Forwarded from Idee&Azione
Di questo angolo di mondo fortunato per bellezza, varietà, clima siamo figli e custodi. O lo eravamo; tutto è finito nel momento in cui abbiamo rinunciato a essere padri e madri, negando o sperperando l’eredità ricevuta. La curva delle nascite ha cominciato a decrescere da mezzo secolo, il moto si è accelerato nell’ultimo trentennio e ha preso una velocità impressionante da una decina d’anni, in coincidenza con il declino generale della nazione, della sua economia, della sovranità, dell’influenza internazionale, dell’idea stessa di Italia.
(di Roberto Pecchioli)
#ideeazione
https://telegra.ph/Fine-dellItalia-lultimo-spenga-la-luce-12-15
(di Roberto Pecchioli)
#ideeazione
https://telegra.ph/Fine-dellItalia-lultimo-spenga-la-luce-12-15
Telegraph
Fine dell'Italia, l'ultimo spenga la luce
Abbiamo più volte affrontato il tema della denatalità, l’inverno demografico che grava sull’Italia minacciandone l’esistenza in quanto terra degli italiani. Ogni volta abbiamo constatato l’indifferenza con cui vengono accolte le analisi, provenienti da fonti…
Forwarded from Amici di inFormazione Cattolica
informazionecattolica.it
La mercificazione dei nascituri diventerà legge UE? - informazionecattolica.it
di Angelica La Rosa - IL PARLAMENTO UE LEGITTIMA L'ABOMINEVOLE PRATICA DELL'UTERO IN AFFITTO Il Parlamento europeo ha votato a favore della proposta di legge secondo cui la genitorialità stabilita da un Paese Ue dovrebbe essere riconosciuta automaticamente…
Forwarded from Amici di inFormazione Cattolica
15 DICEMBRE 2023.pdf
66.8 KB
Per diventare Mediatori linguistici e culturali con specializzazione in Criminologia, Politologia e Diplomazia, Marketing/Sviluppo locale e turismo. Il percorso dura tre anni (Laurea L/12). Chi vuole puó proseguire per ottenere, a seguito del biennio, la laurea magistrale (LM/94). Un Polo territoriale libero da condizionamenti ed ideologie. Un luogo di crescita, di discussione, di un sapere che vuole aristotelicamente "meravigliare" dove non contano i numeri, ma la persona con la sua dignità e la sua bellezza. Ti aspetto per crescere insieme. Daniele Trabucco.
P.S. Sono previsti corsi in presenza e da remoto, nonchè un percorso ad hoc per gli studenti lavoratori.
P.S. Per info: universita@unidolomiti.it oppure cell. +39 379 1075715.
P.S. Sono previsti corsi in presenza e da remoto, nonchè un percorso ad hoc per gli studenti lavoratori.
P.S. Per info: universita@unidolomiti.it oppure cell. +39 379 1075715.
Forwarded from ImolaOggi Channel
Lucia Azzolina e il problema del fasciatoio nel bagno degli uomini😵💫
https://www.imolaoggi.it/2023/12/15/lucia-azzolina-problema-fasciatoio/
https://www.imolaoggi.it/2023/12/15/lucia-azzolina-problema-fasciatoio/
Imola Oggi
Lucia Azzolina e il problema del fasciatoio nel bagno degli uomini • Imola Oggi
Si parla tanto di famiglia, di denatalità, di donne costrette a lasciare il lavoro per occuparsi della prole, di patriarcato. Abbiamo già sottolineato quanto
Forwarded from ImolaOggi Channel
Preparativi per una degna adesione alla UE...
👉Ucraina, funzionario fa esplodere 3 granate in consiglio comunale: 26 feriti
https://www.imolaoggi.it/2023/12/15/ucraina-funzionario-fa-esplodere-3-granate/
👉Ucraina, funzionario fa esplodere 3 granate in consiglio comunale: 26 feriti
https://www.imolaoggi.it/2023/12/15/ucraina-funzionario-fa-esplodere-3-granate/
Imola Oggi
Ucraina, funzionario fa esplodere 3 granate in consiglio comunale: 26 feriti • Imola Oggi
Un funzionario locale ha fatto esplodere, nel corso di una riunione del consiglio comunale di Keretsky, tre granate ferendo 26 persone, di cui 7 in gravi condizioni.
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
SUL TERZO MANDATO CONSECUTIVO PER I PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI: ALCUNI DUBBI
La Costituzione repubblicana vigente, all’art. 122, comma 1, prevede che “Il sistema di elezione ed i casi di incandidabilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali siano disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”.
Ora, in attuazione di questa previsione costituzionale, la legge ordinaria dello Stato n. 165/2004, nell’art. 2, detta proprio i principi fondamentali che le Regioni italiane sono tenute a rispettare nel normare i casi di ineleggibilità dei propri vertici. In particolare, l’art. 2, alla lettera f), individua “la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia” (più che di ineleggibilità, questa è propriamente una causa di incandidabilità).
Questo significa che, se uno Statuto regionale contente il limite dei due mandati (ad esempio quello veneto di cui alla legge statutaria n. 1/2012) venisse modificato per l’introduzione di un terzo mandato consecutivo, la eventuale revisione statutaria sarebbe incostituzionale, dal momento che, ponendosi in contrasto con l’art. 2, lett. f) della legge ordinaria dello Stato n. 165/2004, andrebbe indirettamente a violare il Testo costituzionale (in specie l’art. 122) che, nella materia di cui in esame, prevede una potestà legislativa concorrente, ossia ripartita tra lo Stato, chiamato a dettare i principi fondamentali, e la Regione la quale non potrebbe derogare a questi principi né sul piano dello Statuto, né su quello della legislazione regionale.
