Avvisi e Concorsi OSS
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Il canale telegram ufficiale del famoso e omonimo gruppo facebook https://www.facebook.com/groups/avvisieconcorsioss/


Nuove opportunità in merito ad avvisi e concorsi per Operatori Socio Sanitari
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Come saprete in questi giorni si sono riuniti in Aran , Governo e Sindacati per il rinnovo del Ccnl comparto sanità.

La Uilfpl fin da subito per gli Oss ha chiesto un chiaro percorso di avanzamento.

( al momento unico sindacato che ha a cuore il destino degli Oss )
✨️Policlinico Catania
RIAPERTURA TERMINI - SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTE INFORMATICO – AREA DEGLI ASSISTENTI, DA DESTINARE AL CUP PER L’ABBATTIMENTO DELLE LISTE D’ATTESA E LA GESTIONE DEI PERCORSI CLINICO DIAGNOSTICI.

✨️Scade il 09/05/2024

✨️Bando
https://www.policlinicorodolicosanmarco.it/professionista/concorsi/selezioni-a-tempo-determinato/comparto/2023/?news=5521

✨️Iscrizioni
https://concorsi.policlinico.unict.it/Home/Index
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✨️Sicilia : i tetti di spesa sono un limite insuperabile nelle assunzioni per le aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche;

✨️Nel 2024 finalmente questo limite sará incrementato nella nostra regione con 35 milioni di nuove risorse;

✨️ A tal proposito si auspica quindi che le nuove determinazioni organiche che seguiranno l'incremento di questo limite di spesa prevedano un piú appropriato numero di O.s.s., in linea con i reali bisogni dell'utenza e che assicurino la presenza della figura Oss nelle 24 ore.

✨️Il coefficienti oss per posto letto; dovrànno essere rivisti conformamente a quanto previsto dalla metodologia ministeriale , in tal modo cosí si ridurrá anche il divario con le altre regioni d'Italia.

📌 Si spera che anche questa volta gli Oss non siano boicottati e che queste risorse non siano utilizzate per altri scopi.

✨️Questo l'impegno che la politica ed i sindacati dovranno prendere a favore degli Oss.

🤞 Incrociamo le dita.

