📕Consultazione pubblica per la proposta di standard contabile ITAS 16 - Prestazioni sociali in denaro
In relazione agli obiettivi della Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata "Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual", da attuare entro il 2023, la Struttura di governance ha recentemente concluso la fase di elaborazione tecnica della proposta di statuizione dello standard ITAS 16 che disciplina il trattamento contabile delle prestazioni sociali.
L'ITAS 16 - Prestazioni sociali in denaro è stato posto in consultazione pubblica dal 18 ottobre al 3 dicembre 2023.
I pareri e i contributi degli stakeholder dovranno essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica della Struttura di governance: rgs.segreteriatecnicassb@mef.gov.it utilizzando esclusivamente il modello reso disponibile dal MEF, che raccoglie in un unico file pdf anche la proposta di statuizione relativa all'ITAS 16. https://accrual.rgs.mef.gov.it/.content/accrual_document/accrual_document_00061.html
In relazione agli obiettivi della Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata "Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual", da attuare entro il 2023, la Struttura di governance ha recentemente concluso la fase di elaborazione tecnica della proposta di statuizione dello standard ITAS 16 che disciplina il trattamento contabile delle prestazioni sociali.
L'ITAS 16 - Prestazioni sociali in denaro è stato posto in consultazione pubblica dal 18 ottobre al 3 dicembre 2023.
I pareri e i contributi degli stakeholder dovranno essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica della Struttura di governance: rgs.segreteriatecnicassb@mef.gov.it utilizzando esclusivamente il modello reso disponibile dal MEF, che raccoglie in un unico file pdf anche la proposta di statuizione relativa all'ITAS 16. https://accrual.rgs.mef.gov.it/.content/accrual_document/accrual_document_00061.html
accrual.rgs.mef.gov.it
Consultazione pubblica ITAS 16
L'introduzione per la PA della contabilità Accrual (cioè della contabilità economico patrimoniale), con data di riferimento il 2026, anno in cui il 90% delle PA saranno passate al sistema economico patrimoniale, è una riforma abilitante per gli obiettivi…
🔴Consultazione pubblica per la proposta di standard contabile ITAS 13 - Fondi, passività potenziali e attività potenziali
In relazione agli obiettivi della Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata "Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual", da attuare entro il 2023, la Struttura di governance ha recentemente concluso la fase di elaborazione tecnica della proposta di statuizione dello standard ITAS 13 che disciplina il trattamento contabile dei fondi, delle passività potenziali e delle attività potenziali.
L'ITAS 13 - Fondi, passività potenziali e attività potenziali è stato posto in consultazione pubblica dal 18 ottobre al 3 dicembre 2023.
I pareri e i contributi degli stakeholder dovranno essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica della Struttura di governance: rgs.segreteriatecnicassb@mef.gov.it utilizzando esclusivamente il modello reso disponibile dal MEF, che raccoglie in un unico file pdf anche la proposta di statuizione relativa all'ITAS 13. https://accrual.rgs.mef.gov.it/.content/accrual_document/accrual_document_00060.html
In relazione agli obiettivi della Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata "Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual", da attuare entro il 2023, la Struttura di governance ha recentemente concluso la fase di elaborazione tecnica della proposta di statuizione dello standard ITAS 13 che disciplina il trattamento contabile dei fondi, delle passività potenziali e delle attività potenziali.
L'ITAS 13 - Fondi, passività potenziali e attività potenziali è stato posto in consultazione pubblica dal 18 ottobre al 3 dicembre 2023.
I pareri e i contributi degli stakeholder dovranno essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica della Struttura di governance: rgs.segreteriatecnicassb@mef.gov.it utilizzando esclusivamente il modello reso disponibile dal MEF, che raccoglie in un unico file pdf anche la proposta di statuizione relativa all'ITAS 13. https://accrual.rgs.mef.gov.it/.content/accrual_document/accrual_document_00060.html
accrual.rgs.mef.gov.it
Consultazione pubblica ITAS 13
L'introduzione per la PA della contabilità Accrual (cioè della contabilità economico patrimoniale), con data di riferimento il 2026, anno in cui il 90% delle PA saranno passate al sistema economico patrimoniale, è una riforma abilitante per gli obiettivi…
❗Parere revisore su contrattazione decentrata 📑
Corte dei conti - Sez. controllo Lombardia - Deliberazione n. 222/2023: Sottoscrizione del contratto integrativo - Mancanza della certificazione dell’organo di controllo - Vincoli di competenza
A seguito dell’esame dei rendiconti e delle relazioni/questionario dell’organo di revisione di un Comune inerenti agli esercizi finanziari del triennio 2019-2021, il magistrato ha richiesto all’Ente chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti: relazione ai rendiconti 2019 e 2020, revisione, spese del personale/salario accessorio, gestione residui, gestione di competenza 2020, tempestività dei pagamenti e fondo garanzia debiti commerciali, risorse covid.
