritti inalienabili dell’uomo.
Siamo stati avversati dalle forze dell’ordine ma non siamo arretrati di un millimetro e alla fine siamo riusciti a “sfondare” e il Procuratore Generale ha dovuto ascoltarci. Eravamo già in lotta e quel giorno lo abbiamo bene impresso nella memoria.
Dopo un anno siamo più motivati di prima e continuiamo le nostre lotte davanti ai giudici di ogni ordine e grado, per la libertà, per il diritto… per la Giustizia

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Il gioco delle 3 carte

Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi

I soldi del PNRR si giocano al tavolo della giustizia, e l'Italia punta all in all'apertura con carte deboli, bluffando sulle reali capacità di raggiungere gli obbiettivi richiesti.

Nella riforma del processo penale troviamo molti esempi di simulazioni mentaliste al soldo del vil denaro.

Una di queste è la nuova forma di processo per gli imputati "assenti", ossia contro coloro che non sono stati reperiti e non vi è prova certa che abbiano avuto notizia della pendenza del giudizio a loro carico.

Ebbene, a differenza di prima, la riforma prevede che questi soggetti vengano prosciolti con sentenza, la quale farà "numero" tra i processi definiti e contribuirà al raggiungimento dell'obbiettivo europeo imposto al nostro Paese di ridurre del 25% i processi penali entro il 2026.

⚠️ è tutta una farsa.

Il proscioglimento è solo fuffa e nessuna deflazione processuale si realizza, posto che vengono sospesi e raddoppiati i termini di prescrizione del reato e iniziano le ricerche al fine di riaprire del processo.

Una volta reperito l'imputato, anche dopo anni, il processo ricomincia da capo.

Quindi cui prodest

Sicuramente la norma serve i fini statistici ma non certo serve l'imputato, ibernato in un limbo da cui appena esce troverà la scure del boia pronta a mozzargli le mani senza alcuna nuova garanzia di tutela.

Anzi. Si allungano i tempi.

Altra fregatura è la richiesta al PM e al GIP di prevedere la condanna dell'imputato prima di richiedere l'archiviazione o di rinviare a giudizio.

Il PM - che prima poteva chiedere l'archiviazione in presenza di una notizia di reato infondata - dopo la riforma dovrà farlo solo se e quando prevede che, ragionevolmente, l'indagine non porterà ad una condanna all'esito del giudizio.

Allo stesso modo il GIP - che prima proscioglieva nel dubbio della sussistenza del fatto - oggi proscioglierà se ritiene ragionevole che il suo rinvio a giudizio non porti a una condanna

Non è uno scherzo❗️
Il magistrato trasferisce al magistrato della fase successiva l'imprinting della colpevolezza

Bella fregatura se si pensa che vengono eliminate le endiadi di senso che differenziavano il momento inquirente (cioè l'accusa del PM) da quello decisionale (cioè il giudizio del GIP sull'accusa), per lasciare spazio all'identico presupposto valutativo per le scelte definitorie del processo (circ.Min 26 ott 22)

A fronte di cotanta capacità divinatoria dei giudici nulla potrà una difesa che nemmeno più nel merito del reato, o su questioni processuali o sulla colpevolezza potrà interloquire

Vale solo l'opinione a staffetta, non più il giudizio di un fatto storico e processuale, ma la previsione di un fatto futuro

E come si fa a ragionare su questo

C'è chi la chiama "prognosi" ma la convinzione che quel processo andrà in malora resta uno ius proprium del PM o del GIP.

Del resto siamo troppo disillusi per credere alle favole, perché la giustizia è tanto più vicino ad un processo quanto il governo italiano è vicino al cittadino.

Andrà a finire come sempre, che il Giudice si limiterà a cambiare il paradigma motivazionale delle sue decisioni, passando dalla pigra ripetizione della vecchia formula normativa "la notizia di reato è infondata" o "il fatto non sussiste", al nuovo mantra "non v'è una ragionevole previsione di condanna".

Insomma motivazioni apparenti, talmente soggettive da essere inopinabili, libere da forme di misurazione della produttività della prognosi: cosa accade se il PM ed il GIP abbiano mandato a giudizio una persona poi assolta

Tale esito dovrebbe essere considerato un "errore" del giudice proprio perché oggi la legge impone a quel giudice di non processare persone che potrebbero non essere condannate, e di prevedere in anticipo tale esito.

L'assoluzione dunque sarà un demerito per il giudice, dimostratosi incapace di fare prognosi.

Ma va tutto bene, i soldi per il carrozzone li abbiamo trovati, i numeri ci sono, così come pure il cetriolo per il malcapitato di turno servito freschissimo.

