IL GIUSNATURALISTA
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Canale pubblico ispirato al pensiero giusnaturalistico classico.
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Per chi volesse seguire il seminario sul concetto di giustizia nel pensiero cristiano.
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

CARNE COLTIVATA VIETATA: SOLO FUMO NEGLI OCCHI

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 02 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge ordinaria dello Stato 01 dicembre 2023, n. 172 contenente (art. 2) il divieto di vendere, importare o produrre per esportare alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari. La battaglia, purtroppo, è persa in partenza. Il rischio si rinviene nel fatto che il Governo della Repubblica, il quale aveva presentato il disegno di legge, si possa trovare nella condizione di doversi difendere in una possibile procedura di infrazione. Infatti, sebbene la proibizione sia in sè condivisibile, essa stride con il principio della libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione Europea. Questo significa che se, ai sensi del regolamento UE n. 2283/2015 del Consiglio dei Ministri dell'Unione e del Parlamento europeo in vigore dal 01 gennaio 2018, venissero immessi nel mercato comunitario alimenti ricadenti nel divieto di cui alla legislazione italiana, la normativa interna non potrà essere applicata in virtù del primato del diritto UE (sentenza n. 170/1984 Corte cost.). E la non applicazione non è solo di competenza dei giudici, ma di tutti gli organi della Pubblica amministrazione. Il nostro Paese, inoltre, ha notificato il testo alla Commissione europea solo a conclusione del procedimento legislativo (e non all'inizio dell'iter come sarebbe stato più opportuno sebbene non vi sia, a riguardo, un vincolo giuridico) nell'ambito del c.d. "procedimento Tris", di cui alla direttiva UE n. 1545/2015 recepita in Italia con il d.lgs. n. 223/2017, che ha lo scopo di avviare un dialogo tra lo Stato membro e la Commissione funzionale ad evitare l'insorgenza di ostacoli nel mercato interno. In attesa, dunque, di un pronunciamento a livello comunitario (entro 90 giorni, ma i tempi potrebbero allungarsi), la legge approvata dalle due Camere e promulgata dal Presidente della Repubblica non produce effetti giuridici. Se, in caso contrario, venisse comminata una sanzione, il destinatario potrebbe rivolgersi ai giudici italiani per ottenerne la non applicabilità. Peraltro, il testo legislativo proibisce qualcosa che, al momento, è già vietata nel territorio dei ventisette Stati membri dell'Unione Europea, non essendoci alcuna autorizzazione all'immissione o alla vendita di carne coltivata. Ne consegue che il richiamo, nell'art. 2, al principio di precauzione, contenuto nel regolamento CE n. 178/2002 è assolutamente irrilevante. Qualora, invece, si pervenisse ad un provvedimento autorizzatorio, la legge italiana non sarebbe applicabile per le ragioni sopra indicate. Il vero problema continua ad essere il vincolo esterno che questo Esecutivo non pone, nonostante gli "strali meloniani" dai banchi dell'opposizione parlamentare ante elezioni politiche del settembre 2022. Un'altra storia, un'altra epoca...
Forwarded from Giubbe Rosse
🇮🇹 SECONDO RENZI, GIORGIA MELONI SI APPRESTA A RATIFICARE LA RIFORMA DEL MES
via drb

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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

COME LA LEGGE POSITIVA TRADUCE LA LEGGE NATURALE?

Esistono due modalità attraverso le quali la legge umana fa derivare le sue prescrizioni dalla "lex naturalis". San Tommaso d'Aquino (1225/1274), nella "Summa Theologiae", in particolare in I/II q. 95 a. 2, precisa che, e questo è il primo modo, alcune norme derivano direttamente dai principi della legge naturale come conclusioni. Ad esempio "non uccidere" e la conseguente previsione del reato di omicidio discendono dal principio, proprio del diritto naturale, che non si deve fare del male ad alcuno. La legge umana, dunque, fotografa i precetti morali e li riproduce in termini giuridici. A questa prima modalità segue quella delle determinazioni particolari di precetti generali. A titolo esemplificativo Tommaso ricorda come, mentre la legge di natura stabilisce che colui che sbaglia deve essere punito, quella positiva, attraverso la determinazione specifica, fissa la misura della pena (un furto ed un omicidio non sono puniti nel medesimo modo), l'entità della stessa, eventuali circostanze aggravanti o attenuanti etc. Come si puó vedere, il diritto naturale ha bisogno della legge umana per declinare i suoi contenuti. La "lex naturalis" continua ovviamente a mantenere la sua immutabilità, ma richiede la legge umana per essere "tradotta" nella infinite situazioni della vita reale. Ora, proprio perchè la legge naturale è conosciuta dai più nei suoi precetti generali ma non nelle sue ricadute concrete e remote, la maggior parte delle persone non saprebbe come agire e questo farebbe nascere, tra i consociati, dispute infinite. Per questa ragione la legge positiva risolve in modo autoritativo le divergenze sui comportamenti da seguire e su quelli da evitare.
Forwarded from Unidolomiti
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