📑Il principio della deliberazione 20 ottobre 2023, n. 222
"La giurisprudenza (condividendo la posizione dell’Aran) ha evidenziato come l’organo di direzione politica che, trascorsi i giorni previsti dal contratto collettivo, autorizzi la sottoscrizione del contratto integrativo in mancanza della certificazione dell’organo di controllo, si assume la responsabilità del rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico - finanziario stabiliti dalla legge. Al di fuori di questa particolare ipotesi (silenzio dell’organo di revisione protratto per quindici giorni) non è pertanto possibile sottoscrivere ed applicare il contratto integrativo privo di certificazione in quanto non ancora rilasciata".
Corte dei conti - Sez. controllo Lombardia - Deliberazione n. 222/2023: Sottoscrizione del contratto integrativo - Mancanza della certificazione dell’organo di controllo - Vincoli di competenza
A seguito dell’esame dei rendiconti e delle relazioni/questionario dell’organo di revisione di un Comune inerenti agli esercizi finanziari del triennio 2019-2021, il magistrato ha richiesto all’Ente chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti: relazione ai rendiconti 2019 e 2020, revisione, spese del personale/salario accessorio, gestione residui, gestione di competenza 2020, tempestività dei pagamenti e fondo garanzia debiti commerciali, risorse covid.
📑Il principio della deliberazione 20 ottobre 2023, n. 222
"La giurisprudenza (condividendo la posizione dell’Aran) ha evidenziato come l’organo di direzione politica che, trascorsi i giorni previsti dal contratto collettivo, autorizzi la sottoscrizione del contratto integrativo in mancanza della certificazione dell’organo di controllo, si assume la responsabilità del rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico - finanziario stabiliti dalla legge. Al di fuori di questa particolare ipotesi (silenzio dell’organo di revisione protratto per quindici giorni) non è pertanto possibile sottoscrivere ed applicare il contratto integrativo privo di certificazione in quanto non ancora rilasciata".
📕COME CAMBIA IL FCDE dopo il DM 25 luglio 2023
Il D.M. del 25 luglio 2023, nel modificare l'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, interviene anche sulla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde).
In precedenza, il Fcde doveva essere determinato sulla base della media semplice degli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente. Il nuovo decreto introduce tre modalità di calcolo alternative:
Media semplice: si calcola il rapporto tra il totale degli incassi e il totale degli accertamenti.
Media ponderata per anno: si calcola il rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
Media ponderata per quinquennio: si calcola la media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
La scelta della modalità di calcolo deve essere motivata e va garantita la continuità nel metodo.
La media ponderata accresce il peso degli incassi più recenti e può essere funzionale ad abbattere il peso dell'accantonamento nel caso in cui l'ente abbia avviato percorsi di rafforzamento della propria capacità di recupero.
Nel dettaglio, il decreto prevede che gli enti che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi corrispondenti a nuove e maggiori entrate di competenza e incrementi delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo attraverso relazioni semestrali, possono ridurre il Fcde fino (e non oltre) all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione vale anche per l'ammontare del Fcde da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.
Il D.M. del 25 luglio 2023, nel modificare l'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, interviene anche sulla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde).
In precedenza, il Fcde doveva essere determinato sulla base della media semplice degli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente. Il nuovo decreto introduce tre modalità di calcolo alternative:
Media semplice: si calcola il rapporto tra il totale degli incassi e il totale degli accertamenti.
Media ponderata per anno: si calcola il rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
Media ponderata per quinquennio: si calcola la media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
La scelta della modalità di calcolo deve essere motivata e va garantita la continuità nel metodo.
La media ponderata accresce il peso degli incassi più recenti e può essere funzionale ad abbattere il peso dell'accantonamento nel caso in cui l'ente abbia avviato percorsi di rafforzamento della propria capacità di recupero.
Nel dettaglio, il decreto prevede che gli enti che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi corrispondenti a nuove e maggiori entrate di competenza e incrementi delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo attraverso relazioni semestrali, possono ridurre il Fcde fino (e non oltre) all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione vale anche per l'ammontare del Fcde da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.
✏️📝COME APPLICARE L'ANTICIPO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE
L'articolo 3 del Decreto Legge n. 145/2023, noto come decreto "Anticipi", stabilisce un'eccezionale misura di incremento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) per dicembre 2023, riguardante il personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali.
Questo incremento, pari a 6,7 volte l'importo annuale in atto, è estendibile anche ad altre amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici non statali, come gli enti locali, ma con oneri a carico dei loro bilanci. Tuttavia, il beneficio è limitato ai dipendenti a tempo indeterminato, escludendo quelli a termine e con contratti flessibili.
Per la copertura finanziaria dell'anticipo, gli enti locali devono considerare anche gli oneri riflessi come contributi previdenziali e assistenziali e l'IRAP. L'incremento è previsto a valere sul 2024, configurandosi come un anticipo sugli aumenti futuri che verranno applicati con i nuovi contratti, e non come un arretrato.
Le conseguenze di queste disposizioni ci portano alle segenti prime riflessioni in attesa di maggiori chiarimenti:
1) I dipendenti che terminano il loro rapporto di lavoro nel 2023 non riceveranno l'anticipo.