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Forse qualcuno ha perso questa importante dichiarazione di Musk. Certo arriva da un soggetto che merita critiche per il modo in cui intende utilizzare computer quantistici e AI, in direzione transumanista, ma al momento è sicuramente in grado di squarciare il silenzio sui sieri ancora sperimentali definiti “vaccini” anti-covid.

Elon Musk:
Ho avuto importanti effetti collaterali dalla mia seconda dose di richiamo. Mi sentivo come se stessi morendo per diversi giorni. Spero che non ci siano danni permanenti, ma non lo so

E mio cugino, che è giovane e in ottima salute, ha avuto un grave caso di miocardite. Ha dovuto andare in ospedale

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MEMORANDUM
Martedì 24 gennaio 2023 h 19:00*

Nuova *Intervista a Viso Aperto* di LSC.
Interviene:
*l'Avv. Roberto Martina* Segretario di Avvocati Liberi (ALI)
modera: Elena Esposito

https://youtube.com/watch?v=g_lnhTKEMJo&si=EnSIkaIECMiOmarE
link ☝️☝️☝️☝️d'ingresso alla diretta
Condividete e non mancate🌹

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Aggiornamento sulla carestia medicamentosa

Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi

Il ministro della salute Orazio Schillaci, in risposta al question time del 18 gennaio 2023 sul tema della carenza di farmaci che abbiamo segnalato in precedenza (https://t.me/avvocati_liberi/1979) ha affermato che «Le difficoltà di approvvigionamento non emergono in molti casi dalla carenza di medicinali, quanto da un limitato ricorso agli equivalenti, che pure sono ampiamente disponibili sul mercato. Proprio per ovviare a questo fenomeno è mia intenzione avviare ogni iniziativa finalizzata a promuovere la prescrizione del principio attivo in modo da consentire la diversificazione della domanda dei farmaci, ferma restando la proprietà terapeutica del singolo principio attivo ai fini della cura».

«Si sono verificati problemi di approvvigionamento - ha aggiunto il Ministro - in particolare su antinfiammatori, antinfluenzali e antibiotici ma questa difficoltà non sarebbe direttamente riconducibile alla carenza di medicinali, data l'alta disponibilità di medicinali equivalenti sul mercato».

Schillaci ha poi detto che l'allarme mediatico ha già determinato una revisione della lista dei farmaci carenti che Aifa pubblica da ormai dieci anni, il che «ha portato a escludere farmaci di non significativa rilevanza», mentre «sono in corso iniziative informative e formative volte ad aumentare l'accesso agli equivalenti, ai prodotti galenici e ai farmaci di importazione».

Tra le risposte alla carenza di farmaci «è mia intenzione avviare il ricorso ove possibile a farmaci galenici che, preparati dal farmacista, rispondono alle esigenze del paziente garantendo la qualità del prodotto secondo le norme di 'buona preparazione'. Promuoverò le mappe delle farmacie che garantiscono la preparazione di questi farmaci attraverso un sistema di registrazione on line», ha promesso il ministro Schillaci durante il question time, ricordando inoltre che i medicinali galenici e officinali sono comunque esclusi dall'esportazione.

Infine il ministro ha ricordato di aver convocato l'11 gennaio il Tavolo di Lavoro Permanente sull'approvvigionamento dei farmaci «per definire la reale entità del fenomeno, ai fini di una comunicazione appropriata e corretta e per adottare le iniziative che nell'ambito europeo e internazionale siano finalizzate a garantire un adeguato approvvigionamento dei medicinali per la tutela del diritto alle cure».

Il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, in apertura dei lavori del Tavolo avuta il 18 gennaio stesso, ha dichiarato «Il tavolo, che per adesso ha un orizzonte temporale di un anno e focus sull’ approvvigionamento dei farmaci, consoliderà un gruppo di lavoro permanente a carattere strategico per trattare tutte le tematiche riguardo l’accesso, la disponibilità e la sostenibilità del bene farmaco per i cittadini. Penso, ad esempio, alla possibilità di riportare strategicamente la produzione di principi attivi in Italia e alla possibilità di rendere sempre più attrattivo il nostro Paese in tema di ricerca e produzione di farmaci».

Nel corso dell’incontro il sottosegretario Gemmato ha precisato di essere «molto contento della presenza quest’oggi, a questo tavolo, anche dei medici di medicina generale. Il loro ruolo è, infatti, importantissimo per sensibilizzare il cittadino circa le valide alternative terapeutiche e all’uso di farmaci equivalenti. Sappiamo, inoltre, quanto l’interazione tra medico e farmacista sia fondamentale per fornire al paziente alternative immediate in fase di prescrizione medica, da un lato, e di disponibilità in farmacia, dall’altro».