#oss #sicilia #2024 #nuoverisorse #35milioni

@tutti
🔷LIBERTA’ E DIRITTI SINDACALI
🔷Tutela dei diritti sindacali
Il diritto sindacale è la facoltà di aderire a un'organizzazione sindacale al fine di tutelare le libertà fondamentali all'interno del luogo di lavoro.
Il diritto sindacale è consolidato da alcune norme dello Statuto dei lavoratori a cui è stato affidato il compito di rendere effettivo ed esigibile il principio di libertà sindacale. Tale diritto si esercita soprattutto attraverso le organizzazioni sindacali, il contratto collettivo di lavoro, lo sciopero.
🔷Normativa
-Art. 39 Costituzione
-Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), titolo II e titolo III
🔷COSTITUZIONE ITALIANA:
art. 39. L'organizzazione sindacale è libera
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la lororegistrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge... ..Possono, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo
regolano.
🔷 STATUTO DEI LAVORATORI ( legge 20 maggio '70 n. 300 )
🔷Norme a tutela della libertà nei luoghi di lavoro (titolo II Statuto dei
lavoratori)
art. 15 (divieto di atti o patti discriminatori) sancisce la
nullità di qualsiasi patto diretto a subordinare l’occupazione di
un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad
un’associazione sindacale, ovvero cessi di farne parte;
art. 16 (trattamenti economici collettivi discriminatori) vieta
la discriminazione di carattere sindacale, che può avvenire, da
parte del datore di lavoro, non solo privando il prestatore di
lavoro di particolari benefici o arrecandogli comunque danno,
bensì, molto più sottilmente, attribuendo particolari trattamenti
di favore ai lavoratori che tengono un determinato
comportamento, condizionandoli, così, nell’esercizio della libertà
sindacale.
DIRITTO DI ASSEMBLEA (art. 20): diritto dei lavoratori a riunirsi
nei luoghi di lavoro, fuori o dentro l’orario lavorativo, per
discutere materie di interesse sindacale. La legge prevede un
tetto massimo annuo di dieci ore di assemblea (salvo diversa
disposizione migliorativa prevista dai contratti collettivi), per le
quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tale diritto
riassume due posizioni soggettive: il potere di convocare o indire
l’assemblea, prerogativa della RSA, nonché il diritto di
partecipare all’assemblea, che costituisce un diritto sindacale
individuale, di cui è titolare il singolo lavoratore.
REFERENDUM (art. 21): tutte le RSA congiuntamente possono
indire un referendum, che costituisce uno strumento di
partecipazione dei lavoratori alle decisioni e alle politiche
contrattuali dei sindacati. Il referendum deve svolgersi al di fuori
dell’orario di lavoro, sebbene il datore deve consentirne lo
svolgimento, prestando la propria collaborazione, rendendo
accessibili e disponibili locali per il suo svolgimento
DIRITTO DI AFFISSIONE (art. 25): conferisce alle RSA il diritto di
affiggere, in appositi spazi, testi e comunicati inerenti materie di
interesse sindacale e di lavoro. Ildatore, a sua volta, è obbligato
a predisporre all’interno dell’unità produttiva, spazi per tale
affissione, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori ed è inoltre
obbligato a astenersi da ogni ingerenza sui contenuti del
materiale affisso.
PERMESSI RETRIBUITI (art. 23): i dirigenti delle RSA hanno
diritto ad ottenere ore retribuite per svolgere la propria attività
sindacale, purché rientrino nel monte ore annuo, senza darne
specifico motivo. La determinazione del monte ore annuo è
proporzionale alla dimensione dell’azienda. Il permesso è
retribuito.
PERMESSI NON RETRIBUITI (art. 24): i dirigenti
delle RSA possono inoltre ottenere permessi non retribuiti, che
la legge prevede possano essere utilizzati per la partecipazione a
trattative sindacali, convegni o congressi. Tali permessi sono
fruibili in misura non inferiore alle otto ore annue, con il diritto
di porre condizioni di miglior favore tramite la contrattazione
collettiva.
🔷Norme che pongono speciali tutele per i dirigenti delle RSA:
TRASFERIMENTO DEI DIRIGENTI DELLE RSA (art. 22): tale
disposizione prevede che i dirigenti delle RSA non possano
essere trasferiti da un’unità produttiva ad un’altra senza il nulla
osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Approfondimenti: Ai fini dell’applicabilità della tutela di cui all’art. 22 S.L., devono considerarsi dirigenti di Rsa tutti i lavoratori indicati come tali dalle OO. SS. di appartenenza e il cui nominativo sia stato comunicato al datore di lavoro, non essendo rintracciabile alcun limite numerico, oltre a quello implicito della ragionevolezza, nell’art. 22 S.L., e neppure essendo analogicamente applicabili i limiti numerici di cui all’art. 23 S.L. (Pret. Milano 20/9/95, est. Chiavassa, in D&L 1996, 102)
🔷GIURISPRUDENZA:
Condotta antisindacale
1. Costituisce condotta antisindacale il divieto opposto dal datore
di lavoro ai dipendenti di tenere assemblee non retribuite
all'interno dei locali aziendali nel corso di uno sciopero (Cass.
30/10/95 n. 11352, pres. Nuovo, est. Miani, in D&L 1996, 384)
2. È da considerarsi antisindacale il comportamento del datore che
minacci la trattenuta della retribuzione nel caso di
partecipazione a un’assemblea da tenersi ai sensi dell’art. 20 SL,
ovvero effettui la trattenuta a seguito della partecipazione
all’assemblea stessa (Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est.
Vidiri, in D&L 1998, 340, nota DAL LAGO, Assemblea ex art. 20
S.L. e contrattazione collettiva)
3. Costituisce comportamento antisindacale il rifiuto da parte del
datore di lavoro di concedere permessi sindacali ex artt. 23 e 30
SL per esigenze di servizio; è pertanto nulla la clausola
contrattuale (nella specie l'art. 41 del Ccnl per gli addetti ai
servizi di appalto delle Ferrovie dello Stato) che subordina la
concessione di permessi sindacali alle esigenze di servizio. (Trib.
Milano 25/1/2002, Est. Atanasio, in D&L 2002, 335)
4. All'interno di una realtà aziendale ove la circolazione delle
informazioni su qualsiasi argomento avvenga attraverso i
personal computers e i terminali di cui sono dotato i dipendenti,
il diritto di affissione ex art. 25 SL deve essere interpretato
tenendo conto della realtà informatica; costituisce pertanto
condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di mettere a
disposizione delle Rsa uno spazio "virtuale" all'interno delle
applicazioni del sistema informatico di comunicazione (Pret.
Milano 3/4/95, est. Vitali, in D&L 1995, 5445, nota CAPURRO,
Profili di legittimità dell'utilizzo di strumenti informatici nelle
relazioni sindacali aziendali. In senso conforme, v. Pret. Milano
2/7/97, est. Negri Della Torre, in D&L 1998, 69, n.
FRANCESCHINIS, L'elezione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza)
5. 7. Ha natura antisindacale il comportamento del datore di lavoro
che non adempie correttamente l'obbligo, scaturente dal
contratto collettivo, di comunicare al sindacato i dati relativi alla
distribuzione dei carichi di lavoro e delle ore di lavoro
straordinario. Non costituisce condotta antisindacale il rifiuto
del datore di comunicare al sindacato i nominativi dei lavoratori
che avrebbero espletato le ore di lavoro straordinario, in quanto
una soluzione differente contrasterebbe con il diritto alla
riservatezza riconosciuto individualmente ad ogni lavoratore
(Trib. Salerno 17/5/00, in Dir. Informazione e informatica 2000,
pag. 480, con nota di Bellavista, Trattamento dei dati personali e
diritti di informazione del sindacato)
6. Nessuno può rimuovere o peggio deturpare il materiale affisso in una bacheca sindacale in base ad una propria valutazione della qualità delle stesse (Cass. 23 marzo 1944 n. 2808). il datore di lavoro al fine di evitare una condanna per comportamento antisindacale o favoreggiamento alla delegittimazione sindacale (art.28 L300/70) è tenuto ad avvalersi necessariamente degli strumenti giurisdizionali per chiarire gli aspetti che hanno determinato un eventuale atto vandalico.
7 L’attività di volantinaggio all’interno dei luoghi di lavoro deve essere inquadrata nel diritto di attività sindacale sancito dall’art. 14, l. n. 300/70 e in particolare nel diritto all’attività di proselitismo garantita dall’art. 16 della stessa legge; i comportamenti datoriali ostativi all’esercizio di tale diritto ricadono, quindi, nella fattispecie della condotta antisindacale (Trib. Vicenza 30/10/00, n. 322, pres. e est. Perina, in Argomenti dir. lav. 2001, pag. 333)
fonte e approfondimento a questo link: https://www.wikilabour.it/dizionario/diritti/diritti-sindacali/#:~:text=I%20diritti%20sindacali%20servono%20a,esercizio%20individuale%20delle%20libert%C3%A0%20fondamentali.
✨️Sardegna - Olbia - Indizione Avviso pubblico di manifestazione di interesse per soli titoli per n. 20 posti di Operatore Socio Sanitario - Area degli Operatori, per l’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato per 6 mesi per le esigenze della ASL 2 Gallura