2) I dipendenti assunti nel corso dell'anno riceveranno l'intero ammontare, senza proporzionalità, a meno che non lavorino part-time.
3) L'anticipo dell'IVC è soggetto a tassazione ordinaria, poiché non si tratta di emolumenti arretrati.
Non sembra appropriato finanziare l'anticipo con i fondi destinati ai rinnovi contrattuali di quell'anno, poiché saranno necessari per gli arretrati al momento della firma del nuovo CCNL.
Inoltre l'onere dell'anticipo non può essere escluso dal calcolo del rapporto spesa del personale/entrate correnti, in quanto solo gli arretrati contrattuali possono essere esclusi secondo la normativa vigente.
Infine, se gli enti locali non erogano l'anticipo a dicembre 2023, l'aumento potrà essere pagato mensilmente a partire da gennaio 2024, come stabilito dal disegno di legge di Bilancio 2024.
L'articolo 3 del Decreto Legge n. 145/2023, noto come decreto "Anticipi", stabilisce un'eccezionale misura di incremento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) per dicembre 2023, riguardante il personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali.
Questo incremento, pari a 6,7 volte l'importo annuale in atto, è estendibile anche ad altre amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici non statali, come gli enti locali, ma con oneri a carico dei loro bilanci. Tuttavia, il beneficio è limitato ai dipendenti a tempo indeterminato, escludendo quelli a termine e con contratti flessibili.
Per la copertura finanziaria dell'anticipo, gli enti locali devono considerare anche gli oneri riflessi come contributi previdenziali e assistenziali e l'IRAP. L'incremento è previsto a valere sul 2024, configurandosi come un anticipo sugli aumenti futuri che verranno applicati con i nuovi contratti, e non come un arretrato.
Le conseguenze di queste disposizioni ci portano alle segenti prime riflessioni in attesa di maggiori chiarimenti:
1) I dipendenti che terminano il loro rapporto di lavoro nel 2023 non riceveranno l'anticipo.
2) I dipendenti assunti nel corso dell'anno riceveranno l'intero ammontare, senza proporzionalità, a meno che non lavorino part-time.
3) L'anticipo dell'IVC è soggetto a tassazione ordinaria, poiché non si tratta di emolumenti arretrati.
Non sembra appropriato finanziare l'anticipo con i fondi destinati ai rinnovi contrattuali di quell'anno, poiché saranno necessari per gli arretrati al momento della firma del nuovo CCNL.
Inoltre l'onere dell'anticipo non può essere escluso dal calcolo del rapporto spesa del personale/entrate correnti, in quanto solo gli arretrati contrattuali possono essere esclusi secondo la normativa vigente.
Infine, se gli enti locali non erogano l'anticipo a dicembre 2023, l'aumento potrà essere pagato mensilmente a partire da gennaio 2024, come stabilito dal disegno di legge di Bilancio 2024.
📕 PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO 2024 DEGLI ENTI LOCALI
Si segnala ai professionisti dell'ambito contabile e ai revisori degli enti locali la disponibilità di un nuovo strumento fornito dal Consiglio nazionale dei commercialisti in collaborazione con Ancrel. Lo strumento in questione è un modello per il "Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026", aggiornato con le normative vigenti fino alla data di pubblicazione e destinato a essere rivisto con le imminenti novità della Legge di Bilancio 2024.
Questo schema di parere è corredato da commenti esplicativi nel testo Word e da un file Excel con tabelle pronte per l'inserimento nel documento finale. Sono inoltre incluse delle check list per agevolare i controlli necessari.
Il kit messo a disposizione rappresenta un valido aiuto per la supervisione finanziaria, offrendo riferimenti legislativi aggiornati, indicazioni operative e suggerimenti per garantire un esame completo ed efficace. Un'attenzione particolare è dedicata al monitoraggio degli aspetti legati al PNRR, fondamentale per la gestione oculata delle risorse economiche.
Invitiamo i destinatari a consultare e utilizzare tale materiale come supporto alla loro attività di controllo. https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1519510&plid=323338
Si segnala ai professionisti dell'ambito contabile e ai revisori degli enti locali la disponibilità di un nuovo strumento fornito dal Consiglio nazionale dei commercialisti in collaborazione con Ancrel. Lo strumento in questione è un modello per il "Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026", aggiornato con le normative vigenti fino alla data di pubblicazione e destinato a essere rivisto con le imminenti novità della Legge di Bilancio 2024.
Questo schema di parere è corredato da commenti esplicativi nel testo Word e da un file Excel con tabelle pronte per l'inserimento nel documento finale. Sono inoltre incluse delle check list per agevolare i controlli necessari.
Il kit messo a disposizione rappresenta un valido aiuto per la supervisione finanziaria, offrendo riferimenti legislativi aggiornati, indicazioni operative e suggerimenti per garantire un esame completo ed efficace. Un'attenzione particolare è dedicata al monitoraggio degli aspetti legati al PNRR, fondamentale per la gestione oculata delle risorse economiche.