Pertanto, solo modificando la legge n. 165/2004 sarebbe possibile introdurre il terzo mandato consecutivo per i Presidenti delle Giunte regionali eletti direttamente dai cittadini. Non mancano le obiezioni della dottrina costituzionalistica per cui il divieto del terzo mandato, più che un principio fondamentale, dovrebbe essere inquadrato come un aspetto di dettaglio o che, fino quando il divieto non è recepito dalla legislazione regionale elettorale (e molti Statuti non contemplano un divieto di terzo mandato), si continua ad applicare la legislazione statale preesistente alla riforma dell’art. 122 Cost. che non conteneva limiti (è la tesi fatta propria dalla giurisprudenza di merito nel 2010 per i casi Formigoni ed Errani rispettivamente Presidenti di Lombardia ed Emilia-Romagna).
In realtà, le argomentazioni portate a favore della non immediata applicabilità del divieto non paiono essere così fondate. In primo luogo, la distinzione netta tra “norma di principio” e “norma di dettaglio” è stata in parte sfumata dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sent. n. 70/2020 sia pure in materia di edilizia), in quanto siamo in presenza di una disposizione normativa (quella che stabilisce il divieto di terzo mandato consecutivo) che cerca di offrire una protezione unitaria nel territorio nazionale, ovvero, nel caso di specie, tutelare il diritto di elettorato passivo di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione che è strettamente connesso al principio democratico, poiché il protrarsi dei mandati, visto gli ampi poteri di cui è titolare il Presidente della Giunta regionale, lede la effettiva competizione elettorale degli altri candidati.
In secondo luogo, è evidente come la ratio del legislatore statale, di cui alla legge n. 165/2004, sia particolarmente stringente e intenda, al di là del recepimento regionale che dovrebbe svolgere una funzione ricognitiva, garantire la libera e genuina espressione del voto popolare e la autenticità della competizione.
SUL TERZO MANDATO CONSECUTIVO PER I PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI: ALCUNI DUBBI
La Costituzione repubblicana vigente, all’art. 122, comma 1, prevede che “Il sistema di elezione ed i casi di incandidabilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali siano disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”.
Ora, in attuazione di questa previsione costituzionale, la legge ordinaria dello Stato n. 165/2004, nell’art. 2, detta proprio i principi fondamentali che le Regioni italiane sono tenute a rispettare nel normare i casi di ineleggibilità dei propri vertici. In particolare, l’art. 2, alla lettera f), individua “la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia” (più che di ineleggibilità, questa è propriamente una causa di incandidabilità).
Questo significa che, se uno Statuto regionale contente il limite dei due mandati (ad esempio quello veneto di cui alla legge statutaria n. 1/2012) venisse modificato per l’introduzione di un terzo mandato consecutivo, la eventuale revisione statutaria sarebbe incostituzionale, dal momento che, ponendosi in contrasto con l’art. 2, lett. f) della legge ordinaria dello Stato n. 165/2004, andrebbe indirettamente a violare il Testo costituzionale (in specie l’art. 122) che, nella materia di cui in esame, prevede una potestà legislativa concorrente, ossia ripartita tra lo Stato, chiamato a dettare i principi fondamentali, e la Regione la quale non potrebbe derogare a questi principi né sul piano dello Statuto, né su quello della legislazione regionale.
Pertanto, solo modificando la legge n. 165/2004 sarebbe possibile introdurre il terzo mandato consecutivo per i Presidenti delle Giunte regionali eletti direttamente dai cittadini. Non mancano le obiezioni della dottrina costituzionalistica per cui il divieto del terzo mandato, più che un principio fondamentale, dovrebbe essere inquadrato come un aspetto di dettaglio o che, fino quando il divieto non è recepito dalla legislazione regionale elettorale (e molti Statuti non contemplano un divieto di terzo mandato), si continua ad applicare la legislazione statale preesistente alla riforma dell’art. 122 Cost. che non conteneva limiti (è la tesi fatta propria dalla giurisprudenza di merito nel 2010 per i casi Formigoni ed Errani rispettivamente Presidenti di Lombardia ed Emilia-Romagna).
In realtà, le argomentazioni portate a favore della non immediata applicabilità del divieto non paiono essere così fondate. In primo luogo, la distinzione netta tra “norma di principio” e “norma di dettaglio” è stata in parte sfumata dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sent. n. 70/2020 sia pure in materia di edilizia), in quanto siamo in presenza di una disposizione normativa (quella che stabilisce il divieto di terzo mandato consecutivo) che cerca di offrire una protezione unitaria nel territorio nazionale, ovvero, nel caso di specie, tutelare il diritto di elettorato passivo di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione che è strettamente connesso al principio democratico, poiché il protrarsi dei mandati, visto gli ampi poteri di cui è titolare il Presidente della Giunta regionale, lede la effettiva competizione elettorale degli altri candidati.
In secondo luogo, è evidente come la ratio del legislatore statale, di cui alla legge n. 165/2004, sia particolarmente stringente e intenda, al di là del recepimento regionale che dovrebbe svolgere una funzione ricognitiva, garantire la libera e genuina espressione del voto popolare e la autenticità della competizione.