Secondo i rappresentanti della filiera la situazione sarebbe già in miglioramento, ma di questo attendiamo di ricevere notizie e feedback dal mondo reale.

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Forwarded from Antonietta Veneziano
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Antonietta Veneziano
Avvocato Libero

Tempo fa ho risposto ad una richiesta di assistenza inoltrata alla nostra associazione, esprimendo un parere giuridico sulla fondatezza della richiesta di risarcimento danni pervenuta dallo studio legale di un giornalista, per un commento di un utente ritenuto offensivo su un suo post su Facebook.

Il contenuto del post del giornalista era evidentemente denigratorio dell’opera intellettuale di un altro giornalista, e per tale motivo, rifacendomi agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, ho ritenuto non fondata la richiesta di risarcimento.

Scrivere o dire che qualcuno è “idiota” è sufficiente a integrare l’ingiuria, o ancora il reato di diffamazione? Dove sta il confine tra l’offesa e la critica legittima?

La Corte di Cassazione, pronunciatasi su un caso simile, ha ritenuto, alla luce di alcune circostanze concrete, non diffamatorio il commento in questione, affermando che “il requisito della continenza …..non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti (Cass. Pen. n. 15089/20).

La Corte ha puntualizzato altresì che “nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto l’epiteto adoperato, non particolarmente aspro e pungente, non sproporzionato rispetto a quanto si era inteso rappresentare in relazione ad una situazione che, evidentemente, si prestava ad essere oggetto di una qualche critica presentando, comunque, degli aspetti suscettibili di essere ritenuti gravi”.

In conclusione, l’utilizzo del termine potrebbe sì integrare la condotta della diffamazione; ma l’uso potrebbe anche essere giustificato alla luce di alcune circostanze: in particolare se dal contesto appare che il termine si riferisce non alla persona offesa in quanto tale, in maniera indiscriminata e umiliante, ma ad un particolare fatto, a un atteggiamento o a un’idea suscettibili di valutazione negativa; e se l’offensività del termine non appaia sproporzionata rispetto al tema della critica.

Nel caso che ho seguito, il commento per cui è stata avanzata richiesta di risarcimento è stato fatto ad un post dalla portata evidentemente diffamatoria verso l’opera intellettuale di un collega che aveva ad oggetto un video riguardante le “cure proibite anti covid”;
video di regista esperto, compiutamente documentato, rispetto a cui il post si palesava lesivo dell’onore e del decoro del suo autore;
pertanto il commento incriminato, che si risolveva nella parola idiota (pur astrattamente idonea a configurare la diffamazione) rivolgendosi all’idea, all’atteggiamento tenuti dal giornalista nei confronti del collega, non appariva sproporzionato rispetto, appunto, al tema della critica.

Non sussistendo alcuna diffamazione, sarebbe venuta meno la risarcibilità del danno morale ex art. 2059 c.c., mentre l’eventuale danno patrimoniale avrebbe dovuto essere dimostrato.
La richiesta di risarcimento del danno, peraltro spropositata, non era accoglibile.

In questi giorni, a distanza di oltre un anno, il cliente in questione ha ricevuto istanza di mediazione, prodromica ad un’azione giudiziaria, con una richiesta di risarcimento danni di oltre 5.000 euro.

In pratica questo personaggio pubblico, che non esita a dispensare offese per denigrare chi la pensa diversamente, quando viene a sua volta offeso in rete incarica i propri avvocati di inviare sostanziose richieste di risarcimento dei danni.
Non c’è che dire, davvero un bel coraggio!

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Le questioni di costituzionalità sull’obbligo vaccinale COVID-19 non ancora decise dalla Consulta

A cura dell'Avv. Luca Campanotto
Avvocati Liberi
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Le seguenti impugnative costituzionali NON rientrano nelle questioni decise il 30 Novembre 2022 in conseguenza della mancata riunione, pur sollecitata invano, e verranno successivamente discusse in altri giudizi a date già fissate o ancora da fissarsi.

🌟 🌟 🌟🌟🌟PRESUPPOSTI NECESSARI PER IMPORRE L’OBBLIGO VACCINALE COVID (sulla questione dei “guariti” e sulla riserva di legge e valore delle circolari)
➡️Ord. 136/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Padova Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/11/23/47/s1/pdf

🌟 🌟 🌟🌟🌟SULLA INTOLLERABILE GRAVITÀ DEGLI EFFETTI AVVERSI ANCHE LETALI
➡️Ord. 118/22 reg. ord. Corte Cost. Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana (interventi di ALI)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/19/42/s1/pdf


🌟 🌟 🌟🌟 OBBLIGO CON EFFICACIA LIMITATA A CASI PARTICOLARI:

📌PROFILASSI VACCINALE MILITARE
➡️Ord. 28/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale Militare Napoli Sezione GUP
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/06/14/s1/pdf

📌PERSONALE SANITARIO CON MANSIONI PRIVE DI CONTATTI COI DEGENTI
➡️Ord. 135/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Genova Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/11/23/47/s1/pdf

📌PERSONALE SANITARIO CON MANSIONI AMMINISTRATIVE E CONTRATTI ESTERNI
➡️Ord. 153/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Brescia Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/01/04/1/s1/pdf

🌟 🌟 🌟LEGITTIMITA’ DELLE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE
➡️Ord. 70/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Catania Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/06/22/25/s1/pdf

➡️Ord. 86/22 reg. ord. Corte Cost. TAR per la Lombardia Sede di Milano
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/08/24/34/s1/pdf

➡️Ord. 101/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Brescia Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/09/28/39/s1/pdf

➡️Ord. 102/22 reg. ord. Corte Cost. Tribunale di Brescia Sezione Lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/09/28/39/s1/pdf
Per chi non avesse seguito la diretta potrà rivedere l'intervento dell'Avv. Roberto Martina attraverso questo link
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3⃣2⃣8⃣ c.p.: missione d'atti d'ufficio la guardia medica che non effettua la visita domiciliare

Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi

la Cassazione con la sentenza n.45057/2022 ha stabilito che la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare è rimessa alla valutazione discrezionale del sanitario in servizio di guardia medica, fermo restando che tale valutazione non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l'entità della patologia dichiarata e dalla tipologia di assistenza  dovuta.

Per questo motivo la Corte ha ritenuto responsabile di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p ) un medico dell’Azienda USL della Valle d’Aosta che si era rifiutato di recarsi presso il domicilio di una paziente anziana, impossibilitata a muoversi e con gravi difficoltà respiratorie, sostenendo che «la visita domiciliare rappresenta soltanto uno delle opzioni attraverso le quali il medico in continuità assistenziale può adempiere al suo dovere» e che la paziente non necessitava di una assistenza urgente in quanto un secondo medico si era recato dalla paziente confermando il “codice bianco” assegnato dal centralista del Servizio 118.

Questa linea difensiva dell’imputato non è stata accolta dal Supremo Collegio, che ha contestato al medico inadempiente l’art. 3 co. 3 dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, laddove stabilisce che «il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano chiesti direttamente dall'utente […] entro la fine del turno al quale è preposto», nonché il Manuale per il medico di continuità assistenziale precisa che «il medico deve valutare sotto la propria responsabilità l’opportunità di fornire un consiglio telefonico, recarsi presso il domicilio, invitare l’assistito a recarsi presso l’ambulatorio» e, infine, che l’imputato «non si fosse nemmeno prestato ad un consulto telefonico».

Alla luce di quanto sopra, la sentenza ha confermato l’orientamento secondo cui la violazione dell'interesse tutelato dall’art. 328 c.p. ricorre ogni qual volta venga negato un atto non ritardabile, atteso che l’omissione di atti di ufficio ha natura di reato di pericolo (Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 21631 del 4 maggio 2017) e che l’esercizio del potere/dovere del medico di valutare la necessità della visita domiciliare è pienamente sindacabile da parte del giudice sulla base degli elementi di prova acquisiti (Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 43123 del 20 settembre 2017; Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 23817 del 30 ottobre 2012: in questa sentenza si affermava l’obbligo del nedico di guardia di recarsi in loco per effettuare la visita domiciliare rischiesta da un noribondo per i dolori atroci e per  somministrare il rimedio più adeguato ed efficace).

Insomma, viene censurato dalla Cassazione quel "principio dell'abbandono" a sé stessi dei malati, inculcato ai medici dall'amministrazione Speranza, con il monito che il dovere di cura e assistenza torni ad essere l'oggetto principale della prestazione sanitaria non solo dei medici di guardia, ma anche dei medici di base e di famiglia.

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Gli amici dell'associazione di polizia O.S.A., in collaborazione con altre associazioni sul territorio, hanno organizzato una fiaccolata in memoria del prof. Luc Montagnier, premio Nobel e uomo libero senza macchia e senza interessi di alcun tipo, che l'anno scorso ci ha lasciato in circostanze misteriose.

Anche noi Avvocati Liberi abbiamo imparato dalla sua forza e dal suo coraggio, ma soprattutto abbiamo avuto grazie a lui la consapevolezza della Verità su quanto stava accadendo e quanto accaduto.

Il giorno 8 febbraio saremo a Milano per un saluto e per raccoglierci sotto la sua stella che, siamo certi, ci protegge da lassù.

R.I.P. 🙏❤️