IL GIUSNATURALISTA
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Canale pubblico ispirato al pensiero giusnaturalistico classico.
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Una magistrale lezione del prof. Beghini, allievo di mons. Livi. Uno dei massimi esperti del pensiero di san Tommaso d'Aquino.
Chi fosse interessato riceverá anche le lezioni pregresse. Per info: +39 379 1075715
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Oddio, i russi hanno finito le pale!
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

ATTUALITÁ E STORICITÁ DELLA LEGGE NATURALE: L'INSEGNAMENTO INSUPERABILE DI TOMMASO

La legge naturale presenta i caratteri della universalitá e dell'immutabilitá. Essa, infatti, si estende in relazione alla natura dell'uomo, che é universale, e non muta nel tempo in quanto la stessa natura umana (intesa in senso filosofico e non biologico) non cambia. Tuttavia, non essendo la "lex naturalis" una legge scritta, la conoscenza che la persona umana ha di essa é andata via via aumentando nella misura in cui la coscienza morale si è sviluppata. Alla luce di queste premesse, non puó rinvenirsi, in linea generale, alcun contrasto tra il diritto naturale ed il diritto positivo, dal momento che il primo necessita delle determinazioni scritte dei diversi ordinamenti giuridici, attualizzandosi. Tommaso d'Aquino (1225-1274), sul punto, è ancora una volta illuminante: è neccessario, scrive nella "Summa Theologica" redatta in lingua latina, che "la ragione umana, dai precetti della legge naturale, come principi universali ed indimostrabili, arrivi a disporre delle cose in maniera pur particolareggiata", cioè "ad aliqua magis particulariter disponenda" (cfr. S. Th., I-II, q. 91, a. 3). Nel diritto naturale, dunque, entra a pieno titolo la ricerca (Pizzorni) per cui senza negare o distruggere le precedenti conquiste, esso acquista nuova vitalitá e slancio nella novitá delle situazioni storiche. Ecco perchè risulta imprescindibile, alla luce delle condizioni particolari, una "diligens et subtilis inquisitio". Da qui, precisa Tommaso, la necessitá della virtú della prudenza ("recta ratio agibilium") consistente nel valutare tutte le condizioni affinchè un atto positivo posto dal legislatore sia buono. La attualizzazione e la storicizzazione del diritto naturale per il tramite del diritto positivo ("ius positum"), pur non intaccando la universalitá e la immutabilitá dei principi della legge naturale, richiedono, dunque, determinazioni particolari secondo il modo più adatto per ciascuno Stato. Puntualizza, a riguardo, il Dottore angelico: "Oportet quod lex ad multa respiciat, et secundum personas, et secundum negotia, et secundum tempora" (cfr. S.Th., I-II, q. 96, a. 1). Da qui, allora, la evidente diversitá della legge positiva presso i diversi popoli: "Principia communis legis naturae non possunt eodem modo applicari omnibus, propter multam varietatem rerum humanarum. Et exinde provenit diversitas legis positivae apud diversos". (cfr. S.Th., I-II, q. 95, a. 2, ad. 3). Ecco perchè è ancora attuale, nonostante le elaborazioni teologiche post-conciliari, quanto riporta il Papa Pio XI, pontefice dal 1922 al 1939, nella Lettera Enciclica "Studiorum ducem" del 29 giugno 1923, scritta in occasione del VI centenario della canonizzazione di Tommaso: "Per evitare gli errori che sono la prima origine di tutte le miserie della nostra età, occorre rimanere fedeli, oggi ancor più che in altri tempi, alle dottrine dell’Aquinate".
Chi ha piacere di collegarsi, stiamo parlando di follia green.
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

DIRITTO E LEGGE NEL PENSIERO DI TOMMASO D'AQUINO:

Secondo l'impianto teoreticamente classico, magistralmente portato alle piú alte vette da Tommaso D'Aquino (1225-1274), la naturale politicitá della persona umana comporta anche la naturale giuridicitá intesa sia in senso oggettivo (cioè quanto al contenuto: il giusto in sè), sia in senso soggettivo (ossia la capacità di cogliere e di intendere il giusto). Nella "Summa Theologiae" l'Aquinate precisa come il diritto corrisponda allo "ius quia iustum", o meglio sia "obiectum iustitiae" (cfr. S.Th., II-II, q. 57, a. 1). Ora, poichè la giustizia consiste nel rendere a ciascuno il suo, il giusto è ció che è dovuto (es. la somma di denaro che il debitore è tenuto a versare al creditore nell'adempimento della prestazione oggetto dell'obbligazione. A titolo esemplificativo pensiamo al pagamento del prezzo a seguito della vendita di un bene). Il giusto, dunque, come si puó vedere, esige un' uguaglianza tra i termini della relazione di giustizia, o meglio tra il "suum" ed il "debitum". L'adeguatezza del dovuto "ex ipsa natura rei" è principio di diritto naturale, mentre l'adeguatezza "ex condicto sive ex communi placito" è propria del diritto positivo (ad esempio, la legge scritta puó prevedere, quanto al dovuto, quando il creditore dovrá essere soddisfatto se a seguito di un contratto o di una statuizione dell'autoritá). Detto in termini piú semplici: il diritto naturale indica il giusto naturale, il dovuto per se stesso. Esso comanda di rendere a ciascuno il suo indipendentemente dalle condizioni del debitore. Sarà, del caso, la legge positiva che stabilirá il come, il quando e con quali modalità il debitore potrà soddisfare il credito (ipotizzando, per esempio, un pagamento rateale del debito). In questa prospettiva, pertanto, diritto (lo "ius") e la legge non sono sinonimi, non indicano la medesima cosa: quest'ultima partecipa del diritto (naturale) senza, peró, esaurirlo. Il diritto, dunque, è condizione e sostanza della legge la quale è propriamente tale se manifesta ed attualizza il diritto naturale: "lex scripta, sicut non dat robur iuri naturali, ita nec potest eius robur minuere vel auferre, quia nec voluntas hominis potest immutare naturam" (cf. S. Th., II-II, q. 60, a. 5, ad. 1). Ovviamemte la naturalitá del diritto, dello "ius", corrisponde alla natura razionalitá umana. Ogni soggetto umano, infatti, è naturalmente capace di discernere il giusto dall'ingiusto (uccidere un uomo è un atto evidentemente ingiusto, malvagio, e nessuno di noi lo perseguirebbe a meno che non vi sia la volontá di commettere un omicidio). In conclusione, la legge scritta, positiva, puó dirsi diritto a condizione che risulti "determinatio iuris naturalis" (cfr. Quodlib., II, q. 4, a. 3), in tutti gli altri casi è solo "corruptio legis".
Fonte: La Veritá.
NASCE IL MOVIMENTO GIUSNATURALISTA CLASSICO ITALIANO