Forwarded from Unidolomiti
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Forwarded from ImolaOggi Channel
Per le elezioni europee, alle ore 23 ha votato il 14,07% degli aventi diritto, secondo il Viminale. (ANSA)
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
LA FORMA REPUBBLICANA É DAVVERO IMMODIFICABILE?
Se leggiamo l'art. 139 della Costituzione vigente, notiamo come esso affermi l'impossibilità, attraverso una legge di revisione costituzionale, di modificare la forma di governo repubblicana e pervenire ad una restaurazione della monarchia. L'azionabilità del procedimento dell'art. 138 del Testo fondamentale é preclusa in base alla tesi secondo la quale la Repubblica italiana non era sorta e non esisteva in virtù della Costituzione, ma dalla decisione del corpo elettorale manifestata in occasione del referendum istituzionale 02 giugno 1946. Non é questa la sede per discutere in merito alla regolarità delle operazioni elettorali, tuttavia l'argomentazione di cui sopra appare contestabile. In primo luogo, la consultazione referendaria si pone semplicemente come un fatto esterno legittimante semmai l'esercizio del potere costituente, il quale si é esaurito con l'approvazione della Costituzione il 22 dicembre 1947. In secondo luogo, in ragione di questo presupposto, l'art. 139, non venendo ad assumere un valore giuridico superiore a quello di qualsiasi altra disposizione costituzionale, non esclude il ricorso alla procedura revisoria ex art. 138. Come ben insegna il prof. Biscaretti Di Ruffia "quando la procedura stabilita dalla Costituzione per l'emendamento delle sue norme sia stata rispettata, nessun anello della catena della sua continuità giuridica risulterà mancante: nessuno hiatus, quindi, si sarà venuto a formare e l'evoluzione delle forme costituzionali avrà potuto svolgersi senza quelle scosse brusche, e sempre dannose, che sono rappresentate dalle instaurazioni di fatto, siano esse antigiuridiche o semplicemente agiuridiche". Ne consegue, pertanto, che una modifica della forma di governo in senso monarchico dovrebbe soggiacere ad un doppio grado di attività normativa: il primo, volto ad abrogare la disposizione dell'art. 139; il secondo, la nuova disciplina della materia precedentemente dichiarata intangibile. All'obiezione mossa da una parte autorevole della dottrina e accolta anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 480/1989 circa la "non modificabilità in perpetuo del nuovo ordine repubblicano", si può replicare che la sua abrogazione non si identifica per l'oggetto con la revisione strictu sensu della forma istituzionale. Detto in altri termini, l'art. 139 può spiegare il suo effetto sull'iniziativa della revisione della forma repubblicana e, pertanto, quale limite espresso, rendere incostituzionale qualsiasi legge che tale revisione contempli, ma non può inibire l'abrogazione pura e semplice ad opera di una legge di revisione che rispetti l'iter aggravato dell'art. 138. In terzo ed ultimo luogo, un eccessivo irrigidimento del Testo costituzionale implicherebbe un pre-giudizio, dogmaticamente assunto, per cui una forma di governo monarchico non sarebbe in grado di fronteggiare le imprevedibili pretese future della realtà sociale, relegando "autoritativamente" questo compito ad un modello di stampo repubblicano.
LA FORMA REPUBBLICANA É DAVVERO IMMODIFICABILE?