Invitiamo i destinatari a consultare e utilizzare tale materiale come supporto alla loro attività di controllo. https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1519510&plid=323338
📕ARERA : MTR-2 e valorizzazione parametri calcolo costi d'uso del capitale
Con la delibera n. 487 del 24 ottobre 2023, l'ARERA ha annunciato i nuovi valori monetari e finanziari che serviranno per calcolare i costi d'uso del capitale nel contesto dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). In questo aggiornamento si prevede l'uso di un deflatore degli investimenti fissi lordi, che avrà come anno di riferimento il 2024.
Per l'aggiornamento delle tariffe, ARERA ha deciso di mantenere i valori dei parametri per il calcolo del tasso di remunerazione relativi alle attività di trattamento e alla gestione integrata dei rifiuti urbani, come stabilito nelle deliberazioni precedenti, in particolare la n. 68/2022/R/RIF. Questa scelta è stata fatta per permettere l'adozione delle tariffe nei tempi previsti, ma si apre alla possibilità di aggiornamenti futuri che rispecchino le decisioni relative al meccanismo di trigger delineato dall'articolo 8 del TIWACC, come definito nella delibera 614/2021/R/COM.
Con la delibera n. 487 del 24 ottobre 2023, l'ARERA ha annunciato i nuovi valori monetari e finanziari che serviranno per calcolare i costi d'uso del capitale nel contesto dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). In questo aggiornamento si prevede l'uso di un deflatore degli investimenti fissi lordi, che avrà come anno di riferimento il 2024.
Per l'aggiornamento delle tariffe, ARERA ha deciso di mantenere i valori dei parametri per il calcolo del tasso di remunerazione relativi alle attività di trattamento e alla gestione integrata dei rifiuti urbani, come stabilito nelle deliberazioni precedenti, in particolare la n. 68/2022/R/RIF. Questa scelta è stata fatta per permettere l'adozione delle tariffe nei tempi previsti, ma si apre alla possibilità di aggiornamenti futuri che rispecchino le decisioni relative al meccanismo di trigger delineato dall'articolo 8 del TIWACC, come definito nella delibera 614/2021/R/COM.
🏛 Appalti PNRR, il T.A.R. conferma: si applica il Codice del 2016
Il TAR Campania, con la sentenza n. 5716/2023, ha stabilito che, nei procedimenti di appalto finanziati anche solo in parte dal PNRR/PNC, il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) è tenuto ad applicare le disposizioni del Codice degli appalti del 2016, nonostante queste siano state formalmente abrogate dal D.Lgs. n. 36/2023. Questo obbligo emerge dall'articolo 225, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede l'ultrattività delle norme precedenti per gli appalti finanziati dal PNRR.
Nel caso specifico, il TAR ha respinto l'esclusione di un concorrente da una gara d'appalto per difetti nel contratto di avvalimento, poiché, nonostante il riferimento all'art. 89 del Codice del 2016 (D.Lgs. n. 50/2016) anziché all'art. 104 del nuovo Codice (D.Lgs. n. 36/2023), il contratto di avvalimento era sostanzialmente corretto e in linea con le disposizioni ancora applicabili. Il giudice ha enfatizzato l'importanza di considerare la sostanza oltre la forma e ha rilevato che il contratto di avvalimento presentato aveva tutti i requisiti necessari, compreso l'aspetto oneroso e la definizione chiara dell'oggetto.
La sentenza ribadisce che le norme del Codice del 2016 continuano ad applicarsi agli appalti finanziati dal PNRR/PNC, confermando quanto già espresso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel parere n. 2153/2023.
Il TAR Campania, con la sentenza n. 5716/2023, ha stabilito che, nei procedimenti di appalto finanziati anche solo in parte dal PNRR/PNC, il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) è tenuto ad applicare le disposizioni del Codice degli appalti del 2016, nonostante queste siano state formalmente abrogate dal D.Lgs. n. 36/2023. Questo obbligo emerge dall'articolo 225, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede l'ultrattività delle norme precedenti per gli appalti finanziati dal PNRR.
Nel caso specifico, il TAR ha respinto l'esclusione di un concorrente da una gara d'appalto per difetti nel contratto di avvalimento, poiché, nonostante il riferimento all'art. 89 del Codice del 2016 (D.Lgs. n. 50/2016) anziché all'art. 104 del nuovo Codice (D.Lgs. n. 36/2023), il contratto di avvalimento era sostanzialmente corretto e in linea con le disposizioni ancora applicabili. Il giudice ha enfatizzato l'importanza di considerare la sostanza oltre la forma e ha rilevato che il contratto di avvalimento presentato aveva tutti i requisiti necessari, compreso l'aspetto oneroso e la definizione chiara dell'oggetto.
La sentenza ribadisce che le norme del Codice del 2016 continuano ad applicarsi agli appalti finanziati dal PNRR/PNC, confermando quanto già espresso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel parere n. 2153/2023.
🏛 Divieto soccorso finanziario: C. conti Lombardia, Delibera n. 220/2023
La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 220 del 10 ottobre 2023, ha ribadito il principio secondo cui il divieto di soccorso finanziario è un principio di ordine pubblico economico, applicabile anche durante la liquidazione di una società partecipata da enti pubblici.