⚠️Data e ora di scadenza
18.05.2024 00:00:00


📎Bando ed iscrizione al Link https://www.aslgallura.it/ap/indizione-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-per-soli-titoli-per-n-20-posti-di-operatore-socio-sanitario-area-degli-operatori-per-lassunzione-con-contratti-di-lavoro-a-tempo-d/

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✨️Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno di N. 5 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO Area degli operatori Profili professionali del ruolo sociosanitario da assegnare alle attività con articolazione oraria sulle 24 ore e su 7 giorni alla settimana

⚠️ (SCAD. 9.6.2024)

📌Bando e iscrizione
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✨️Graduatorie 3° fascia ATA

✨️Pubblicato il decreto ministeriale del 21 maggio firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e in via di pubblicazione relativo alle domande per l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia ATA. Le domande si potranno presentare dal 28 maggio fino al 28 giugno.

⚠️⚠️⚠️ Attenzione da quest'anno nasce la nuova figura professionale di OPERATORE SCOLASTICO ⚠️⚠️⚠️


📍Mansioni operatore scolastico
Operatore scolastico: svolge, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

📍È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:

📍accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni – nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nel cambio dell’ora o nell’uscita dalla classe per l’utilizzo dei servizi e durante la ricreazione – e del pubblico;pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi e nella cura dell’igiene personale;custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;collaborazione con i docenti.
attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità;supporto ai servizi amministrativi e tecnici.

✨️L’aggiornamento previsto dal decreto di quest’anno recepisce le novità introdotte dal CCNL 2029-21 , queste ultime entrate in vigore dal 1° maggio.

✨️Terza fascia ATA : quali requisiti


A) Assistente Amministrativo

• diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;

B) Assistente Tecnico

• diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

C) Cuoco

• diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

D) Infermiere

• laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di
alfabetizzazione digitale.

E) Guardarobiere

• diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

F) Operatore dei servizi agrari

• attestato di qualifica professionale di:

1. operatore agrituristico;
2. operatore agro industriale;
3. operatore agro ambientale;
4. operatore agro alimentare;

e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

G) Operatore scolastico

• attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa

• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

H) Collaboratore Scolastico
• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione. Diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Al punto 6 dell’Art.2 si legge che: per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 59 del CCNL del 18 gennaio 2024, fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del CCNL del 18 gennaio 2024 e, in particolare, del Capo I, Titolo IV, Sezione Scuola, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10.
Ai sensi del comma 10 dell’articolo 59 del CCNL 18 gennaio 2024, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base per l’accesso dall’esterno previsti dal nuovo ordinamento e che non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro il 30 aprile 2025 decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il termine di un anno previsto dall’articolo 59, comma 10, CCNL del 18 gennaio 2024 ai fini dell’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime

Inoltre:

Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie di prima e seconda fascia, corrispondenti al profilo richiesto. Sono validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Sono validi i titoli di studio, in base ai quali è stato legittimamente prestato il servizio richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente.
Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lett. B, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente alla specifica settore professionale
✨️Terza fascia ATA : un anno di tempo per acquisire la certificazione informatica
Gli aspiranti tutti, sia chi è al primo inserimento o chi deve aggiornare le GPS, avranno un anno di tempo per acquisire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, richiesta come titolo di accesso a tutti i profili ad esclusione del collaboratore scolastico. Chi non sarà in possesso di questa certificazione entro il termine di presentazione della domanda (probabilmente 28 giugno) potrà acquisirla e presentarla entro il 30 aprile 2025. Superata questa data gli aspiranti decadono dalle graduatorie.

Tutti potranno svolgere supplenza anche senza certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. L’importante è mettersi in regola entro il termine del 30 aprile 2025.

Terza fascia ATA : Requisiti generali
Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali:

a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024;
c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;
e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

Non possono partecipare alla procedura di inserimento:

a. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;

b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

e. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;

f. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

✨️Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda previsto per il 28 giugno. Fa eccezione la certificazione informatica quale titolo di accesso, per la quale si ha tempo fino al 30 aprile 2025 per conseguirla.

📎https://www.lavoroxte.it/2024/05/22/graduatorie-terza-fascia-ata-domande-dal-28-maggio-al-28-giugno-ecco-il-decreto-pdf/
🔵 NOVITA' BANDO ATA 2024

Riassumiamo i punti salienti: ⬇️

- Il titolo di studio minimo necessario è il diploma di qualifica professionale triennale, oppure serve un diploma o una laurea.

- La Certificazione di Alfabetizzazione Digitale sarà requisito d'accesso richiesto per tutti i profili professionali, ad eccezione di Collaboratore Scolastico.

- E' obbligatorio presentare la Certificazione di Alfabetizzazione Digitale entro il 30 Aprile 2025, anche per i nuovi inserimenti, pena il depennamento dalla graduatoria.

- Per i corsi di informatica che nel precedente bando davano un punteggio aggiuntivo, il Ministero ha deciso inoltre di uniformare i punteggi. Tutte le certificazioni valide vengono valutate 0,25 punti (si valuta un solo titolo).

- Ciascun candidato può presentare domanda di inserimento esclusivamente per una Provincia, all’interno della quale può scegliere 30 istituzioni scolastiche.

Confrontiamoci nei commenti per qualsiasi dubbio/domanda 💬