Se leggiamo l'art. 139 della Costituzione vigente, notiamo come esso affermi l'impossibilità, attraverso una legge di revisione costituzionale, di modificare la forma di governo repubblicana e pervenire ad una restaurazione della monarchia. L'azionabilità del procedimento dell'art. 138 del Testo fondamentale é preclusa in base alla tesi secondo la quale la Repubblica italiana non era sorta e non esisteva in virtù della Costituzione, ma dalla decisione del corpo elettorale manifestata in occasione del referendum istituzionale 02 giugno 1946. Non é questa la sede per discutere in merito alla regolarità delle operazioni elettorali, tuttavia l'argomentazione di cui sopra appare contestabile. In primo luogo, la consultazione referendaria si pone semplicemente come un fatto esterno legittimante semmai l'esercizio del potere costituente, il quale si é esaurito con l'approvazione della Costituzione il 22 dicembre 1947. In secondo luogo, in ragione di questo presupposto, l'art. 139, non venendo ad assumere un valore giuridico superiore a quello di qualsiasi altra disposizione costituzionale, non esclude il ricorso alla procedura revisoria ex art. 138. Come ben insegna il prof. Biscaretti Di Ruffia "quando la procedura stabilita dalla Costituzione per l'emendamento delle sue norme sia stata rispettata, nessun anello della catena della sua continuità giuridica risulterà mancante: nessuno hiatus, quindi, si sarà venuto a formare e l'evoluzione delle forme costituzionali avrà potuto svolgersi senza quelle scosse brusche, e sempre dannose, che sono rappresentate dalle instaurazioni di fatto, siano esse antigiuridiche o semplicemente agiuridiche". Ne consegue, pertanto, che una modifica della forma di governo in senso monarchico dovrebbe soggiacere ad un doppio grado di attività normativa: il primo, volto ad abrogare la disposizione dell'art. 139; il secondo, la nuova disciplina della materia precedentemente dichiarata intangibile. All'obiezione mossa da una parte autorevole della dottrina e accolta anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 480/1989 circa la "non modificabilità in perpetuo del nuovo ordine repubblicano", si può replicare che la sua abrogazione non si identifica per l'oggetto con la revisione strictu sensu della forma istituzionale. Detto in altri termini, l'art. 139 può spiegare il suo effetto sull'iniziativa della revisione della forma repubblicana e, pertanto, quale limite espresso, rendere incostituzionale qualsiasi legge che tale revisione contempli, ma non può inibire l'abrogazione pura e semplice ad opera di una legge di revisione che rispetti l'iter aggravato dell'art. 138. In terzo ed ultimo luogo, un eccessivo irrigidimento del Testo costituzionale implicherebbe un pre-giudizio, dogmaticamente assunto, per cui una forma di governo monarchico non sarebbe in grado di fronteggiare le imprevedibili pretese future della realtà sociale, relegando "autoritativamente" questo compito ad un modello di stampo repubblicano.
Forwarded from ImolaOggi Channel
La forma repubblicana è davvero immodificabile?
(prof. Daniele Trabucco)
https://www.imolaoggi.it/2024/06/09/la-forma-repubblicana-e-davvero-immodificabile/
(prof. Daniele Trabucco)
https://www.imolaoggi.it/2024/06/09/la-forma-repubblicana-e-davvero-immodificabile/
Imola Oggi
La forma repubblicana è davvero immodificabile? • Imola Oggi
Se leggiamo l'art. 139 della Costituzione vigente, notiamo come esso affermi l'impossibilità, attraverso una legge di revisione costituzionale, di modificare la forma di governo repubblicana
Forwarded from Amici di inFormazione Cattolica
La Fede Quotidiana
ADDIO A PIPPO CORIGLIANO (OPUS DEI)
Sabato 8 giugno 2024 è morto Pippo Corigliano. Giornalista, scrittore, ingegnere, fedele dell’Opus Dei ma soprattutto amico di san Josemaría. È stato il direttore dell’Ufficio Informazioni dell’Opus Dei dal 1970 al 2011.È morto in casa
Forwarded from Gianni Alemanno
IN FRANCIA FINALMENTE VINCE LE PEN
La Francia punisce l’attivismo guerrafondaio di Macron e premia il Rassemblement National di Marine Le Pen. Adesso si va al voto in Francia e la destra sovranista può vincere, sperando che al Governo non cambi idea come ha fatto Giorgia Meloni.
https://www.facebook.com/share/p/2JxkC3piFhdDxXGf/
La Francia punisce l’attivismo guerrafondaio di Macron e premia il Rassemblement National di Marine Le Pen. Adesso si va al voto in Francia e la destra sovranista può vincere, sperando che al Governo non cambi idea come ha fatto Giorgia Meloni.
