IL GIUSNATURALISTA
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Canale pubblico ispirato al pensiero giusnaturalistico classico.
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TRIARII TV - MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024 - ORE 19:00

CONTRO-NARRAZIONE NR.96 - LA CONTRORIVOLUZIONE NELL’INFORMAZIONE

- INFANZIA: BAMBINE CHE SI SENTONO VECCHIE A 10 ANNI
- UNITRENTO GENDERSIMO TOTALITARIO
- VESCOVO DI RIMINI PARTECIPA A MANIFESTAZIONE PUBBLICA LGBT
- DIGNITAS INFINITA: UN DOCUMENTO SENZA DIGNITÀ
- GERMANIA-FRANCIA: AVANZA LA PERSECUZIONE CONTRO LA LIBERTÀ
- OMS: GLI ANZIANI COSTANO TROPPO
- BAVIERA: LINGUAGGIO DI GENERE VIETATO A SCUOLA E NEI LUOGHI ISTITUZIONALI

OGGI IN TRASMISSIONE: ROBERTO PECCHIOLI, MASSIMO VIGLIONE

Programma a cura della Confederazione dei Triarii, sui temi dell’attualità, con la collaborazione di: Antonio Bianco, Mario Iannaccone, Roberto Pecchioli, Daniele Trabucco, Aldo Maria Valli, Massimo Viglione, Guido Vignelli.

DIRETTA:
https://www.youtube.com/watch?v=kuS19JHVW48

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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

ATTO DI NASCITA ESTERO DEL BIMBO DICHIARATO FIGLIO DI DUE MAMME: ALCUNE CONSIDERAZIONI

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19559/2016, dando ragione alla ricostruzione ermeneutica operata dalla Corte d'Appello di Torino, ha ritenuto trascrivibile l'atto di nascita estero (non italiano) di un bambino dichiarato figlio di due mamme. Pertanto, alla luce del forte precedente giurisprudenziale, anche il "caso" che ha animato recentemente il Consiglio comunale di Belluno non poteva essere risolto diversamente da come avvenuto. Un eventuale diniego avrebbe comportato la presentazione di un ricorso il quale, alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, avrebbe certamente determinato la trascrivibilitá dell'atto. In particolare, ritengono i giudici, l'atto civile straniero non si pone in contrasto con l'ordine pubblico (é questa la verifica che deve essere preliminarmente effettuata ai fini della trascrizione) poiché non viola in alcun modo le esigenze di di tutela dei diritti fondamentali ricavabili non solo dalla Costituzione repubblicana del 1948, ma anche dalla CEDU del 1950 e dalla Carta di Nizza che é stata "trattatizzata" con il Tratto di Lisbona del 2007 e questo a prescindere dal fatto che la normativa interna riconosca o meno la specifica fattispecie. Il "best interest" per il bambino (il miglior interesse che, nei casi Evans e Indi Gregory, ha condotto alla morte) consente, pertanto, di privilegiare la legge che attribuisce lo status di figlio del minore ex art. 33 della legge n. 218/1995 inerente al sistema italiano di diritto internazionale privato. Questa argomentazione opera ovviamente de iure condito, ossia sulla base del diritto positivo vigente. Tuttavia a me pare che manchi un approccio di taglio filosofico, fondamentale per ragionare seriamente sulla tematica de qua. É accettabile, in altri termini, il principio espresso dalla Corte di Cassazione per cui é madre non solo colei che ha partorito a norma dell'art. 269, comma 3, del Codice civile italiano del 1942, ma anche colei che si ritiene tale nell'ambito di uno specifico progetto genitoriale? Ora, a parte il fatto che, in questo contesto, pare ci si preoccupi poco del diritto del nascituro alla conoscenza delle proprie origini genetiche (la Corte costituzionale italiana, smontando pezzo per pezzo la legge ordinaria dello Stato n. 40/2004 sulla fecondazione medicalmente assistita in nome della "funzione dinamizzante dell'ordinamento", lo ha preso in esame solo nella sentenza n. 278/2013), é evidente che non si puó propriamente parlare di alcun progetto genitoriale tra persone dello stesso sesso perché manca l'aspetto primario, ovvero l'apertura alla vita. Il "rapporto genitoriale" che due persone dello stesso sesso intendono costituire é naturalmente infecondo e richiede, per essere attuato, il ricorso ad una fecondazione eterologa (non consentita in Italia per persone dello stesso sesso) o a forme di maternitá surrogata (dipende dai casi e dalle circostanze) in quei sistemi giuridici che le autorizzano in virtú del principio della relativitá degli ordinamenti giuridici. All'obiezione che anche due persone di sesso diverso possono essere infeconde, va replicato che questo aspetto attiene ad una dimensione patologica e non naturale. Né, a riguardo, vale l'argomentazione dell'affetto che le "due madri" nutrono nei confronti del bimbo o bimba. Nessuno intende negarlo, ma all'origine di quel sentimento troviamo sempre il paradigma moderno della libertá negativa, ovvero l'autodeterminazione assoluta della persona che, grazie al sistema normativo geometrico legale coniugato allo schmittismo sociale, le consente di trasformare ogni desiderio in diritto. E fino a quando il "traffico insaziabile dei diritti" potra essere contenuto all'interno del "giardino delle istituzioni"? No allo "ius quia iussum" (no al diritto perché imposto), sí allo "ius quia iustum" (sí al diritto perché giusto).
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Eppure il reo confesso è stato archiviato
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

TORNARE A TOMMASO: UNICO RIMEDIO CONTRO LA FOLLIA DEL POST MODERNO

"Sicut autem ens est primum quod cadit in apprehensione simpliciter, ita bonum est primum quod cadit in apprehensione practicae rationis, quae ordinatur ad opus, omne enim agens agit propter finem, qui habet rationem boni. Et ideo primum principium in ratione practica est quod fundatur supra rationem boni, quae est, bonum est quod omnia appetunt. Hoc est ergo primum praeceptum legis, quod bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum" (cfr. S. Tommaso d'Aquino, S. Th., Iª-IIae q. 94 a. 2 co.).

Traduzione:

"Ebbene, come l'ente è la cosa assolutamente prima nella conoscenza, così il bene è la prima nella cognizione della ragione pratica, ordinata all'operazione: poiché ogni agente agisce per un fine, il quale ha sempre ragione di bene. Perciò il primo principio della ragione pratica si fonda sulla nozione di bene, essendo il bene ciò che tutti gli esseri desiderano. Ecco, dunque, il primo precetto della legge (naturale): Il bene è da farsi e da cercarsi, il male è da evitarsi".
TRIARII TV - SABATO 13 APRILE 2024 - 0RE 03:00 A.M.

MILITIA CONTRA TENEBRAS

SANTO ROSARIO NOTTURNO IN RIPARAZIONE DELLE BLASFEMIE E DEI TROPPI SILENZI

LINK PER PARTECIPARE IN DIRETTA

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https://www.youtube.com/watch?v=oggUUXPSWG0

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Il testo del S.Rosario dei Triarii: https://www.confederazionetriarii.it/iniziative/403/il-rosario-della-confederazione-dei-triarii

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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

QUAL É IL SIGNIFICATO DELL' AGGETTIVO "NATURALE" QUANDO CI SI RIFERISCE ALL' "ORDINE NATURALE"?

Che cosa significa "ordo rerum", "ordine delle cose" o "ordine naturale"? E perché qualifichiamo come "naturale" il diritto che si riferisce a quest'ordine? Ora, i critici del diritto naturale (pensiamo solo, tra i molti, a Norberto Bobbio) ritengono che l'aggettivo qualificativo sia polisenso, cioé ammetta una pluralitá di significati e, quindi, di interpretazioni. In realtá, di contro ad una accezione naturalistico-deterministica oggi prevalente propria della modernitá e della riduzione della ragione a calcolo (Hobbes), per il pensiero classico (Aristotele, san Tommaso d'Aquino) l'espressione in esame indica ció che non é arbitrario, o meglio ció che é evidente e convincente per la sua ragionevolezza percepibile immediatamente (cosí Sergio Cotta). Questo spiega come mai il "naturale" costituisca l'apriori del diritto positivo, la condizione stessa della sua giuridicitá (Castellano), in netta opposizione alla volontá empirica e contingente di potenza. Solo cosí la "lex humana", per utilizzare un termine tomista, trae il suo senso dalla giustizia in quanto, rispetto all'ordine naturale, essa svolge una funzione ordinatrice. Allora il diritto é obbligatorio perché giusto, conforme alla "ius-titia", e perché promana dall'autoritá che é emanazione, in un dato contesto storico e politico, della giustizia. Si devono, pertanto, respingere le suggestioni idealistiche (Fichte, Hegel, per giungere fino a Giovanni Gentile) riguardo la riduzione del diritto al diritto statale in ragione del fatto che, come emerge chiaramente dai "Lineamenti di Filosofia del Diritto" di Hegel del 1820, solo nello Stato (ovvero nel momento di sintesi) emerge la real-razionalitá della legge "nella sua universalitá razionale e nella sua determinatezza reale". Se, infatti, il diritto interno positivo non é piú soggetto al rispetto dell'ordine naturale, esso altro non puó essere definito se non come mera manifestazione di forza, anche potenzialmente brutale ed inumana, di chi contingentemente detiene il potere. Allo stesso modo, se anche quello che Hegel chiama "il diritto statale esterno" non incontra piú il limite dell' "ordo rerum", é possibile pervenire a legittimare qualunque guerra, inclusa quella di conquista. La storia dovrebbe avercelo insegnato, ma, come scriveva Antonio Gramsci, non ha avuto allievi.