Il caso specifico riguardava un comune che, essendo socio unico di una società a responsabilità limitata in liquidazione con perdite superiori al valore della società, chiedeva se fosse possibile assumere i debiti della società al fine di estinguerli. Il sindaco ha fatto riferimento all'art. 21 del TUSP, dopo che la società aveva già accantonato un fondo perdite.
La Corte ha sottolineato che le perdite della società non devono essere automaticamente coperte dal socio pubblico oltre la sua quota di partecipazione, e che qualsiasi forma di soccorso finanziario da parte del socio pubblico deve essere giustificata da un piano di recupero di efficienza credibile e concreto. Questo approccio si allontana dalla precedente logica del "salvataggio ad ogni costo" delle partecipazioni pubbliche, come evidenziato anche nella deliberazione n. 31/2022 della Corte.
In conclusione, la Corte dei conti ha chiarito che non vi è obbligo per il comune di ripianare le perdite o di assumere i debiti della società partecipata oltre l'importo già investito come socio.
La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 220 del 10 ottobre 2023, ha ribadito il principio secondo cui il divieto di soccorso finanziario è un principio di ordine pubblico economico, applicabile anche durante la liquidazione di una società partecipata da enti pubblici.
Il caso specifico riguardava un comune che, essendo socio unico di una società a responsabilità limitata in liquidazione con perdite superiori al valore della società, chiedeva se fosse possibile assumere i debiti della società al fine di estinguerli. Il sindaco ha fatto riferimento all'art. 21 del TUSP, dopo che la società aveva già accantonato un fondo perdite.
La Corte ha sottolineato che le perdite della società non devono essere automaticamente coperte dal socio pubblico oltre la sua quota di partecipazione, e che qualsiasi forma di soccorso finanziario da parte del socio pubblico deve essere giustificata da un piano di recupero di efficienza credibile e concreto. Questo approccio si allontana dalla precedente logica del "salvataggio ad ogni costo" delle partecipazioni pubbliche, come evidenziato anche nella deliberazione n. 31/2022 della Corte.
In conclusione, la Corte dei conti ha chiarito che non vi è obbligo per il comune di ripianare le perdite o di assumere i debiti della società partecipata oltre l'importo già investito come socio.
LA PROSSIMA LEGGE DI BILANCIO INTRODUCE IL FONDO SPECIALE EQUITA'
Il nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, previsto nel DDL della manovra finanziaria italiana, mira a integrare le quote del fondo di solidarietà comunale precedentemente vincolate a specifici obiettivi di servizio sociale, asili nido e trasporto per studenti disabili. Questa integrazione risponde a un adeguamento formale alle indicazioni della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 71/2023, ha evidenziato l'incoerenza parziale dei meccanismi di riparto del fondo di solidarietà comunale (fsc) con la Costituzione.
La Corte ha sottolineato che l'art. 119 della Costituzione limita la capacità dello Stato di imporre vincoli di destinazione sui fondi per le funzioni fondamentali degli enti territoriali, consentendolo solo per risorse aggiuntive o interventi speciali per enti specifici. La mancanza di meccanismi coerenti per raggiungere gli obiettivi di servizio è stata un'altra preoccupazione, specialmente perché la revoca dei contributi penalizzava le comunità più degli enti.
Pur rimanendo formalmente in vigore, le norme richiedono una modifica da parte del legislatore, come demandato dalla Consulta. La manovra di rammendo proposta mantiene gli importi complessivi invariati ma redireziona le somme vincolate del fsc verso il nuovo fondo. La novità significativa è la ridefinizione degli strumenti di controllo per garantire l'uso appropriato dei fondi, eliminando la sanzione del definanziamento tranne in casi specifici di assenza di utenti potenziali.
I comuni beneficiari mantengono la disponibilità delle somme per le medesime finalità originarie, con la possibilità di commissariamento per garantire il corretto utilizzo del fondo. In caso di inadempimento persistente da parte dell'ente, un commissario verrà nominato su designazione del Prefetto dal Ministero dell'Interno. Questo commissario, inizialmente il sindaco pro tempore del comune inadempiente, avrà il compito di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato.
Il nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, previsto nel DDL della manovra finanziaria italiana, mira a integrare le quote del fondo di solidarietà comunale precedentemente vincolate a specifici obiettivi di servizio sociale, asili nido e trasporto per studenti disabili. Questa integrazione risponde a un adeguamento formale alle indicazioni della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 71/2023, ha evidenziato l'incoerenza parziale dei meccanismi di riparto del fondo di solidarietà comunale (fsc) con la Costituzione.
La Corte ha sottolineato che l'art. 119 della Costituzione limita la capacità dello Stato di imporre vincoli di destinazione sui fondi per le funzioni fondamentali degli enti territoriali, consentendolo solo per risorse aggiuntive o interventi speciali per enti specifici. La mancanza di meccanismi coerenti per raggiungere gli obiettivi di servizio è stata un'altra preoccupazione, specialmente perché la revoca dei contributi penalizzava le comunità più degli enti.
Pur rimanendo formalmente in vigore, le norme richiedono una modifica da parte del legislatore, come demandato dalla Consulta. La manovra di rammendo proposta mantiene gli importi complessivi invariati ma redireziona le somme vincolate del fsc verso il nuovo fondo. La novità significativa è la ridefinizione degli strumenti di controllo per garantire l'uso appropriato dei fondi, eliminando la sanzione del definanziamento tranne in casi specifici di assenza di utenti potenziali.
I comuni beneficiari mantengono la disponibilità delle somme per le medesime finalità originarie, con la possibilità di commissariamento per garantire il corretto utilizzo del fondo. In caso di inadempimento persistente da parte dell'ente, un commissario verrà nominato su designazione del Prefetto dal Ministero dell'Interno. Questo commissario, inizialmente il sindaco pro tempore del comune inadempiente, avrà il compito di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato.
📀LE FAQ RGS DEL FONDO OPERE INDIFFERIBILI
Pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato, nuove faq su Area Rgs,in cui vengono forniti chiarimenti sui finanziamenti possibili attraverso il Foi
Il documento fornito chiarisce le normative sul Fondo Opere Indifferibili (FOI), creato per affrontare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Queste linee guida riguardano le opere pubbliche avviate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
Uso dei Ribassi: I ribassi sulle opere finanziate dal FOI possono finanziare varianti in corso d'opera essenziali per completare il progetto, se rispondono ai requisiti del codice dei contratti.
Criteri del FOI: Il FOI copre i maggiori costi legati alla voce "lavori" del quadro economico o altre voci determinate in percentuale sull'importo di gara. Include l'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione funzionalmente necessari all'opera.
Fabbisogno Finanziario: Il fabbisogno finanziario, per cui si beneficia del FOI, deve provenire dagli aggiornamenti infra-annuali dei prezzi o dagli aumenti stabiliti dalla normativa vigente. Il FOI non finanzia revisioni dei prezzi in corso d'opera.
Contributi del FOI: Il FOI aumenta il contributo originario per la stessa opera. Le economie da ribassi d'asta rimangono disponibili fino alla conclusione del progetto.
Restituzione delle Economie: Le economie generate da progetti conclusi vengono restituite al FOI. Possono essere utilizzate per varianti in corso d'opera indispensabili, escluso l'uso per varianti suppletive non previste nel progetto originale.
Gestione delle Risorse: Le risorse FOI non più necessarie devono essere restituite al termine del progetto. Devono essere mantenute in accantonamento e non utilizzate per altre finalità. L'accantonamento va evidenziato nel sistema di monitoraggio ReGiS.
Regole del PNRR: Per il PNRR, il FOI segue le stesse regole del finanziamento principale. Le richieste di anticipazione e la rendicontazione devono considerare l'importo PNRR aumentato dalla quota FOI. Non sono necessari stati avanzamento lavori differenziati.
In sintesi, il FOI fornisce risorse supplementari per gestire l'aumento dei costi nelle opere pubbliche, con specifiche regole per l'uso, la gestione e la restituzione di tali fondi.
Pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato, nuove faq su Area Rgs,in cui vengono forniti chiarimenti sui finanziamenti possibili attraverso il Foi
Il documento fornito chiarisce le normative sul Fondo Opere Indifferibili (FOI), creato per affrontare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Queste linee guida riguardano le opere pubbliche avviate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
Uso dei Ribassi: I ribassi sulle opere finanziate dal FOI possono finanziare varianti in corso d'opera essenziali per completare il progetto, se rispondono ai requisiti del codice dei contratti.
Criteri del FOI: Il FOI copre i maggiori costi legati alla voce "lavori" del quadro economico o altre voci determinate in percentuale sull'importo di gara. Include l'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione funzionalmente necessari all'opera.
Fabbisogno Finanziario: Il fabbisogno finanziario, per cui si beneficia del FOI, deve provenire dagli aggiornamenti infra-annuali dei prezzi o dagli aumenti stabiliti dalla normativa vigente. Il FOI non finanzia revisioni dei prezzi in corso d'opera.
Contributi del FOI: Il FOI aumenta il contributo originario per la stessa opera. Le economie da ribassi d'asta rimangono disponibili fino alla conclusione del progetto.
Restituzione delle Economie: Le economie generate da progetti conclusi vengono restituite al FOI. Possono essere utilizzate per varianti in corso d'opera indispensabili, escluso l'uso per varianti suppletive non previste nel progetto originale.
Gestione delle Risorse: Le risorse FOI non più necessarie devono essere restituite al termine del progetto. Devono essere mantenute in accantonamento e non utilizzate per altre finalità. L'accantonamento va evidenziato nel sistema di monitoraggio ReGiS.
Regole del PNRR: Per il PNRR, il FOI segue le stesse regole del finanziamento principale. Le richieste di anticipazione e la rendicontazione devono considerare l'importo PNRR aumentato dalla quota FOI. Non sono necessari stati avanzamento lavori differenziati.
In sintesi, il FOI fornisce risorse supplementari per gestire l'aumento dei costi nelle opere pubbliche, con specifiche regole per l'uso, la gestione e la restituzione di tali fondi.
📕COME CAMBIA IL FPV DOPO L?ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
La FAQ n. 53 della Commissione Arconet riguarda le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 nel contesto dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare attenzione al nuovo codice dei contratti e alla gestione dei fondi pluriennali vincolati (fpv) per i lavori pubblici.
Secondo questa FAQ, per attivare il fpv sui lavori pubblici è sufficiente il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), che ora sostituisce la fase di progettazione definitiva. Il PFTE deve avere un livello di dettaglio equivalente al vecchio progetto definitivo, in attesa dell'aggiornamento del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.
Il fpv di solito ospita risorse impegnate con esigibilità posticipata rispetto alle entrate correlate. Tuttavia, per i lavori pubblici, le spese previste nel programma triennale delle opere pubbliche possono essere impegnate (anche parzialmente) sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate per una serie di necessità specifiche (es. acquisizione di terreni, espropri, bonifiche, abbattimento di strutture, accesso al cantiere, allacciamenti ai servizi pubblici, etc.).
La FAQ conferma che questa regolamentazione si applica ora per importi superiori al nuovo limite di 150.000 euro per l'affidamento diretto, aumentato dal precedente limite di 40.000 euro. Di conseguenza, non è più possibile mantenere il fpv per opere di importo inferiore a 150.000 euro, a meno che non esistano obbligazioni giuridicamente perfezionate per l'intero quadro economico del progetto. Questo chiarimento implica un cambiamento significativo nella gestione finanziaria dei progetti di lavori pubblici di minor entità.
La FAQ n. 53 della Commissione Arconet riguarda le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 nel contesto dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare attenzione al nuovo codice dei contratti e alla gestione dei fondi pluriennali vincolati (fpv) per i lavori pubblici.
Secondo questa FAQ, per attivare il fpv sui lavori pubblici è sufficiente il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), che ora sostituisce la fase di progettazione definitiva. Il PFTE deve avere un livello di dettaglio equivalente al vecchio progetto definitivo, in attesa dell'aggiornamento del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.
Il fpv di solito ospita risorse impegnate con esigibilità posticipata rispetto alle entrate correlate. Tuttavia, per i lavori pubblici, le spese previste nel programma triennale delle opere pubbliche possono essere impegnate (anche parzialmente) sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate per una serie di necessità specifiche (es. acquisizione di terreni, espropri, bonifiche, abbattimento di strutture, accesso al cantiere, allacciamenti ai servizi pubblici, etc.).
La FAQ conferma che questa regolamentazione si applica ora per importi superiori al nuovo limite di 150.000 euro per l'affidamento diretto, aumentato dal precedente limite di 40.000 euro. Di conseguenza, non è più possibile mantenere il fpv per opere di importo inferiore a 150.000 euro, a meno che non esistano obbligazioni giuridicamente perfezionate per l'intero quadro economico del progetto. Questo chiarimento implica un cambiamento significativo nella gestione finanziaria dei progetti di lavori pubblici di minor entità.
📕Il principio della sostenibilità delle risorse, ai fini delle assunzioni
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 136/2023, evidenzia che il principio della sostenibilità delle risorse, ai fini delle assunzioni, richiede un monitoraggio costante del rapporto spese/entrate
La deliberazione n. 136/2023 dei magistrati pugliesi chiarisce l'interpretazione corretta dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, soprattutto in relazione al controllo delle spese di personale nelle amministrazioni pubbliche.
Tradizionalmente, si riteneva che la verifica del rapporto tra spesa di personale e la media triennale delle entrate correnti, escludendo il fondo per crediti di dubbia esigibilità, dovesse essere effettuata solo dopo l'approvazione del rendiconto della gestione. Questo approccio considerava la valutazione delle capacità assunzionali come una "fotografia" statica, valida fino al successivo rendiconto annuale.
Tuttavia, la sezione regionale della Puglia della Corte dei conti ha sottolineato che questa interpretazione è errata e contrasta con il principio di "sostenibilità finanziaria" della spesa, come enfatizzato dalla magistratura contabile. La nuova normativa stabilisce che la spesa per il personale debba essere misurata in relazione all'insieme delle entrate correnti, e non alle spese correnti. Questo lega la spesa per il personale non solo al controllo delle uscite finanziarie, ma anche alla capacità dell'ente di generare entrate adeguate per coprire le proprie esigenze gestionali, garantendo così la stabilità degli equilibri di bilancio anche in una prospettiva futura.
In questo contesto, la verifica del rapporto spesa/entrate per il personale non dovrebbe essere vista come un'istantanea statica, ma piuttosto come un processo dinamico, in linea con il flusso gestionale del bilancio. La decisione dei magistrati pugliesi mira quindi a promuovere una gestione finanziaria più flessibile e responsabile nelle amministrazioni pubbliche, enfatizzando l'importanza di una valutazione continua e adattiva delle capacità di spesa rispetto alle entrate effettive.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 136/2023, evidenzia che il principio della sostenibilità delle risorse, ai fini delle assunzioni, richiede un monitoraggio costante del rapporto spese/entrate
La deliberazione n. 136/2023 dei magistrati pugliesi chiarisce l'interpretazione corretta dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, soprattutto in relazione al controllo delle spese di personale nelle amministrazioni pubbliche.
Tradizionalmente, si riteneva che la verifica del rapporto tra spesa di personale e la media triennale delle entrate correnti, escludendo il fondo per crediti di dubbia esigibilità, dovesse essere effettuata solo dopo l'approvazione del rendiconto della gestione. Questo approccio considerava la valutazione delle capacità assunzionali come una "fotografia" statica, valida fino al successivo rendiconto annuale.
Tuttavia, la sezione regionale della Puglia della Corte dei conti ha sottolineato che questa interpretazione è errata e contrasta con il principio di "sostenibilità finanziaria" della spesa, come enfatizzato dalla magistratura contabile. La nuova normativa stabilisce che la spesa per il personale debba essere misurata in relazione all'insieme delle entrate correnti, e non alle spese correnti. Questo lega la spesa per il personale non solo al controllo delle uscite finanziarie, ma anche alla capacità dell'ente di generare entrate adeguate per coprire le proprie esigenze gestionali, garantendo così la stabilità degli equilibri di bilancio anche in una prospettiva futura.
In questo contesto, la verifica del rapporto spesa/entrate per il personale non dovrebbe essere vista come un'istantanea statica, ma piuttosto come un processo dinamico, in linea con il flusso gestionale del bilancio. La decisione dei magistrati pugliesi mira quindi a promuovere una gestione finanziaria più flessibile e responsabile nelle amministrazioni pubbliche, enfatizzando l'importanza di una valutazione continua e adattiva delle capacità di spesa rispetto alle entrate effettive.
📆Fondo di solidarietà 2024
I dati del Fondo di Solidarietà Comunale per il 2024 sono stati resi disponibili il giorno in cui la giunta è chiamata a considerare l'eventuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e lo schema di bilancio per il periodo 2024-2026.
I numeri pubblicati si basano su un riparto presentato in Conferenza Stato-Città dell'8 novembre, ma non è stata raggiunta un'intesa con i sindaci. Tuttavia, la legge prevede che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) debba essere emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche in caso di mancato accordo.
Il Fondo di Solidarietà Comunale tiene conto dei fabbisogni standard e della capacità fiscale nella distribuzione dei finanziamenti. Nel 2024, il 70% dei fondi verrà assegnato in base alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard, mentre il restante 30% sarà distribuito secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche.
I dati pubblicati includono anche la quantificazione del contributo per lo sviluppo dei servizi sociali, che ammonta a 345,9 milioni di euro.
Non sono ancora stati forniti i dati relativi agli asili nido e al trasporto degli studenti con disabilità.
È importante notare che gli importi pubblicati non includono i "tagli" che saranno applicati alla spesa pubblica. Si prevede un taglio di 250 milioni di euro (di cui 200 a carico dei comuni e 50 di province e città metropolitane) a partire dal 2024, che verrà applicato alle spese correnti degli enti.
Le cifre esatte dei tagli saranno comunicate alla fine di gennaio 2024, una volta che sarà stata votata la legge di bilancio e verranno quantificate in base alla spesa corrente di ciascun ente, al netto delle spese per i servizi sociali.
La Legge n. 178/2020 prevede anche un taglio annuo per la spending review informatica di 100 milioni di euro per i Comuni e 50 milioni di euro per le Città metropolitane e le province nel triennio 2023-2025.
I dati del Fondo di Solidarietà Comunale per il 2024 sono stati resi disponibili il giorno in cui la giunta è chiamata a considerare l'eventuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e lo schema di bilancio per il periodo 2024-2026.
I numeri pubblicati si basano su un riparto presentato in Conferenza Stato-Città dell'8 novembre, ma non è stata raggiunta un'intesa con i sindaci. Tuttavia, la legge prevede che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) debba essere emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche in caso di mancato accordo.
Il Fondo di Solidarietà Comunale tiene conto dei fabbisogni standard e della capacità fiscale nella distribuzione dei finanziamenti. Nel 2024, il 70% dei fondi verrà assegnato in base alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard, mentre il restante 30% sarà distribuito secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche.
I dati pubblicati includono anche la quantificazione del contributo per lo sviluppo dei servizi sociali, che ammonta a 345,9 milioni di euro.
Non sono ancora stati forniti i dati relativi agli asili nido e al trasporto degli studenti con disabilità.
È importante notare che gli importi pubblicati non includono i "tagli" che saranno applicati alla spesa pubblica. Si prevede un taglio di 250 milioni di euro (di cui 200 a carico dei comuni e 50 di province e città metropolitane) a partire dal 2024, che verrà applicato alle spese correnti degli enti.
Le cifre esatte dei tagli saranno comunicate alla fine di gennaio 2024, una volta che sarà stata votata la legge di bilancio e verranno quantificate in base alla spesa corrente di ciascun ente, al netto delle spese per i servizi sociali.
La Legge n. 178/2020 prevede anche un taglio annuo per la spending review informatica di 100 milioni di euro per i Comuni e 50 milioni di euro per le Città metropolitane e le province nel triennio 2023-2025.