https://www.facebook.com/share/p/2JxkC3piFhdDxXGf/
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
LE PEN, MACRON E LE ELEZIONI EUROPEE: PRIME IMPRESSIONI
Il risultato in Francia del Rassemblement national e la decisione di scioglimento dell'Assemblea nazionale da parte del Presidente Macron stanno incontrando un' accoglienza positiva all'interno del c.d. "mondo sovranista". Sul punto, peró, alcune cautele. In primo luogo, non dimentichiamo che la forma di Governo, delineata dalla Costituzione della V Repubblica francese del 1958, é di tipo semipresidenziale. Il rischio, pertanto, é quello di una possibile coabitazione tra Macron e Le Pen dopo il rinnovo dell'Assemblea nazionale. E le coabitazioni possono logorare e danneggiare. In secondo luogo, la Le Pen é la versione francese della Meloni (pensiamo al sostegno alla Repubblica di Ucraina). Negli ultimi tempi, infatti, per accreditarsi presso le elite europee, ha ridimensionato di molto le sue dichiarazioni sul recesso della Francia sia dall'Unione Europea, sia dall'Alleanza Atlantica del Nord. E non dimentichiamo che il suo partito presenta al suo interno una forte corrente laico progressista, guidata da Florian Philippot, che ha salutato con favore la recente modifica costituzionale inerente alla introduzione dell'aborto nel Testo costituzionale a riprova che, sui temi etici, potrebbe non esserci una discontinuitá con il corso uscente dell'Unione. Infine, in terzo ed ultimo luogo, ricordiamo i recentissimi attriti tra RN e Lega da una parte e Afd (secondo partito in Germania) dall'altra che hanno portato al venir meno della compattezza del gruppo parlamentare europeo "Identitá e Democrazia" che avrá inevitabili ripercussioni sulla prossima legislatura europea con il rischio di una frammentazione della componente sovranista. Non vorrei, ma spero di essere smentito dai fatti, che il voto francese ci consegni una Meloni 2.0.
LE PEN, MACRON E LE ELEZIONI EUROPEE: PRIME IMPRESSIONI
Il risultato in Francia del Rassemblement national e la decisione di scioglimento dell'Assemblea nazionale da parte del Presidente Macron stanno incontrando un' accoglienza positiva all'interno del c.d. "mondo sovranista". Sul punto, peró, alcune cautele. In primo luogo, non dimentichiamo che la forma di Governo, delineata dalla Costituzione della V Repubblica francese del 1958, é di tipo semipresidenziale. Il rischio, pertanto, é quello di una possibile coabitazione tra Macron e Le Pen dopo il rinnovo dell'Assemblea nazionale. E le coabitazioni possono logorare e danneggiare. In secondo luogo, la Le Pen é la versione francese della Meloni (pensiamo al sostegno alla Repubblica di Ucraina). Negli ultimi tempi, infatti, per accreditarsi presso le elite europee, ha ridimensionato di molto le sue dichiarazioni sul recesso della Francia sia dall'Unione Europea, sia dall'Alleanza Atlantica del Nord. E non dimentichiamo che il suo partito presenta al suo interno una forte corrente laico progressista, guidata da Florian Philippot, che ha salutato con favore la recente modifica costituzionale inerente alla introduzione dell'aborto nel Testo costituzionale a riprova che, sui temi etici, potrebbe non esserci una discontinuitá con il corso uscente dell'Unione. Infine, in terzo ed ultimo luogo, ricordiamo i recentissimi attriti tra RN e Lega da una parte e Afd (secondo partito in Germania) dall'altra che hanno portato al venir meno della compattezza del gruppo parlamentare europeo "Identitá e Democrazia" che avrá inevitabili ripercussioni sulla prossima legislatura europea con il rischio di una frammentazione della componente sovranista. Non vorrei, ma spero di essere smentito dai fatti, che il voto francese ci consegni una Meloni 2.0.
Forwarded from ImolaOggi Channel
Europee, Von der Leyen: “Fiduciosa sul mio secondo mandato”
https://www.imolaoggi.it/2024/06/10/von-der-leyen-fiduciosa-secondo-mandato/
https://www.imolaoggi.it/2024/06/10/von-der-leyen-fiduciosa-secondo-mandato/
Imola Oggi
Europee, Von der Leyen: "Fiduciosa sul mio secondo mandato" • Imola Oggi
"Abbiamo vinto le elezioni. Siamo primo partito e siamo ancora di stabilità", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen,